Art. 5 Altri poteri e funzion delle autorita' nazionali competenti 1. La COVIP e' l'autorita' nazionale competente: a) a esercitare i poteri previsti dall'articolo 16 del regolamento (UE) 2019/1238 in qualita' di autorita' nazionale competente dello Stato membro ospitante, sentita la Banca d'Italia, la Consob e l'IVASS secondo quanto previsto dal presente decreto legislativo; b) fermo restando quanto previsto dalle normative settoriali richiamate dall'articolo 14 del regolamento (UE) 2019/1238 in tema di esercizio della libera prestazione di servizi e della liberta' di stabilimento, a ricevere la notifica di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) 2019/1238 relativamente all'apertura di un sottoconto per uno Stato membro ospitante e a trasmettere all'autorita' dello Stato membro ospitante la documentazione di cui al medesimo articolo 21, sentite la Banca d'Italia e l'IVASS secondo quanto previsto dal presente decreto legislativo; c) a esercitare i poteri di cui all'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1238, inerenti al divieto o alla limitazione della commercializzazione o distribuzione di un PEPP, sentite: 1) la Banca d'Italia per le finalita' di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 2) la Consob per le finalita' di cui all'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, e con riferimento ai soggetti dalla stessa vigilati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b); 3) l'IVASS per le finalita' di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; d) responsabile delle comunicazioni e dello scambio di informazioni previste dal regolamento (UE) 2019/1238 con EIOPA, con le autorita' competenti degli Stati membri e con i fornitori di PEPP. 2. I compiti previsti dall'articolo 15 del regolamento (UE) 2019/1238 circa l'esercizio della libera prestazione di servizi da parte dei fornitori di PEPP ivi indicati sono esercitati dalla COVIP, sentita la Banca d'Italia, con riferimento ai fornitori di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2019/1238. 3. La COVIP e' l'autorita' nazionale competente a ricevere le segnalazioni ai fini di vigilanza previste dall'articolo 40 del regolamento (UE) 2019/1238. Tali segnalazioni sono trasmesse dalla stessa anche alle autorita' di cui all'articolo 2, comma 1, in base alle rispettive attribuzioni. La COVIP puo' disporre, sentite le altre autorita' di cui sopra, il contenuto, le modalita' e i termini dell'invio delle segnalazioni di cui al primo periodo e puo' prevedere l'invio sistematico di ulteriori segnalazioni di vigilanza. 4. Ai fini della vigilanza sul rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 41 del regolamento (UE) 2019/1238 in tema di regole di investimento: a) la COVIP e' l'autorita' nazionale competente con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), c), d), e) ed f); b) l'IVASS e' l'autorita' nazionale competente con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/1238. 5. La COVIP, la Banca d'Italia, la Consob e l'IVASS, sono le autorita' nazionali competenti in relazione all'articolo 50, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/1238 sulla base del riparto di funzioni previsto dal presente decreto legislativo.
Note all'art. 5: - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/1238 del 20 giugno 2019 si veda nelle note all'art. 1. - I testi dell'articolo 5 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono riportati nelle note all'articolo 2.