Art. 7 Ridenominazione delle qualifiche dei sergenti nonche' dei gradi e delle qualifiche dei volontari in servizio permanente 1. Al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 627, comma 7: 1) le parole: «primo caporal maggiore» sono sostituite dalla seguente: «graduato»; 2) le parole: «caporal maggiore capo scelto» sono sostituite dalle seguenti: «primo graduato»; b) all'articolo 629, comma 2, lettera a), le parole: «qualifica speciale» sono sostituite dalle seguenti: «sergente maggiore aiutante per l'Esercito italiano e l'Aeronautica militare; secondo capo aiutante per la Marina militare; brigadiere capo qualifica speciale per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza»; c) all'articolo 630: 1) al comma 1: 1.1) alla lettera a), le parole: «primo caporal maggiore» sono sostituite dalla seguente: «graduato»; 1.2) alla lettera b), le parole: «caporal maggiore scelto» sono sostituite dalle seguenti: «graduato scelto»; 1.3) alla lettera c), le parole: «caporal maggiore capo» sono sostituite dalle seguenti: «graduato capo»; 1.4) alla lettera d), le parole da: «caporal maggiore capo scelto» a: «primo aviere capo scelto» sono sostituite dalle seguenti: «primo graduato: sottocapo scelto per la Marina militare; primo graduato»; 2) al comma 1-bis: 2.1) le parole: «caporal maggiore capo scelto» sono sostituite dalle seguenti: «primo graduato»; 2.2) le parole: «: qualifica speciale» sono sostituite dalle seguenti: «: graduato aiutante per l'Esercito italiano e l'Aeronautica militare; sottocapo aiutante per la Marina militare; appuntato scelto qualifica speciale per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza»; 2.3) le parole: «caporal maggiori capi scelti qualifica speciale», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «graduati aiutanti e corrispondenti»; d) all'articolo 631, comma 1, lettera b), la parola: «sottocapo» e' sostituita dalle seguenti: «comune scelto»; e) all'articolo 632, comma 1: 1) alla lettera s), le parole: «caporal maggiore capo scelto» sono sostituite dalle seguenti: «primo graduato»; 2) alla lettera t), le parole: «caporal maggiore capo» sono sostituite dalle seguenti: «graduato capo»; 3) alla lettera u), le parole: «caporal maggiore scelto» sono sostituite dalle seguenti: «graduato scelto»; 4) alla lettera v), le parole: «primo caporal maggiore» sono sostituite dalla seguente: «graduato»; f) all'articolo 840, comma 2-bis: 1) all'alinea, le parole: «I sergenti maggiori capi, e gradi corrispondenti, con qualifica speciale» sono sostituite dalle seguenti: «I sergenti maggiori aiutanti, e corrispondenti»; 2) alla lettera d), le parole: «al grado» sono sostituite dalle seguenti: «alla qualifica»; g) all'articolo 841: 1) al comma 1, la parola: «posseduto» e' sostituita dalle seguenti: «e della qualifica posseduti»; 2) al comma 2-bis, alinea, le parole: «I caporal maggiori capi scelti, e gradi corrispondenti, con qualifica speciale» sono sostituite dalle seguenti: «I graduati aiutanti, e corrispondenti»; h) all'articolo 1084-bis, commi 4 e 5, la parola: «speciale» e' sostituita dalle seguenti: «relativa al corrispettivo grado apicale»; i) all'articolo 1283, comma 1-bis, le parole: «qualifica speciale» sono sostituite dalle seguenti: «sergente maggiore aiutante per l'Esercito italiano e l'Aeronautica militare; secondo capo aiutante per la Marina militare»; l) all'articolo 1306: 1) al comma 1: 1.1) alla lettera a), le parole: «1° caporal maggiore» sono sostituite dalla seguente: «graduato»; 1.2) alla lettera b), le parole: «caporal maggiore scelto» sono sostituite dalle seguenti: «graduato scelto»; 1.3) alla lettera c), le parole: «caporal maggiore capo» sono sostituite dalle seguenti: «graduato capo»; 1.4) alla lettera d), le parole: «caporal maggiore capo scelto» sono sostituite dalle seguenti: «primo graduato»; 2) al comma 1-bis: 2.1) le parole: «caporal maggiori capi scelti» sono sostituite dalle seguenti: «primi graduati»; 2.2) le parole: «qualifica speciale» sono sostituite dalle seguenti: «graduato aiutante per l'Esercito italiano e l'Aeronautica militare; sottocapo aiutante per la Marina militare»; m) all'articolo 1307: 1) al comma 1, le parole: «1° caporal maggiore» sono sostituite dalla seguente: «graduato»; 2) ai commi 1 e 2, le parole: «caporal maggiore scelto» sono sostituite dalle seguenti: «graduato scelto»; 3) ai commi 2 e 3, le parole: «caporal maggiore capo» sono sostituite dalle seguenti: «graduato capo»; 4) al comma 3, le parole: «caporal maggiore capo scelto» sono sostituite dalle seguenti: «primo graduato»; n) all'articolo 1307-bis: 1) alla rubrica e ai commi 1, alinea, e 4-bis, la parola: «speciale» e' sostituita dalle seguenti: «di graduato aiutante e di sottocapo aiutante»; 2) alla rubrica, le parole: «caporal maggiori capi scelti» sono sostituite dalle seguenti: «primi graduati»; 3) ai commi 1, alinea, e 4-bis, le parole: «caporal maggiori capi scelti» sono sostituite dalle seguenti: «primi graduati e gradi corrispondenti»; o) all'articolo 1308, comma 3, alinea, le parole: «sottocapo di 1ª classe scelto» sono sostituite dalle seguenti: «sottocapo scelto»; p) all'articolo 1323-bis: 1) alla rubrica e ai commi 1, alinea, e 4-bis, la parola: «speciale» e' sostituita dalle seguenti: «di sergente maggiore aiutante o di secondo capo aiutante»; 2) alla rubrica, le parole: «sergenti maggiori capo» sono sostituite dalle seguenti: «sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti»; 3) ai commi 1, alinea, e 4-bis, dopo le parole: «sergenti maggiori capi» sono inserite le seguenti: «e gradi corrispondenti»; q) all'articolo 2197-quater, comma 2, le parole: «sergenti maggiori capi qualifica speciale e gradi» sono sostituite dalle seguenti: «sergenti maggiori aiutanti e qualifiche»; r) all'articolo 2197-sexies, comma 2, le parole: «caporal maggiori capi scelti qualifica speciale e gradi» sono sostituite dalle seguenti: «graduati aiutanti e qualifiche»; s) all'articolo 2209-septies, comma 3, lettera c), le parole: «o della qualifica speciale» sono sostituite dalle seguenti: «, di sergente maggiore aiutante o di graduato aiutante, e qualifiche corrispondenti,»; t) all'articolo 2254-ter: 1) alla rubrica, la parola: «speciale» e' sostituita dalle seguenti: «di sergente maggiore aiutante o di secondo capo aiutante»; 2) ai commi 1, 2, alinea, e 2-ter, la parola: «speciale» e' sostituita dalle seguenti: «di sergente maggiore aiutante e corrispondenti»; u) all'articolo 2255, alla rubrica e al comma 1, le parole: «1° caporal maggiore» sono sostituite dalla seguente: «graduato»; v) all'articolo 2255-bis: 1) alla rubrica e al comma 1, alinea, le parole: «caporal maggiore capo scelto» sono sostituite dalle seguenti: «primo graduato»; 2) al comma 1: 2.1) all'alinea, le parole: «nel grado di caporal maggiore capo» sono sostituite dalle seguenti: «nel grado di graduato capo»; 2.2) alle lettere a), b), c) e d), le parole: «caporal maggiori capi» sono sostituite dalle seguenti: «graduati capi»; 3) al comma 2, le parole: «caporal maggiori capi» sono sostituite dalle seguenti: «graduati capi e gradi corrispondenti»; z) all'articolo 2255-ter: 1) alla rubrica e ai commi 1, secondo periodo, 2, alinea, 2-ter e 2-quinquies, alinea, la parola: «speciale» e' sostituita dalle seguenti: «di graduato aiutante o di sottocapo aiutante»; 2) alla rubrica e ai commi 1, primo periodo, e 2-quater, alinea, le parole: «caporal maggiori capi scelti» sono sostituite dalle seguenti: «primi graduati»; 3) ai commi 2, lettere a), b), c), d) ed e), 2-bis, 2-ter e 2-quinquies, lettere a), b), c) e d), le parole: «caporal maggiori capi scelti» sono sostituite dalle seguenti: «primi graduati, e gradi corrispondenti,»; 4) al comma 2-quater, alinea, la parola: «speciali» e' sostituita dalle seguenti: «di graduato aiutante e di sottocapo aiutante»; aa) all'articolo 2262-bis: 1) al comma 8-bis: 1.1) all'alinea: 1.1.1) le parole: «caporal maggiori capi scelti qualifica speciale, ai sergenti maggiori capo qualifica speciale» sono sostituite dalle seguenti: «graduati aiutanti, ai sergenti maggiori aiutanti»; 1.1.2) la parola: «gradi» e' sostituita dalla seguente: «qualifiche»; 1.2) alla lettera a), le parole: «caporal maggiori capi scelti con qualifica speciale e gradi» sono sostituite dalle seguenti: «graduati aiutanti e»; 1.3) alla lettera b), le parole: «sergenti maggiori capi con qualifica speciale» sono sostituite dalle seguenti: «sergenti maggiori aiutanti»; 2) al comma 8-ter: 2.1) all'alinea, la parola: «speciale» e' sostituita dalle seguenti: «di graduato aiutante, di sergente maggiore aiutante e qualifiche corrispondenti»; 2.2) alla lettera a), le parole: «caporal maggiori capi scelti» sono sostituite dalle seguenti: «primi graduati».
Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'articolo 627, comma 7, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: «Art. 627 (Categorie di militari e carriere). - 1-6. (omissis) 7. La categoria dei graduati comprende i militari appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente, che rivestono i gradi da graduato sino a primo graduato e gradi corrispondenti. La carriera del ruolo dei volontari in servizio permanente ha carattere esecutivo. Ai militari che rivestono il grado apicale del ruolo dei volontari in servizio permanente puo' essere attribuita la qualifica di cui all'articolo 1306, comma 1-bis, che comporta l'assunzione di attribuzioni di particolare rilievo in relazione al ruolo di appartenenza e all'anzianita' posseduta.». - Si riporta il testo dell'articolo 629, comma 2, lettera a, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: «Art. 629 (Successione e corrispondenza dei gradi e delle qualifiche dei sottufficiali). - 1. (omissis). 2. Le qualifiche attribuibili ai sottufficiali sono cosi' determinate: a) ai sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti: sergente maggiore aiutante per l'Esercito italiano e l'Aeronautica militare; secondo capo aiutante per la Marina militare; brigadiere capo qualifica speciale per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza;». - Si riporta il testo dell'articolo 630, commi 1 e 1-bis, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: «Art. 630. Successione e corrispondenza dei gradi dei graduati - 1. La successione e la corrispondenza dei gradi dei graduati sono cosi' determinate in ordine crescente: a) graduato: sottocapo di 3^ classe per la Marina militare; aviere capo per l'Aeronautica militare; carabiniere; finanziere; b) graduato scelto: sottocapo di 2^ classe per la Marina militare; primo aviere scelto per l'Aeronautica militare; carabiniere scelto; finanziere scelto; c) graduato capo: sottocapo di 1^ classe per la Marina militare; primo aviere capo per l'Aeronautica militare; appuntato per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza; d) primo graduato: sottocapo scelto per la Marina militare; primo graduato per l'Aeronautica militare; appuntato scelto per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza. 1-bis. Al primo graduato, o gradi corrispondenti puo' essere attribuita la seguente qualifica: graduato aiutante per l'Esercito italiano e l'Aeronautica militare; sottocapo aiutante per la Marina militare; appuntato scelto qualifica speciale per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza. I graduati aiutanti e corrispondenti hanno rango preminente sui pari grado; fra caporal maggiori capi scelti qualifica speciale, si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianita'.». - Si riporta il testo dell'articolo 631, comma 1, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: «Art. 631 (Successione e corrispondenza dei gradi dei militari di truppa). - 1. La successione e la corrispondenza dei gradi dei militari di truppa sono cosi' determinate in ordine crescente: a) (omissis); b) caporal maggiore: comune scelto per la Marina militare; primo aviere per l'Aeronautica militare.». - Si riporta il testo dell'articolo 632, comma 1, lettere s), t), u) e v), del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: «Art. 632 (Corrispondenza dei gradi militari con le qualifiche degli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile). - 1. L'equiparazione tra i gradi militari e le qualifiche delle Forze di polizia a ordinamento civile e' cosi' determinata: a) - r) (omissis); s) primo graduato e corrispondenti: assistente capo e corrispondenti; t) graduato capo e corrispondenti: assistente e corrispondenti; u) graduato scelto e corrispondenti: agente scelto e corrispondenti; v) graduato e corrispondenti: agente e corrispondenti.». - Si riporta il testo dell'articolo 840, comma 2-bis, alinea e lettera d), del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: «Art. 840. Appartenenti al ruolo dei sergenti - 1. (omissis) 2. (omissis). 2-bis. I sergenti maggiori aiutanti, e corrispondenti, compatibilmente con gli ordinamenti e le disposizioni di impiego di ciascuna Forza armata, la professionalita' posseduta e le competenze acquisite: a) - c) (omissis); d) possono assolvere in autonomia incarichi di comando commisurati alla qualifica e al loro livello di responsabilita';». - Si riporta il testo dell'articolo 841, commi 1 e 2-bis, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: «Art. 841 (Appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente). - 1. Al personale appartenente al ruolo dei volontari in servizio permanente sono, di norma, attribuite mansioni esecutive sulla base del grado e della qualifica posseduti, della categoria, della specializzazione di appartenenza, dell'incarico, nonche' incarichi di comando nei confronti di uno o piu' militari. 2. (omissis). 2-bis. I graduati aiutanti, e corrispondenti, compatibilmente con gli ordinamenti e le disposizioni di impiego di ciascuna Forza armata, la professionalita' posseduta e le competenze acquisite: a) ricoprono incarichi di maggiore responsabilita', fra quelli di cui al comma 1, individuati dall'ordinamento di ciascuna Forza armata; b) sono i diretti collaboratori di superiori gerarchici, che possono sostituire in caso di impedimento o di assenza; c) assolvono, in via prioritaria, funzioni di indirizzo o di coordinamento con piena responsabilita' per l'attivita' svolta.». - Si riporta il testo dell'articolo 1084-bis del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: «Art. 1084-bis (Promozione a titolo onorifico per il personale militare che cessa dal servizio). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, ai militari in servizio permanente, che nell'ultimo quinquennio hanno prestato servizio senza demerito, e' attribuita la promozione ad anzianita' al grado superiore a decorrere dalla data di cessazione dal servizio nei casi di: a) raggiungimento del limite di eta'; b) collocamento a domanda in ausiliaria o riserva nei casi previsti dalla legislazione vigente; c) infermita'; d) rinuncia al transito nell'impiego civile di cui all'articolo 923, comma 1, lettera m-bis). 2. La promozione di cui al comma 1 e' attribuita anche ai militari in servizio permanente deceduti, a decorrere dal giorno antecedente al decesso. 2-bis. Per il personale dell'Arma dei carabinieri, la promozione di cui al comma 1 e' altresi' attribuita, su istanza dell'interessato, anche ai militari cessati a domanda e collocati in ausiliaria o nella riserva fino al 31 dicembre 2014, che non hanno potuto beneficiare di alcuna promozione, a vario titolo, all'atto della cessazione dal servizio. 3. La promozione di cui ai commi 1 e 2 e' esclusa per i militari destinatari della promozione di cui all'articolo 1084 nonche' per gli ufficiali che rivestono il grado di generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti e per i marescialli, sergenti e graduati che rivestono il grado apicale del ruolo di appartenenza. 4. Ai militari che ai sensi del comma 3 non conseguono la promozione di cui ai commi 1 e 2, e' attribuita, ove prevista, la carica o qualifica relativa al corrispettivo grado apicale. 5. L'attribuzione della promozione o della carica o qualifica relativa al corrispettivo grado apicale di cui al presente articolo non produce alcun effetto sui trattamenti economico, previdenziale e pensionistico. 6. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, ai militari cessati dal servizio dal 1° gennaio 2015 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente articolo, la promozione e' attribuita secondo le decorrenze previste dalle disposizioni vigenti anteriormente a tale ultima data.» - Si riporta il testo dell'articolo 1283 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: «Art. 1283 (Articolazione della carriera). - 1. Lo sviluppo di carriera dei sergenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare prevede i seguenti gradi gerarchici: a) sergente; b) sergente maggiore: secondo capo per la Marina militare; c) sergente maggiore capo: secondo capo scelto per la Marina militare. 1-bis. Ai sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti puo' essere conferita la seguente qualifica: sergente maggiore aiutante per l'Esercito italiano e l'Aeronautica militare; secondo capo aiutante per la Marina militare.». - Si riporta il testo dell'articolo 1306 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: «Art. 1306 (Articolazione della carriera). - 1. Lo sviluppo di carriera dei volontari in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare prevede i seguenti gradi gerarchici: a) graduato o grado corrispondente; b) graduato scelto o grado corrispondente; c) graduato capo o grado corrispondente; d) primo graduato o grado corrispondente. 1-bis. Ai primi graduati, e gradi corrispondenti, puo' essere conferita la seguente qualifica: graduato aiutante per l'Esercito italiano e l'Aeronautica militare; sottocapo aiutante per la Marina militare.». - Si riporta il testo dell'articolo 1307, commi 1, 2 e 3, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: «Art. 1307 (Avanzamento dei volontari in servizio permanente). - 1. Al graduato o corrispondente, che ha un anno di anzianita' nel servizio permanente, e' conferito ad anzianita', previo giudizio di idoneita', espresso dalle commissioni d'avanzamento, il grado di graduato scelto o corrispondente. 2. Al graduato scelto o corrispondente, che ha cinque anni di anzianita' di grado, e' conferito ad anzianita', previo giudizio di idoneita', espresso dalle commissioni d'avanzamento, il grado di graduato capo o corrispondente. 3. Al graduato capo o corrispondente, che ha quattro anni di anzianita' di grado, e' conferito ad anzianita', previo giudizio di idoneita', espresso dalle commissioni d'avanzamento, il grado di primo graduato o corrispondente.». - Si riporta il testo dell'articolo 1307-bis, commi 1 e 4-bis, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: «Art. 1307-bis (Attribuzione della qualifica di graduato aiutante e di sottocapo aiutante ai primi graduati e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. Per l'attribuzione della qualifica di graduato aiutante e di sottocapo aiutante sono inseriti in un'aliquota determinata con decreto dirigenziale al 31 dicembre di ogni anno i primi graduati e gradi corrispondenti in possesso dei seguenti requisiti: a) cinque anni di anzianita' di grado; b) assenza delle condizioni di cui all'articolo 1051; c) aver riportato nel triennio precedente alla data di formazione dell'aliquota, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno «superiore alla media» o giudizio equivalente secondo i criteri definiti dalla Direzione generale per il personale militare; d) non aver riportato nel biennio precedente alla data di formazione dell'aliquota sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna. 2. - 4. (omissis). 4-bis. I primi graduati e gradi corrispondenti esclusi dalle aliquote per mancanza dei requisiti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione di tali requisiti e la qualifica di graduato aiutante e di sottocapo aiutante e' conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data.». - Si riporta il testo dell'articolo 1308, comma 3, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: «Art. 1308 (Condizioni particolari per l'avanzamento dei volontari della Marina militare). - 1. - 2. (omissis). 3. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da sottocapo di 1^ classe a sottocapo scelto della Marina militare, in relazione alla categoria o specialita' o specializzazione di appartenenza, sono cosi' determinati: a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 8 anni; b) tecnici del sistema di combattimento: 7 anni; c) supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio sanitario: 4 anni; d) nocchieri di porto: 3 anni; e) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 7 anni.». - Si riporta il testo dell'articolo 1323-bis, commi 1 e 4-bis, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: «Art. 1323-bis (Attribuzione della qualifica di sergente maggiore aiutante o di secondo capo aiutante ai sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. Per l'attribuzione della qualifica di sergente maggiore aiutante o di secondo capo aiutante sono inseriti in un'aliquota determinata con decreto dirigenziale al 31 dicembre di ogni anno i sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti in possesso dei seguenti requisiti: a) sei anni di anzianita' di grado; b) assenza delle condizioni di cui all'articolo 1051; c) aver riportato nel triennio precedente alla data di formazione dell'aliquota, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno «superiore alla media» o giudizio equivalente secondo i criteri definiti dalla Direzione generale per il personale militare; d) non aver riportato nel biennio precedente alla data di formazione dell'aliquota sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna. 2. - 4. (omissis). 4-bis. I sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti esclusi dalle aliquote per mancanza dei requisiti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione di tali requisiti e la qualifica di sergente maggiore aiutante o di secondo capo aiutante e' conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data.». - Si riporta il testo dell'articolo 2197-quater, commi 1 e 2, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: «Art. 2197-quater. (Concorso straordinario per il ruolo dei marescialli). - 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 682, per gli anni dal 2021 al 2023 sono banditi concorsi straordinari per titoli ed esami per un numero complessivo di trecento posti, per il reclutamento nei ruoli dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare. 2. I concorsi di cui al comma 1 sono riservati ai sergenti maggiori aiutanti e qualifiche corrispondenti, in possesso dei seguenti requisiti: a) la laurea; b) aver riportato nell'ultimo triennio in servizio permanente la qualifica di almeno "superiore alla media" o giudizio corrispondente e non aver ricevuto, nel medesimo periodo, sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna.». - Si riporta il testo dell'articolo 2197-sexies, commi 1 e 2, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: «Art. 2197-sexies (Concorso straordinario per il ruolo dei sergenti). - 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 690, per gli anni dal 2021 al 2023 sono banditi concorsi straordinari per titoli ed esami per un numero complessivo di mille posti, per il reclutamento nei ruoli dei Sergenti dell'Esercito italiano, della Marina militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di porto e dell'Aeronautica militare. 2. I concorsi di cui al comma 1 sono riservati ai graduati aiutanti e qualifiche corrispondenti, in possesso dei seguenti requisiti: a) diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado; b) non aver riportato nell'ultimo quadriennio una valutazione inferiore a «superiore alla media» o giudizio corrispondente; c) non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna.». - Si riporta il testo dell'articolo 2209-septies, comma 3, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: «Art. 2209-septies (Disposizioni transitorie intese ad estendere l'istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri per il personale militare non dirigente dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare). - 1. - 2. (omissis). 3. Il personale collocato in aspettativa per riduzione di quadri: [a) e' escluso dalla disponibilita' all'eventuale impiego per esigenze del Ministero della difesa o di altri Ministeri;] b) percepisce il trattamento economico di cui all'articolo 1821; c) e' escluso dalle procedure di avanzamento che comportano l'eventuale promozione o conferimento della qualifica di primo luogotenente, di sergente maggiore aiutante o di graduato aiutante, e qualifiche corrispondenti, con decorrenza successiva al collocamento in aspettativa per riduzione di quadri; d) puo' permanere in tale posizione sino al raggiungimento del limite di eta' ordinamentale, ovvero fino alla maturazione del requisito di accesso al trattamento pensionistico, senza possibilita' di riammissione in servizio e puo' essere collocato in ausiliaria esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per il raggiungimento dei limiti di eta' previsti per il grado rivestito o con le modalita' e nei limiti dei contingenti previsti dagli articoli 2229 e 2230.». - Si riporta il testo dell'articolo 2254-ter, commi 1, 2 e 2-ter, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: «Art. 2254-ter (Disposizioni transitorie per il conferimento della qualifica di sergente maggiore aiutante o di secondo capo aiutante ai sergenti maggiore capo e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. I sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti, che alla data di entrata in vigore del presente articolo sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1323-bis, commi 1, lettere b), c) e d) con anzianita' nel grado fino al 31 dicembre 2014, sono inclusi in un'aliquota straordinaria di valutazione formata al 1° ottobre 2017 e conseguono l'attribuzione della qualifica di sergente maggiore aiutante e corrispondenti con decorrenza dal 1° ottobre 2017. 2. Per la composizione delle aliquote di valutazione degli anni dal 2017 al 2031, in deroga all'articolo 1323-bis, comma 1, lettera a), i requisiti di anzianita' richiesti per l'inserimento in aliquota per l'attribuzione della qualifica di sergente maggiore aiutante e corrispondenti sono rispettivamente: a) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2016; b) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2017 e 30 marzo 2017; c) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado tra il 1° aprile 2017 e il 30 giugno 2017; d) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado tra il 1° luglio 2017 e il 30 settembre 2017; e) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado tra il 1° ottobre 2017 e il 31 dicembre 2017; f) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2020; g) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021; h) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, di cui all'articolo 2254-bis, comma 2-quater, lettera a); i) 4 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, di cui all'articolo 2254-bis, comma 2-quater, lettera b); l) 5 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, di cui all'articolo 2254-bis, comma 2-quater, lettera c); m) 5 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2024; n) 5 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, precedentemente sergenti maggiori di cui all'articolo 2254-bis, comma 4-bis, lettera a); o) 6 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, precedentemente sergenti maggiori di cui all'articolo 2254-bis, comma 4-bis, lettera b). 2-bis. (omissis). 2-ter. I sergenti maggiori capi esclusi dalle aliquote di cui ai commi 1, e 2 per mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1323-bis, comma 1, lettere c) e d), sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione di tali requisiti e la qualifica di sergente maggiore aiutante e corrispondenti e' conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data.». - Si riporta il testo dell'articolo 2255 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: «Art. 2255 (Avanzamento al grado di graduato e corrispondenti). - 1. Il grado di graduato, o grado corrispondente, per i volontari in rafferma biennale, e' conseguito, ai sensi dell'articolo 1303, a decorrere dal 1° gennaio 2010.». - Si riporta il testo dell'articolo 2255-bis del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: «Art. 2255-bis (Disposizioni transitorie per l'avanzamento al grado di primo graduato e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. Per l'anno 2017, le promozioni al grado di primo graduato e gradi corrispondenti sono conferite ad anzianita', previo giudizio di idoneita' espresso dalle commissioni di avanzamento, con le decorrenze giuridiche e amministrative di seguito indicate in riferimento alle permanenze minime nel grado di graduato capo e gradi corrispondenti ivi richieste: a) 1° gennaio 2017, per i graduati capi e gradi corrispondenti con anzianita' di grado 2012 e almeno quattro anni e sei mesi di permanenza nel grado; b) 1° aprile 2017, per i restanti graduati capi e gradi corrispondenti con anzianita' di grado 2012; c) 1° luglio 2017, per i graduati capi e gradi corrispondenti con anzianita' di grado 2013 e almeno quattro anni di permanenza nel grado maturati nel primo semestre dell'anno 2017; d) 31 dicembre 2017, per i graduati capi e gradi corrispondenti con anzianita' di grado 2013 e almeno quattro anni di permanenza nel grado maturati nel secondo semestre dell'anno 2017. 2. I graduati capi e gradi corrispondenti sono comunque promossi in data non anteriore a quella di promozione dei pari grado che li precedono nel ruolo.». - Si riporta il testo dell'articolo 2255-ter del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: «Art. 2255-ter (Disposizioni transitorie per l'attribuzione della qualifica di graduato aiutante o di sottocapo aiutante ai primi graduati e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. I primi graduati e gradi corrispondenti, che al 31 dicembre 2016 hanno compiuto sette anni di permanenza nel grado e non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1051, sono inseriti in un'aliquota straordinaria al 1° ottobre 2017. L'attribuzione della qualifica di graduato aiutante o di sottocapo aiutante ha decorrenza 1° ottobre 2017. 2. Dal 2018 al 31 dicembre 2023, in deroga all'articolo 1307-bis, comma 1, lettera a), i requisiti di anzianita' richiesti per l'inserimento in aliquota per l'attribuzione della qualifica di graduato aiutante o di sottocapo aiutante sono rispettivamente: a) 7 anni per i primi graduati, e gradi corrispondenti, con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2013; b) 6 anni per i primi graduati, e gradi corrispondenti, con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014; c) 5 anni per i primi graduati, e gradi corrispondenti, con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015; d) 4 anni per i primi graduati, e gradi corrispondenti, con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016 e per quelli con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, di cui all'articolo 2255-bis, comma 1, lettere a) e b); e) 5 anni per i primi graduati, e gradi corrispondenti, con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, di cui all'articolo 2255-bis, comma 1, lettere c) e d). 2-bis. Ai primi graduati, e gradi corrispondenti, esclusi dalle aliquote di cui ai commi 1 e 2 per i motivi di cui all'articolo 1051, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento. 2-ter. I primi graduati, e gradi corrispondenti, esclusi dalle aliquote di cui ai commi 1 e 2 per mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1307-bis, comma 1, lettere c) e d), sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione di tali requisiti e la qualifica di graduato aiutante o di sottocapo aiutante e' conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data. 2-quater. Per il conferimento delle qualifiche speciali per il 2020, al 31 dicembre 2020 sono formate quattro distinte aliquote di valutazione, rispettivamente per i primi graduati e gradi corrispondenti, sotto elencati: a) con anzianita' nel grado dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013; b) con anzianita' nel grado dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014; c) con anzianita' nel grado dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015; d) con anzianita' nel grado dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016. 2-quinquies. Per l'anno 2020, la decorrenza dell'attribuzione della qualifica di graduato aiutante o di sottocapo aiutante e' cosi disciplinata: a) primi graduati, e gradi corrispondenti, di cui al comma 2-quater, lettera a): il giorno successivo la maturazione dei requisiti previsti; b) primi graduati, e gradi corrispondenti, di cui al comma 2-quater, lettera b): il giorno successivo al personale di cui alla lettera a); c) primi graduati, e gradi corrispondenti, di cui al comma 2-quater, lettera c): il giorno successivo al personale di cui alla lettera b); d) primi graduati, e gradi corrispondenti, di cui al comma 2-quater, lettera d): il giorno successivo al personale di cui alla lettera c).». - Si riporta il testo dell'articolo 2262-bis, commi 8-bis e 8-ter, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: «Art. 2262-bis (Disposizioni transitorie e di coordinamento in tema di riordino). - 1-8. (omissis). 8-bis. Ai graduati aiutanti, ai sergenti maggiori aiutanti e ai primi luogotenenti e qualifiche corrispondenti, con anzianita' di qualifica non successiva al 31 dicembre 2019, e' corrisposto un assegno lordo una tantum negli importi di seguito stabiliti: a) euro 250,00 ai graduati aiutanti e gradi corrispondenti; b) euro 350,00 ai sergenti maggiori aiutanti e corrispondenti; c) euro 450,00 ai primi luogotenenti. 8-ter. L'assegno di cui al comma 8-bis e' altresi' corrisposto al personale che consegue la qualifica di graduato aiutante, di sergente maggiore aiutante e qualifiche corrispondenti ovvero la qualifica di primo luogotenente nell'anno 2020, negli importi di seguito specificati: a) euro 250,00 ai primi graduati e gradi corrispondenti, con decorrenza nel grado non successiva al 31 dicembre 2013; b) euro 350,00 ai sergenti maggiori capi e corrispondenti con decorrenza nel grado di sergente maggiore non successiva al 31 dicembre 2010; c) euro 450,00 ai luogotenenti con decorrenza nel grado di primo maresciallo e gradi corrispondenti non successiva al 31 dicembre 2008.».