Art. 3 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2. Le amministrazioni  interessate  provvedono  all'attuazione  dei
compiti  derivanti  dalla  presente  legge  con  le  risorse   umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.