Art. 5 Disposizioni transitorie in materia di reclutamento, stato giuridico, avanzamento e trattamento economico dei volontari in ferma prefissata 1. Al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 2198 sono inseriti i seguenti: «Art. 2198-bis (Disposizioni transitorie in materia di reclutamento e stato giuridico dei volontari in ferma prefissata di un anno o in rafferma). - 1. I bandi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno possono essere emanati fino al 31 dicembre 2022. 2. I partecipanti ai reclutamenti di cui al comma 1 debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 697. 3. Le modalita' di reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno sono disciplinate dal decreto del Ministro della difesa 23 aprile 2015, recante disposizioni relative alle procedure per l'arruolamento dei volontari in ferma prefissata di 1 anno (VFP1) dell'Esercito Italiano, della Marina Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto, e dell'Aeronautica Militare, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 12 del 30 aprile 2015. Si applica l'articolo 702 del presente codice. 4. I volontari sono ammessi alla ferma prefissata di un anno in qualita' di soldato, per l'Esercito italiano, comune di 2ª classe, per la Marina militare, o aviere, per l'Aeronautica militare. 5. I volontari in ferma prefissata di un anno reclutati ai sensi del comma 1 possono essere ammessi, a domanda, a un successivo periodo di rafferma della durata di un anno. 6. I criteri e le modalita' di ammissione alla rafferma di cui al comma 5 sono disciplinati dal decreto del Ministro della difesa 28 aprile 2014, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 13 del 10 maggio 2014, come modificato dal decreto del Ministro della difesa 13 luglio 2017, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 22 del 10 agosto 2017. 7. La durata della ferma e della rafferma di cui al presente articolo puo' essere prolungata, con il consenso dell'interessato, per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter concorsuale di coloro che hanno presentato domanda per il reclutamento come volontari in ferma quadriennale. 8. Fino al 31 dicembre 2026 i volontari in ferma prefissata di un anno raffermati e in congedo possono partecipare ai concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata triennale, di cui all'articolo 700. 9. Ai volontari di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del presente codice riferite ai volontari in ferma prefissata senza ulteriori specificazioni, nonche': a) se volontari in ferma prefissata di un anno, gli articoli 703, 957, comma 1, lettera e-bis), 958, commi 3 e 3-bis, 978, 1502, comma 1, lettere a), numero 1), e b), numero 1), e 1503, comma 2, lettera a); b) se volontari in rafferma annuale, gli articoli 703, 1502, comma 1, lettere a), numero 1), e b), numero 1), e 1503, comma 2, lettera b). 10. I decreti di cui ai commi 3 e 6 possono essere modificati con decreto del Ministro della difesa. Art. 2198-ter (Disposizioni transitorie in materia di reclutamento e stato giuridico dei volontari in ferma prefissata quadriennale o in rafferma). - 1. I concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale possono essere banditi fino al 31 dicembre 2024. 2. Possono partecipare ai concorsi di cui al comma 1 i volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei seguenti requisiti: a) idoneita' fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze armate in qualita' di volontario in servizio permanente; b) eta' non superiore a trent'anni compiuti. 3. Le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1 nonche' la possibilita' di bandire concorsi straordinari destinati ai volontari in ferma prefissata di un anno in possesso di specifici requisiti sono disciplinate dal decreto del Ministro della difesa 23 aprile 2015, recante disposizioni relative alle modalita' di svolgimento dei concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) dell'Esercito Italiano, della Marina Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto, e dell'Aeronautica Militare, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 12 del 30 aprile 2015. Si applica l'articolo 702 del presente codice. 4. I volontari sono ammessi alla ferma prefissata quadriennale con il grado di caporale, per l'Esercito italiano, comune di 1ª classe, per la Marina militare, o aviere scelto, per l'Aeronautica militare. 5. I volontari in ferma prefissata quadriennale possono essere ammessi, a domanda: a) a due successivi periodi di rafferma, ciascuno della durata di due anni, se reclutati anteriormente all'anno 2017; b) a un solo periodo di rafferma biennale, se reclutati negli anni 2017, 2018 e 2019; c) a un solo periodo di rafferma annuale, se reclutati nell'anno 2020. 6. Possono presentare domanda per le rafferme di cui al comma 5 i volontari in ferma prefissata quadriennale risultati idonei ma non utilmente collocati nella graduatoria per l'immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente. 7. Le modalita' e i criteri di ammissione alle rafferme di cui al comma 5 sono disciplinati dal decreto del Ministro della difesa 23 aprile 2015, recante disposizioni relative alle procedure per l'ammissione dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) dell'Esercito Italiano, della Marina Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto, e dell'Aeronautica Militare, alle rafferme biennali, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 12 del 30 aprile 2015. I volontari in possesso dei requisiti previsti dal decreto di cui al primo periodo sono ammessi alla rafferma con riserva fino alla definizione della graduatoria di merito. 8. I volontari in rafferma conseguono il grado di graduato o corrispondente, previo giudizio di idoneita', con decorrenza dalla data di ammissione alla rafferma. 9. Al termine della ferma prefissata quadriennale ovvero di ciascun anno delle rafferme di cui al comma 5, i volontari giudicati idonei e utilmente collocati nella graduatoria annuale di merito sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente secondo le modalita' stabilite dal decreto del Ministro della difesa 23 aprile 2015, recante disposizioni relative alle modalita' di immissione dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4), ovvero in rafferma biennale, dell'Esercito Italiano, della Marina Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto, e dell'Aeronautica Militare nei ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 12 del 30 aprile 2015. La ripartizione in misura percentuale dei posti annualmente disponibili nei ruoli dei volontari in servizio permanente tra le categorie di volontari di cui al primo periodo e' stabilita con decreto del Ministro della difesa, riservando non meno del 20 per cento dei medesimi posti al personale in ferma prefissata quadriennale. 10. I volontari in ferma prefissata quadriennale reclutati nell'anno 2021 sono ammessi alle procedure per il transito in servizio permanente al termine della ferma quadriennale secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui al comma 9 e, se idonei, conseguono il grado di graduato o corrispondente con decorrenza dal giorno successivo alla data di completamento della ferma quadriennale. 11. I volontari in ferma prefissata quadriennale reclutati negli anni 2022, 2023 e 2024 sono ammessi alle procedure per il transito in servizio permanente al termine della ferma quadriennale secondo le modalita' stabilite all'articolo 704. 12. I volontari in ferma prefissata quadriennale ovvero in rafferma biennale o annuale, che sono stati esclusi dalle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente di cui al comma 9 in quanto sottoposti a procedimento penale, nei casi in cui successivamente sia stata disposta l'archiviazione o il procedimento penale si sia concluso con sentenza irrevocabile che dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, possono presentare domanda di riammissione a tali procedure, secondo le modalita' stabilite dal decreto del Ministro della difesa 26 ottobre 2017, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 31 del 10 novembre 2017, entro centottanta giorni dalla data in cui il provvedimento e' divenuto irrevocabile. Resta fermo il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la permanenza in servizio. 13. Per i volontari in ferma prefissata quadriennale, il periodo di temporanea inidoneita' al servizio, di cui all'articolo 1503, comma 2, e' computato fino alla misura massima di diciotto mesi. 14. Per i volontari in ferma prefissata quadriennale in rafferma biennale ovvero annuale: a) la durata della licenza ordinaria, di cui all'articolo 1502, comma 1, e' la seguente: 1) trentadue giorni lavorativi, se l'orario settimanale di servizio e' distribuito su un periodo di sei giorni; 2) ventotto giorni lavorativi, se l'orario settimanale di servizio e' distribuito su un periodo di cinque giorni; b) il periodo di temporanea inidoneita' al servizio, di cui all'articolo 1503, comma 2, e' computato fino alla misura massima di dodici mesi per la rafferma biennale ovvero di sei mesi per la rafferma annuale; c) e' possibile fruire del congedo per la formazione di cui all'articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53, nei limiti e con le modalita' previste dai provvedimenti di concertazione, emanati ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in materia di licenze straordinarie e aspettative. Il personale che fruisce del congedo per la formazione e' posto in licenza straordinaria senza assegni, non compresa nel limite massimo previsto per la licenza straordinaria, e il relativo periodo non e' utile ai fini dell'avanzamento, della maturazione della licenza ordinaria e della determinazione della posizione previdenziale. 15. Ai volontari di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del presente codice riferite ai volontari in ferma prefissata senza ulteriori specificazioni, nonche': a) se volontari in ferma prefissata quadriennale, gli articoli 703, 842, commi 3 e 3-ter, 1302, 1501, comma 1, terzo periodo, 1502, commi 1, lettera a), numero 2), e lettera b), numero 2), 2, 3 e 4, lettera b), e 1504; b) se volontari in ferma prefissata quadriennale in rafferma biennale ovvero annuale, gli articoli 842, commi 3 e 3-ter, 1501, comma 1, terzo periodo, 1502, commi 2, 3 e 4, lettera b), e 1504. 16. I decreti di cui ai commi 3, 7, 9 e 12 possono essere modificati con decreto del Ministro della difesa. Art. 2198-quater (Disposizioni transitorie per i concorsi nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Fino al 31 dicembre 2024, i volontari di cui agli articoli 2198-bis e 2198-ter continuano a beneficiare delle riserve di posti nei concorsi nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco stabilite dall'articolo 703, comma 1, entro i limiti di eta' previsti per l'accesso alle predette carriere dai rispettivi ordinamenti vigenti il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente articolo. Le riserve di cui al primo periodo continuano a non operare nei confronti dei volontari in rafferma biennale»; b) gli articoli 2199, 2200, 2201 e 2202 sono abrogati; c) l'articolo 2204 e' sostituito dal seguente: «Art. 2204 (Regime transitorio del trattenimento in servizio dei concorrenti). - 1. Fino all'anno 2024, per i volontari in ferma prefissata di un anno o in rafferma che presentano la domanda di partecipazione ai concorsi per volontario in ferma prefissata quadriennale, e fino all'anno 2026, per i volontari in ferma prefissata quadriennale o in rafferma che partecipano alla procedura per il transito in servizio permanente, il periodo di ferma o rafferma puo' essere prolungato, con il consenso dell'interessato, per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter concorsuale, nei limiti delle consistenze organiche previste dal decreto di cui all'articolo 2207»; d) all'articolo 2204-ter: 1) al comma 1, le parole: «di cui agli articoli 954, comma 1, e 2204, comma 1,» sono soppresse; 2) il comma 2 e' abrogato; e) all'articolo 2224, comma 1, alinea, le parole: «di cui all'articolo 954» sono soppresse; f) al libro nono, titolo II, capo II, sezione VI, dopo l'articolo 2262-bis sono aggiunti i seguenti: «Art. 2262-ter (Disposizioni transitorie in materia di trattamento economico dei volontari in ferma prefissata di un anno o in rafferma). - 1. Ai volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale: a) fino al 31 dicembre 2022, e' corrisposta una paga netta giornaliera determinata nelle seguenti misure percentuali riferite al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennita' integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente: 1) pari al 64 per cento, per i volontari in ferma prefissata di un anno; 2) pari al 74 per cento, per i volontari in rafferma annuale; b) a decorrere dal 1° gennaio 2023, e' attribuito il trattamento economico di cui agli articoli 1791, comma 1, e 1792, comma 1; c) si applica l'articolo 1791, comma 2, se prestano servizio nei reparti alpini; d) si applica l'articolo 1792, comma 4, per le indennita' di impiego operativo; e) durante la licenza straordinaria di convalescenza, se l'infermita' non dipende da causa di servizio, esclusi i periodi di ricovero in luogo di cura, la paga e' dovuta in misura intera per i primi due mesi, in misura ridotta alla meta' per il mese successivo e, a decorrere dal quarto mese, non e' piu' dovuta. 2. Ai volontari di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del presente codice in materia di trattamento economico riferite ai volontari in ferma prefissata senza ulteriori specificazioni. Art. 2262-quater (Disposizioni transitorie in materia di trattamento economico dei volontari in ferma prefissata quadriennale o in rafferma). - 1. Ai volontari in ferma prefissata quadriennale: a) fino al 31 dicembre 2025: 1) e' corrisposta una paga netta giornaliera determinata nella misura percentuale pari al 74 per cento del valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennita' integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente; 2) per compensare l'attivita' effettuata oltre il normale orario di servizio, fatta salva la previsione di adeguati turni di riposo per il recupero psico-fisico disciplinati dalla normativa vigente in materia per le singole Forze armate, e' corrisposta un'indennita' pari a euro 103,29 mensili, a far data dal 1° gennaio 2005. Se il volontario in ferma prefissata quadriennale decede senza aver fruito dei turni di riposo di cui al primo periodo, ferma restando la corresponsione dell'indennita' di cui al medesimo primo periodo, l'attivita' effettuata oltre il normale orario di servizio e' integralmente remunerata a favore degli eredi nella misura pari al compenso per lavoro straordinario previsto per il grado di graduato e gradi corrispondenti; 3) si applica l'articolo 1792, comma 3, per i compensi forfetari di guardia e di impiego; 4) si applica l'articolo 1792, comma 4, per le indennita' di impiego operativo; b) a decorrere dal 1° gennaio 2026: 1) e' attribuito il trattamento economico di cui all'articolo 1791, comma 3; 2) per compensare l'attivita' effettuata oltre il normale orario di servizio, si applica l'articolo 1792, comma 2; 3) cessa la corresponsione dell'indennita' di cui alla lettera a), numero 2); 4) si applica l'articolo 1792, comma 3, per i compensi forfetari di guardia e di impiego; 5) si applica l'articolo 1792, comma 5, per le indennita' di impiego operativo; c) durante la licenza straordinaria di convalescenza, di cui all'articolo 1503, comma 6, se l'infermita' non dipende da causa di servizio, esclusi i periodi di ricovero in luogo di cura, la paga di cui alla lettera a), numero 1), ovvero il trattamento economico di cui alla lettera b), numero 1), sono dovuti in misura intera per i primi sei mesi, in misura ridotta alla meta' per i successivi tre mesi e, a decorrere dal decimo mese, non sono piu' dovuti. 2. Ai volontari in ferma prefissata quadriennale in rafferma biennale ovvero annuale sono attribuiti il parametro stipendiale e gli assegni a carattere fisso e continuativo spettanti al grado iniziale dei volontari in servizio permanente. Dalla data di attribuzione del trattamento economico di cui al primo periodo cessa la corresponsione dell'indennita' di cui al comma 1, lettera a), numero 2). 3. Ai volontari di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del presente codice in materia di trattamento economico riferite ai volontari in ferma prefissata senza ulteriori specificazioni».
Note all'art. 5: - Per il testo dell'articolo 697 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge, si rimanda alle note dell'articolo 3. - Per il testo dell'articolo 702 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge, si rimanda alle note dell'articolo 3. - Per il testo dell'articolo 700 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge, si rimanda alle note dell'articolo 3. - Per il testo degli articoli 703, 957, comma 1, lettera e-bis), 958, commi 3 e 3-bis, 978, 1502, comma 1, lettere a), numero 1), e b), numero 1), e 1503, comma 2, lettere a) e b), del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge, si rimanda alle note dell'articolo 3. - Per il testo dell'articolo 704 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge, si rimanda alle note dell'articolo 3. - Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53, recante: «Disposizioni per il sostegno della maternita' e della paternita', per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta'», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 2000, n. 60: «Art. 5 (Congedi per la formazione). -1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui all'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, che abbiano almeno cinque anni di anzianita' di servizio presso la stessa azienda o amministrazione, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa. 2. Per "congedo per la formazione" si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attivita' formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. 3. Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non e' computabile nell'anzianita' di servizio e non e' cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Una grave e documentata infermita', individuata sulla base dei criteri stabiliti dal medesimo decreto di cui all'articolo 4, comma 4, intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta al datore di lavoro, da' luogo ad interruzione del congedo medesimo. 4. Il datore di lavoro puo' non accogliere la richiesta di congedo per la formazione ovvero puo' differirne l'accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative. I contratti collettivi prevedono le modalita' di fruizione del congedo stesso, individuano le percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersene, disciplinano le ipotesi di differimento o di diniego all'esercizio di tale facolta' e fissano i termini del preavviso, che comunque non puo' essere inferiore a trenta giorni. 5. Il lavoratore puo' procedere al riscatto del periodo di cui al presente articolo, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.». - Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante «Attuazione dell'art. 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122, S.O. - Per il testo degli articoli 703, 842, commi 3 e 3-ter, 1302, 1501, comma 1, terzo periodo, 1502, commi 1, lettera a), numero 2), e lettera b), numero 2), 2, 3 e 4, lettera b), e 1504 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge, si rimanda alle note dell'articolo 3. - Per il testo degli articoli 842, commi 3 e 3-ter, 1501, comma 1, terzo periodo, 1502, commi 2, 3 e 4, lettera b), e 1504 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge, si rimanda alle note dell'articolo 3. - Per il testo dell'articolo 703, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge, si rimanda alle note dell'articolo 3. - Si riporta il testo dell'articolo 2204-ter del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: «Art. 2204-ter (Prolungamento della ferma dei volontari in ferma prefissata). - 1. I volontari in ferma prefissata di un anno, che negli anni 2020, 2021 e 2022 terminano il periodo di rafferma ovvero di prolungamento della ferma, possono essere ammessi, nei limiti delle consistenze organiche previste a legislazione vigente, su proposta della Forza armata di appartenenza e previo consenso degli interessati, al prolungamento della ferma per un periodo massimo di sei mesi, eventualmente rinnovabile solo per una volta. 2. abrogato.». - Per il testo dell'articolo 2224 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge, si rimanda alle note dell'articolo 1. - Per il testo degli articoli 1791 e 1792 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge, si rimanda alle note dell'articolo 4. - Per il testo dell'articolo 1503, comma 6, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge, si rimanda alle note dell'articolo 3.