Art. 10 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 2, 3, 4,  5,
6 e 8 della presente legge, pari a euro 137.938 per l'anno 2022, euro
46.353.382 per l'anno 2023, euro 45.733.408  per  l'anno  2024,  euro
46.127.349 per l'anno 2025, euro 131.525.166 per  l'anno  2026,  euro
131.551.648 per l'anno 2027, euro 131.557.372 per l'anno  2028,  euro
131.529.544 per l'anno 2029, euro 131.566.912 per l'anno  2030,  euro
131.572.637 per l'anno 2031, euro 131.544.808 per l'anno  2032,  euro
131.582.177 per l'anno 2033, euro 180.786.713 per l'anno  2034,  euro
180.883.922 per l'anno 2035, euro 184.153.402 per l'anno  2036,  euro
184.159.126 per l'anno 2037, euro 188.043.919 per l'anno  2038,  euro
188.081.288 per l'anno 2039, euro 188.200.993 per ciascuno degli anni
2040 e 2041, euro 189.256.667 per l'anno  2042  ed  euro  191.085.984
annui a decorrere dall'anno 2043, si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo di parte corrente di  cui  all'articolo  619  del
codice  di  cui  al  decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.   66,
comprensivo delle risorse accertate ai sensi dell'articolo  4,  comma
1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244. 
  2. In relazione alla riduzione di  cui  al  comma  1,  a  decorrere
dall'anno 2022, le consistenze del personale  militare  dell'Esercito
italiano, della Marina militare, escluso il Corpo  delle  capitanerie
di porto, e dell'Aeronautica militare sono definite in modo  tale  da
assicurare un livello di spesa non superiore a quello derivante dalle
consistenze di cui alla tabella 2 annessa  al  decreto  del  Ministro
della difesa 4 novembre 2021, pubblicato nel Giornale  ufficiale  del
Ministero della difesa, dispensa n. 35 del 20 dicembre 2021. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 5 agosto 2022 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Draghi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  619  del  Codice
          dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
          marzo 2010, n. 66: 
                «Art.  619  (Fondi  in  conto  capitale  e  di  parte
          corrente per la riallocazione  di  funzioni  svolte  presso
          infrastrutture in uso al Ministero della difesa individuate
          per la consegna  all'Agenzia  del  demanio). -  1.  Per  le
          finalita' di cui all'articolo 307, comma 5, sono istituiti,
          nello stato di previsione del Ministero  della  difesa,  un
          fondo in conto capitale e uno  di  parte  corrente  le  cui
          dotazioni sono determinate dalla  legge  di  stabilita'  in
          relazione alle esigenze di realizzazione del  programma  di
          cui al predetto  articolo,  comma  2.  Al  fondo  in  conto
          capitale  concorrono  anche  i  proventi  derivanti   dalle
          attivita' di  valorizzazione  effettuate  dall'Agenzia  del
          demanio con riguardo alle infrastrutture  militari,  ancora
          in uso al Ministero  della  difesa,  oggetto  del  comma  4
          dell'articolo  medesimo.  Alla  ripartizione  dei  predetti
          fondi si provvede mediante uno o piu' decreti del  Ministro
          della difesa, da comunicare al  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze. Ai proventi di cui al presente comma non  si
          applica l'articolo 2, comma 615, della  legge  24  dicembre
          2007, n. 244, ed essi sono integralmente  riassegnati  allo
          stato di previsione del Ministero della difesa. 
                2. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo
          545, comma 1, i proventi derivanti dalle alienazioni di cui
          all'articolo 49, comma 2, della legge 23 dicembre 2000,  n.
          388, sono  integralmente  riassegnati  al  fondo  di  parte
          corrente istituito nello stato di previsione del  Ministero
          della difesa, in relazione alle esigenze  di  realizzazione
          del programma di cui al citato articolo 307, comma 2.». 
              - Per il testo dell'articolo 4, comma  1,  lettera  d),
          della legge 31 dicembre 2012, n. 244, si rimanda nelle note
          all'articolo 9.