Art. 9
Informazioni aggiuntive
1. I fornitori di PEPP sono tenuti a fornire ai risparmiatori in
PEPP proiezioni pensionistiche aggiuntive rispetto a quelle previste
dal regolamento (UE) 2019/1238, in modo da permettere la
confrontabilita' dei PEPP con le forme pensionistiche individuali di
cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. A tal fine
trovano applicazione le disposizioni sulle proiezioni pensionistiche
dettate dalla COVIP per le predette forme pensionistiche
complementari, in attuazione degli articoli 13-quater, comma 3, e 19,
comma 2, lettera g), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo degli articoli 13-quinquies e 19
del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina
delle forme pensionistiche complementari):
«Art. 13-quinquies. (Informazioni periodiche agli
aderenti) - 1. Agli aderenti e' trasmesso, con cadenza
annuale, un documento conciso contenente le informazioni
relative alla posizione individuale dell'aderente alla fine
dell'anno precedente. Il titolo del documento contiene la
locuzione «Prospetto delle prestazioni pensionistiche
2. Tenendo conto della natura del regime della forma
pensionistica complementare, il documento di cui al comma 1
include almeno le seguenti informazioni chiave per gli
aderenti:
a) i dati personali dell'aderente compresa, se del
caso, una indicazione della data di pensionamento prevista
dalla legge in vigore al momento della comunicazione,
dell'eta' di pensionamento stabilita dalla forma
pensionistica complementare o dalla stessa stimata, o della
data di pensionamento indicata dall'aderente;
b) il nome della forma pensionistica complementare,
l'indirizzo di contatto e l'identificazione del comparto a
cui e' iscritto l'aderente;
c) se del caso, le informazioni sulle garanzie totali
o parziali previste dalla forma pensionistica complementare
e, se pertinente, il luogo in cui e' possibile reperire
maggiori informazioni;
d) le informazioni sui diritti maturati o sul
capitale accumulato;
e) le informazioni sui contributi versati alla forma
pensionistica complementare dall'impresa promotrice e
dall'aderente, nel corso degli ultimi dodici mesi;
f) una suddivisione dei costi dedotti nel corso degli
ultimi dodici mesi;
g) le informazioni relative al livello di
finanziamento della forma pensionistica complementare nel
suo complesso;
h) le informazioni sul se e sul come sono tenuti in
conto i fattori ambientali, climatici, sociali e di governo
societario nella strategia di investimento.
3. Con il documento di cui al comma 1 sono anche
fornite informazioni sulle proiezioni delle prestazioni
pensionistiche basate sull'eta' di pensionamento di cui al
comma 1 lettera a), nonche' una clausola di esclusione
della responsabilita' secondo cui tali proiezioni
potrebbero differire dal valore finale delle prestazioni
ricevute.
4. Il documento di cui al comma 1 precisa dove e come
ottenere informazioni aggiuntive, tra cui:
a) le ulteriori informazioni sulle opzioni per gli
aderenti previste dalla forma pensionistica complementare;
b) le informazioni sui bilanci, i rendiconti e sul
documento illustrante i principi della politica di
investimento;
c) le informazioni sulle ipotesi prese a riferimento
per le proiezioni delle prestazioni pensionistiche;
d) le informazioni circa il livello delle prestazioni
in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
5. Per le forme pensionistiche complementari in cui gli
aderenti assumono il rischio di investimento e in cui
un'opzione di investimento sia imposta a un aderente da una
specifica regola dello schema pensionistico, il documento
indica dove sono disponibili ulteriori informazioni.
6. Sono indicati in modo chiaro e visibile i
cambiamenti sostanziali delle informazioni rispetto
all'anno precedente e la data cui si riferiscono le
informazioni.
7. Le informazioni di cui al comma 4, lettera c), sono
anche fornite agli aderenti che le richiedano.».
«Art. 19. (Compiti della COVIP) - 1. Le forme
pensionistiche complementari di cui al presente decreto,
ivi comprese quelle di cui all'articolo 20, commi 1, 3 e 8,
nonche' i fondi che assicurano ai dipendenti pubblici
prestazioni complementari al trattamento di base e al TFR,
comunque risultino gli stessi configurati nei bilanci di
societa' o enti ovvero determinate le modalita' di
erogazione, ad eccezione delle forme istituite all'interno
di enti pubblici, anche economici, che esercitano i
controlli in materia di tutela del risparmio, in materia
valutaria o in materia assicurativa, sono iscritte in un
apposito albo, tenuto a cura della COVIP.
1-bis La COVIP fornisce informativa all'AEAP, secondo
le modalita' dalla stessa definite, in merito ai fondi
iscritti all'Albo e alle eventuali cancellazioni
effettuate.
2. In conformita' agli indirizzi generali del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, e ferma restando
la vigilanza di stabilita' esercitata dalle rispettive
autorita' di controllo sui soggetti abilitati di cui
all'articolo 6, comma 1, la COVIP esercita, anche mediante
l'emanazione di istruzioni di carattere generale e
particolare, la vigilanza su tutte le forme pensionistiche
complementari con approccio prospettico e basato sul
rischio. I poteri di vigilanza sono esercitati in modo
tempestivo e proporzionato alle dimensioni, alla natura,
alla portata e alla complessita' delle attivita' della
forma pensionistica complementare. In tale ambito:
a) definisce le condizioni che, al fine di garantire
il rispetto dei principi di trasparenza, comparabilita' e
portabilita', le forme pensionistiche complementari devono
soddisfare per poter essere ricondotte nell'ambito di
applicazione del presente decreto ed essere iscritte
all'albo di cui al comma 1;
a-bis) elabora gli schemi degli statuti e dei
regolamenti delle forme pensionistiche complementari;
a-ter) detta disposizioni di dettaglio, anche
attraverso gli schemi degli statuti e dei regolamenti, in
materia di sistema di governo delle forme pensionistiche
complementari, con esclusione dei fondi pensione costituiti
nella forma di patrimoni separati ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, lettera i), incluse le funzioni fondamentali,
nonche' relativamente al documento sulla politica di
remunerazione e al documento sulla valutazione interna del
rischio;
b) approva gli statuti e i regolamenti delle forme
pensionistiche complementari, verificando la ricorrenza
delle condizioni richieste dal presente decreto e
valutandone anche la compatibilita' rispetto ai
provvedimenti di carattere generale da essa emanati; nel
disciplinare, con propri regolamenti, le procedure per
l'autorizzazione dei fondi pensione all'esercizio
dell'attivita' e per l'approvazione degli statuti e dei
regolamenti dei fondi, nonche' delle relative modifiche, la
COVIP individua procedimenti di autorizzazione
semplificati, prevedendo anche l'utilizzo del
silenzio-assenso e l'esclusione di forme di approvazione
preventiva. Tali procedimenti semplificati devono in
particolar modo essere utilizzati nelle ipotesi di
modifiche statutarie e regolamentari conseguenti a
sopravvenute disposizioni normative. Ai fini di sana e
prudente gestione, la COVIP puo' richiedere di apportare
modifiche agli statuti e ai regolamenti delle forme
pensionistiche complementari, fissando un termine per
l'adozione delle relative delibere;
c) verifica la coerenza della politica di
investimento e dei criteri di individuazione e ripartizione
del rischio della forma pensionistica complementare,
illustrati nel documento di cui all'articolo 6, comma
5-quinquies, con le previsioni di cui all'articolo 6 e
relative disposizioni di attuazione;
d) definisce, sentite le autorita' di vigilanza sui
soggetti abilitati a gestire le risorse delle forme
pensionistiche complementari, i criteri di redazione delle
convenzioni per la gestione delle risorse, cui devono
attenersi le medesime forme pensionistiche e i gestori
nella stipula dei relativi contratti;
e) vigila sulla corrispondenza delle convenzioni per
la gestione delle risorse ai criteri di cui alla lettera
d);
f) indica criteri omogenei per la determinazione del
valore del patrimonio delle forme pensionistiche
complementari, della loro redditivita', nonche' per la
determinazione della consistenza patrimoniale delle
posizioni individuali accese presso le forme stesse; detta
disposizioni volte all'applicazione di regole comuni a
tutte le forme pensionistiche circa la definizione del
termine massimo entro il quale le contribuzioni versate
devono essere rese disponibili per la valorizzazione; detta
disposizioni per la redazione dei bilanci, dei rendiconti e
delle relazioni ai predetti documenti, nonche' circa le
modalita' attraverso le quali tali documenti sono resi
pubblici e resi disponibili agli aderenti; detta
disposizioni per la tenuta delle scritture contabili,
prevedendo: il modello di libro giornale, nel quale
annotare cronologicamente le operazioni di incasso dei
contributi e di pagamento delle prestazioni, nonche' ogni
altra operazione, gli eventuali altri libri contabili, il
prospetto della composizione e del valore del patrimonio
della forma pensionistica complementare attraverso la
contabilizzazione secondo i criteri definiti in base al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, evidenziando
le posizioni individuali degli iscritti;
g) detta disposizioni volte a garantire la
trasparenza delle condizioni contrattuali di tutte le forme
pensionistiche complementari, al fine di tutelare
l'adesione consapevole dei soggetti destinatari e garantire
il diritto alla portabilita' della posizione individuale
tra le varie forme pensionistiche complementari, avendo
anche riguardo all'esigenza di garantire la comparabilita'
dei costi; garantisce che gli iscritti attivi possano
ottenere, a richiesta, informazioni in merito alle
conseguenze della cessazione del rapporto di lavoro sui
loro diritti pensionistici complementari e, in particolare,
relative: 1) alle condizioni che disciplinano
l'acquisizione di diritti pensionistici complementari e
alle conseguenze della loro applicazione in caso di
cessazione del rapporto di lavoro; 2) al valore dei diritti
pensionistici maturati o ad una valutazione dei diritti
pensionistici maturati effettuata al massimo nei dodici
mesi precedenti la data della richiesta; 3) alle condizioni
che disciplinano il trattamento futuro dei diritti
pensionistici in sospeso; garantisce, altresi', che gli
iscritti di cui all'articolo 14, comma 2, lettera c-bis),
nonche' gli eredi e beneficiari di cui all'articolo 14,
comma 3, possano ottenere, su richiesta, informazioni
relative al valore dei loro diritti pensionistici in
sospeso, o a una valutazione dei diritti pensionistici in
sospeso effettuata al massimo nei dodici mesi precedenti la
data della richiesta, e alle condizioni che disciplinano il
trattamento dei diritti pensionistici in sospeso;
disciplina, tenendo presenti le disposizioni in materia di
sollecitazione del pubblico risparmio, le modalita' di
offerta al pubblico di tutte le predette forme
pensionistiche, dettando disposizioni volte
all'applicazione di regole comuni per tutte le forme
pensionistiche complementari, relativamente alle
informazioni generali sulla forma pensionistica
complementare, alle informazioni ai potenziali aderenti,
alle informazioni periodiche agli aderenti, alle
informazioni agli aderenti durante la fase di
prepensionamento e alle informazioni ai beneficiari durante
la fase di erogazione delle rendite. A tale fine elabora
schemi per le informative da indirizzare ai potenziali
aderenti, agli aderenti e ai beneficiari di tutte le forme
pensionistiche complementari. Detta disposizioni sulle
modalita' di pubblicita';
h) vigila sull'osservanza delle disposizioni del
presente decreto e delle disposizioni secondarie di
attuazione dello stesso, nonche' delle disposizioni
dell'Unione europea direttamente applicabili alle forme
pensionistiche complementari, con facolta' di sospendere o
vietare la raccolta delle adesioni in caso di violazione
delle disposizioni stesse;
i) esercita il controllo sulla gestione tecnica,
finanziaria, patrimoniale, contabile delle forme
pensionistiche complementari, anche mediante ispezioni
presso le stesse, ivi comprese le attivita' esternalizzate
e su quelle oggetto di riesternalizzazione, richiedendo
l'esibizione dei documenti e degli atti che ritenga
necessari;
l) riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, formulando anche proposte di
modifiche legislative in materia di previdenza
complementare;
l-bis) diffonde regolarmente informazioni relative
all'andamento della previdenza complementare;
m) diffonde informazioni utili alla conoscenza dei
temi previdenziali;
n) programma ed organizza ricerche e rilevazioni nel
settore della previdenza complementare anche in rapporto
alla previdenza di base; a tale fine, le forme
pensionistiche complementari sono tenute a fornire i dati e
le informazioni richiesti, per la cui acquisizione la COVIP
puo' avvalersi anche dell'Ispettorato del lavoro.
3. Per l'esercizio della vigilanza, la COVIP puo'
richiedere in qualsiasi momento che l'organo di
amministrazione e di controllo, il direttore generale, il
responsabile e i titolari delle funzioni fondamentali
forniscano alla stessa, per quanto di rispettiva
competenza, informazioni e valutazioni su qualsiasi
questione relativa alla forma pensionistica complementare e
trasmettano ogni dato e documento richiesto. Con le
modalita' e nei termini da essa stessa stabiliti, la COVIP
puo' disporre l'invio sistematico:
a) delle segnalazioni statistiche e di vigilanza,
comprese quelle a livello di singolo iscritto, nonche' di
ogni altro dato e documento, anche per finalita' di
monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema di
previdenza complementare in attuazione delle lettere l),
l-bis), m) e n) del comma 2;
b) dei verbali delle riunioni e degli accertamenti
degli organi di controllo delle forme pensionistiche
complementari.
4. La COVIP puo' altresi':
a) convocare presso di se' i componenti degli organi
di amministrazione e di controllo, i direttori generali, i
responsabili delle forme pensionistiche complementari e i
titolari delle funzioni fondamentali;
b) ordinare la convocazione degli organi di
amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche
complementari, fissandone l'ordine del giorno; in caso di
inottemperanza puo' procedere direttamente alla
convocazione degli organi di amministrazione e di controllo
delle forme pensionistiche complementari;
b-bis) inibire con provvedimento motivato, in tutto o
in parte, per un periodo massimo di 60 giorni, l'attivita'
della forma pensionistica complementare ove vi sia il
fondato sospetto di grave violazione delle norme del
presente decreto e vi sia urgenza di provvedere.
5. Nell'esercizio della vigilanza la COVIP ha diritto
di ottenere le notizie e le informazioni richieste alle
pubbliche amministrazioni.
5-bis. Tenuto conto della dimensione, della natura,
della portata e della complessita' delle attivita' delle
forme pensionistiche complementari, la COVIP esamina
periodicamente le strategie, i processi e le procedure di
segnalazione stabiliti dalle forme pensionistiche
complementari per rispettare le disposizioni del presente
decreto e della normativa secondaria adottata in attuazione
dello stesso. Il riesame tiene conto delle circostanze in
cui le forme pensionistiche complementari operano e, ove
opportuno, dei soggetti che eseguono per loro conto
funzioni fondamentali o qualsiasi altra attivita'
esternalizzata. Tale esame comprende:
a) una valutazione dei requisiti qualitativi relativi
al sistema di governo;
b) una valutazione dei rischi cui la forma
pensionistica e' esposta;
c) una valutazione della capacita' della forma di
valutare e gestire tali rischi.
5-ter. La COVIP puo' adottare ogni strumento di
monitoraggio ritenuto opportuno, incluse le prove di
stress, che consenta di rilevare il deterioramento delle
condizioni finanziarie di una forma pensionistica
complementare e di monitorare come vi sia posto rimedio.
5-quinquies. La COVIP puo' richiedere alle forme
pensionistiche complementari di rimediare alle carenze o
alle deficienze individuate nel quadro della procedura di
cui ai commi 5-bis e 5-ter.
6. La COVIP, nei casi di crisi o di tensione sui
mercati finanziari, tiene conto degli effetti dei propri
atti sulla stabilita' del sistema finanziario degli altri
Stati membri, anche avvalendosi degli opportuni scambi di
informazioni con l'AEAP, il Comitato congiunto, il CERS e
le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri.
7. Entro il 31 maggio di ciascun anno la COVIP
trasmette al Ministro del lavoro e delle politiche sociali
una relazione sull'attivita' svolta, sulle questioni in
corso di maggior rilievo e sugli indirizzi e le linee
programmatiche che intende seguire. Entro il 30 giugno
successivo il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
trasmette detta relazione al Parlamento con le proprie
eventuali osservazioni.
7-bis I dipendenti e gli esperti addetti alla COVIP,
nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono incaricati
di un pubblico servizio.».