Art. 8 
 
          Sanzioni amministrative relative alle violazioni 
     delle disposizioni previste dal regolamento (UE) 2019/1238 
 
  1. La violazione da parte dei fornitori di PEPP e dei  distributori
di PEPP delle disposizioni di cui al Capo II, articoli  6,  paragrafo
2, 7, paragrafo 3, 9 e 10, Capo III, articoli 15, 18, 19, 20, 21,  al
Capo IV, al Capo V, al Capo VI, articoli 48 e 50, e al Capo  VII  del
regolamento (UE)  2019/1238,  e  delle  relative  norme  tecniche  di
regolamentazione e attuazione, ovvero  la  mancata  osservanza  delle
disposizioni di cui agli articoli 9, comprese le  relative  norme  di
attuazione, e 12, e' punita, se commessa da  una  societa'  o  da  un
ente, con la sanzione amministrativa pecuniaria da  euro  cinquecento
fino a euro cinque milioni,  ovvero  fino  al  dieci  per  cento  del
fatturato annuo totale, quando tale importo  e'  superiore  a  cinque
milioni di euro ed  e'  determinato  secondo  quanto  previsto  dalla
normativa di settore. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, se le violazioni  indicate
dal comma 1 sono commesse da  una  persona  fisica,  si  applica  nei
confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa  pecuniaria  da
euro cinquecento fino a euro settecentomila. 
  3. Salvo che il fatto costituisca reato, fermo quanto previsto  dal
comma 1, la sanzione indicata al comma 2  si  applica  nei  confronti
degli esponenti aziendali e del personale della societa' o  dell'ente
responsabile della violazione, quando l'inosservanza  e'  conseguenza
della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e  la
condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione
o sui profili di rischio aziendali,  ovvero  ha  provocato  un  grave
pregiudizio per  la  tutela  dei  risparmiatori  in  PEPP  o  per  la
trasparenza, l'integrita' e il corretto funzionamento del mercato. 
  4. Se il  vantaggio  ottenuto  dall'autore  della  violazione  come
conseguenza della violazione stessa e' superiore  ai  limiti  massimi
indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria
e' elevata fino al  doppio  dell'ammontare  del  vantaggio  ottenuto,
purche' tale ammontare sia determinabile. 
  5. Quando le infrazioni sono connotate  da  scarsa  offensivita'  o
pericolosita',  in  luogo  delle  sanzioni  pecuniarie  previste  dal
presente articolo, puo' applicarsi, nei riguardi dei soggetti di  cui
ai commi 1 e 2, una delle seguenti misure amministrative: 
    a) un ordine che impone di  porre  termine  al  comportamento  in
questione e di astenersi dal ripeterlo; 
    b) una dichiarazione pubblica indicante l'identita' del  soggetto
e la natura della violazione. 
  6.  Con   il   provvedimento   di   applicazione   della   sanzione
amministrativa pecuniaria, in ragione della gravita' della violazione
accertata, puo' essere applicata nei confronti dei  componenti  degli
organi di amministrazione, direzione e  controllo  del  fornitore  di
PEPP o di qualsiasi altra persona  fisica  ritenuta  responsabile  la
sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un  periodo
non inferiore a sei mesi e non superiore a tre  anni,  dall'esercizio
di  funzioni  di  gestione  nelle  imprese  di  cui  all'articolo  6,
paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1238. 
  7. L'importo e la  tipologia  delle  sanzioni  amministrative  sono
determinati in base ai criteri indicati dall'articolo  68,  paragrafo
2, del regolamento (UE) 2019/1238. 
  8. Le sanzioni e le misure  amministrative  previste  dal  presente
articolo si applicano anche al depositario nominato dal fornitore  di
PEPP ai sensi dell'articolo 48 del  regolamento  (UE)  2019/1238,  in
caso di violazione delle disposizioni  richiamate  nell'articolo  48,
paragrafo 2, del medesimo regolamento, come recepite  negli  articoli
47, 48 e 49 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e  nelle
relative disposizioni attuative. 
  9. Le sanzioni amministrative previste dal presente  articolo  sono
applicate,  secondo  le  rispettive  procedure  sanzionatorie,  dalla
COVIP, dall'IVASS, dalla Banca d'Italia e dalla Consob, sui  soggetti
dalle medesime vigilati  e  secondo  le  rispettive  attribuzioni  di
competenze specificate agli articoli 2,  3,  4  e  5.  Alle  sanzioni
amministrative pecuniarie  previste  dal  presente  articolo  non  si
applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24  novembre  1981,
n. 689. Per le  sanzioni  amministrative  pecuniarie  irrogate  dalla
COVIP e dall'IVASS non si applica inoltre l'articolo 22  della  legge
24 novembre 1981, n. 689 e per le sanzioni irrogate dall'IVASS non si
applica, altresi', l'articolo 14, commi 1 e 4, per la parte  relativa
alla facolta' di pagamento della sanzione in  misura  ridotta,  della
legge 24 novembre 1981, n. 689. 
  10. Il provvedimento di applicazione delle  sanzioni  previste  dal
presente decreto legislativo, dopo la comunicazione al  destinatario,
e'  pubblicato  senza  ritardo  e  per  estratto  nel  sito  internet
dell'autorita' che lo ha adottato in conformita' all'articolo 69  del
regolamento (UE) 2019/1238, salvo quanto previsto nel paragrafo 3 del
medesimo articolo. 
  11. La COVIP provvede ad effettuare le comunicazioni  all'EIOPA  di
cui all'articolo  70,  paragrafi  2,  3  e  4  del  regolamento  (UE)
2019/1238. Tali comunicazioni sono  effettuate  tenendo  anche  conto
delle informazioni tempestivamente fornite dalle altre  autorita'  di
cui all'articolo 2, comma 1. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/1238  del
          20 giugno 2019 si veda nelle note all'art. 1. 
              - Si riporta il testo degli articoli  6,  10,  11,  16,
          della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al  sistema
          penale): 
              «Art. 6 (Solidarieta') - Il proprietario della cosa che
          servi' o fu destinata a commettere la violazione o, in  sua
          vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene  immobile,  il
          titolare di un diritto personale di godimento, e' obbligato
          in solido con l'autore della violazione al pagamento  della
          somma da questo dovuta se non prova che la  cosa  e'  stata
          utilizzata contro la sua volonta'. 
              Se la violazione  e'  commessa  da  persona  capace  di
          intendere e di volere  ma  soggetta  all'altrui  autorita',
          direzione o vigilanza, la persona rivestita  dell'autorita'
          o incaricata della direzione o della vigilanza e' obbligata
          in solido con l'autore della violazione al pagamento  della
          somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver  potuto
          impedire il fatto. 
              Se la violazione e' commessa dal rappresentante  o  dal
          dipendente di una persona giuridica o di un ente  privo  di
          personalita' giuridica o,  comunque,  di  un  imprenditore,
          nell'esercizio delle  proprie  funzioni  o  incombenze,  la
          persona giuridica o l'ente o l'imprenditore e' obbligata in
          solido con l'autore della  violazione  al  pagamento  della
          somma da questo dovuta. 
              Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha
          diritto di regresso per l'intero nei confronti  dell'autore
          della violazione.». 
              «Art. 10 (Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto
          tra  limite  minimo  e  limite  massimo)  -   La   sanzione
          amministrativa pecuniaria consiste  nel  pagamento  di  una
          somma non inferiore a  euro  10  e  non  superiore  a  euro
          15.000. Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo. 
              Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge,  il
          limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non
          puo', per ciascuna  violazione,  superare  il  decuplo  del
          minimo.». 
              «Art. 11 (Criteri  per  l'applicazione  delle  sanzioni
          amministrative pecuniarie)  -  Nella  determinazione  della
          sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge  tra
          un limite minimo ed un limite massimo  e  nell'applicazione
          delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo  alla
          gravita' della violazione, all'opera svolta dall'agente per
          l'eliminazione  o  attenuazione  delle  conseguenze   della
          violazione, nonche' alla personalita' dello stesso  e  alle
          sue condizioni economiche.». 
              «Art. 16 (Pagamento in misura ridotta) - E' ammesso  il
          pagamento di una somma in misura ridotta  pari  alla  terza
          parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
          commessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito  il
          minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo
          importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine
          di sessanta giorni  dalla  contestazione  immediata  o,  se
          questa non vi e' stata, dalla notificazione  degli  estremi
          della violazione. 
              Per le violazioni  ai  regolamenti  ed  alle  ordinanze
          comunali e provinciali, la Giunta comunale  o  provinciale,
          all'interno del limite  edittale  minimo  e  massimo  della
          sanzione prevista, puo' stabilire un  diverso  importo  del
          pagamento in misura ridotta, in  deroga  alle  disposizioni
          del primo comma. 
              Il pagamento in misura ridotta  e'  ammesso  anche  nei
          casi in cui le  norme  antecedenti  all'entrata  in  vigore
          della presente legge non consentivano l'oblazione.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  22,  comma  primo,
          della citata legge n 689 del 1981, n. 689: 
              «Art.  22  (Opposizione  all'ordinanza-ingiunzione)   -
          Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  133   del   decreto
          legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e da altre  disposizioni
          di legge, contro  l'ordinanza-ingiunzione  di  pagamento  e
          contro  l'ordinanza  che  dispone  la  sola  confisca   gli
          interessati   possono    proporre    opposizione    dinanzi
          all'autorita'  giudiziaria  ordinaria.   L'opposizione   e'
          regolata  dall'articolo  6  del  decreto   legislativo   1°
          settembre 2011, n. 150.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  14  della  citata
          legge n 689 del 1981, n. 689: 
              «Art.  14  (Contestazione   e   notificazione)   -   La
          violazione, quando e'  possibile,  deve  essere  contestata
          immediatamente tanto al trasgressore  quanto  alla  persona
          che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta
          per la violazione stessa. 
              Se non e' avvenuta la contestazione immediata per tutte
          o per alcune delle persone indicate nel  comma  precedente,
          gli estremi della violazione debbono essere notificati agli
          interessati residenti nel territorio della Repubblica entro
          il  termine  di  novanta  giorni  e  a   quelli   residenti
          all'estero entro  il  termine  di  trecentosessanta  giorni
          dall'accertamento. 
              Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi
          all'autorita' competente con  provvedimento  dell'autorita'
          giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono
          dalla data della ricezione. 
              Per la forma  della  contestazione  immediata  o  della
          notificazione si applicano le disposizioni  previste  dalle
          leggi vigenti. In ogni caso la  notificazione  puo'  essere
          effettuata,  con  le  modalita'  previste  dal  codice   di
          procedura    civile,    anche     da     un     funzionario
          dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando
          la notificazione non puo' essere eseguita in  mani  proprie
          del  destinatario,  si  osservano  le  modalita'   previste
          dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice. 
              Per i residenti all'estero, qualora  la  residenza,  la
          dimora o il domicilio non siano noti, la  notifica  non  e'
          obbligatoria e resta salva la  facolta'  del  pagamento  in
          misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto  nel
          secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione. 
              L'obbligazione  di  pagare  la  somma  dovuta  per   la
          violazione si estingue per la persona nei cui confronti  e'
          stata omessa la notificazione nel termine prescritto.».