Art. 10 Copertura finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 8 della presente legge, pari a euro 137.938 per l'anno 2022, euro 46.353.382 per l'anno 2023, euro 45.733.408 per l'anno 2024, euro 46.127.349 per l'anno 2025, euro 131.525.166 per l'anno 2026, euro 131.551.648 per l'anno 2027, euro 131.557.372 per l'anno 2028, euro 131.529.544 per l'anno 2029, euro 131.566.912 per l'anno 2030, euro 131.572.637 per l'anno 2031, euro 131.544.808 per l'anno 2032, euro 131.582.177 per l'anno 2033, euro 180.786.713 per l'anno 2034, euro 180.883.922 per l'anno 2035, euro 184.153.402 per l'anno 2036, euro 184.159.126 per l'anno 2037, euro 188.043.919 per l'anno 2038, euro 188.081.288 per l'anno 2039, euro 188.200.993 per ciascuno degli anni 2040 e 2041, euro 189.256.667 per l'anno 2042 ed euro 191.085.984 annui a decorrere dall'anno 2043, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 619 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, comprensivo delle risorse accertate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244. 2. In relazione alla riduzione di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2022, le consistenze del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare sono definite in modo tale da assicurare un livello di spesa non superiore a quello derivante dalle consistenze di cui alla tabella 2 annessa al decreto del Ministro della difesa 4 novembre 2021, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 35 del 20 dicembre 2021. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 5 agosto 2022 MATTARELLA Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Note all'art. 10: - Si riporta il testo dell'articolo 619 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: «Art. 619 (Fondi in conto capitale e di parte corrente per la riallocazione di funzioni svolte presso infrastrutture in uso al Ministero della difesa individuate per la consegna all'Agenzia del demanio). - 1. Per le finalita' di cui all'articolo 307, comma 5, sono istituiti, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo in conto capitale e uno di parte corrente le cui dotazioni sono determinate dalla legge di stabilita' in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di cui al predetto articolo, comma 2. Al fondo in conto capitale concorrono anche i proventi derivanti dalle attivita' di valorizzazione effettuate dall'Agenzia del demanio con riguardo alle infrastrutture militari, ancora in uso al Ministero della difesa, oggetto del comma 4 dell'articolo medesimo. Alla ripartizione dei predetti fondi si provvede mediante uno o piu' decreti del Ministro della difesa, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai proventi di cui al presente comma non si applica l'articolo 2, comma 615, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed essi sono integralmente riassegnati allo stato di previsione del Ministero della difesa. 2. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 545, comma 1, i proventi derivanti dalle alienazioni di cui all'articolo 49, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono integralmente riassegnati al fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa, in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di cui al citato articolo 307, comma 2.». - Per il testo dell'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, si rimanda nelle note all'articolo 9.