Art. 7 
 
Ridenominazione delle qualifiche dei sergenti  nonche'  dei  gradi  e
  delle qualifiche dei volontari in servizio permanente 
 
  1. Al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 627, comma 7: 
      1) le parole: «primo caporal maggiore»  sono  sostituite  dalla
seguente: «graduato»; 
      2) le parole: «caporal maggiore capo  scelto»  sono  sostituite
dalle seguenti: «primo graduato»; 
    b) all'articolo 629, comma 2, lettera a), le  parole:  «qualifica
speciale» sono sostituite dalle seguenti: «sergente maggiore aiutante
per  l'Esercito  italiano  e  l'Aeronautica  militare;  secondo  capo
aiutante per la Marina militare; brigadiere capo  qualifica  speciale
per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza»; 
    c) all'articolo 630: 
      1) al comma 1: 
        1.1) alla lettera a), le  parole:  «primo  caporal  maggiore»
sono sostituite dalla seguente: «graduato»; 
        1.2) alla lettera b), le parole:  «caporal  maggiore  scelto»
sono sostituite dalle seguenti: «graduato scelto»; 
        1.3) alla lettera c), le parole: «caporal maggiore capo» sono
sostituite dalle seguenti: «graduato capo»; 
        1.4) alla lettera d), le parole da:  «caporal  maggiore  capo
scelto» a: «primo aviere capo scelto» sono sostituite dalle seguenti:
«primo graduato: sottocapo  scelto  per  la  Marina  militare;  primo
graduato»; 
      2) al comma 1-bis: 
        2.1)  le  parole:  «caporal  maggiore   capo   scelto»   sono
sostituite dalle seguenti: «primo graduato»; 
        2.2) le parole: «: qualifica speciale» sono sostituite  dalle
seguenti:  «:   graduato   aiutante   per   l'Esercito   italiano   e
l'Aeronautica militare; sottocapo aiutante per  la  Marina  militare;
appuntato scelto qualifica speciale per l'Arma dei carabinieri  e  il
Corpo della Guardia di finanza»; 
        2.3) le  parole:  «caporal  maggiori  capi  scelti  qualifica
speciale»,  ovunque  ricorrono,  sono  sostituite   dalle   seguenti:
«graduati aiutanti e corrispondenti»; 
    d) all'articolo 631, comma 1, lettera b), la parola:  «sottocapo»
e' sostituita dalle seguenti: «comune scelto»; 
    e) all'articolo 632, comma 1: 
      1) alla lettera s), le parole: «caporal maggiore  capo  scelto»
sono sostituite dalle seguenti: «primo graduato»; 
      2) alla lettera t), le parole:  «caporal  maggiore  capo»  sono
sostituite dalle seguenti: «graduato capo»; 
      3) alla lettera u), le parole: «caporal maggiore  scelto»  sono
sostituite dalle seguenti: «graduato scelto»; 
      4) alla lettera v), le parole: «primo  caporal  maggiore»  sono
sostituite dalla seguente: «graduato»; 
    f) all'articolo 840, comma 2-bis: 
      1) all'alinea, le parole: «I sergenti maggiori  capi,  e  gradi
corrispondenti,  con  qualifica  speciale»  sono   sostituite   dalle
seguenti: «I sergenti maggiori aiutanti, e corrispondenti»; 
      2) alla lettera d), le parole: «al grado» sono sostituite dalle
seguenti: «alla qualifica»; 
    g) all'articolo 841: 
      1) al comma 1,  la  parola:  «posseduto»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «e della qualifica posseduti»; 
      2) al comma 2-bis, alinea, le parole: «I caporal maggiori  capi
scelti,  e  gradi  corrispondenti,  con  qualifica   speciale»   sono
sostituite dalle seguenti: «I graduati aiutanti, e corrispondenti»; 
    h) all'articolo 1084-bis, commi 4 e 5, la parola:  «speciale»  e'
sostituita dalle seguenti: «relativa al corrispettivo grado apicale»; 
    i)  all'articolo  1283,  comma  1-bis,  le   parole:   «qualifica
speciale» sono sostituite dalle seguenti: «sergente maggiore aiutante
per  l'Esercito  italiano  e  l'Aeronautica  militare;  secondo  capo
aiutante per la Marina militare»; 
    l) all'articolo 1306: 
      1) al comma 1: 
        1.1) alla lettera a), le parole: «1° caporal  maggiore»  sono
sostituite dalla seguente: «graduato»; 
        1.2) alla lettera b), le parole:  «caporal  maggiore  scelto»
sono sostituite dalle seguenti: «graduato scelto»; 
        1.3) alla lettera c), le parole: «caporal maggiore capo» sono
sostituite dalle seguenti: «graduato capo»; 
        1.4) alla lettera  d),  le  parole:  «caporal  maggiore  capo
scelto» sono sostituite dalle seguenti: «primo graduato»; 
      2) al comma 1-bis: 
        2.1)  le  parole:  «caporal  maggiori   capi   scelti»   sono
sostituite dalle seguenti: «primi graduati»; 
        2.2) le parole: «qualifica speciale»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «graduato aiutante per l'Esercito italiano e  l'Aeronautica
militare; sottocapo aiutante per la Marina militare»; 
    m) all'articolo 1307: 
      1) al comma 1, le parole: «1° caporal maggiore» sono sostituite
dalla seguente: «graduato»; 
      2) ai commi 1 e 2, le parole: «caporal  maggiore  scelto»  sono
sostituite dalle seguenti: «graduato scelto»; 
      3) ai commi 2 e 3, le  parole:  «caporal  maggiore  capo»  sono
sostituite dalle seguenti: «graduato capo»; 
      4) al comma 3, le parole: «caporal maggiore capo  scelto»  sono
sostituite dalle seguenti: «primo graduato»; 
    n) all'articolo 1307-bis: 
      1) alla rubrica e ai commi  1,  alinea,  e  4-bis,  la  parola:
«speciale» e' sostituita dalle seguenti: «di graduato aiutante  e  di
sottocapo aiutante»; 
      2) alla rubrica, le parole: «caporal maggiori capi scelti» sono
sostituite dalle seguenti: «primi graduati»; 
      3) ai commi 1, alinea, e 4-bis, le  parole:  «caporal  maggiori
capi scelti» sono sostituite dalle seguenti: «primi graduati e  gradi
corrispondenti»; 
    o) all'articolo 1308, comma 3, alinea, le parole:  «sottocapo  di
1ª classe scelto» sono sostituite dalle seguenti: «sottocapo scelto»; 
    p) all'articolo 1323-bis: 
      1) alla rubrica e ai commi  1,  alinea,  e  4-bis,  la  parola:
«speciale»  e'  sostituita  dalle  seguenti:  «di  sergente  maggiore
aiutante o di secondo capo aiutante»; 
      2) alla rubrica,  le  parole:  «sergenti  maggiori  capo»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «sergenti   maggiori   capi   e   gradi
corrispondenti»; 
      3) ai commi 1, alinea,  e  4-bis,  dopo  le  parole:  «sergenti
maggiori capi» sono inserite le seguenti: «e gradi corrispondenti»; 
    q)  all'articolo  2197-quater,  comma  2,  le  parole:  «sergenti
maggiori capi qualifica  speciale  e  gradi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «sergenti maggiori aiutanti e qualifiche»; 
    r)  all'articolo  2197-sexies,  comma  2,  le  parole:   «caporal
maggiori capi scelti qualifica  speciale  e  gradi»  sono  sostituite
dalle seguenti: «graduati aiutanti e qualifiche»; 
    s) all'articolo 2209-septies, comma 3, lettera c), le parole:  «o
della qualifica speciale»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «,  di
sergente maggiore aiutante  o  di  graduato  aiutante,  e  qualifiche
corrispondenti,»; 
    t) all'articolo 2254-ter: 
      1) alla rubrica, la  parola:  «speciale»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «di sergente maggiore aiutante o di secondo capo aiutante»; 
      2) ai commi 1, 2, alinea, e 2-ter,  la  parola:  «speciale»  e'
sostituita  dalle  seguenti:  «di  sergente   maggiore   aiutante   e
corrispondenti»; 
    u) all'articolo 2255, alla rubrica e al comma 1, le  parole:  «1°
caporal maggiore» sono sostituite dalla seguente: «graduato»; 
    v) all'articolo 2255-bis: 
      1) alla rubrica e al  comma  1,  alinea,  le  parole:  «caporal
maggiore  capo  scelto»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «primo
graduato»; 
      2) al comma 1: 
        2.1) all'alinea, le parole: «nel grado  di  caporal  maggiore
capo» sono sostituite dalle seguenti: «nel grado di graduato capo»; 
        2.2) alle lettere a),  b),  c)  e  d),  le  parole:  «caporal
maggiori capi» sono sostituite dalle seguenti: «graduati capi»; 
      3)  al  comma  2,  le  parole:  «caporal  maggiori  capi»  sono
sostituite dalle seguenti: «graduati capi e gradi corrispondenti»; 
    z) all'articolo 2255-ter: 
      1) alla rubrica e ai commi 1, secondo periodo, 2, alinea, 2-ter
e 2-quinquies, alinea, la  parola:  «speciale»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «di graduato aiutante o di sottocapo aiutante»; 
      2) alla rubrica e  ai  commi  1,  primo  periodo,  e  2-quater,
alinea, le parole: «caporal maggiori  capi  scelti»  sono  sostituite
dalle seguenti: «primi graduati»; 
      3) ai commi 2, lettere a), b), c), d) ed  e),  2-bis,  2-ter  e
2-quinquies, lettere a), b), c) e d), le  parole:  «caporal  maggiori
capi scelti» sono sostituite dalle seguenti: «primi graduati, e gradi
corrispondenti,»; 
      4)  al  comma  2-quater,  alinea,  la  parola:  «speciali»   e'
sostituita dalle seguenti:  «di  graduato  aiutante  e  di  sottocapo
aiutante»; 
    aa) all'articolo 2262-bis: 
      1) al comma 8-bis: 
        1.1) all'alinea: 
          1.1.1) le parole: «caporal maggiori capi  scelti  qualifica
speciale,  ai  sergenti  maggiori  capo  qualifica   speciale»   sono
sostituite dalle seguenti: «graduati aiutanti, ai  sergenti  maggiori
aiutanti»; 
          1.1.2) la parola: «gradi»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«qualifiche»; 
        1.2) alla lettera  a),  le  parole:  «caporal  maggiori  capi
scelti  con  qualifica  speciale  e  gradi»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «graduati aiutanti e»; 
        1.3) alla lettera b), le parole: «sergenti maggiori capi  con
qualifica  speciale»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «sergenti
maggiori aiutanti»; 
      2) al comma 8-ter: 
        2.1) all'alinea, la parola: «speciale»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «di graduato aiutante,  di  sergente  maggiore  aiutante  e
qualifiche corrispondenti»; 
        2.2) alla lettera  a),  le  parole:  «caporal  maggiori  capi
scelti» sono sostituite dalle seguenti: «primi graduati». 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 627, comma  7,  del
          Codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 627 (Categorie di militari e carriere). -  1-6.
          (omissis) 
                7. La categoria dei  graduati  comprende  i  militari
          appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente,
          che rivestono i gradi da graduato sino a primo  graduato  e
          gradi corrispondenti. La carriera del ruolo  dei  volontari
          in servizio permanente ha carattere esecutivo. Ai  militari
          che rivestono il grado apicale del ruolo dei  volontari  in
          servizio permanente puo' essere attribuita la qualifica  di
          cui  all'articolo   1306,   comma   1-bis,   che   comporta
          l'assunzione di  attribuzioni  di  particolare  rilievo  in
          relazione  al  ruolo  di  appartenenza   e   all'anzianita'
          posseduta.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  629,  comma  2,
          lettera a, del Codice dell'ordinamento militare, di cui  al
          decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 629 (Successione e corrispondenza dei  gradi  e
          delle qualifiche dei sottufficiali). - 1. (omissis). 
                2. Le qualifiche attribuibili ai  sottufficiali  sono
          cosi' determinate: 
                  a)   ai   sergenti   maggiori    capi    e    gradi
          corrispondenti: sergente maggiore aiutante  per  l'Esercito
          italiano e l'Aeronautica militare;  secondo  capo  aiutante
          per la Marina militare; brigadiere capo qualifica  speciale
          per l'Arma dei carabinieri e  il  Corpo  della  Guardia  di
          finanza;». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  630,  commi  1  e
          1-bis, del Codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui  al
          decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 630. Successione e corrispondenza dei gradi dei
          graduati - 1. La successione e la corrispondenza dei  gradi
          dei graduati sono cosi' determinate in ordine crescente: 
                  a) graduato: sottocapo di 3^ classe per  la  Marina
          militare;   aviere   capo   per   l'Aeronautica   militare;
          carabiniere; finanziere; 
                  b) graduato scelto: sottocapo di 2^ classe  per  la
          Marina militare;  primo  aviere  scelto  per  l'Aeronautica
          militare; carabiniere scelto; finanziere scelto; 
                  c) graduato capo: sottocapo di  1^  classe  per  la
          Marina  militare;  primo  aviere  capo  per   l'Aeronautica
          militare; appuntato per l'Arma dei carabinieri e  il  Corpo
          della Guardia di finanza; 
                  d) primo graduato: sottocapo scelto per  la  Marina
          militare;  primo  graduato  per   l'Aeronautica   militare;
          appuntato scelto per l'Arma  dei  carabinieri  e  il  Corpo
          della Guardia di finanza. 
                 1-bis. Al primo  graduato,  o  gradi  corrispondenti
          puo' essere  attribuita  la  seguente  qualifica:  graduato
          aiutante per l'Esercito italiano e l'Aeronautica  militare;
          sottocapo aiutante per la Marina militare; appuntato scelto
          qualifica speciale per l'Arma dei carabinieri  e  il  Corpo
          della  Guardia  di   finanza.   I   graduati   aiutanti   e
          corrispondenti hanno rango preminente sui pari  grado;  fra
          caporal maggiori capi scelti qualifica speciale,  si  tiene
          conto della data di conferimento della qualifica, anche nel
          caso di pari grado con diversa anzianita'.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  631,  comma  1,
          lettera b), del Codice dell'ordinamento militare, di cui al
          decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 631 (Successione e corrispondenza dei gradi dei
          militari   di   truppa). -   1.   La   successione   e   la
          corrispondenza dei gradi dei militari di truppa sono  cosi'
          determinate in ordine crescente: 
                  a) (omissis); 
                  b) caporal maggiore: comune  scelto per  la  Marina
          militare; primo aviere per l'Aeronautica militare.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  632,  comma  1,
          lettere s),  t),  u)  e  v),  del  Codice  dell'ordinamento
          militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.
          66, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 632 (Corrispondenza dei gradi militari  con  le
          qualifiche degli  appartenenti  alle  Forze  di  polizia  a
          ordinamento  civile). -  1.  L'equiparazione  tra  i  gradi
          militari  e  le  qualifiche  delle  Forze  di   polizia   a
          ordinamento civile e' cosi' determinata: 
                  a) - r) (omissis); 
                  s) primo graduato e corrispondenti: assistente capo
          e corrispondenti; 
                  t) graduato capo  e  corrispondenti:  assistente  e
          corrispondenti; 
                  u) graduato scelto e corrispondenti: agente  scelto
          e corrispondenti; 
                  v)   graduato   e    corrispondenti:    agente    e
          corrispondenti.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 840,  comma  2-bis,
          alinea e lettera d), del Codice dell'ordinamento  militare,
          di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 840. Appartenenti al ruolo dei  sergenti  -  1.
          (omissis) 
                2. (omissis). 
                2-bis.    I    sergenti    maggiori    aiutanti,    e
          corrispondenti, compatibilmente con gli  ordinamenti  e  le
          disposizioni  di  impiego  di  ciascuna  Forza  armata,  la
          professionalita' posseduta e le competenze acquisite: 
                  a) - c) (omissis); 
                  d) possono  assolvere  in  autonomia  incarichi  di
          comando commisurati alla qualifica e  al  loro  livello  di
          responsabilita';». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  841,  commi  1  e
          2-bis, del Codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui  al
          decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 841 (Appartenenti al  ruolo  dei  volontari  in
          servizio permanente). - 1.  Al  personale  appartenente  al
          ruolo dei volontari in servizio permanente sono, di  norma,
          attribuite mansioni esecutive sulla base del grado e  della
          qualifica     posseduti,     della     categoria,     della
          specializzazione di  appartenenza,  dell'incarico,  nonche'
          incarichi di comando nei confronti di uno o piu' militari. 
                2. (omissis). 
                2-bis.  I  graduati   aiutanti,   e   corrispondenti,
          compatibilmente con gli ordinamenti e  le  disposizioni  di
          impiego  di  ciascuna  Forza  armata,  la  professionalita'
          posseduta e le competenze acquisite: 
                  a) ricoprono incarichi di maggiore responsabilita',
          fra quelli di cui al comma 1, individuati  dall'ordinamento
          di ciascuna Forza armata; 
                  b)  sono  i  diretti  collaboratori  di   superiori
          gerarchici, che possono sostituire in caso di impedimento o
          di assenza; 
                  c)  assolvono,  in  via  prioritaria,  funzioni  di
          indirizzo o di coordinamento con piena responsabilita'  per
          l'attivita' svolta.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1084-bis del Codice
          dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
          marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 1084-bis (Promozione a titolo onorifico per  il
          personale  militare  che  cessa  dal  servizio). -   1.   A
          decorrere dal 1° gennaio  2015,  ai  militari  in  servizio
          permanente,  che  nell'ultimo  quinquennio  hanno  prestato
          servizio senza demerito, e'  attribuita  la  promozione  ad
          anzianita' al grado superiore a  decorrere  dalla  data  di
          cessazione dal servizio nei casi di: 
                  a) raggiungimento del limite di eta'; 
                  b) collocamento a domanda in ausiliaria  o  riserva
          nei casi previsti dalla legislazione vigente; 
                  c) infermita'; 
                  d) rinuncia al transito nell'impiego civile di  cui
          all'articolo 923, comma 1, lettera m-bis). 
                2. La promozione di cui  al  comma  1  e'  attribuita
          anche  ai  militari  in  servizio  permanente  deceduti,  a
          decorrere dal giorno antecedente al decesso. 
                2-bis. Per il personale dell'Arma dei carabinieri, la
          promozione di cui al comma 1  e'  altresi'  attribuita,  su
          istanza  dell'interessato,  anche  ai  militari  cessati  a
          domanda e collocati in ausiliaria o nella riserva  fino  al
          31 dicembre 2014,  che  non  hanno  potuto  beneficiare  di
          alcuna  promozione,  a   vario   titolo,   all'atto   della
          cessazione dal servizio. 3. La promozione di cui ai commi 1
          e 2 e' esclusa per i militari destinatari della  promozione
          di cui all'articolo 1084  nonche'  per  gli  ufficiali  che
          rivestono il grado di generale di corpo  d'armata  e  gradi
          corrispondenti e per i marescialli, sergenti e graduati che
          rivestono il grado apicale del ruolo di appartenenza. 
                4.  Ai  militari  che  ai  sensi  del  comma  3   non
          conseguono la  promozione  di  cui  ai  commi  1  e  2,  e'
          attribuita, ove prevista, la carica o qualifica relativa al
          corrispettivo grado apicale. 
                5. L'attribuzione della promozione o della  carica  o
          qualifica relativa al corrispettivo grado apicale di cui al
          presente articolo non produce alcun effetto sui trattamenti
          economico, previdenziale e pensionistico. 
                6. Nei casi previsti dai commi 1  e  2,  ai  militari
          cessati dal servizio dal 1° gennaio 2015 e fino  al  giorno
          antecedente alla data di entrata  in  vigore  del  presente
          articolo, la promozione e' attribuita secondo le decorrenze
          previste dalle disposizioni vigenti  anteriormente  a  tale
          ultima data.» 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  1283  del  Codice
          dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
          marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 1283 (Articolazione della  carriera). -  1.  Lo
          sviluppo di carriera dei sergenti  dell'Esercito  italiano,
          della Marina militare e dell'Aeronautica militare prevede i
          seguenti gradi gerarchici: 
                  a) sergente; 
                  b) sergente maggiore: secondo capo  per  la  Marina
          militare; 
                  c) sergente maggiore capo: secondo capo scelto  per
          la Marina militare. 
                1-bis.   Ai   sergenti   maggiori   capi   e    gradi
          corrispondenti puo' essere conferita la seguente qualifica:
          sergente  maggiore  aiutante  per  l'Esercito  italiano   e
          l'Aeronautica militare; secondo capo aiutante per la Marina
          militare.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  1306  del  Codice
          dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
          marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 1306 (Articolazione della carriera).  -  1.  Lo
          sviluppo di carriera dei volontari in  servizio  permanente
          dell'Esercito   italiano,   della   Marina    militare    e
          dell'Aeronautica  militare   prevede   i   seguenti   gradi
          gerarchici: 
                  a) graduato o grado corrispondente; 
                  b) graduato scelto o grado corrispondente; 
                  c) graduato capo o grado corrispondente; 
                  d) primo graduato o grado corrispondente. 
                1-bis. Ai primi  graduati,  e  gradi  corrispondenti,
          puo'  essere  conferita  la  seguente  qualifica:  graduato
          aiutante per l'Esercito italiano e l'Aeronautica  militare;
          sottocapo aiutante per la Marina militare.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1307, commi 1, 2  e
          3, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 1307 (Avanzamento  dei  volontari  in  servizio
          permanente). - 1. Al graduato o corrispondente, che  ha  un
          anno di anzianita' nel servizio permanente, e' conferito ad
          anzianita', previo giudizio di  idoneita',  espresso  dalle
          commissioni d'avanzamento, il grado  di  graduato  scelto o
          corrispondente. 
                2. Al graduato scelto o corrispondente, che ha cinque
          anni di anzianita' di grado, e'  conferito  ad  anzianita',
          previo giudizio di idoneita',  espresso  dalle  commissioni
          d'avanzamento, il grado di graduato capo o corrispondente. 
                3. Al graduato capo o corrispondente, che ha  quattro
          anni di anzianita' di grado, e'  conferito  ad  anzianita',
          previo giudizio di idoneita',  espresso  dalle  commissioni
          d'avanzamento,   il   grado    di    primo    graduato    o
          corrispondente.».  
              - Si riporta il testo dell'articolo 1307-bis, commi 1 e
          4-bis, del Codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui  al
          decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art.  1307-bis  (Attribuzione  della  qualifica   di
          graduato aiutante e di sottocapo aiutante ai primi graduati
          e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina
          militare   e   dell'Aeronautica   militare). -    1.    Per
          l'attribuzione della qualifica di graduato  aiutante  e  di
          sottocapo aiutante sono inseriti in un'aliquota determinata
          con decreto dirigenziale al 31  dicembre  di  ogni  anno  i
          primi graduati  e  gradi  corrispondenti  in  possesso  dei
          seguenti requisiti: 
                  a) cinque anni di anzianita' di grado; 
                  b) assenza delle  condizioni  di  cui  all'articolo
          1051; 
                  c) aver riportato nel triennio precedente alla data
          di  formazione  dell'aliquota,  in  sede   di   valutazione
          caratteristica, la  qualifica  di  almeno  «superiore  alla
          media» o giudizio equivalente secondo  i  criteri  definiti
          dalla Direzione generale per il personale militare; 
                  d) non aver riportato nel biennio  precedente  alla
          data di formazione dell'aliquota sanzioni disciplinari piu'
          gravi della consegna. 
                2. - 4. (omissis). 
                4-bis.  I  primi  graduati  e  gradi   corrispondenti
          esclusi dalle aliquote per mancanza dei requisiti di cui al
          comma 1,  lettere  c)  e  d),  sono  inseriti  nella  prima
          aliquota  successiva  alla  data  di  maturazione  di  tali
          requisiti  e  la  qualifica  di  graduato  aiutante  e   di
          sottocapo aiutante e'  conferita  a  decorrere  dal  giorno
          successivo a tale data.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1308, comma 3,  del
          Codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 1308 (Condizioni particolari per  l'avanzamento
          dei volontari della Marina militare). - 1. - 2. (omissis). 
                3. I periodi minimi di imbarco per  l'avanzamento  da
          sottocapo di 1^ classe  a  sottocapo  scelto  della  Marina
          militare, in  relazione  alla  categoria  o  specialita'  o
          specializzazione di appartenenza, sono cosi' determinati: 
                  a)   nocchieri,   specialisti   del   sistema    di
          combattimento, specialisti del sistema  di  piattaforma:  8
          anni; 
                  b) tecnici del sistema di combattimento: 7 anni; 
                  c) supporto  e  servizio  amministrativo/logistico,
          servizio sanitario: 4 anni; 
                  d) nocchieri di porto: 3 anni; 
                  e)  incursori,  fucilieri  di  marina,   palombari,
          specialisti di volo: 7 anni.». 
                - Si riporta il testo dell'articolo 1323-bis, commi 1
          e 4-bis, del Codice dell'ordinamento militare,  di  cui  al
          decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art.  1323-bis  (Attribuzione  della  qualifica   di
          sergente maggiore aiutante o di secondo  capo  aiutante  ai
          sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti dell'Esercito
          italiano,  della   Marina   militare   e   dell'Aeronautica
          militare). -  1.  Per  l'attribuzione  della  qualifica  di
          sergente maggiore aiutante o di secondo capo  aiutante sono
          inseriti   in   un'aliquota   determinata    con    decreto
          dirigenziale  al  31  dicembre  di  ogni  anno  i  sergenti
          maggiori  capi  e  gradi  corrispondenti  in  possesso  dei
          seguenti requisiti: 
                  a) sei anni di anzianita' di grado; 
                  b) assenza delle  condizioni  di  cui  all'articolo
          1051; 
                  c) aver riportato nel triennio precedente alla data
          di  formazione  dell'aliquota,  in  sede   di   valutazione
          caratteristica, la  qualifica  di  almeno  «superiore  alla
          media» o giudizio equivalente secondo  i  criteri  definiti
          dalla Direzione generale per il personale militare; 
                  d) non aver riportato nel biennio  precedente  alla
          data di formazione dell'aliquota sanzioni disciplinari piu'
          gravi della consegna. 
                  2. - 4. (omissis). 
                4-bis.   I   sergenti   maggiori   capi    e    gradi
          corrispondenti esclusi  dalle  aliquote  per  mancanza  dei
          requisiti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono inseriti
          nella prima aliquota successiva alla data di maturazione di
          tali requisiti e la qualifica di sergente maggiore aiutante
          o di secondo capo aiutante e'  conferita  a  decorrere  dal
          giorno successivo a tale data.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2197-quater,  commi
          1 e 2, del Codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui  al
          decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 2197-quater.  (Concorso  straordinario  per  il
          ruolo dei marescialli). - 1. In deroga  a  quanto  previsto
          dall'articolo 682, per gli  anni  dal  2021  al  2023  sono
          banditi concorsi straordinari per titoli ed  esami  per  un
          numero complessivo di trecento posti, per  il  reclutamento
          nei ruoli dei  marescialli  dell'Esercito  italiano,  della
          Marina militare, compreso il  Corpo  delle  capitanerie  di
          porto, e dell'Aeronautica militare. 
                2. I concorsi di cui al comma  1  sono  riservati  ai
          sergenti maggiori aiutanti e qualifiche corrispondenti,  in
          possesso dei seguenti requisiti: 
                  a) la laurea; 
                  b) aver riportato nell'ultimo triennio in  servizio
          permanente la qualifica di almeno "superiore alla media"  o
          giudizio corrispondente e non aver ricevuto,  nel  medesimo
          periodo, sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2197-sexies,  commi
          1 e 2, del Codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui  al
          decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art.  2197-sexies  (Concorso  straordinario  per  il
          ruolo dei sergenti). -  1.  In  deroga  a  quanto  previsto
          dall'articolo 690, per gli  anni  dal  2021  al  2023  sono
          banditi concorsi straordinari per titoli ed  esami  per  un
          numero complessivo di mille posti, per il reclutamento  nei
          ruoli dei Sergenti  dell'Esercito  italiano,  della  Marina
          militare, compreso il Corpo delle Capitanerie  di  porto  e
          dell'Aeronautica militare. 
                2. I concorsi di cui al comma  1  sono  riservati  ai
          graduati aiutanti e qualifiche corrispondenti, in  possesso
          dei seguenti requisiti: 
                  a) diploma quinquennale di istruzione secondaria di
          secondo grado; 
                  b) non aver riportato nell'ultimo  quadriennio  una
          valutazione inferiore a «superiore alla media»  o  giudizio
          corrispondente; 
                  c) non aver riportato nell'ultimo biennio  sanzioni
          disciplinari piu' gravi della consegna.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2209-septies, comma
          3, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 2209-septies (Disposizioni  transitorie  intese
          ad estendere l'istituto dell'aspettativa per  riduzione  di
          quadri   per   il   personale   militare   non    dirigente
          dell'Esercito italiano, della Marina militare,  escluso  il
          Corpo  delle  capitanerie  di  porto,  e   dell'Aeronautica
          militare). - 1. - 2. (omissis). 
                3.  Il  personale  collocato   in   aspettativa   per
          riduzione di quadri: 
                  [a) e' escluso dalla  disponibilita'  all'eventuale
          impiego per esigenze del Ministero della difesa o di  altri
          Ministeri;] 
                  b)  percepisce  il  trattamento  economico  di  cui
          all'articolo 1821; 
                  c) e' escluso dalle procedure  di  avanzamento  che
          comportano  l'eventuale  promozione  o  conferimento  della
          qualifica  di  primo  luogotenente,  di  sergente  maggiore
          aiutante   o   di   graduato   aiutante,    e    qualifiche
          corrispondenti, con decorrenza successiva  al  collocamento
          in aspettativa per riduzione di quadri; 
                  d)  puo'  permanere  in  tale  posizione  sino   al
          raggiungimento del limite  di  eta'  ordinamentale,  ovvero
          fino  alla  maturazione  del  requisito   di   accesso   al
          trattamento   pensionistico,    senza    possibilita'    di
          riammissione  in  servizio  e  puo'  essere  collocato   in
          ausiliaria  esclusivamente  a  seguito  di  cessazione  dal
          servizio per il raggiungimento dei limiti di eta'  previsti
          per il grado rivestito o con le modalita' e nei limiti  dei
          contingenti previsti dagli articoli 2229 e 2230.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2254-ter, commi  1,
          2 e 2-ter, del Codice dell'ordinamento militare, di cui  al
          decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art.  2254-ter  (Disposizioni  transitorie  per   il
          conferimento della qualifica di sergente maggiore  aiutante
          o di secondo capo aiutante  ai  sergenti  maggiore  capo  e
          gradi corrispondenti dell'Esercito italiano,  della  Marina
          militare e  dell'Aeronautica  militare). -  1.  I  sergenti
          maggiori capi e gradi  corrispondenti,  che  alla  data  di
          entrata in vigore del presente articolo  sono  in  possesso
          dei requisiti previsti  dall'articolo  1323-bis,  commi  1,
          lettere b), c) e d) con anzianita' nel  grado  fino  al  31
          dicembre 2014, sono inclusi in un'aliquota straordinaria di
          valutazione  formata  al  1°  ottobre  2017  e   conseguono
          l'attribuzione  della  qualifica   di   sergente   maggiore
          aiutante e corrispondenti con  decorrenza  dal  1°  ottobre
          2017. 
                2. Per la composizione delle aliquote di  valutazione
          degli  anni  dal  2017  al  2031,  in  deroga  all'articolo
          1323-bis, comma 1, lettera a), i  requisiti  di  anzianita'
          richiesti per l'inserimento in aliquota per  l'attribuzione
          della   qualifica   di   sergente   maggiore   aiutante   e
          corrispondenti sono rispettivamente: 
                  a)  3  anni  per  i  sergenti  maggiori  capi   con
          anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre
          2016; 
                  b)  3  anni  per  i  sergenti  maggiori  capi   con
          anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2017 e 30 marzo 2017; 
                  c)  3  anni  per  i  sergenti  maggiori  capi   con
          anzianita' di grado tra il 1° aprile 2017 e  il  30  giugno
          2017; 
                  d)  3  anni  per  i  sergenti  maggiori  capi   con
          anzianita' di grado tra il 1° luglio 2017 e il 30 settembre
          2017; 
                  e)  3  anni  per  i  sergenti  maggiori  capi   con
          anzianita' di grado tra il 1° ottobre 2017 e il 31 dicembre
          2017; 
                  f)  3  anni  per  i  sergenti  maggiori  capi   con
          anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre
          2020; 
                  g)  3  anni  per  i  sergenti  maggiori  capi   con
          anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre
          2021; 
                  h)  3  anni  per  i  sergenti  maggiori  capi   con
          anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre
          2022, di cui all'articolo 2254-bis, comma 2-quater, lettera
          a); 
                  i)  4  anni  per  i  sergenti  maggiori  capi   con
          anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre
          2022, di cui all'articolo 2254-bis, comma 2-quater, lettera
          b); 
                  l)  5  anni  per  i  sergenti  maggiori  capi   con
          anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre
          2022, di cui all'articolo 2254-bis, comma 2-quater, lettera
          c); 
                  m)  5  anni  per  i  sergenti  maggiori  capi   con
          anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre
          2024; 
                  n)  5  anni  per  i  sergenti  maggiori  capi   con
          anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre
          2025, precedentemente sergenti maggiori di cui all'articolo
          2254-bis, comma 4-bis, lettera a); 
                  o)  6  anni  per  i  sergenti  maggiori  capi   con
          anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre
          2025, precedentemente sergenti maggiori di cui all'articolo
          2254-bis, comma 4-bis, lettera b). 
                2-bis. (omissis). 
                2-ter.  I  sergenti  maggiori  capi   esclusi   dalle
          aliquote di cui ai commi 1, e 2 per mancanza dei  requisiti
          di cui all'articolo 1323-bis, comma 1,  lettere  c)  e  d),
          sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data  di
          maturazione di tali requisiti e la  qualifica  di  sergente
          maggiore aiutante e corrispondenti e' conferita a decorrere
          dal giorno successivo a tale data.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  2255  del  Codice
          dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
          marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  2255  (Avanzamento  al  grado  di  graduato  e
          corrispondenti). -  1.  Il  grado  di  graduato,  o   grado
          corrispondente, per i volontari in  rafferma  biennale,  e'
          conseguito, ai sensi dell'articolo 1303, a decorrere dal 1°
          gennaio 2010.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2255-bis del Codice
          dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
          marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: 
                «Art.   2255-bis   (Disposizioni   transitorie    per
          l'avanzamento  al  grado  di   primo   graduato   e   gradi
          corrispondenti   dell'Esercito   italiano,   della   Marina
          militare e  dell'Aeronautica  militare). -  1.  Per  l'anno
          2017, le promozioni al grado  di  primo  graduato  e  gradi
          corrispondenti  sono  conferite   ad   anzianita',   previo
          giudizio  di  idoneita'  espresso  dalle   commissioni   di
          avanzamento, con le decorrenze giuridiche e  amministrative
          di seguito indicate in riferimento alle  permanenze  minime
          nel grado di  graduato  capo  e  gradi  corrispondenti  ivi
          richieste: 
                  a) 1° gennaio 2017, per i  graduati  capi  e  gradi
          corrispondenti  con  anzianita'  di  grado  2012  e  almeno
          quattro anni e sei mesi di permanenza nel grado; 
                  b) 1° aprile 2017, per i restanti graduati  capi  e
          gradi corrispondenti con anzianita' di grado 2012; 
                  c) 1° luglio 2017, per  i  graduati  capi  e  gradi
          corrispondenti  con  anzianita'  di  grado  2013  e  almeno
          quattro anni di permanenza nel  grado  maturati  nel  primo
          semestre dell'anno 2017; 
                  d) 31 dicembre 2017, per i graduati  capi  e  gradi
          corrispondenti  con  anzianita'  di  grado  2013  e  almeno
          quattro anni di permanenza nel grado maturati  nel  secondo
          semestre dell'anno 2017. 
                2.  I  graduati  capi  e  gradi  corrispondenti  sono
          comunque  promossi  in  data  non  anteriore  a  quella  di
          promozione dei pari grado che li precedono nel ruolo.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2255-ter del Codice
          dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
          marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: 
                «Art.   2255-ter   (Disposizioni   transitorie    per
          l'attribuzione della qualifica di graduato  aiutante  o  di
          sottocapo aiutante ai primi graduati e gradi corrispondenti
          dell'Esercito   italiano,   della   Marina    militare    e
          dell'Aeronautica militare). - 1. I primi graduati  e  gradi
          corrispondenti, che al  31  dicembre  2016  hanno  compiuto
          sette anni di permanenza nel grado e non si  trovano  nelle
          condizioni di  cui  all'articolo  1051,  sono  inseriti  in
          un'aliquota   straordinaria    al    1°    ottobre    2017.
          L'attribuzione della qualifica di graduato  aiutante  o  di
          sottocapo aiutante ha decorrenza 1° ottobre 2017. 
                2.  Dal  2018  al  31  dicembre   2023,   in   deroga
          all'articolo 1307-bis, comma 1, lettera a), i requisiti  di
          anzianita' richiesti  per  l'inserimento  in  aliquota  per
          l'attribuzione della qualifica di graduato  aiutante  o  di
          sottocapo aiutante sono rispettivamente: 
                  a)  7  anni  per  i   primi   graduati,   e   gradi
          corrispondenti, con anzianita' di grado tra il  1°  gennaio
          2010 e il 31 dicembre 2013; 
                  b)  6  anni  per  i   primi   graduati,   e   gradi
          corrispondenti, con anzianita' di grado tra il  1°  gennaio
          2014 e il 31 dicembre 2014; 
                  c)  5  anni  per  i   primi   graduati,   e   gradi
          corrispondenti, con anzianita' di grado tra il  1°  gennaio
          2015 e il 31 dicembre 2015; 
                  d)  4  anni  per  i   primi   graduati,   e   gradi
          corrispondenti, con anzianita' di grado tra il  1°  gennaio
          2016 e il 31 dicembre 2016 e per quelli con  anzianita'  di
          grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, di  cui
          all'articolo 2255-bis, comma 1, lettere a) e b); 
                  e)  5  anni  per  i   primi   graduati,   e   gradi
          corrispondenti, con anzianita' di grado tra il  1°  gennaio
          2017 e il 31 dicembre 2017, di cui  all'articolo  2255-bis,
          comma 1, lettere c) e d). 
                2-bis. Ai primi  graduati,  e  gradi  corrispondenti,
          esclusi dalle aliquote di cui ai commi 1 e 2 per  i  motivi
          di  cui  all'articolo  1051,  si   applicano,   in   quanto
          compatibili, le disposizioni di cui al capo  V  del  titolo
          VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento. 
                2-ter. I  primi  graduati,  e  gradi  corrispondenti,
          esclusi dalle aliquote di cui ai commi 1 e 2  per  mancanza
          dei  requisiti  di  cui  all'articolo  1307-bis,  comma  1,
          lettere  c)  e  d),  sono  inseriti  nella  prima  aliquota
          successiva alla data di maturazione di tali requisiti e  la
          qualifica di graduato aiutante o di sottocapo  aiutante  e'
          conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data. 
                2-quater.  Per  il  conferimento   delle   qualifiche
          speciali per il 2020, al  31  dicembre  2020  sono  formate
          quattro distinte aliquote di  valutazione,  rispettivamente
          per  i  primi  graduati  e  gradi   corrispondenti,   sotto
          elencati: 
                  a) con anzianita' nel grado dal 1° gennaio 2013  al
          31 dicembre 2013; 
                  b) con anzianita' nel grado dal 1° gennaio 2014  al
          31 dicembre 2014; 
                  c) con anzianita' nel grado dal 1° gennaio 2015  al
          31 dicembre 2015; 
                  d) con anzianita' nel grado dal 1° gennaio 2016  al
          31 dicembre 2016. 
                2-quinquies.   Per   l'anno   2020,   la   decorrenza
          dell'attribuzione della qualifica di graduato aiutante o di
          sottocapo aiutante e' cosi disciplinata: 
                  a) primi graduati, e gradi corrispondenti,  di  cui
          al comma 2-quater, lettera  a):  il  giorno  successivo  la
          maturazione dei requisiti previsti; 
                  b) primi graduati, e gradi corrispondenti,  di  cui
          al comma 2-quater, lettera  b):  il  giorno  successivo  al
          personale di cui alla lettera a); 
                  c) primi graduati, e gradi corrispondenti,  di  cui
          al comma 2-quater, lettera  c):  il  giorno  successivo  al
          personale di cui alla lettera b); 
                  d) primi graduati, e gradi corrispondenti,  di  cui
          al comma 2-quater, lettera  d):  il  giorno  successivo  al
          personale di cui alla lettera c).». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  2262-bis,  commi
          8-bis e 8-ter, del Codice dell'ordinamento militare, di cui
          al  decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.   66,   come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  2262-bis  (Disposizioni   transitorie   e   di
          coordinamento in tema di riordino). - 1-8. (omissis). 
                8-bis. Ai graduati  aiutanti,  ai  sergenti  maggiori
          aiutanti      e      ai      primi      luogotenenti      e
          qualifiche corrispondenti, con anzianita' di qualifica  non
          successiva al 31 dicembre 2019, e' corrisposto  un  assegno
          lordo una tantum negli importi di seguito stabiliti: 
                a)  euro  250,00  ai  graduati   aiutanti   e   gradi
          corrispondenti; 
                b)  euro  350,00  ai  sergenti  maggiori  aiutanti  e
          corrispondenti; 
                c) euro 450,00 ai primi luogotenenti. 
                8-ter. L'assegno di cui al comma  8-bis  e'  altresi'
          corrisposto al  personale  che  consegue  la  qualifica  di
          graduato  aiutante,  di  sergente   maggiore   aiutante   e
          qualifiche  corrispondenti ovvero  la  qualifica  di  primo
          luogotenente  nell'anno  2020,  negli  importi  di  seguito
          specificati: 
                a)  euro   250,00   ai   primi   graduati   e   gradi
          corrispondenti, con decorrenza nel grado non successiva  al
          31 dicembre 2013; 
                b)  euro  350,00  ai   sergenti   maggiori   capi   e
          corrispondenti  con  decorrenza  nel  grado   di   sergente
          maggiore non successiva al 31 dicembre 2010; 
                c) euro 450,00 ai  luogotenenti  con  decorrenza  nel
          grado di  primo  maresciallo  e  gradi  corrispondenti  non
          successiva al 31 dicembre 2008.».