Art. 4
Distribuzione dei PEPP
1. Ai fini della vigilanza sul rispetto degli obblighi previsti
dagli articoli 22, 23, 24, 25, paragrafo 1 comma 6, 26, paragrafo 8,
33, paragrafi 1 e 2, 34 e 50 del regolamento (UE) 2019/1238 in tema
di distribuzione di PEPP e al fine di verificare che la consulenza
sui PEPP sia affidata a soggetti in possesso delle adeguate
conoscenze e competenze:
a) la COVIP e' l'autorita' nazionale competente con riferimento
ai soggetti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del
regolamento (UE) 2019/1238;
b) la Consob e' l'autorita' nazionale competente con riferimento
ai soggetti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), d), e) ed
f), e alle imprese di investimento autorizzate di cui all'articolo
10, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/1238 e alla societa' Poste
Italiane Divisione servizi di Bancoposta autorizzata ai sensi
dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo
2001, n. 144;
c) l'IVASS e' l'autorita' nazionale competente con riferimento ai
soggetti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) e agli
intermediari assicurativi di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del
regolamento (UE) 2019/1238, diversi dai soggetti di cui alla lettera
b).
2. La COVIP e' l'autorita' nazionale competente a vigilare sul
rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 29 del regolamento
(UE) 2019/1238.
Note all'art. 4:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/1238 del
20 giugno 2019 si veda nelle note all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144
(Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta):
«Art. 2. (Attivita' di bancoposta) - 1. Le attivita' di
bancoposta svolte da Poste comprendono:
a) raccolta di risparmio tra il pubblico, come
definita dall'articolo 11, comma 1, del testo unico
bancario ed attivita' connesse o strumentali;
b) raccolta del risparmio postale;
c) prestazione di servizi di pagamento, comprese
l'emissione di moneta elettronica e di altri di mezzi di
pagamento, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f),
numeri 4) e 5), del testo unico bancario;
d) servizio di intermediazione in cambi;
e) promozione e collocamento presso il pubblico di
finanziamenti concessi da banche ed intermediari finanziari
abilitati;
f) servizi di investimento ed accessori di cui
all'articolo 12;
f-bis) servizio di riscossione di crediti;
f-ter) esercizio in via professionale del commercio di
oro, per conto proprio o per conto terzi, secondo quanto
disciplinato dalla legge 17 gennaio 2000, n. 7.
2. Poste e' autorizzata a prestare tutti i servizi di
bancoposta senza necessita' di iscrizione in albi od
elenchi.
2-bis. Poste puo' stabilire succursali negli altri
Stati comunitari ed extracomunitari nonche' esercitare le
attivita' di bancoposta ammesse al mutuo riconoscimento in
uno Stato comunitario senza stabilirvi succursali ed
operare in uno Stato extracomunitario senza stabilirvi
succursali.
3. In quanto compatibili, si applicano alle attivita'
di cui al comma 1 gli articoli 5, 12, 15, commi 1, 2 e 5,
16, commi 1, 2 e 5, da 19 a 24, 26, da 50 a 54, da 56 a 58,
da 65 a 68, 78, 114-bis, 114-ter, da 115 a 120-bis, da 121,
comma 3, a 126, con esclusivo riferimento all'attivita' di
intermediario di cui al comma 1, lettera e), del presente
articolo, da 126-bis a 128-quinquies, 129, 140, 144 e 145
del testo unico bancario.
4. Alla prestazione da parte di Poste di servizi e
attivita' di investimento ed accessori si applicano, in
quanto compatibili, i seguenti articoli del testo unico
finanza: 5, 6, commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quinquies, 7,
commi 1 e 2, 8, 10, da 21 a 23, 25, 25-bis, 30, 31, commi
1, 3 e 7, da 32 a 32-ter, 51, 59, 168, 190, commi 1, 3 e 4,
195.
5. Nell'ambito delle attivita' di cui al comma 1, Poste
e' equiparata alle banche italiane anche ai fini
dell'applicazione delle norme del testo unico bancario e
del testo unico della finanza richiamate ai commi 3 e 4,
nonche' della legge 10 ottobre 1990, n. 287. A Poste si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni attuative
previste per le banche, salva l'adozione di disposizioni
specifiche da parte delle autorita' competenti.
6. Il risparmio postale e' disciplinato dal
decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, dal
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, dal decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 6 ottobre 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 13 ottobre
2004, e dalle norme del testo unico della finanza indicate
nel comma 4, in quanto compatibili, nonche' dalle norme del
testo unico bancario, ove applicabili.
7. Per quanto non diversamente previsto nel presente
decreto, si applicano le disposizioni del codice civile in
materia di prescrizione.
8. Poste non puo' esercitare attivita' di concessione
di finanziamenti nei confronti del pubblico.
9. Per l'esercizio dell'attivita' di bancoposta, Poste
si avvale di strutture organizzative autonome. E' tenuta,
altresi', ad istituire un sistema di separazione contabile
dell'attivita' di bancoposta rispetto alle altre attivita'.
9-bis. Poste, nell'esercizio dell'attivita' di
bancoposta, puo' svolgere attivita' di promozione e
collocamento di prodotti e servizi bancari e finanziari
fuori sede.».