Art. 8
Sanzioni amministrative relative alle violazioni
delle disposizioni previste dal regolamento (UE) 2019/1238
1. La violazione da parte dei fornitori di PEPP e dei distributori
di PEPP delle disposizioni di cui al Capo II, articoli 6, paragrafo
2, 7, paragrafo 3, 9 e 10, Capo III, articoli 15, 18, 19, 20, 21, al
Capo IV, al Capo V, al Capo VI, articoli 48 e 50, e al Capo VII del
regolamento (UE) 2019/1238, e delle relative norme tecniche di
regolamentazione e attuazione, ovvero la mancata osservanza delle
disposizioni di cui agli articoli 9, comprese le relative norme di
attuazione, e 12, e' punita, se commessa da una societa' o da un
ente, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento
fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del
fatturato annuo totale, quando tale importo e' superiore a cinque
milioni di euro ed e' determinato secondo quanto previsto dalla
normativa di settore.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, se le violazioni indicate
dal comma 1 sono commesse da una persona fisica, si applica nei
confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da
euro cinquecento fino a euro settecentomila.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, fermo quanto previsto dal
comma 1, la sanzione indicata al comma 2 si applica nei confronti
degli esponenti aziendali e del personale della societa' o dell'ente
responsabile della violazione, quando l'inosservanza e' conseguenza
della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e la
condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione
o sui profili di rischio aziendali, ovvero ha provocato un grave
pregiudizio per la tutela dei risparmiatori in PEPP o per la
trasparenza, l'integrita' e il corretto funzionamento del mercato.
4. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come
conseguenza della violazione stessa e' superiore ai limiti massimi
indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria
e' elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto,
purche' tale ammontare sia determinabile.
5. Quando le infrazioni sono connotate da scarsa offensivita' o
pericolosita', in luogo delle sanzioni pecuniarie previste dal
presente articolo, puo' applicarsi, nei riguardi dei soggetti di cui
ai commi 1 e 2, una delle seguenti misure amministrative:
a) un ordine che impone di porre termine al comportamento in
questione e di astenersi dal ripeterlo;
b) una dichiarazione pubblica indicante l'identita' del soggetto
e la natura della violazione.
6. Con il provvedimento di applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria, in ragione della gravita' della violazione
accertata, puo' essere applicata nei confronti dei componenti degli
organi di amministrazione, direzione e controllo del fornitore di
PEPP o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile la
sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo
non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dall'esercizio
di funzioni di gestione nelle imprese di cui all'articolo 6,
paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1238.
7. L'importo e la tipologia delle sanzioni amministrative sono
determinati in base ai criteri indicati dall'articolo 68, paragrafo
2, del regolamento (UE) 2019/1238.
8. Le sanzioni e le misure amministrative previste dal presente
articolo si applicano anche al depositario nominato dal fornitore di
PEPP ai sensi dell'articolo 48 del regolamento (UE) 2019/1238, in
caso di violazione delle disposizioni richiamate nell'articolo 48,
paragrafo 2, del medesimo regolamento, come recepite negli articoli
47, 48 e 49 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e nelle
relative disposizioni attuative.
9. Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono
applicate, secondo le rispettive procedure sanzionatorie, dalla
COVIP, dall'IVASS, dalla Banca d'Italia e dalla Consob, sui soggetti
dalle medesime vigilati e secondo le rispettive attribuzioni di
competenze specificate agli articoli 2, 3, 4 e 5. Alle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si
applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981,
n. 689. Per le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla
COVIP e dall'IVASS non si applica inoltre l'articolo 22 della legge
24 novembre 1981, n. 689 e per le sanzioni irrogate dall'IVASS non si
applica, altresi', l'articolo 14, commi 1 e 4, per la parte relativa
alla facolta' di pagamento della sanzione in misura ridotta, della
legge 24 novembre 1981, n. 689.
10. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal
presente decreto legislativo, dopo la comunicazione al destinatario,
e' pubblicato senza ritardo e per estratto nel sito internet
dell'autorita' che lo ha adottato in conformita' all'articolo 69 del
regolamento (UE) 2019/1238, salvo quanto previsto nel paragrafo 3 del
medesimo articolo.
11. La COVIP provvede ad effettuare le comunicazioni all'EIOPA di
cui all'articolo 70, paragrafi 2, 3 e 4 del regolamento (UE)
2019/1238. Tali comunicazioni sono effettuate tenendo anche conto
delle informazioni tempestivamente fornite dalle altre autorita' di
cui all'articolo 2, comma 1.
Note all'art. 8:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/1238 del
20 giugno 2019 si veda nelle note all'art. 1.
- Si riporta il testo degli articoli 6, 10, 11, 16,
della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale):
«Art. 6 (Solidarieta') - Il proprietario della cosa che
servi' o fu destinata a commettere la violazione o, in sua
vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il
titolare di un diritto personale di godimento, e' obbligato
in solido con l'autore della violazione al pagamento della
somma da questo dovuta se non prova che la cosa e' stata
utilizzata contro la sua volonta'.
Se la violazione e' commessa da persona capace di
intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorita',
direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorita'
o incaricata della direzione o della vigilanza e' obbligata
in solido con l'autore della violazione al pagamento della
somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto
impedire il fatto.
Se la violazione e' commessa dal rappresentante o dal
dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di
personalita' giuridica o, comunque, di un imprenditore,
nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la
persona giuridica o l'ente o l'imprenditore e' obbligata in
solido con l'autore della violazione al pagamento della
somma da questo dovuta.
Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha
diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore
della violazione.».
«Art. 10 (Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto
tra limite minimo e limite massimo) - La sanzione
amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una
somma non inferiore a euro 10 e non superiore a euro
15.000. Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo.
Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il
limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non
puo', per ciascuna violazione, superare il decuplo del
minimo.».
«Art. 11 (Criteri per l'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie) - Nella determinazione della
sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra
un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione
delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla
gravita' della violazione, all'opera svolta dall'agente per
l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della
violazione, nonche' alla personalita' dello stesso e alle
sue condizioni economiche.».
«Art. 16 (Pagamento in misura ridotta) - E' ammesso il
pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza
parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
commessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito il
minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo
importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine
di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se
questa non vi e' stata, dalla notificazione degli estremi
della violazione.
Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze
comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale,
all'interno del limite edittale minimo e massimo della
sanzione prevista, puo' stabilire un diverso importo del
pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni
del primo comma.
Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei
casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore
della presente legge non consentivano l'oblazione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 22, comma primo,
della citata legge n 689 del 1981, n. 689:
«Art. 22 (Opposizione all'ordinanza-ingiunzione) -
Salvo quanto previsto dall'articolo 133 del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e da altre disposizioni
di legge, contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e
contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli
interessati possono proporre opposizione dinanzi
all'autorita' giudiziaria ordinaria. L'opposizione e'
regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1°
settembre 2011, n. 150.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della citata
legge n 689 del 1981, n. 689:
«Art. 14 (Contestazione e notificazione) - La
violazione, quando e' possibile, deve essere contestata
immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona
che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta
per la violazione stessa.
Se non e' avvenuta la contestazione immediata per tutte
o per alcune delle persone indicate nel comma precedente,
gli estremi della violazione debbono essere notificati agli
interessati residenti nel territorio della Repubblica entro
il termine di novanta giorni e a quelli residenti
all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni
dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi
all'autorita' competente con provvedimento dell'autorita'
giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono
dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della
notificazione si applicano le disposizioni previste dalle
leggi vigenti. In ogni caso la notificazione puo' essere
effettuata, con le modalita' previste dal codice di
procedura civile, anche da un funzionario
dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando
la notificazione non puo' essere eseguita in mani proprie
del destinatario, si osservano le modalita' previste
dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la
dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non e'
obbligatoria e resta salva la facolta' del pagamento in
misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel
secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la
violazione si estingue per la persona nei cui confronti e'
stata omessa la notificazione nel termine prescritto.».