Art. 5 
 
                       Altri poteri e funzion 
                delle autorita' nazionali competenti 
 
  1. La COVIP e' l'autorita' nazionale competente: 
    a)  a  esercitare  i  poteri  previsti   dall'articolo   16   del
regolamento  (UE)  2019/1238  in  qualita'  di  autorita'   nazionale
competente dello Stato membro ospitante, sentita la  Banca  d'Italia,
la Consob e l'IVASS secondo  quanto  previsto  dal  presente  decreto
legislativo; 
    b) fermo restando  quanto  previsto  dalle  normative  settoriali
richiamate dall'articolo 14 del regolamento (UE) 2019/1238 in tema di
esercizio della libera prestazione di servizi  e  della  liberta'  di
stabilimento, a ricevere la  notifica  di  cui  all'articolo  21  del
regolamento  (UE)  2019/1238   relativamente   all'apertura   di   un
sottoconto  per  uno  Stato  membro   ospitante   e   a   trasmettere
all'autorita' dello Stato membro ospitante la documentazione  di  cui
al medesimo articolo 21, sentite la Banca d'Italia e l'IVASS  secondo
quanto previsto dal presente decreto legislativo; 
    c) a esercitare i poteri di cui all'articolo 63, paragrafo 1, del
regolamento (UE) 2019/1238, inerenti al divieto  o  alla  limitazione
della commercializzazione o distribuzione di un PEPP, sentite: 
      1) la Banca d'Italia per le finalita' di  cui  all'articolo  5,
comma 1, del  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  e
dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 24  febbraio  1998,
n. 58; 
      2) la Consob per le finalita' di cui all'articolo 5, commi 1  e
3, del decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, e con riferimento
ai soggetti dalla stessa vigilati ai sensi dell'articolo 4, comma  1,
lettera b); 
      3) l'IVASS per le finalita' di cui all'articolo 3  del  decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209; 
    d)  responsabile  delle  comunicazioni   e   dello   scambio   di
informazioni previste dal regolamento (UE) 2019/1238 con  EIOPA,  con
le autorita' competenti degli Stati membri e con i fornitori di PEPP. 
  2.  I  compiti  previsti  dall'articolo  15  del  regolamento  (UE)
2019/1238 circa l'esercizio della libera prestazione  di  servizi  da
parte dei fornitori di PEPP ivi indicati sono esercitati dalla COVIP,
sentita la Banca  d'Italia,  con  riferimento  ai  fornitori  di  cui
all'articolo  6,  paragrafo  1,  lettera  f),  del  regolamento  (UE)
2019/1238. 
  3. La COVIP e'  l'autorita'  nazionale  competente  a  ricevere  le
segnalazioni ai fini  di  vigilanza  previste  dall'articolo  40  del
regolamento (UE) 2019/1238. Tali segnalazioni  sono  trasmesse  dalla
stessa anche alle autorita' di cui all'articolo 2, comma 1,  in  base
alle rispettive attribuzioni. La  COVIP  puo'  disporre,  sentite  le
altre autorita' di cui sopra, il contenuto, le modalita' e i  termini
dell'invio  delle  segnalazioni  di  cui  al  primo  periodo  e  puo'
prevedere l'invio sistematico di ulteriori segnalazioni di vigilanza. 
  4. Ai fini della vigilanza sul  rispetto  degli  obblighi  previsti
dall'articolo 41 del regolamento (UE) 2019/1238 in tema di regole  di
investimento: 
    a) la COVIP e' l'autorita' nazionale competente  con  riferimento
ai soggetti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a),  c),  d),
e) ed f); 
    b) l'IVASS e' l'autorita' nazionale competente con riferimento ai
soggetti  di  cui  all'articolo  6,  paragrafo  1,  lettera  b),  del
regolamento (UE) 2019/1238. 
  5. La COVIP, la Banca  d'Italia,  la  Consob  e  l'IVASS,  sono  le
autorita'  nazionali  competenti  in   relazione   all'articolo   50,
paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/1238 sulla base del riparto di
funzioni previsto dal presente decreto legislativo. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/1238  del
          20 giugno 2019 si veda nelle note all'art. 1. 
              - I testi dell'articolo 5 del  decreto  legislativo  1°
          settembre  1993,  n.  385,  dell'articolo  5  del   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dell'articolo 3  del
          decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.   209,   sono
          riportati nelle note all'articolo 2.