Art. 8 
 
       Disposizioni in materia di avanzamento degli ufficiali 
 
  1. Al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1042, comma 1: 
      1) alla lettera c), dopo le parole: «da cinque»  sono  inserite
le seguenti: «generali di brigata o»; 
      2) alla lettera d), dopo le parole: «da un»  sono  inserite  le
seguenti: «brigadier generale o»; 
    b) dopo l'articolo 1094 e' inserito il seguente: 
      «Art. 1094-bis (Attribuzione del grado di  vertice  per  alcuni
ruoli). - 1. All'ufficiale piu' anziano appartenente ai ruoli normali
dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo di commissariato e
del Corpo  sanitario  dell'Esercito  italiano,  del  Corpo  sanitario
militare marittimo e del Corpo di  commissariato  militare  marittimo
della Marina militare,  delle  Armi  dell'Aeronautica  militare,  del
Corpo di commissariato aeronautico e del Corpo sanitario  aeronautico
dell'Aeronautica militare, che ha maturato un periodo  di  permanenza
minima pari  a  un  anno  nel  grado  di  maggior  generale  o  grado
corrispondente,  previo  giudizio   di   idoneita'   all'avanzamento,
espresso  dalla  commissione  di  vertice  della  Forza   armata   di
appartenenza, ai sensi dell'articolo 1058,  comma  2,  e  secondo  le
modalita' di cui all'articolo 710 del regolamento,  e'  conferito  il
grado di tenente generale o grado corrispondente. 
      2. Il conferimento e' effettuato in sovrannumero rispetto  alle
dotazioni organiche previste dal presente  codice  per  il  grado  di
generale di corpo  d'armata  o  grado  corrispondente  e,  in  deroga
all'articolo 1078, non da' luogo a  vacanza  organica  nel  grado  di
maggior generale o grado corrispondente». 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1042, comma 1,  del
          Codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art.  1042  (Commissione  ordinaria  di  avanzamento
          dell'Esercito italiano).  1. La  commissione  ordinaria  di
          avanzamento dell'Esercito italiano e' composta: 
                  a)  da  un  generale  di  corpo  d'armata,  che  la
          presiede; 
                  b) da un generale di divisione; 
                  c) da cinque generali di brigata o  colonnelli  del
          ruolo  normale  delle   Armi   di   fanteria,   cavalleria,
          artiglieria, genio, trasmissioni; 
                  d) da un brigadier generale o colonnello  dell'Arma
          dei  trasporti  e  dei  materiali  o  dei  Corpi,   se   la
          valutazione riguarda ufficiali della predetta  Arma  o  dei
          Corpi; 
                  e) da un colonnello dei ruoli speciali delle Armi o
          dei  Corpi,  se  la  valutazione  riguarda  ufficiali   dei
          predetti ruoli.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1058, comma 2,  del
          Codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66: 
                «Art. 1058 (Giudizio di idoneita' e attribuzione  del
          punteggio di merito). - 1. (omissis). 
                2.   E'   giudicato    dalla    commissione    idoneo
          all'avanzamento l'ufficiale che riporta un numero  di  voti
          favorevoli superiore ai due terzi dei votanti.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 710 del Testo unico
          delle disposizioni regolamentari in materia di  ordinamento
          militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          15 marzo 2010, n. 90: 
                «Art.  710  (Procedimento  di   votazione.   Processo
          verbale). - 1. Le commissioni di avanzamento sono convocate
          dal Ministro della difesa. 
                2. Per la validita' delle relative  deliberazioni  e'
          necessaria la presenza di almeno due terzi  dei  componenti
          con diritto di voto. I voti sono attribuiti in forma palese
          e in ordine inverso di grado e di anzianita'. Il presidente
          vota per ultimo. 
                3. La votazione e' preceduta, per ciascun  ufficiale,
          da un approfondito esame collegiale delle  sue  qualita'  e
          capacita', osservando i  criteri  indicati  negli  articoli
          precedenti. Detto esame puo' essere svolto anche a  seguito
          di elementi esposti da  uno  o  piu'  membri  nominati  dal
          presidente. 
                4. La commissione esprime innanzi tutto  il  giudizio
          sull'idoneita' all'avanzamento dei valutandi. I  componenti
          che si  esprimono  per  la  non  idoneita'  all'avanzamento
          devono pronunciarsi con motivato riferimento all'attitudine
          del valutando a svolgere le funzioni del  grado  superiore.
          E' giudicato idoneo all'avanzamento l'ufficiale che riporti
          un numero di voti favorevoli  superiore  a  due  terzi  dei
          votanti.  Successivamente  la  commissione,  osservando  le
          modalita' stabilite dall'articolo 1058 del codice e  previa
          discussione nella quale ciascun membro esprime  le  ragioni
          poste   a   base   delle   proprie   valutazioni,   assegna
          collegialmente a  ciascun  ufficiale  giudicato  idoneo  il
          punto di merito previsto dall'articolo 1058, comma  4,  del
          codice e, sulla  base  del  punto  attribuito,  compila  la
          relativa graduatoria di  merito.  Le  attivita'  collegiali
          relative sono descritte nel processo  verbale  redatto  dal
          membro designato dal presidente a svolgere le  funzioni  di
          segretario, conformemente al modello e ai relativi allegati
          previsti con decreto del Ministro della difesa. 
                5.  In  caso  di  valutazione  per  rinnovazione   di
          giudizio   di    avanzamento    annullato    dal    giudice
          amministrativo o dal Capo dello Stato  in  accoglimento  di
          ricorso  straordinario,  i  componenti  della   commissione
          prendono    preliminarmente    conoscenza    dei     motivi
          dell'annullamento della  relativa  sentenza  o  del  parere
          emesso sul ricorso straordinario dal  Consiglio  di  Stato.
          Dell'avvenuta presa di conoscenza e' dato atto nel  verbale
          di seduta. 
                6. Se la commissione ha ritenuto  di  sentire  taluno
          dei   superiori   gerarchici   del   valutando   ai   sensi
          dell'articolo 1032, comma 3, del codice,  le  dichiarazioni
          rese devono risultare dal verbale di seduta. 
                7. Il processo verbale, comprensivo della graduatoria
          di merito, e' sottoscritto da  tutti  i  membri  che  hanno
          partecipato all'adunanza ed e' sottoposto  all'approvazione
          del Ministro della difesa, unitamente  agli  elenchi  degli
          ufficiali giudicati rispettivamente idonei e non idonei, ai
          sensi dell'articolo 1064 del codice.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  1078  del  Codice
          dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
          marzo 2010, n. 66: 
                «Art. 1078 (Determinazione  delle  vacanze  organiche
          per  i  gradi  di  ufficiale).  -  1.  Determinano  vacanze
          organiche: 
                  a) le promozioni; 
                  b) le cessazioni dal servizio permanente; 
                  c) i trasferimenti in altro ruolo; 
                  d) i collocamenti in soprannumero agli organici; 
                  e) i decessi. 
                2.  Le  vacanze  decorrono  dalla  data  in  cui   si
          verificano le cause che le hanno determinate  nei  casi  di
          cui alle lettere a), b), c) e d) e per la  lettera  e)  dal
          giorno successivo a quello del decesso.».