Art. 7
Coordinamento tra le autorita' nazionali
1. La COVIP, la Banca d'Italia, la Consob e l'IVASS, nel rispetto
della reciproca indipendenza, individuano forme di coordinamento
operativo, anche ai sensi dell'articolo 20 della legge 28 dicembre
2005, n. 262, per l'esercizio delle competenze e dei poteri loro
attribuiti ai sensi del presente decreto legislativo, anche
attraverso protocolli d'intesa, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, perseguendo l'obiettivo di semplificare, ove
possibile, gli oneri per i soggetti vigilati.
2. La COVIP, la Banca d'Italia, la Consob e l'IVASS collaborano tra
loro, anche ai sensi dell'articolo 21 della legge 28 dicembre 2005,
n. 262, per agevolare l'esercizio delle competenze e dei poteri loro
attribuiti ai sensi del presente decreto legislativo.
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo degli articoli 20 e 21 della
legge 28 dicembre 2005, n. 262 (Disposizioni per la tutela
del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari):
«Art. 20. (Coordinamento dell'attivita' delle
Autorita') - 1. La Banca d'Italia, la CONSOB, l'Istituto
per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse
collettivo (ISVAP), la Commissione di vigilanza sui fondi
pensione (COVIP) e l'Autorita' garante della concorrenza e
del mercato, nel rispetto della reciproca indipendenza,
individuano forme di coordinamento per l'esercizio delle
competenze ad essi attribuite anche attraverso protocolli
d'intesa o l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, di comitati di
coordinamento.
2. Le forme di coordinamento di cui al comma 1
prevedono la riunione delle Autorita' indicate nel medesimo
comma almeno una volta l'anno.
Art. 21. (Collaborazione fra le Autorita') - 1. La
Banca d'Italia, la CONSOB, l'ISVAP, la COVIP e l'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato collaborano tra
loro, anche mediante scambio di informazioni, per agevolare
l'esercizio delle rispettive funzioni. Le Autorita' non
possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio. Tutti
i dati, le informazioni e i documenti comunque comunicati
da una ad altra Autorita', anche attraverso l'inserimento
in archivi gestiti congiuntamente, restano sottoposti al
segreto d'ufficio secondo le disposizioni previste dalla
legge per l'Autorita' che li ha prodotti o acquisiti per
prima.».