Art. 9 
 
                       Informazioni aggiuntive 
 
  1. I fornitori di PEPP sono tenuti a fornire  ai  risparmiatori  in
PEPP proiezioni pensionistiche aggiuntive rispetto a quelle  previste
dal  regolamento  (UE)  2019/1238,   in   modo   da   permettere   la
confrontabilita' dei PEPP con le forme pensionistiche individuali  di
cui al decreto legislativo 5  dicembre  2005,  n.  252.  A  tal  fine
trovano applicazione le disposizioni sulle proiezioni  pensionistiche
dettate  dalla   COVIP   per   le   predette   forme   pensionistiche
complementari, in attuazione degli articoli 13-quater, comma 3, e 19,
comma 2, lettera g), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta il testo degli articoli 13-quinquies e  19
          del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina
          delle forme pensionistiche complementari): 
              «Art.  13-quinquies.  (Informazioni   periodiche   agli
          aderenti) - 1. Agli  aderenti  e'  trasmesso,  con  cadenza
          annuale, un documento conciso  contenente  le  informazioni
          relative alla posizione individuale dell'aderente alla fine
          dell'anno precedente. Il titolo del documento  contiene  la
          locuzione «Prospetto delle prestazioni pensionistiche 
              2. Tenendo conto della natura del  regime  della  forma
          pensionistica complementare, il documento di cui al comma 1
          include almeno le  seguenti  informazioni  chiave  per  gli
          aderenti: 
                a) i dati personali dell'aderente  compresa,  se  del
          caso, una indicazione della data di pensionamento  prevista
          dalla legge  in  vigore  al  momento  della  comunicazione,
          dell'eta'   di   pensionamento   stabilita   dalla    forma
          pensionistica complementare o dalla stessa stimata, o della
          data di pensionamento indicata dall'aderente; 
                b) il nome della forma  pensionistica  complementare,
          l'indirizzo di contatto e l'identificazione del comparto  a
          cui e' iscritto l'aderente; 
                c) se del caso, le informazioni sulle garanzie totali
          o parziali previste dalla forma pensionistica complementare
          e, se pertinente, il luogo in  cui  e'  possibile  reperire
          maggiori informazioni; 
                d)  le  informazioni  sui  diritti  maturati  o   sul
          capitale accumulato; 
                e) le informazioni sui contributi versati alla  forma
          pensionistica  complementare  dall'impresa   promotrice   e
          dall'aderente, nel corso degli ultimi dodici mesi; 
                f) una suddivisione dei costi dedotti nel corso degli
          ultimi dodici mesi; 
                g)   le   informazioni   relative   al   livello   di
          finanziamento della forma pensionistica  complementare  nel
          suo complesso; 
                h) le informazioni sul se e sul come sono  tenuti  in
          conto i fattori ambientali, climatici, sociali e di governo
          societario nella strategia di investimento. 
              3. Con il documento  di  cui  al  comma  1  sono  anche
          fornite informazioni  sulle  proiezioni  delle  prestazioni
          pensionistiche basate sull'eta' di pensionamento di cui  al
          comma 1 lettera a),  nonche'  una  clausola  di  esclusione
          della   responsabilita'   secondo   cui   tali   proiezioni
          potrebbero differire dal valore  finale  delle  prestazioni
          ricevute. 
              4. Il documento di cui al comma 1 precisa dove  e  come
          ottenere informazioni aggiuntive, tra cui: 
                a) le ulteriori informazioni sulle  opzioni  per  gli
          aderenti previste dalla forma pensionistica complementare; 
                b) le informazioni sui bilanci, i  rendiconti  e  sul
          documento  illustrante  i  principi   della   politica   di
          investimento; 
                c) le informazioni sulle ipotesi prese a  riferimento
          per le proiezioni delle prestazioni pensionistiche; 
                d) le informazioni circa il livello delle prestazioni
          in caso di cessazione del rapporto di lavoro. 
              5. Per le forme pensionistiche complementari in cui gli
          aderenti assumono il  rischio  di  investimento  e  in  cui
          un'opzione di investimento sia imposta a un aderente da una
          specifica regola dello schema pensionistico,  il  documento
          indica dove sono disponibili ulteriori informazioni. 
              6.  Sono  indicati  in  modo  chiaro   e   visibile   i
          cambiamenti   sostanziali   delle   informazioni   rispetto
          all'anno  precedente  e  la  data  cui  si  riferiscono  le
          informazioni. 
              7. Le informazioni di cui al comma 4, lettera c),  sono
          anche fornite agli aderenti che le richiedano.». 
              «Art.  19.  (Compiti  della  COVIP)  -  1.   Le   forme
          pensionistiche complementari di cui  al  presente  decreto,
          ivi comprese quelle di cui all'articolo 20, commi 1, 3 e 8,
          nonche' i  fondi  che  assicurano  ai  dipendenti  pubblici
          prestazioni complementari al trattamento di base e al  TFR,
          comunque risultino gli stessi configurati  nei  bilanci  di
          societa'  o  enti  ovvero  determinate  le   modalita'   di
          erogazione, ad eccezione delle forme istituite  all'interno
          di  enti  pubblici,  anche  economici,  che  esercitano   i
          controlli in materia di tutela del  risparmio,  in  materia
          valutaria o in materia assicurativa, sono  iscritte  in  un
          apposito albo, tenuto a cura della COVIP. 
              1-bis La COVIP fornisce informativa  all'AEAP,  secondo
          le modalita' dalla stessa  definite,  in  merito  ai  fondi
          iscritti   all'Albo   e   alle   eventuali    cancellazioni
          effettuate. 
              2. In conformita' agli indirizzi generali del Ministero
          del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il
          Ministero dell'economia e delle finanze, e  ferma  restando
          la vigilanza  di  stabilita'  esercitata  dalle  rispettive
          autorita'  di  controllo  sui  soggetti  abilitati  di  cui
          all'articolo 6, comma 1, la COVIP esercita, anche  mediante
          l'emanazione  di  istruzioni  di   carattere   generale   e
          particolare, la vigilanza su tutte le forme  pensionistiche
          complementari  con  approccio  prospettico  e  basato   sul
          rischio. I poteri di  vigilanza  sono  esercitati  in  modo
          tempestivo e proporzionato alle  dimensioni,  alla  natura,
          alla portata e  alla  complessita'  delle  attivita'  della
          forma pensionistica complementare. In tale ambito: 
                a) definisce le condizioni che, al fine di  garantire
          il rispetto dei principi di trasparenza,  comparabilita'  e
          portabilita', le forme pensionistiche complementari  devono
          soddisfare  per  poter  essere  ricondotte  nell'ambito  di
          applicazione  del  presente  decreto  ed  essere   iscritte
          all'albo di cui al comma 1; 
                a-bis)  elabora  gli  schemi  degli  statuti  e   dei
          regolamenti delle forme pensionistiche complementari; 
                a-ter)  detta  disposizioni   di   dettaglio,   anche
          attraverso gli schemi degli statuti e dei  regolamenti,  in
          materia di sistema di governo  delle  forme  pensionistiche
          complementari, con esclusione dei fondi pensione costituiti
          nella forma di patrimoni separati ai sensi dell'articolo 3,
          comma 1, lettera  i),  incluse  le  funzioni  fondamentali,
          nonche'  relativamente  al  documento  sulla  politica   di
          remunerazione e al documento sulla valutazione interna  del
          rischio; 
                b) approva gli statuti e i  regolamenti  delle  forme
          pensionistiche  complementari,  verificando  la  ricorrenza
          delle  condizioni  richieste   dal   presente   decreto   e
          valutandone   anche   la   compatibilita'    rispetto    ai
          provvedimenti di carattere generale da  essa  emanati;  nel
          disciplinare, con  propri  regolamenti,  le  procedure  per
          l'autorizzazione   dei   fondi    pensione    all'esercizio
          dell'attivita' e per l'approvazione  degli  statuti  e  dei
          regolamenti dei fondi, nonche' delle relative modifiche, la
          COVIP    individua    procedimenti    di     autorizzazione
          semplificati,    prevedendo    anche     l'utilizzo     del
          silenzio-assenso e l'esclusione di  forme  di  approvazione
          preventiva.  Tali  procedimenti  semplificati   devono   in
          particolar  modo  essere  utilizzati   nelle   ipotesi   di
          modifiche  statutarie   e   regolamentari   conseguenti   a
          sopravvenute disposizioni normative.  Ai  fini  di  sana  e
          prudente gestione, la COVIP puo'  richiedere  di  apportare
          modifiche  agli  statuti  e  ai  regolamenti  delle   forme
          pensionistiche  complementari,  fissando  un  termine   per
          l'adozione delle relative delibere; 
                c)   verifica   la   coerenza   della   politica   di
          investimento e dei criteri di individuazione e ripartizione
          del  rischio  della  forma   pensionistica   complementare,
          illustrati nel  documento  di  cui  all'articolo  6,  comma
          5-quinquies, con le previsioni  di  cui  all'articolo  6  e
          relative disposizioni di attuazione; 
                d) definisce, sentite le autorita' di  vigilanza  sui
          soggetti  abilitati  a  gestire  le  risorse  delle   forme
          pensionistiche complementari, i criteri di redazione  delle
          convenzioni per  la  gestione  delle  risorse,  cui  devono
          attenersi le medesime  forme  pensionistiche  e  i  gestori
          nella stipula dei relativi contratti; 
                e) vigila sulla corrispondenza delle convenzioni  per
          la gestione delle risorse ai criteri di  cui  alla  lettera
          d); 
                f) indica criteri omogenei per la determinazione  del
          valore   del   patrimonio   delle   forme    pensionistiche
          complementari, della  loro  redditivita',  nonche'  per  la
          determinazione   della   consistenza   patrimoniale   delle
          posizioni individuali accese presso le forme stesse;  detta
          disposizioni volte  all'applicazione  di  regole  comuni  a
          tutte le forme  pensionistiche  circa  la  definizione  del
          termine massimo entro il  quale  le  contribuzioni  versate
          devono essere rese disponibili per la valorizzazione; detta
          disposizioni per la redazione dei bilanci, dei rendiconti e
          delle relazioni ai predetti  documenti,  nonche'  circa  le
          modalita' attraverso le  quali  tali  documenti  sono  resi
          pubblici  e   resi   disponibili   agli   aderenti;   detta
          disposizioni  per  la  tenuta  delle  scritture  contabili,
          prevedendo:  il  modello  di  libro  giornale,  nel   quale
          annotare cronologicamente  le  operazioni  di  incasso  dei
          contributi e di pagamento delle prestazioni,  nonche'  ogni
          altra operazione, gli eventuali altri libri  contabili,  il
          prospetto della composizione e del  valore  del  patrimonio
          della  forma  pensionistica  complementare  attraverso   la
          contabilizzazione secondo i criteri  definiti  in  base  al
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  evidenziando
          le posizioni individuali degli iscritti; 
                g)  detta   disposizioni   volte   a   garantire   la
          trasparenza delle condizioni contrattuali di tutte le forme
          pensionistiche   complementari,   al   fine   di   tutelare
          l'adesione consapevole dei soggetti destinatari e garantire
          il diritto alla portabilita'  della  posizione  individuale
          tra le varie  forme  pensionistiche  complementari,  avendo
          anche riguardo all'esigenza di garantire la  comparabilita'
          dei costi;  garantisce  che  gli  iscritti  attivi  possano
          ottenere,  a  richiesta,  informazioni   in   merito   alle
          conseguenze della cessazione del  rapporto  di  lavoro  sui
          loro diritti pensionistici complementari e, in particolare,
          relative:   1)    alle    condizioni    che    disciplinano
          l'acquisizione di  diritti  pensionistici  complementari  e
          alle  conseguenze  della  loro  applicazione  in  caso   di
          cessazione del rapporto di lavoro; 2) al valore dei diritti
          pensionistici maturati o ad  una  valutazione  dei  diritti
          pensionistici maturati effettuata  al  massimo  nei  dodici
          mesi precedenti la data della richiesta; 3) alle condizioni
          che  disciplinano  il  trattamento   futuro   dei   diritti
          pensionistici in sospeso;  garantisce,  altresi',  che  gli
          iscritti di cui all'articolo 14, comma 2,  lettera  c-bis),
          nonche' gli eredi e beneficiari  di  cui  all'articolo  14,
          comma  3,  possano  ottenere,  su  richiesta,  informazioni
          relative  al  valore  dei  loro  diritti  pensionistici  in
          sospeso, o a una valutazione dei diritti  pensionistici  in
          sospeso effettuata al massimo nei dodici mesi precedenti la
          data della richiesta, e alle condizioni che disciplinano il
          trattamento   dei   diritti   pensionistici   in   sospeso;
          disciplina, tenendo presenti le disposizioni in materia  di
          sollecitazione del  pubblico  risparmio,  le  modalita'  di
          offerta  al   pubblico   di   tutte   le   predette   forme
          pensionistiche,      dettando      disposizioni       volte
          all'applicazione  di  regole  comuni  per  tutte  le  forme
          pensionistiche    complementari,     relativamente     alle
          informazioni    generali    sulla    forma    pensionistica
          complementare, alle informazioni  ai  potenziali  aderenti,
          alle   informazioni   periodiche   agli   aderenti,    alle
          informazioni   agli   aderenti   durante   la    fase    di
          prepensionamento e alle informazioni ai beneficiari durante
          la fase di erogazione delle rendite. A  tale  fine  elabora
          schemi per le  informative  da  indirizzare  ai  potenziali
          aderenti, agli aderenti e ai beneficiari di tutte le  forme
          pensionistiche  complementari.  Detta  disposizioni   sulle
          modalita' di pubblicita'; 
                h)  vigila  sull'osservanza  delle  disposizioni  del
          presente  decreto  e  delle  disposizioni   secondarie   di
          attuazione  dello  stesso,   nonche'   delle   disposizioni
          dell'Unione europea  direttamente  applicabili  alle  forme
          pensionistiche complementari, con facolta' di sospendere  o
          vietare la raccolta delle adesioni in  caso  di  violazione
          delle disposizioni stesse; 
                i) esercita  il  controllo  sulla  gestione  tecnica,
          finanziaria,   patrimoniale,    contabile    delle    forme
          pensionistiche  complementari,  anche  mediante   ispezioni
          presso le stesse, ivi comprese le attivita'  esternalizzate
          e su quelle  oggetto  di  riesternalizzazione,  richiedendo
          l'esibizione  dei  documenti  e  degli  atti  che   ritenga
          necessari; 
                l) riferisce periodicamente al Ministro del lavoro  e
          delle  politiche  sociali,  formulando  anche  proposte  di
          modifiche   legislative   in    materia    di    previdenza
          complementare; 
                l-bis) diffonde  regolarmente  informazioni  relative
          all'andamento della previdenza complementare; 
                m) diffonde informazioni utili  alla  conoscenza  dei
          temi previdenziali; 
                n) programma ed organizza ricerche e rilevazioni  nel
          settore della previdenza complementare  anche  in  rapporto
          alla  previdenza  di  base;   a   tale   fine,   le   forme
          pensionistiche complementari sono tenute a fornire i dati e
          le informazioni richiesti, per la cui acquisizione la COVIP
          puo' avvalersi anche dell'Ispettorato del lavoro. 
              3. Per  l'esercizio  della  vigilanza,  la  COVIP  puo'
          richiedere   in   qualsiasi   momento   che   l'organo   di
          amministrazione e di controllo, il direttore  generale,  il
          responsabile  e  i  titolari  delle  funzioni  fondamentali
          forniscano  alla   stessa,   per   quanto   di   rispettiva
          competenza,  informazioni  e   valutazioni   su   qualsiasi
          questione relativa alla forma pensionistica complementare e
          trasmettano  ogni  dato  e  documento  richiesto.  Con   le
          modalita' e nei termini da essa stessa stabiliti, la  COVIP
          puo' disporre l'invio sistematico: 
                a) delle segnalazioni  statistiche  e  di  vigilanza,
          comprese quelle a livello di singolo iscritto,  nonche'  di
          ogni  altro  dato  e  documento,  anche  per  finalita'  di
          monitoraggio del funzionamento complessivo del  sistema  di
          previdenza complementare in attuazione  delle  lettere  l),
          l-bis), m) e n) del comma 2; 
                b) dei verbali delle riunioni  e  degli  accertamenti
          degli  organi  di  controllo  delle  forme   pensionistiche
          complementari. 
              4. La COVIP puo' altresi': 
                a) convocare presso di se' i componenti degli  organi
          di amministrazione e di controllo, i direttori generali,  i
          responsabili delle forme pensionistiche complementari  e  i
          titolari delle funzioni fondamentali; 
                b)  ordinare  la   convocazione   degli   organi   di
          amministrazione e di controllo delle  forme  pensionistiche
          complementari, fissandone l'ordine del giorno; in  caso  di
          inottemperanza    puo'    procedere    direttamente    alla
          convocazione degli organi di amministrazione e di controllo
          delle forme pensionistiche complementari; 
                b-bis) inibire con provvedimento motivato, in tutto o
          in parte, per un periodo massimo di 60 giorni,  l'attivita'
          della forma  pensionistica  complementare  ove  vi  sia  il
          fondato  sospetto  di  grave  violazione  delle  norme  del
          presente decreto e vi sia urgenza di provvedere. 
              5. Nell'esercizio della vigilanza la COVIP  ha  diritto
          di ottenere le notizie e  le  informazioni  richieste  alle
          pubbliche amministrazioni. 
              5-bis. Tenuto conto  della  dimensione,  della  natura,
          della portata e della complessita'  delle  attivita'  delle
          forme  pensionistiche  complementari,  la   COVIP   esamina
          periodicamente le strategie, i processi e le  procedure  di
          segnalazione   stabiliti   dalle    forme    pensionistiche
          complementari per rispettare le disposizioni  del  presente
          decreto e della normativa secondaria adottata in attuazione
          dello stesso. Il riesame tiene conto delle  circostanze  in
          cui le forme pensionistiche complementari  operano  e,  ove
          opportuno,  dei  soggetti  che  eseguono  per  loro   conto
          funzioni   fondamentali   o   qualsiasi   altra   attivita'
          esternalizzata. Tale esame comprende: 
                a) una valutazione dei requisiti qualitativi relativi
          al sistema di governo; 
                b)  una  valutazione  dei   rischi   cui   la   forma
          pensionistica e' esposta; 
                c) una valutazione della  capacita'  della  forma  di
          valutare e gestire tali rischi. 
              5-ter.  La  COVIP  puo'  adottare  ogni  strumento   di
          monitoraggio  ritenuto  opportuno,  incluse  le  prove   di
          stress, che consenta di rilevare  il  deterioramento  delle
          condizioni   finanziarie   di   una   forma   pensionistica
          complementare e di monitorare come vi sia posto rimedio. 
              5-quinquies.  La  COVIP  puo'  richiedere  alle   forme
          pensionistiche complementari di rimediare  alle  carenze  o
          alle deficienze individuate nel quadro della  procedura  di
          cui ai commi 5-bis e 5-ter. 
              6. La COVIP, nei  casi  di  crisi  o  di  tensione  sui
          mercati finanziari, tiene conto degli  effetti  dei  propri
          atti sulla stabilita' del sistema finanziario  degli  altri
          Stati membri, anche avvalendosi degli opportuni  scambi  di
          informazioni con l'AEAP, il Comitato congiunto, il  CERS  e
          le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri. 
              7.  Entro  il  31  maggio  di  ciascun  anno  la  COVIP
          trasmette al Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
          una relazione sull'attivita'  svolta,  sulle  questioni  in
          corso di maggior rilievo  e  sugli  indirizzi  e  le  linee
          programmatiche che intende  seguire.  Entro  il  30  giugno
          successivo il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
          trasmette detta relazione  al  Parlamento  con  le  proprie
          eventuali osservazioni. 
              7-bis I dipendenti e gli esperti  addetti  alla  COVIP,
          nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono incaricati
          di un pubblico servizio.».