Art. 7 
 
              Coordinamento tra le autorita' nazionali 
 
  1. La COVIP, la Banca d'Italia, la Consob e l'IVASS,  nel  rispetto
della reciproca  indipendenza,  individuano  forme  di  coordinamento
operativo, anche ai sensi dell'articolo 20 della  legge  28  dicembre
2005, n. 262, per l'esercizio delle  competenze  e  dei  poteri  loro
attribuiti  ai  sensi  del  presente   decreto   legislativo,   anche
attraverso protocolli d'intesa, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, perseguendo l'obiettivo di semplificare,  ove
possibile, gli oneri per i soggetti vigilati. 
  2. La COVIP, la Banca d'Italia, la Consob e l'IVASS collaborano tra
loro, anche ai sensi dell'articolo 21 della legge 28  dicembre  2005,
n. 262, per agevolare l'esercizio delle competenze e dei poteri  loro
attribuiti ai sensi del presente decreto legislativo.  
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  20  e  21  della
          legge 28 dicembre 2005, n. 262 (Disposizioni per la  tutela
          del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari): 
              «Art.   20.   (Coordinamento    dell'attivita'    delle
          Autorita') - 1. La Banca d'Italia,  la  CONSOB,  l'Istituto
          per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse
          collettivo (ISVAP), la Commissione di vigilanza  sui  fondi
          pensione (COVIP) e l'Autorita' garante della concorrenza  e
          del mercato, nel  rispetto  della  reciproca  indipendenza,
          individuano forme di coordinamento  per  l'esercizio  delle
          competenze ad essi attribuite anche  attraverso  protocolli
          d'intesa o l'istituzione, senza nuovi o  maggiori  oneri  a
          carico   della   finanza   pubblica,   di    comitati    di
          coordinamento. 
              2.  Le  forme  di  coordinamento  di  cui  al  comma  1
          prevedono la riunione delle Autorita' indicate nel medesimo
          comma almeno una volta l'anno. 
              Art. 21. (Collaborazione fra  le  Autorita')  -  1.  La
          Banca d'Italia, la CONSOB, l'ISVAP, la COVIP e  l'Autorita'
          garante della concorrenza e  del  mercato  collaborano  tra
          loro, anche mediante scambio di informazioni, per agevolare
          l'esercizio delle rispettive  funzioni.  Le  Autorita'  non
          possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.  Tutti
          i dati, le informazioni e i documenti  comunque  comunicati
          da una ad altra Autorita', anche  attraverso  l'inserimento
          in archivi gestiti congiuntamente,  restano  sottoposti  al
          segreto d'ufficio secondo le  disposizioni  previste  dalla
          legge per l'Autorita' che li ha prodotti  o  acquisiti  per
          prima.».