Art. 4 
 
                       Distribuzione dei PEPP 
 
  1. Ai fini della vigilanza sul  rispetto  degli  obblighi  previsti
dagli articoli 22, 23, 24, 25, paragrafo 1 comma 6, 26, paragrafo  8,
33, paragrafi 1 e 2, 34 e 50 del regolamento (UE) 2019/1238  in  tema
di distribuzione di PEPP e al fine di verificare  che  la  consulenza
sui  PEPP  sia  affidata  a  soggetti  in  possesso  delle   adeguate
conoscenze e competenze: 
    a) la COVIP e' l'autorita' nazionale competente  con  riferimento
ai soggetti di cui  all'articolo  6,  paragrafo  1,  lettera  c)  del
regolamento (UE) 2019/1238; 
    b) la Consob e' l'autorita' nazionale competente con  riferimento
ai soggetti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), d), e) ed
f), e alle imprese di investimento autorizzate  di  cui  all'articolo
10, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/1238 e alla societa'  Poste
Italiane  Divisione  servizi  di  Bancoposta  autorizzata  ai   sensi
dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14  marzo
2001, n. 144; 
    c) l'IVASS e' l'autorita' nazionale competente con riferimento ai
soggetti di cui all'articolo  6,  paragrafo  1,  lettera  b)  e  agli
intermediari assicurativi di cui all'articolo  10,  paragrafo  2  del
regolamento (UE) 2019/1238, diversi dai soggetti di cui alla  lettera
b). 
  2. La COVIP e' l'autorita'  nazionale  competente  a  vigilare  sul
rispetto degli obblighi previsti  dall'articolo  29  del  regolamento
(UE) 2019/1238. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/1238  del
          20 giugno 2019 si veda nelle note all'art. 1. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2 del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  14  marzo   2001,   n.   144
          (Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta): 
              «Art. 2. (Attivita' di bancoposta) - 1. Le attivita' di
          bancoposta svolte da Poste comprendono: 
                a)  raccolta  di  risparmio  tra  il  pubblico,  come
          definita  dall'articolo  11,  comma  1,  del  testo   unico
          bancario ed attivita' connesse o strumentali; 
                b) raccolta del risparmio postale; 
                c) prestazione  di  servizi  di  pagamento,  comprese
          l'emissione di moneta elettronica e di altri  di  mezzi  di
          pagamento, di cui all'articolo  1,  comma  2,  lettera  f),
          numeri 4) e 5), del testo unico bancario; 
                d) servizio di intermediazione in cambi; 
                e) promozione e collocamento presso  il  pubblico  di
          finanziamenti concessi da banche ed intermediari finanziari
          abilitati; 
                f)  servizi  di  investimento  ed  accessori  di  cui
          all'articolo 12; 
                f-bis) servizio di riscossione di crediti; 
              f-ter) esercizio in via professionale del commercio  di
          oro, per conto proprio o per conto  terzi,  secondo  quanto
          disciplinato dalla legge 17 gennaio 2000, n. 7. 
              2. Poste e' autorizzata a prestare tutti i  servizi  di
          bancoposta  senza  necessita'  di  iscrizione  in  albi  od
          elenchi. 
              2-bis. Poste  puo'  stabilire  succursali  negli  altri
          Stati comunitari ed extracomunitari nonche'  esercitare  le
          attivita' di bancoposta ammesse al mutuo riconoscimento  in
          uno  Stato  comunitario  senza  stabilirvi  succursali   ed
          operare in  uno  Stato  extracomunitario  senza  stabilirvi
          succursali. 
              3. In quanto compatibili, si applicano  alle  attivita'
          di cui al comma 1 gli articoli 5, 12, 15, commi 1, 2  e  5,
          16, commi 1, 2 e 5, da 19 a 24, 26, da 50 a 54, da 56 a 58,
          da 65 a 68, 78, 114-bis, 114-ter, da 115 a 120-bis, da 121,
          comma 3, a 126, con esclusivo riferimento all'attivita'  di
          intermediario di cui al comma 1, lettera e),  del  presente
          articolo, da 126-bis a 128-quinquies, 129, 140, 144  e  145
          del testo unico bancario. 
              4. Alla prestazione da parte  di  Poste  di  servizi  e
          attivita' di investimento ed  accessori  si  applicano,  in
          quanto compatibili, i seguenti  articoli  del  testo  unico
          finanza: 5, 6, commi 2,  2-bis,  2-ter  e  2-quinquies,  7,
          commi 1 e 2, 8, 10, da 21 a 23, 25, 25-bis, 30,  31,  commi
          1, 3 e 7, da 32 a 32-ter, 51, 59, 168, 190, commi 1, 3 e 4,
          195. 
              5. Nell'ambito delle attivita' di cui al comma 1, Poste
          e'  equiparata  alle  banche   italiane   anche   ai   fini
          dell'applicazione delle norme del testo  unico  bancario  e
          del testo unico della finanza richiamate ai commi  3  e  4,
          nonche' della legge 10 ottobre 1990, n.  287.  A  Poste  si
          applicano, in quanto compatibili, le disposizioni attuative
          previste per le banche, salva  l'adozione  di  disposizioni
          specifiche da parte delle autorita' competenti. 
              6.   Il   risparmio   postale   e'   disciplinato   dal
          decreto-legge 1° dicembre 1993,  n.  487,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29  gennaio  1994,  n.  71,  dal
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, dal decreto del
          Ministro dell'economia e  delle  finanze  6  ottobre  2004,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del  13  ottobre
          2004, e dalle norme del testo unico della finanza  indicate
          nel comma 4, in quanto compatibili, nonche' dalle norme del
          testo unico bancario, ove applicabili. 
              7. Per quanto non diversamente  previsto  nel  presente
          decreto, si applicano le disposizioni del codice civile  in
          materia di prescrizione. 
              8. Poste non puo' esercitare attivita'  di  concessione
          di finanziamenti nei confronti del pubblico. 
              9. Per l'esercizio dell'attivita' di bancoposta,  Poste
          si avvale di strutture organizzative autonome.  E'  tenuta,
          altresi', ad istituire un sistema di separazione  contabile
          dell'attivita' di bancoposta rispetto alle altre attivita'. 
              9-bis.   Poste,   nell'esercizio   dell'attivita'    di
          bancoposta,  puo'  svolgere  attivita'  di   promozione   e
          collocamento di prodotti e  servizi  bancari  e  finanziari
          fuori sede.».