Art. 5
Altri poteri e funzion
delle autorita' nazionali competenti
1. La COVIP e' l'autorita' nazionale competente:
a) a esercitare i poteri previsti dall'articolo 16 del
regolamento (UE) 2019/1238 in qualita' di autorita' nazionale
competente dello Stato membro ospitante, sentita la Banca d'Italia,
la Consob e l'IVASS secondo quanto previsto dal presente decreto
legislativo;
b) fermo restando quanto previsto dalle normative settoriali
richiamate dall'articolo 14 del regolamento (UE) 2019/1238 in tema di
esercizio della libera prestazione di servizi e della liberta' di
stabilimento, a ricevere la notifica di cui all'articolo 21 del
regolamento (UE) 2019/1238 relativamente all'apertura di un
sottoconto per uno Stato membro ospitante e a trasmettere
all'autorita' dello Stato membro ospitante la documentazione di cui
al medesimo articolo 21, sentite la Banca d'Italia e l'IVASS secondo
quanto previsto dal presente decreto legislativo;
c) a esercitare i poteri di cui all'articolo 63, paragrafo 1, del
regolamento (UE) 2019/1238, inerenti al divieto o alla limitazione
della commercializzazione o distribuzione di un PEPP, sentite:
1) la Banca d'Italia per le finalita' di cui all'articolo 5,
comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58;
2) la Consob per le finalita' di cui all'articolo 5, commi 1 e
3, del decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, e con riferimento
ai soggetti dalla stessa vigilati ai sensi dell'articolo 4, comma 1,
lettera b);
3) l'IVASS per le finalita' di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
d) responsabile delle comunicazioni e dello scambio di
informazioni previste dal regolamento (UE) 2019/1238 con EIOPA, con
le autorita' competenti degli Stati membri e con i fornitori di PEPP.
2. I compiti previsti dall'articolo 15 del regolamento (UE)
2019/1238 circa l'esercizio della libera prestazione di servizi da
parte dei fornitori di PEPP ivi indicati sono esercitati dalla COVIP,
sentita la Banca d'Italia, con riferimento ai fornitori di cui
all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE)
2019/1238.
3. La COVIP e' l'autorita' nazionale competente a ricevere le
segnalazioni ai fini di vigilanza previste dall'articolo 40 del
regolamento (UE) 2019/1238. Tali segnalazioni sono trasmesse dalla
stessa anche alle autorita' di cui all'articolo 2, comma 1, in base
alle rispettive attribuzioni. La COVIP puo' disporre, sentite le
altre autorita' di cui sopra, il contenuto, le modalita' e i termini
dell'invio delle segnalazioni di cui al primo periodo e puo'
prevedere l'invio sistematico di ulteriori segnalazioni di vigilanza.
4. Ai fini della vigilanza sul rispetto degli obblighi previsti
dall'articolo 41 del regolamento (UE) 2019/1238 in tema di regole di
investimento:
a) la COVIP e' l'autorita' nazionale competente con riferimento
ai soggetti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), c), d),
e) ed f);
b) l'IVASS e' l'autorita' nazionale competente con riferimento ai
soggetti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del
regolamento (UE) 2019/1238.
5. La COVIP, la Banca d'Italia, la Consob e l'IVASS, sono le
autorita' nazionali competenti in relazione all'articolo 50,
paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/1238 sulla base del riparto di
funzioni previsto dal presente decreto legislativo.
Note all'art. 5:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/1238 del
20 giugno 2019 si veda nelle note all'art. 1.
- I testi dell'articolo 5 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, dell'articolo 5 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dell'articolo 3 del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono
riportati nelle note all'articolo 2.