Art. 6 
 
Disposizioni di coordinamento e finali in materia  di  revisione  del
  modello di Forze armate interamente professionali 
 
  1. Nelle more dell'adeguamento delle disposizioni  del  regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo  2010,  n.
90: 
    a) a decorrere  dal  1°  gennaio  2023,  ai  volontari  in  ferma
prefissata iniziale si applicano le disposizioni  del  libro  quarto,
titolo III, capo I, sezione I, del  citato  regolamento  riferite  ai
volontari in ferma prefissata di un anno; 
    b) a decorrere  dal  1°  gennaio  2025,  ai  volontari  in  ferma
prefissata iniziale e ai volontari in ferma prefissata  triennale  si
applicano le disposizioni del  libro  quarto,  titolo  XI,  riferite,
rispettivamente, ai volontari in ferma prefissata di  un  anno  e  ai
volontari in ferma prefissata quadriennale. 
  2. A decorrere dal 1°  gennaio  2023,  l'importo  del  buono  pasto
corrisposto ai volontari in ferma prefissata ai sensi degli  articoli
546 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  e
1792 del medesimo codice, come sostituito dall'articolo 4,  comma  1,
lettera b), della presente legge, ove ne ricorrano i presupposti,  e'
fissato nella misura prevista per il grado  iniziale  del  ruolo  dei
volontari in servizio permanente. 
  3.  Fermo  restando  quanto  previsto  per  i  volontari  in  ferma
prefissata delle Forze armate dall'articolo 703 del codice di cui  al
decreto  legislativo  15  marzo  2010,   n.   66,   come   modificato
dall'articolo 3, comma 1, lettera  a),  numero  10),  della  presente
legge, all'articolo 6, comma 1, lettera b), del  decreto  legislativo
12 maggio 1995, n. 199, le parole: «anni 26»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «anni 24». 
 
          Note all'art. 6: 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  15  marzo
          2010,  n.  90,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni
          regolamentari in materia di ordinamento militare,  a  norma
          dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2010, n. 140,
          S.O. Il libro quarto, titolo III, capo I,  sezione  I  reca
          disposizioni generali in materia di corsi di formazione per
          l'accesso ai ruoli  degli  ufficiali  e  dei  sottufficiali
          (artt.  588-602).  Il  libro   quarto,   titolo   XI   reca
          disposizioni in materia di gruppi sportivi (artt. 957-963). 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  546  del  Codice
          dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
          marzo 2010, n. 66: 
                «Art. 546 (Servizio di vettovagliamento  delle  Forze
          armate). - 1. Il servizio di  vettovagliamento  sostituisce
          le razioni viveri in natura, le quote miglioramento  vitto,
          le integrazioni vitto e i generi di  conforto  in  speciali
          condizioni  di  impiego,  nonche'  ogni  altra   forma   di
          fornitura di alimenti a titolo gratuito. 
                2.  Le  modalita'  di  fornitura  del   servizio   di
          vettovagliamento  a  favore  del  personale  militare  sono
          stabilite con decreto del Ministro della difesa di concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare
          entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento all'anno
          successivo. Con il medesimo  decreto  sono  determinati  il
          valore in denaro delle razioni viveri e  del  miglioramento
          vitto, nonche' la composizione dei generi di conforto. 
                3. Il servizio di vettovagliamento e' assicurato,  in
          relazione   alle   esigenze   operative,   logistiche,   di
          dislocazione e di impiego degli enti e reparti delle  Forze
          armate, nelle seguenti forme: 
                  a) gestione diretta, ovvero affidata, in tutto o in
          parte, a  privati  mediante  apposite  convenzioni,  ovvero
          appaltando il servizio a ditte private  specializzate,  nel
          rispetto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
                  b) fornitura di buoni pasto; 
                  c) fornitura di viveri speciali da combattimento. 
                4. La gestione diretta  e  le  eventuali  convenzioni
          sono  finanziate   mediante   utilizzo,   anche   in   modo
          decentrato, del controvalore in  contanti  dei  trattamenti
          alimentari determinati con il decreto di cui al comma 2. 
                5. Il regolamento, in tale parte adottato di concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  e  su
          proposta dei Capi di stato maggiore di forza armata  e  del
          Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e  del  Corpo
          della Guardia di finanza, sentito il Consiglio centrale  di
          rappresentanza dei militari,  detta  norme  interforze  per
          disciplinare   la   struttura,   l'organizzazione   e    il
          funzionamento delle mense di servizio.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 1, lettera
          b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante
          «Attuazione dell'art. 3 della L. 6 marzo 1992, n.  216,  in
          materia di nuovo inquadramento del personale non  direttivo
          e non  dirigente  del  Corpo  della  Guardia  di  finanza»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122,
          S.O., come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 6 (Requisiti per l'ammissione al corso).  -  1.
          L'ammissione al corso per la  promozione  a  finanziere  ha
          luogo mediante un concorso al quale possono essere  ammessi
          i giovani in possesso dei seguenti requisiti: 
                  a) (omissis); 
                  b) eta', alla data indicata nel bando di  concorso,
          non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 24; 
                  c) - m-bis) (omissis).».