Art. 3 
 
Reclutamento, stato giuridico, avanzamento e impiego dei volontari in
                          ferma prefissata 
 
  1. Al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al libro quarto, titolo II, capo VII: 
      1) alla sezione I e' premessa la seguente: 
        «SEZIONE 0I 
        VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA 
  Art. 696-bis (Denominazione e durata delle ferme). - 1. I volontari
in ferma prefissata si distinguono in: 
    a) volontari in ferma prefissata iniziale; 
    b) volontari in ferma prefissata triennale. 
  2. Ciascuna delle ferme di cui al comma 1  ha  durata  pari  a  tre
anni. 
  3. La durata delle ferme di cui al comma 2 puo' essere  prolungata,
con  il  consenso  degli  interessati,  per  il  tempo   strettamente
necessario al completamento, rispettivamente,  dell'iter  concorsuale
di coloro che hanno  presentato  domanda  per  il  reclutamento  come
volontari in ferma triennale ovvero delle procedure per  il  transito
nei ruoli dei volontari in servizio permanente ai sensi dell'articolo
704»; 
  2) la  rubrica  della  sezione  I  e'  sostituita  dalla  seguente:
«Volontari in ferma prefissata iniziale»; 
  3) l'articolo 697 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 697 (Requisiti). -  1.  Possono  partecipare  alle  procedure
selettive per il  reclutamento  dei  volontari  in  ferma  prefissata
iniziale i cittadini in possesso dei requisiti  di  cui  all'articolo
635 e dei seguenti ulteriori requisiti: 
    a) eta' non superiore a ventiquattro anni; 
    b) diploma di istruzione secondaria di primo grado; 
    c) idoneita' fisio-psico-attitudinale per il  reclutamento  nelle
Forze armate in qualita' di volontario in servizio permanente. 
  2. I vincitori delle procedure selettive di cui  al  comma  1  sono
ammessi alla ferma prefissata iniziale in qualita'  di  soldato,  per
l'Esercito italiano, comune di 2ª classe, per la Marina  militare,  o
aviere, per l'Aeronautica militare»; 
  4) all'articolo 698, alla rubrica e al comma 1, le parole:  «di  un
anno» sono sostituite dalla seguente: «iniziale»; 
  5) all'articolo  699,  comma  1,  le  parole:  «di  un  anno»  sono
sostituite dalle seguenti: «per almeno dodici mesi»; 
  6) la rubrica  della  sezione  II  e'  sostituita  dalla  seguente:
«Volontari in ferma prefissata triennale»; 
  7) l'articolo 700 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 700  (Requisiti). - 1. Possono partecipare ai concorsi  per
il  reclutamento  dei  volontari  in  ferma  prefissata  triennale  i
volontari in ferma prefissata iniziale, ovvero in  rafferma  annuale,
in servizio da almeno ventiquattro mesi o in  congedo  da  non  oltre
dodici mesi, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 635 e  dei
seguenti ulteriori requisiti: 
      a) idoneita' fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze
armate in qualita' di volontario in servizio permanente; 
      b) eta' non superiore  a  ventotto  anni  compiuti,  elevata  a
ventinove per i volontari in  rafferma  annuale,  in  servizio  o  in
congedo; 
      c)  superamento  con  esito  positivo  del  corso   basico   di
formazione iniziale. 
  2. Nei concorsi di cui al comma 1, i posti annualmente  disponibili
sono riservati: 
    a) ai volontari in ferma prefissata iniziale in  servizio  ovvero
in rafferma annuale, in misura non inferiore al 70 per cento; 
    b) ai volontari in ferma prefissata iniziale in  congedo  da  non
oltre dodici mesi, che  abbiano  completato  la  ferma  iniziale,  in
misura non superiore al 30 per cento. 
  3. Al fine di soddisfare specifiche esigenze operative delle  Forze
armate,  possono  essere  banditi  concorsi   straordinari   per   il
reclutamento di volontari in ferma prefissata triennale riservati: 
    a) ai volontari in ferma prefissata iniziale in  servizio  ovvero
in congedo in  possesso  di  specifici  requisiti  stabiliti  con  il
decreto di cui all'articolo 701; 
    b) ai volontari in ferma  prefissata  iniziale  in  congedo,  che
abbiano completato la relativa ferma da piu' di dodici mesi, di  eta'
non superiore a trenta anni compiuti. 
  4. Ai volontari di cui al comma 3, lettera a), non si applicano  le
disposizioni sul periodo minimo  di  servizio  di  cui  al  comma  1,
alinea. 
  5. I vincitori dei  concorsi  di  cui  al  presente  articolo  sono
ammessi alla ferma prefissata triennale con il grado di caporale, per
l'Esercito italiano, comune di 1ª classe, per la Marina  militare,  o
aviere scelto, per l'Aeronautica militare»; 
  8) l'articolo 701 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 701 (Modalita'  di  reclutamento  dei  volontari  in  ferma
prefissata  triennale). -  1.  Le  modalita'  di   reclutamento   dei
volontari in ferma prefissata triennale sono disciplinate con decreto
del Ministro della difesa»; 
  9) all'articolo 702, comma 1, alinea, le  parole:  «di  un  anno  e
quadriennale» sono sostituite dalle seguenti: «iniziale e triennale»; 
  10) all'articolo 703: 
    10.1) al comma 1, alinea, dopo le parole: «in  ferma  prefissata»
sono inserite le seguenti: «, in servizio o in congedo, di  eta'  non
superiore a venticinque anni compiuti,  i  quali  abbiano  completato
almeno dodici mesi di servizio in qualita'  di  volontario  in  ferma
prefissata iniziale e siano in possesso degli ulteriori requisiti per
l'accesso   alle   predette   carriere   previsti   dai    rispettivi
ordinamenti,»; 
    10.2) il comma 2 e' abrogato; 
    10.3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3.  Nella  formazione  delle  graduatorie  le  amministrazioni
tengono conto, quali titoli di merito, del periodo di servizio svolto
e delle relative caratterizzazioni riferite a contenuti,  funzioni  e
attivita' affini a quelli propri della  carriera  per  cui  e'  stata
fatta domanda di accesso  nonche'  delle  specializzazioni  acquisite
durante la ferma prefissata, considerati utili»; 
  11) l'articolo 704 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 704  (Modalita' di reclutamento dei volontari  in  servizio
permanente). - 1. Sono immessi nei ruoli dei  volontari  in  servizio
permanente, salva espressa rinuncia, i volontari in ferma  prefissata
triennale al termine della ferma, in possesso dei  requisiti  di  cui
all'articolo 635 e dei seguenti ulteriori requisiti: 
      a) non essere sottoposti a  procedimento  disciplinare  da  cui
possa derivare una sanzione di stato; 
      b) aver riportato una qualifica non inferiore a "nella media" o
giudizio corrispondente, negli ultimi dodici mesi di servizio. 
  2. Con  decreto  del  Ministro  della  difesa  sono  stabiliti  gli
eventuali ulteriori requisiti e le modalita' di  transito  nei  ruoli
dei volontari in servizio permanente. 
  3. I volontari di cui  al  comma  1  sono  immessi  nei  ruoli  dei
volontari in servizio permanente con decorrenza dal giorno successivo
al termine della ferma triennale e sono  iscritti  in  ruolo  secondo
l'ordine di iscrizione nel ruolo di provenienza. Dopo l'iscrizione in
ruolo, l'anzianita' relativa e' rideterminata sulla base  dei  titoli
acquisiti e  del  rendimento  complessivo  nel  periodo  di  servizio
prestato in qualita' di volontario  in  ferma  prefissata  triennale,
secondo modalita' e criteri definiti con il decreto di cui  al  comma
2. 
  4. I volontari in  ferma  prefissata  triennale,  che  non  possono
essere  ammessi  al  transito  in  servizio  permanente   in   quanto
temporaneamente non idonei  al  servizio  militare  incondizionato  o
perche' imputati in un procedimento penale per delitto non colposo  o
sottoposti a procedimento disciplinare  da  cui  possa  derivare  una
sanzione di stato, anche se sospesi dal servizio, possono chiedere di
permanere nella ferma prefissata fino ai termini di seguito indicati: 
    a)  data  di  scadenza  del  periodo  massimo   di   licenza   di
convalescenza, per il militare temporaneamente non idoneo al servizio
militare incondizionato, salvo quanto previsto dall'articolo 955; 
    b)  data  di  definizione  del  procedimento,  per  il   militare
sottoposto a procedimento penale o disciplinare. 
  5. I volontari in ferma prefissata triennale  di  cui  al  comma  4
possono presentare domanda di  ammissione  al  transito  in  servizio
permanente con decorrenza dal  giorno  successivo  al  termine  della
ferma triennale nei seguenti casi ed entro  i  termini  per  ciascuno
indicati: 
    a) se hanno riacquistato l'idoneita' fisica al servizio  militare
incondizionato, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del
relativo giudizio; 
    b) se e' stata disposta l'archiviazione ovvero se il procedimento
penale si e' concluso con sentenza irrevocabile che dichiara  che  il
fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto
non costituisce reato, entro sessanta giorni dalla notificazione  del
relativo provvedimento; 
    c)  se  il  procedimento  disciplinare  si  e'   concluso   senza
l'applicazione di una sanzione di stato, entro sessanta giorni  dalla
notificazione del relativo provvedimento. 
  6. I volontari in ferma prefissata triennale, che allo scadere  del
termine di cui  al  comma  4,  lettera  a),  non  hanno  riacquistato
l'idoneita' al servizio militare incondizionato o  sono  riconosciuti
temporaneamente non idonei, sono collocati in congedo con  decorrenza
dal giorno successivo  a  quello  della  data  di  comunicazione  del
relativo giudizio. 
  7. I volontari in ferma prefissata triennale, che non sono  ammessi
al transito in  servizio  permanente,  cessano  dalla  ferma  e  sono
collocati in congedo. Il periodo di tempo eventualmente trascorso  in
servizio oltre il termine di scadenza della ferma e' considerato come
servizio prestato in ferma prefissata triennale»; 
  b) all'articolo 706, il comma 2 e' abrogato; 
  c) all'articolo 707, comma 1, la lettera  a)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
    «a) non aver superato il ventiquattresimo  anno  di  eta',  salvo
quanto  previsto  dall'articolo  703  per  i   volontari   in   ferma
prefissata»; 
  d) all'articolo 781, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    «1-bis. I volontari in ferma  prefissata  della  Marina  militare
conseguono le categorie, le specialita' o le  qualificazioni  a  loro
assegnate dalla Direzione generale per il personale militare in  fase
di reclutamento dopo il superamento del corso di formazione di base»; 
  e) all'articolo 842: 
    1) al comma 3, le parole: «quadriennale e in  rafferma  biennale»
sono sostituite dalla seguente: «triennale»; 
    2) al comma 3-ter, la parola: «quadriennale» e' sostituita  dalla
seguente: «triennale»; 
  f) all'articolo 930, comma 1-bis.1, dopo la lettera a) e'  inserita
la seguente: 
    «a-bis) volontari  in  ferma  prefissata  triennale  che,  avendo
completato  la  ferma,  sono  esclusi  dall'immissione  in   servizio
permanente a causa di un giudizio  di  permanente  non  idoneita'  al
servizio militare incondizionato»; 
  g) l'articolo 954 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 954 (Rafferme dei volontari). - 1.  I  volontari  in  ferma
prefissata  iniziale  possono  essere  ammessi,  a  domanda,   a   un
successivo periodo di rafferma della durata di un anno. 
  2. La rafferma di cui al comma 1 puo'  essere  prolungata,  con  il
consenso degli interessati, per il tempo strettamente  necessario  al
completamento dell'iter concorsuale di coloro  che  hanno  presentato
domanda per  il  reclutamento  come  volontari  in  ferma  prefissata
triennale. 
  3. I criteri e  le  modalita'  di  ammissione  alla  rafferma  sono
disciplinati con decreto del Ministro della difesa»; 
  h) all'articolo 957, comma 1, la lettera e-bis) e' sostituita dalla
seguente: 
    «e-bis) rinuncia ovvero mancato superamento dei corsi  basici  di
formazione previsti per la ferma prefissata iniziale, salvi i casi di
infermita' dipendente da causa di servizio»; 
  i) all'articolo 958: 
    1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Entro il dodicesimo mese di  servizio  i  volontari  in
ferma   prefissata   iniziale   possono   presentare    domanda    di
proscioglimento anche per i casi non previsti dal comma 1»; 
    2) al comma 3, le parole: «di  un  anno»  sono  sostituite  dalla
seguente: «iniziale»; 
    3) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
      «3-bis. Coloro che hanno rassegnato le dimissioni ai sensi  del
comma 3 non possono presentare domanda di partecipazione  a  concorsi
per il reclutamento di volontari in ferma prefissata iniziale banditi
nello stesso anno dalla stessa Forza armata»; 
  l) all'articolo 960: 
    1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. La proposta di proscioglimento per scarso  rendimento  puo'
essere avanzata dal comandante di corpo nei casi in cui il volontario
in ferma prefissata ha conseguito  la  qualifica  di  "insufficiente"
ovvero giudizi negativi in sede  di  redazione  della  documentazione
caratteristica per un periodo di almeno nove mesi»; 
      2) al comma 2, le parole: «di un anno» sono soppresse; 
  m) all'articolo  978,  comma  1,  le  parole:  «di  un  anno»  sono
sostituite dalla seguente: «iniziale»; 
  n) all'articolo 988: 
    1) al comma 2, le  parole:  «e  il  trattamento  economico»  sono
soppresse; 
    2) al comma 3: 
      2.1)  il  primo  e  il  secondo  periodo  sono  sostituiti  dai
seguenti: «Ai militari richiamati delle  categorie  dei  militari  di
truppa in servizio di leva, dei volontari  in  ferma  annuale  e  dei
volontari in ferma prefissata di un anno e iniziale e' attribuito  lo
stato giuridico dei pari grado appartenenti  ai  volontari  in  ferma
prefissata iniziale.  Ai  militari  richiamati  delle  categorie  dei
volontari  in  ferma  breve  e  in  ferma  prefissata   triennale   e
quadriennale  e'  attribuito  lo  stato  giuridico  dei  pari   grado
appartenenti ai volontari in ferma prefissata triennale»; 
      2.2) al quarto periodo, la parola: «quadriennale» e' sostituita
dalla seguente: «triennale»; 
  o)  all'articolo  1302,  comma  1,  la  parola:  «quadriennale»  e'
sostituita dalla seguente: «triennale»; 
  p) l'articolo 1303 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 1303 (Avanzamento al grado di graduato e corrispondenti). -
1. I volontari in ferma prefissata triennale conseguono il  grado  di
graduato o corrispondente, con decorrenza dalla  data  di  immissione
nei ruoli dei volontari in servizio permanente»; 
  q) all'articolo 1501: 
    1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Compatibilmente con le esigenze di  servizio,  puo'  essere
concesso ai volontari in ferma prefissata, che ne facciano  richiesta
in tempo  utile,  il  permesso  di  assentarsi  durante  l'orario  di
servizio per una durata non superiore a 36 ore nel corso dell'anno di
ferma. I permessi concessi devono essere  recuperati  entro  il  mese
successivo  a  quello  nel  quale  sono  stati  fruiti   secondo   le
disposizioni di Forza armata. Per i  volontari  in  ferma  prefissata
triennale i permessi possono  anche  essere  detratti  dalle  ore  di
recupero compensativo»; 
    2) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
      «3-bis. I volontari in ferma prefissata che  prestano  servizio
nei giorni festivi di cui al comma 3 hanno diritto al recupero  della
festivita'»; 
  r) all'articolo 1502: 
    1) al comma 1, lettera a): 
      1.1) al numero 1), le parole:  «di  un  anno»  sono  sostituite
dalla seguente: «iniziale»; 
      1.2) al numero 2),  la  parola:  «quadriennale»  e'  sostituita
dalla seguente: «triennale»; 
      1.3) il numero 3) e' abrogato; 
      2) al comma 1, lettera b): 
        2.1) al numero 1), le parole: «di un  anno»  sono  sostituite
dalla seguente: «iniziale»; 
        2.2) al numero 2), la parola:  «quadriennale»  e'  sostituita
dalla seguente: «triennale»; 
        2.3) il numero 3) e' abrogato; 
      3) al comma 2, le parole: «numeri 1), 2) e 3)» sono  sostituite
dalle seguenti: «numeri 1) e 2)»; 
      4) al comma 4: 
        4.1) alla lettera a),  le  parole:  «ai  sensi  dell'articolo
2204» sono sostituite dalle seguenti: «o rafferma»; 
        4.2) alla lettera b), le parole: «quadriennale e in  rafferma
biennale» sono sostituite dalla seguente: «triennale»; 
      5) al comma 7, le parole: «il mese di  giugno  dell'anno»  sono
sostituite dalle seguenti: «l'anno»; 
      6) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
        «8. La licenza ordinaria e' un diritto irrinunciabile  e  non
e' monetizzabile. Si applica l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135»; 
  s) all'articolo 1503: 
    1) al comma 2: 
      1.1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
        «a) fino a quattro mesi per  ogni  anno  di  servizio  per  i
volontari in ferma prefissata iniziale»; 
      1.2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
        «c) fino a dodici mesi per i volontari  in  ferma  prefissata
triennale»; 
      1.3) la lettera d) e' abrogata; 
      1.4) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: 
        «e) fino a quindici giorni per ciascun mese di  prolungamento
del servizio, non cumulabili  con  gli  eventuali  residui  dei  mesi
precedenti, per i volontari ammessi al prolungamento  della  ferma  o
rafferma»; 
    2) al comma 6, lettera b): 
      2.1) al numero 1), le parole:  «di  un  anno»  sono  sostituite
dalla seguente: «iniziale»; 
      2.2) il numero 2) e' sostituito dal seguente: 
        «2) ai volontari in ferma prefissata triennale lo stipendio e
gli  altri  assegni  di  carattere  fisso  e  continuativo   di   cui
all'articolo 1791, comma 3, sono dovuti in misura intera per i  primi
sei mesi, in misura ridotta alla meta' per i successivi tre mesi e, a
decorrere dal decimo mese, non sono piu' dovuti»; 
  t) all'articolo 1504: 
    1) al comma 1, la  parola:  «quadriennale»  e'  sostituita  dalla
seguente: «triennale»; 
    2) il comma 3 e' abrogato. 
  2. All'articolo 10, comma 1, della legge 21 luglio  2016,  n.  145,
dopo le parole: «in ferma prefissata di un  anno»  sono  inserite  le
seguenti: «e dei volontari in ferma prefissata iniziale». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il libro quarto,  titolo  II,  capo  VII  del  Codice
          dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
          marzo 2010, n. 66, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
          106 dell'8 maggio 2010, S.O., reca disposizioni in  materia
          di reclutamento dei volontari. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  635  del  Codice
          dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
          marzo 2010, n. 66: 
                «Art. 635 (Requisiti generali per il reclutamento). -
          1. Per il  reclutamento  nelle  Forze  armate  occorrono  i
          seguenti requisiti generali: 
                  a) essere cittadino italiano; 
                  b) essere in possesso di adeguato titolo di studio; 
                  c) essere in possesso dell'idoneita' psicofisica  e
          attitudinale al servizio militare incondizionato; 
                  d) rientrare nei parametri  fisici  correlati  alla
          composizione corporea, alla forza muscolare  e  alla  massa
          metabolicamente attiva, secondo le  tabelle  stabilite  dal
          regolamento; 
                  e) godere dei diritti civili e politici; 
                  f)  non  essere  stati  destituiti,  dispensati   o
          dichiarati   decaduti   dall'impiego   in   una    pubblica
          amministrazione, licenziati dal lavoro alle  dipendenze  di
          pubbliche  amministrazioni  a   seguito   di   procedimento
          disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita'  o  d'ufficio,
          da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia,
          a   esclusione   dei   proscioglimenti   per    inidoneita'
          psico-fisica  e  di   quelli   disposti   in   applicazione
          dell'articolo 957, comma 1, lettere b) ed e-bis); 
                  g) non essere  stati  condannati  per  delitti  non
          colposi, anche con sentenza di applicazione della  pena  su
          richiesta, a pena condizionalmente sospesa  o  con  decreto
          penale di condanna; 
                  g-bis) non essere in atto imputati in  procedimenti
          penali  per  delitti  non  colposi;  h)  non  essere  stati
          sottoposti a misure di prevenzione; 
                  i) avere tenuto condotta incensurabile; 
                  l) non  aver  tenuto  comportamenti  nei  confronti
          delle  istituzioni  democratiche  che  non   diano   sicuro
          affidamento  di  scrupolosa  fedelta'   alla   Costituzione
          repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; 
                  m) avere  compiuto  il  18°  anno  di  eta',  fermo
          restando: 
                    1) quanto previsto dall'articolo 711; 
                    2) la possibilita' di presentare  la  domanda  di
          partecipazione al concorso  da  parte  del  minore  che  ha
          compiuto il 17° anno di eta', acquisito il consenso di  chi
          esercita la potesta'; 
                  n) esito negativo agli accertamenti diagnostici per
          l'abuso  di  alcool,  per   l'uso,   anche   saltuario   od
          occasionale,  di   sostanze   stupefacenti,   nonche'   per
          l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. 
                1-bis. In relazione al requisito di cui al  comma  1,
          lettera c), la patologia che ha determinato  la  permanente
          non  idoneita'  in  modo  parziale  al  servizio   militare
          incondizionato a seguito di ferite o lesioni dipendenti  da
          causa di servizio non costituisce causa di  esclusione  dai
          concorsi interni  per  il  reclutamento  dei  volontari  in
          servizio permanente, dei sergenti, dei marescialli e  degli
          ufficiali dei ruoli speciali. 
                1-ter. I tatuaggi e le altre  permanenti  alterazioni
          volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi
          di  natura  comunque  sanitaria,  se  lesivi   del   decoro
          dell'uniforme  o  della  dignita'  della   condizione   del
          militare di cui  al  regolamento,  costituiscono  causa  di
          esclusione dal concorso secondo quanto stabilito dal bando. 
                2. I requisiti di cui al comma 1, lettere c), d), i),
          l) e n), sono accertati d'ufficio dall'amministrazione.  Il
          requisito di cui al comma 1, lettera d), non e'  nuovamente
          accertato nei confronti del personale militare in  servizio
          in  possesso  dell'idoneita'  incondizionata  al   servizio
          militare che partecipa a concorsi delle Forze armate. 
                2-bis. Se il procedimento penale di cui al  comma  1,
          lettera g-bis), non si conclude con  sentenza  irrevocabile
          di assoluzione perche' il fatto non sussiste ovvero perche'
          l'imputato  non  lo  ha  commesso,  pronunciata  ai   sensi
          dell'articolo  530  del  codice  di  procedura  penale,  il
          militare puo' partecipare ai concorsi  nelle  Forze  armate
          soltanto successivamente alla definizione  del  conseguente
          procedimento disciplinare. 
                3. Requisiti ulteriori sono previsti dalle norme  del
          presente codice  o  dai  singoli  bandi,  in  relazione  al
          reclutamento delle varie categorie  di  militari,  fra  cui
          quelli previsti per il personale dell'Arma dei  carabinieri
          dall'articolo  33  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 698, comma  1,  del
          Codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 698. (Modalita' di reclutamento  dei  volontari
          in  ferma  prefissata  iniziale). -  1.  Le  modalita'   di
          reclutamento dei volontari  in  ferma  prefissata  iniziale
          sono disciplinate con decreto del Ministro della difesa.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 699, comma  1,  del
          Codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art.   699   (Incentivi    per    il    reclutamento
          volontario). -   1.   Le   disposizioni    che    prevedono
          l'attribuzione  di  benefici  non   economici   conseguenti
          all'avere  effettuato  il  servizio  militare  di  leva  si
          applicano, in quanto compatibili, senza  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico dello  Stato,  anche  con  riferimento  alla
          effettuazione del servizio  militare  volontario  in  ferma
          prefissata per almeno dodici mesi.» 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  702  del  Codice
          dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
          marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 702 (Riservatari). - 1. I bandi di concorso per
          il reclutamento dei volontari in ferma prefissata  iniziale
          e triennale possono prevedere, nel limite  massimo  del  10
          per cento dei posti disponibili, riserve a favore di: 
                  a) diplomati presso le scuole militari; 
                  b) assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per
          gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito italiano; 
                  c)  assistiti  dell'Istituto  Andrea   Doria,   per
          l'assistenza dei familiari e  degli  orfani  del  personale
          della Marina militare; 
                  d)  assistiti  dall'Opera  nazionale  figli   degli
          aviatori; 
                  e) assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per
          gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri; 
                  f) figli di militari deceduti in servizio.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  703  del  Codice
          dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
          marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 703 (Concorsi  nelle  carriere  iniziali  delle
          Forze di polizia e  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco). -  1.  Nei  concorsi  relativi  all'accesso   nelle
          carriere  iniziali  dei  seguenti  Corpi  e  nell'Arma  dei
          carabinieri, le riserve di posti per i volontari  in  ferma
          prefissata, in servizio o in congedo, di eta' non superiore
          a venticinque anni compiuti,  i  quali  abbiano  completato
          almeno dodici mesi di servizio in qualita' di volontario in
          ferma  prefissata  iniziale  e  siano  in  possesso   degli
          ulteriori requisiti per l'accesso  alle  predette  carriere
          previsti   dai   rispettivi   ordinamenti,    sono    cosi'
          determinate: 
                  a) Arma dei carabinieri: 70 per cento; 
                  b) Corpo della Guardia di Finanza: 70 per cento; 
                  c) Polizia di Stato: 45 per cento; 
                  d) Corpo di polizia penitenziaria: 60 per cento; 
                  e) Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco:  45  per
          cento. 
                  f). 
                1-bis.  I  posti  riservati  di  cui  al   comma   1,
          eventualmente non ricoperti per insufficienza di  candidati
          idonei, sono devoluti in aggiunta ai restanti posti messi a
          concorso. 
                2. Abrogato. 
              3.    Nella    formazione    delle    graduatorie    le
          amministrazioni tengono conto, quali titoli di merito,  del
          periodo   di   servizio    svolto    e    delle    relative
          caratterizzazioni  riferite   a   contenuti,   funzioni   e
          attivita' affini a quelli propri della carriera per cui  e'
          stata   fatta   domanda   di    accesso    nonche'    delle
          specializzazioni acquisite  durante  la  ferma  prefissata,
          considerati utili». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  706  del  Codice
          dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
          marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  706  (Alimentazione  del   ruolo). -   1.   Il
          reclutamento del personale appartenente al ruolo  appuntati
          e carabinieri e' disposto  annualmente,  nel  limite  delle
          prevedibili vacanze nell'organico del ruolo, con  il  bando
          di arruolamento di cui all'articolo 708. 
                2. Abrogato.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 707, comma  1,  del
          Codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 707 (Requisiti speciali). -  1.  Gli  aspiranti
          agli arruolamenti volontari di cui all'articolo 706  devono
          possedere i seguenti requisiti: 
                  a) non aver superato il  ventiquattresimo  anno  di
          eta',  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  703  per   i
          volontari in ferma prefissata; 
                  b) diploma  di  istruzione  secondaria  di  secondo
          grado  che  consente   l'iscrizione   ai   corsi   per   il
          conseguimento del diploma universitario; 
                  c)  non  trovarsi  in   situazioni   comunque   non
          compatibili con l'acquisizione  o  la  conservazione  dello
          stato di carabiniere.». 
                    
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  781  del  Codice
          dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
          marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  781  (Formazione  dei   volontari   in   ferma
          prefissata). - 1. I volontari in ferma  prefissata  seguono
          l'iter  formativo   stabilito   dalla   Forza   armata   di
          appartenenza. 
              1-bis. I volontari in  ferma  prefissata  della  Marina
          militare conseguono  le  categorie,  le  specialita'  o  le
          qualificazioni a loro assegnate  dalla  Direzione  generale
          per il personale militare in fase di reclutamento  dopo  il
          superamento del corso di formazione di base. 
               2. In tema di licenza ordinaria ai volontari in  ferma
          prefissata che frequentano corsi di formazione si applicano
          le   disposizioni    previste    all'articolo    592    del
          regolamento.». 
                    
              - Si riporta il testo  dell'articolo  842,  commi  3  e
          3-ter, del Codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui  al
          decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 842 (Appartenenti al  ruolo  dei  volontari  in
          ferma o in rafferma). - 1. (omissis). 
                2. (omissis). 
                3. I volontari in  ferma  prefissata  triennale  sono
          prioritariamente  impiegati  in  attivita'  operative   che
          possono comportare responsabilita' di  comando  di  piccoli
          nuclei di personale. 
                3-bis. (omissis). 
                3-ter. I volontari in ferma prefissata triennale sono
          impiegati per periodi  di  tempo  complessivamente  pari  a
          quelli dei  volontari  in  servizio  permanente,  salve  le
          esigenze  operative,  addestrative  e   di   servizio   dei
          reparti.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  930,  commi  1  e
          1-bis.1, del Codice dell'ordinamento militare,  di  cui  al
          decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 930 (Transito nell'impiego  civile).  -  1.  Il
          personale  delle  Forze  armate  giudicato  non  idoneo  al
          servizio militare incondizionato per lesioni  dipendenti  o
          meno  da  causa  di  servizio,  transita  nelle  qualifiche
          funzionali del personale civile del Ministero della difesa,
          secondo modalita' e  procedure  definite  con  decreto  del
          Ministro  della  difesa,  di  concerto   con   i   Ministri
          dell'economia   e   delle   finanze   e   della    pubblica
          amministrazione e innovazione. 
                1-bis. (omissis). 
                «1-bis.1. La  disposizione  di  cui  al  comma  1  si
          applica anche al personale militare di seguito specificato,
          il quale transita secondo la corrispondenza prevista per il
          grado iniziale dei volontari in servizio permanente: 
                  a)  volontari  in  ferma  prefissata   quadriennale
          risultati  vincitori  nella  graduatoria  di   merito   per
          l'immissione  in  servizio  permanente  e   successivamente
          esclusi  dall'immissione  a  causa  di   un   giudizio   di
          permanente   non    idoneita'    al    servizio    militare
          incondizionato; 
                  a-bis) volontari in ferma prefissata triennale che,
          avendo completato la ferma, sono esclusi dall'immissione in
          servizio permanente a causa di un  giudizio  di  permanente
          non idoneita' al servizio militare incondizionato; 
                  b)  volontari  in  ferma   prefissata   annuale   o
          raffermati,   nonche'   volontari   in   ferma   prefissata
          quadriennale o raffermati che hanno subito ferite o lesioni
          che abbiano causato una infermita' ascrivibile  alla  IV  e
          alla V categoria della tabella A allegata  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 dicembre  1981,  n.  834,  e
          riconosciute dipendenti da causa di servizio.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 957, comma  1,  del
          Codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 957 (Casi  di  proscioglimento  dalla  ferma  o
          dalla rafferma). - 1. Il  proscioglimento  dalla  ferma  e'
          disposto, oltre che per le cause previste per il  personale
          in servizio permanente di cui all'articolo  923,  comma  1,
          lettere i), l) ed m), nei seguenti casi: 
                  a) domanda presentata dall'interessato; 
                  b) assunzione in servizio nel Corpo  nazionale  dei
          vigili del fuoco; 
                  c) esito positivo  degli  accertamenti  diagnostici
          per l'abuso  di  alcool,  per  l'uso,  anche  saltuario  od
          occasionale,  di   sostanze   stupefacenti,   nonche'   per
          l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; 
                  d)  superamento  del  limite  massimo  di   licenza
          straordinaria di convalescenza; 
                  e)  motivi  disciplinari,  ai  sensi  dell'articolo
          1357, comma 1, lettera c); 
              e-bis) rinuncia ovvero mancato  superamento  dei  corsi
          basici di  formazione  previsti  per  la  ferma  prefissata
          iniziale, salvi i casi di infermita' dipendente da causa di
          servizio; 
                  f) perdita dell'idoneita' fisio-psico-attitudinale,
          richiesta per il reclutamento  quale  volontario  in  ferma
          prefissata,  salvo  quanto  previsto   dall'articolo   955,
          accertata con riferimento alle direttive tecniche sanitarie
          approvate con decreto del Ministro della difesa; 
                  g) scarso rendimento di cui all'articolo 960.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  958  del  Codice
          dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
          marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 958. Proscioglimento a domanda  -  1.  Oltre  a
          quanto  previsto   dall'articolo   933,   la   domanda   di
          proscioglimento puo' essere presentata nei  seguenti  casi,
          comprovati da adeguata documentazione: 
                  a)  assunzione  presso  amministrazioni  pubbliche,
          nonche' presso imprese od organizzazioni private; 
                  b)  gravi   motivi   familiari;   in   ogni   caso,
          costituiscono gravi motivi familiari: 
                    1)  la  condizione  di  orfano  di   entrambi   i
          genitori, con  funzioni  di  capo  famiglia,  con  fratelli
          minorenni a carico o portatori di  handicap  o  affetti  da
          grave patologia, non autosufficienti; 
                    2) la condizione  di  figlio  unico  di  genitore
          portatore di  handicap,  non  autosufficiente,  o  invalido
          civile affetto da  mutilazione  o  invalidita'  analoghe  a
          quelle per le quali e' previsto l'accompagnatore  ai  sensi
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  30  dicembre
          1981, n. 834; 
                    3) la condizione di fratello  di  altro  militare
          deceduto durante la prestazione del servizio. 
                1-bis. Entro il 12° mese di servizio i  volontari  in
          ferma prefissata iniziale  possono  presentare  domanda  di
          proscioglimento anche per i casi non previsti dal comma 1. 
                2.   La   domanda   di   proscioglimento   presentata
          dall'interessato e' inoltrata dal comandante di corpo  alla
          Direzione generale per il personale militare per il tramite
          dell'alto comando sovraordinato, corredata del parere dello
          stesso  comandante,  il   quale   puo'   esprimersi   anche
          sull'opportunita'   di   procrastinare    l'adozione    del
          provvedimento    di    proscioglimento     per     motivate
          imprescindibili esigenze di impiego. 
                3. I giovani ammessi alla ferma prefissata di un anno
          iniziale possono rassegnare le dimissioni entro il  termine
          di quindici giorni dalla data di incorporazione. 
              3-bis. Coloro che hanno rassegnato le dimissioni di cui
          al   comma   3,   non   possono   presentare   domanda   di
          partecipazione a concorsi per il reclutamento di  volontari
          in ferma prefissata  iniziale  banditi  nello  stesso  anno
          dalla stessa Forza armata.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  960  del  Codice
          dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
          marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 960 (Proscioglimento per scarso  rendimento). -
          1. La proposta di  proscioglimento  per  scarso  rendimento
          puo' essere avanzata dal comandante di corpo  nei  casi  in
          cui il volontario in  ferma  prefissata  ha  conseguito  la
          qualifica di "insufficiente"  ovvero  giudizi  negativi  in
          sede di redazione della documentazione  caratteristica  per
          un periodo di almeno nove mesi. 
                2. La proposta  deve  essere  comunque  avanzata  nei
          predetti casi, quando essi hanno comportato un giudizio  di
          non idoneita' all'avanzamento per  due  volte  consecutive,
          ovvero  nel  caso  di  mancato  superamento  dei  corsi  di
          formazione previsti per la ferma prefissata.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  978  del  Codice
          dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
          marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 978 (Incentivi per il reclutamento  alpino).  -
          1. Gli aspiranti volontari  in  ferma  prefissata  iniziale
          residenti nelle zone dell'arco alpino e nelle altre regioni
          tipiche di reclutamento alpino sono destinati,  a  domanda,
          ai reparti alpini, fino al completamento dell'organico.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 988, commi 2  e  3,
          del Codice dell'ordinamento militare,  di  cui  al  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art.  988  (Richiami  in  servizio  nelle  forze  di
          completamento). - 1. (omissis). 
                2.  Ai  militari  richiamati  delle   categorie   dei
          sottufficiali e dei volontari  in  servizio  permanente  e'
          attribuito lo stato giuridico dei pari grado in servizio. 
                3.  Ai  militari  richiamati  delle   categorie   dei
          militari di truppa in servizio di leva,  dei  volontari  in
          ferma annuale e dei volontari in  ferma  prefissata  di  un
          anno e iniziale e' attribuito lo stato giuridico  dei  pari
          grado  appartenenti  ai  volontari  in   ferma   prefissata
          iniziale.  Ai  militari  richiamati  delle  categorie   dei
          volontari in ferma breve e in ferma prefissata triennale  e
          quadriennale e' attribuito  lo  stato  giuridico  dei  pari
          grado  appartenenti  ai  volontari  in   ferma   prefissata
          triennale. In ogni caso, i richiamati  non  possono  essere
          inquadrati con grado superiore rispetto  a  quello  apicale
          previsto per la stessa categoria d'inquadramento. Lo  stato
          giuridico attribuito durante il periodo di richiamo non  ha
          effetti per l'avanzamento al grado superiore, ne'  ai  fini
          della partecipazione ai concorsi per  volontario  in  ferma
          prefissata triennale, per il  reclutamento  nelle  carriere
          iniziali delle Forze di  polizia  a  ordinamento  civile  e
          militare e a quelli per l'accesso al servizio permanente.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1302, comma 1,  del
          Codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 1302 (Avanzamento al grado di caporal  maggiore
          e corrispondenti). - 1. Previo  giudizio  di  idoneita',  i
          caporali o gradi corrispondenti possono conseguire il grado
          di  caporal  maggiore  o  corrispondente,  non  prima   del
          compimento del diciottesimo mese dall'ammissione alla ferma
          prefissata triennale.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  1501  del  Codice
          dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
          marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  1501  (Permessi  per  i  volontari  in   ferma
          prefissata). -  1.  Compatibilmente  con  le  esigenze   di
          servizio,  puo'  essere  concesso  ai  volontari  in  ferma
          prefissata, che ne facciano richiesta in  tempo  utile,  il
          permesso di assentarsi durante l'orario di servizio per una
          durata non superiore a 36 ore nel corso dell'anno di ferma.
          I permessi concessi devono essere recuperati entro il  mese
          successivo a quello nel quale sono stati fruiti secondo  le
          disposizioni di Forza armata.  Per  i  volontari  in  ferma
          prefissata  triennale  i  permessi  possono  anche   essere
          detratti dalle ore di recupero compensativo. 
                2. Ai volontari in ferma prefissata che  ne  facciano
          richiesta  motivata,  salvo  imprescindibili  esigenze   di
          impiego  o  procedimenti  disciplinari  in  corso,  possono
          essere concessi: 
                  a)  permessi  per  l'anticipazione  o  la   proroga
          dell'orario della libera uscita; 
                  b) permessi speciali notturni; 
                  c) permessi speciali per  trascorrere  fuori  della
          sede il fine settimana o  le  festivita'  infrasettimanali,
          con decorrenza  dal  termine  delle  attivita'  dell'ultimo
          giorno  lavorativo  della   settimana   o   precedente   la
          festivita'. 
                3. Sono considerati giorni festivi le domeniche e gli
          altri giorni riconosciuti come tali  agli  effetti  civili,
          nonche' la ricorrenza del Santo Patrono del comune sede  di
          servizio, se cade in giorno feriale. 
              3-bis. I volontari in  ferma  prefissata  che  prestano
          servizio nei giorni festivi di cui al comma 3 hanno diritto
          al recupero della festivita'.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1502, commi da 1  a
          8, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 1502 (Licenza  ordinaria  per  i  volontari  in
          ferma prefissata). - 1. I volontari in ferma prefissata  in
          servizio hanno diritto, per ogni anno  di  servizio,  a  un
          periodo di licenza ordinaria, durante il  quale  spetta  la
          normale retribuzione, escluse le indennita'  che  non  sono
          corrisposte per dodici mensilita'. La durata della  licenza
          ordinaria e' la seguente: 
                  a)  se  l'orario   settimanale   di   servizio   e'
          distribuito su un periodo di sei giorni: 
                    1) ventotto giorni lavorativi, per i volontari in
          ferma prefissata iniziale e in rafferma annuale; 
                    2) trenta giorni lavorativi, per i  volontari  in
          ferma prefissata triennale; 
                  b)  se  l'orario   settimanale   di   servizio   e'
          distribuito su un periodo di cinque giorni: 
                    1)  ventiquattro   giorni   lavorativi,   per   i
          volontari  in  ferma  prefissata  iniziale  e  in  rafferma
          annuale; 
                    2) ventisei giorni lavorativi, per i volontari in
          ferma prefissata triennale; 
                2. Se l'orario settimanale di servizio e' distribuito
          su periodi rispettivamente maggiori o minori di  quelli  di
          cui al comma 1, lettere a) e b), la  durata  della  licenza
          ordinaria di cui ai numeri 1) e 2) delle stesse lettere  a)
          e b) del comma  1  e',  rispettivamente,  aumentata  ovvero
          diminuita di quattro giorni per ogni giorno del periodo  in
          piu' o in meno. 
                3. I periodi di licenza ordinaria di cui ai commi 1 e
          2   sono   comprensivi   delle   due   giornate    previste
          dall'articolo 1,  comma  1,  lettera  a),  della  legge  23
          dicembre 1977, n. 937. 
                4. I periodi di licenza ordinaria  sono  maturati  in
          proporzione ai dodicesimi di anno di servizio prestato.  Le
          frazioni  di  mese  superiori  a   quindici   giorni   sono
          considerate come mese intero nei seguenti casi: 
                  a)  nei   riguardi   dei   volontari   ammessi   al
          prolungamento della ferma o rafferma; 
                  b) nei riguardi dei volontari in  ferma  triennale,
          quando il  primo  ovvero  l'ultimo  anno  della  ferma  non
          coincidono con l'anno solare; 
                  c) nei  riguardi  dei  volontari  prosciolti  dalla
          ferma. 
                5. L'assenza per infermita', anche se  protratta  per
          l'intero anno solare, non riduce la  durata  della  licenza
          ordinaria spettante. 
                6. La  licenza  ordinaria  e'  frazionabile  in  piu'
          periodi, anche di durata pari a un giorno. 
                7. Se la licenza ordinaria non e' goduta entro il  31
          dicembre  dell'anno  in  cui  e'  maturata   a   causa   di
          imprescindibili esigenze  di  impiego  ovvero  di  motivate
          esigenze di carattere personale, essa deve  essere  fruita,
          compatibilmente con le esigenze di servizio  e  nei  limiti
          della ferma contratta, entro l'anno successivo. 
              8. La licenza ordinaria e' un diritto irrinunciabile  e
          non e' monetizzabile. Si applica l'articolo 5, comma 8, del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1503, commi 2 e  6,
          del Codice dell'ordinamento militare,  di  cui  al  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 1503 (Licenza straordinaria per i volontari  in
          ferma prefissata). - 1. (omissis). 
                2. La licenza straordinaria di convalescenza  non  e'
          compresa nel tetto massimo annuale fissato per  la  licenza
          straordinaria. Il  periodo  di  temporanea  inidoneita'  al
          servizio e' computato entro le seguenti misure massime: 
              a) fino a quattro mesi per ogni anno di servizio per  i
          volontari in ferma prefissata iniziale; 
                  b) fino a quattro mesi per i volontari in  rafferma
          annuale; 
              c)  fino  a  dodici  mesi  per  i  volontari  in  ferma
          prefissata triennale; 
                  d) abrogata; 
                  e) fino a  quindici  giorni  per  ciascun  mese  di
          prolungamento  del  servizio,  non   cumulabili   con   gli
          eventuali residui dei  mesi  precedenti,  per  i  volontari
          ammessi al prolungamento della ferma o rafferma. 
                3. - 5. Omissis. 
                6. Durante la licenza straordinaria di convalescenza: 
                  a) se l'infermita' dipende da causa di servizio, e'
          dovuto il trattamento economico del pari grado in attivita'
          di servizio; 
                  b)  se  l'infermita'  non  dipende  da   causa   di
          servizio, esclusi i periodi di ricovero in luogo di cura: 
                    1) ai volontari in ferma prefissata  iniziale  la
          paga e' dovuta in misura intera per i primi  due  mesi,  in
          misura  ridotta  alla  meta'  per  il  mese  successivo;  a
          decorrere dal quarto mese la paga non e' piu' dovuta; 
              2)  ai  volontari  in  ferma  prefissata  triennale  lo
          stipendio  e  gli  altri  assegni  di  carattere  fisso   e
          continuativo di cui all'articolo 1791, comma 3, sono dovuti
          in misura intera per i primi sei mesi,  in  misura  ridotta
          alla meta' per i successivi tre mesi  e,  a  decorrere  dal
          decimo mese, non sono piu' dovuti.» 
              -  Si riporta il testo dell'articolo  1504  del  Codice
          dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
          marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 1504 (Licenza per l'elevazione e  aggiornamento
          culturale dei  volontari  in  ferma  prefissata). -  1.  In
          aggiunta ai normali periodi di  licenza  straordinaria  per
          esami, ai volontari  in  ferma  prefissata  triennale,  che
          intendono conseguire un diploma di istruzione secondaria di
          secondo grado o universitario ovvero partecipare a corsi di
          specializzazione  post-universitari  o   ad   altri   corsi
          istituiti presso le scuole  pubbliche  o  parificate  nella
          stessa  sede  di  servizio,  sono  concessi  periodi   pari
          complessivamente  a  150  ore  annuali  da  dedicare   alla
          frequenza  dei  corsi  stessi,  fatte  salve  le   esigenze
          operative,  addestrative  e  di  servizio.  In  materia  di
          diritto  allo  studio  si  applicano  i  provvedimenti   di
          concertazione, emanati ai sensi del decreto legislativo  12
          maggio 1995, n. 195. 
                2. I periodi di cui al  comma  1  sono  detratti  dai
          periodi  previsti  per  la  normale  attivita'   d'impiego,
          secondo le esigenze prospettate dall'interessato al comando
          di appartenenza almeno due  giorni  prima  dell'inizio  dei
          corsi. Se l'interessato  non  dimostra,  attraverso  idonea
          documentazione, di avere frequentato il corso di studi  per
          il quale ha ottenuto il beneficio, il beneficio  stesso  e'
          revocato e il periodo  fruito  e'  detratto  dalla  licenza
          ordinaria dell'anno in corso o dell'anno successivo. 
                3. abrogato.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 1,  della
          legge  21  luglio  2016,  n.  145,  recante   «Disposizioni
          concernenti la  partecipazione  dell'Italia  alle  missioni
          internazionali», pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  1°
          agosto 2016, n. 178, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 10 (Prolungamento della  ferma  e  richiami  in
          servizio del personale  militare). -  1.  Per  le  esigenze
          connesse con le missioni internazionali, nei  limiti  delle
          risorse  finanziarie  disponibili  e  nel  rispetto   delle
          consistenze annuali previste dalle disposizioni vigenti, il
          periodo di ferma dei volontari in ferma  prefissata  di  un
          anno e dei volontari  in  ferma  prefissata  iniziale  puo'
          essere prolungato, previo consenso degli  interessati,  per
          un massimo di sei mesi.».