Art. 9 
 
Delega  legislativa  per  la  revisione  dello   strumento   militare
                              nazionale 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi per la  revisione  dello  strumento  militare  nazionale,
disciplinato dal codice di cui al decreto legislativo 15 marzo  2010,
n. 66, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
    a)  ridefinizione,  secondo  criteri  di   valorizzazione   delle
professionalita'  dei  reparti   operativi   e   sulla   base   della
rivalutazione delle esigenze di impiego nelle operazioni nazionali  e
internazionali, della  ripartizione  delle  dotazioni  organiche  del
personale militare dell'Esercito  italiano,  della  Marina  militare,
escluso il Corpo  delle  capitanerie  di  porto,  e  dell'Aeronautica
militare, da conseguire gradualmente entro l'anno  2033,  nell'ambito
delle dotazioni  organiche  complessive  fissate  dall'articolo  798,
comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 
    b) revisione, secondo criteri di efficienza e organicita',  degli
strumenti finalizzati al progressivo raggiungimento, entro  il  2033,
delle  dotazioni  organiche  complessive   del   personale   militare
dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle
capitanerie  di  porto,   e   dell'Aeronautica   militare,   di   cui
all'articolo 798, comma 1, del codice di cui al  decreto  legislativo
n. 66 del 2010; 
    c)  previsione  di  un   incremento   organico,   da   realizzare
compatibilmente con il conseguimento dei risparmi di cui all'articolo
4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre  2012,  n.  244,  non
superiore a 10.000 unita', di volontari in ferma prefissata  iniziale
nonche' di personale militare dell'Esercito  italiano,  della  Marina
militare,  escluso  il  Corpo   delle   capitanerie   di   porto,   e
dell'Aeronautica militare ad alta  specializzazione,  in  particolare
medici,   personale   delle   professioni   sanitarie,   tecnici   di
laboratorio,  ingegneri,  genieri,  logisti  dei  trasporti   e   dei
materiali, informatici e  commissari,  in  servizio  permanente,  per
corrispondere alle accresciute esigenze in  circostanze  di  pubblica
calamita' e in situazioni  di  straordinaria  necessita'  e  urgenza,
adottando la necessaria disciplina di adeguamento; 
    d)  istituzione  di  una  riserva  ausiliaria  dello  Stato,  non
superiore a 10.000  unita'  di  personale  volontario,  ripartito  in
nuclei operativi di livello regionale  posti  alle  dipendenze  delle
autorita' militari individuate con decreto del Ministro della difesa,
impiegabile nei casi previsti dall'articolo 887, comma 2, del  codice
di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 e dall'articolo  24  del
codice della protezione civile,  di  cui  al  decreto  legislativo  2
gennaio 2018, n. 1, ovvero in forma complementare e in  attivita'  in
campo   logistico   nonche'    di    cooperazione    civile-militare,
disciplinandone  la  struttura   organizzativa,   le   modalita'   di
funzionamento, nonche' lo stato giuridico militare e le modalita'  di
reclutamento, addestramento, collocamento in congedo  e  richiamo  in
servizio del relativo personale; 
    e) previsione  della  possibilita',  per  i  volontari  in  ferma
prefissata, di partecipare ai  concorsi  per  il  reclutamento  nelle
altre categorie di personale delle Forze armate ovvero introduzione o
incremento  delle  riserve  di  posti  a  loro  favore  nei  medesimi
concorsi; 
    f) previsione di iniziative, nell'ambito delle  risorse  umane  e
strumentali assegnate  a  legislazione  vigente,  per  ridefinire  la
formazione dei volontari in ferma  prefissata  triennale,  associando
all'addestramento militare di base e specialistico,  compreso  quello
relativo  a  operazioni  cibernetiche,  attivita'  di  studio  e   di
qualificazione professionale  volte  all'acquisizione  di  competenze
polifunzionali utilizzabili anche nel  mercato  del  lavoro,  nonche'
mediante l'ottimizzazione dell'offerta  formativa  del  catalogo  dei
corsi della Difesa; 
    g) revisione  della  struttura  organizzativa  e  ordinativa  del
Servizio  sanitario  militare  secondo  criteri   interforze   e   di
specializzazione, prevedendo: 
      1) l'adeguamento delle strutture e  delle  risorse  strumentali
anche  per  l'utilizzazione  a  supporto   del   Servizio   sanitario
nazionale, definendone le modalita'; 
      2) la possibilita',  per  i  medici  militari  e  il  personale
militare  delle  professioni  sanitarie,  di  esercitare  l'attivita'
libero-professionale intramuraria sulla base di convenzioni stipulate
tra  il  Ministero  della  difesa,  il  Ministero  della  salute,  il
Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni; 
    h) istituzione di fascicoli sanitari relativi  agli  accertamenti
sanitari effettuati  nell'ambito  di  una  procedura  concorsuale  di
qualsiasi Forza armata,  prevedendo  che  ad  essi  sia  riconosciuta
validita' in riferimento  a  ulteriori  procedure  concorsuali  della
stessa o di altra Forza armata, per un arco  temporale  prestabilito,
nel rispetto della  normativa  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali   e   senza   alcuna   esplicita   richiesta    da    parte
dell'interessato. 
  2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su
proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  e  del  Ministro
della  difesa,  di  concerto  con  il  Ministro   per   la   pubblica
amministrazione e con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
nonche', per i profili di  rispettiva  competenza,  con  il  Ministro
della salute, con il Ministro dell'istruzione e con il  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali, previa acquisizione dell'intesa  in
sede di Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del  parere  del  Consiglio  di
Stato e sentito il Consiglio centrale di rappresentanza militare  per
le materie di sua competenza. Gli  schemi  dei  decreti  legislativi,
corredati di  relazione  tecnica  che  dia  conto  della  neutralita'
finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori  oneri  da  essi
derivanti e dei corrispondenti mezzi  di  copertura,  sono  trasmessi
alle  Camere  per  l'espressione   del   parere   delle   Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i  profili  finanziari,  le
quali  si  pronunciano  entro  sessanta  giorni  dalla   data   della
trasmissione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati
anche in mancanza del parere. Se il  termine  per  l'espressione  del
parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza
del termine previsto dal  comma  1  o  successivamente,  quest'ultimo
termine e' prorogato di novanta giorni. 
  3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di  ciascuno  dei
decreti legislativi di cui al  comma  1,  il  Governo  puo'  adottare
disposizioni  integrative  e  correttive,  con  le  modalita'  e  nel
rispetto  dei  principi  e  criteri  direttivi  di  cui  al  presente
articolo. 
  4. In conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, qualora uno o  piu'  decreti  legislativi  adottati  ai
sensi del presente articolo determinino nuovi o  maggiori  oneri  che
non trovino compensazione al loro interno,  essi  sono  emanati  solo
successivamente  o  contestualmente   all'entrata   in   vigore   dei
provvedimenti  legislativi  che  stanzino   le   occorrenti   risorse
finanziarie. 
  5. Gli interventi normativi previsti dalle disposizioni dei decreti
legislativi adottati ai sensi del presente articolo  sono  effettuati
apportando le necessarie modificazioni al codice di  cui  al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
  6.  Il  Governo  apporta  al   testo   unico   delle   disposizioni
regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui  al  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  15  marzo   2010,   n.   90,   le
modificazioni occorrenti per  l'adeguamento  ai  decreti  legislativi
adottati ai sensi del presente articolo. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 798, comma  1,  del
          Codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66: 
                «Art.   798    (Dotazioni    organiche    complessive
          dell'Esercito   italiano,   della   Marina    militare    e
          dell'Aeronautica  militare). -  1.  L'entita'   complessiva
          delle   dotazioni   organiche   del   personale    militare
          dell'Esercito italiano, della Marina militare,  escluso  il
          Corpo  delle  capitanerie  di  porto,  e   dell'Aeronautica
          militare e' fissata a 150.000 unita'.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 1, lettera
          d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244,  recante  «Delega
          al  Governo  per  la  revisione  dello  strumento  militare
          nazionale e norme sulla medesima materia», pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 2013, n. 13: 
                «Art.  4  (Disposizioni  in   materia   contabile   e
          finanziaria). - 1. In relazione  a  quanto  previsto  dagli
          articoli 2  e  3,  al  fine  di  incrementare  l'efficienza
          operativa   dello   strumento   militare   nazionale,    la
          flessibilita' di bilancio e garantire il  miglior  utilizzo
          delle risorse finanziarie: 
                  a) - c) (omissis); 
                  d) nel corso di ciascun esercizio finanziario,  con
          decreto del Ministro  della  difesa,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze,  sono  accertati  i
          risparmi realizzati in relazione allo stato  di  attuazione
          delle misure di ottimizzazione organizzativa e finanziaria.
          Detti risparmi, previa verifica dell'invarianza  sui  saldi
          di  finanza   pubblica,   affluiscono   mediante   apposite
          variazioni  di  bilancio,  da  adottare  con  decreto   del
          Ministro dell'economia e delle finanze, nei  fondi  di  cui
          all'articolo  619  del  codice  dell'ordinamento  militare,
          unitamente alle maggiori entrate non soggette a limitazioni
          ai sensi della legislazione vigente riferite  ad  attivita'
          di pertinenza del Ministero  della  difesa  non  altrimenti
          destinate da disposizioni legislative o regolamentari. Alla
          ripartizione delle disponibilita' dei predetti fondi, fermo
          restando il divieto di utilizzare risorse in conto capitale
          per il finanziamento di spese  correnti,  si  provvede  con
          decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo  di
          stato maggiore della difesa;». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  887  del  Codice
          dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
          marzo 2010, n. 66: 
                «Art. 887 (Riserva). - 1. La categoria della  riserva
          e'  composta  dai  militari  che   cessano   dal   servizio
          permanente   o   che   vi   transitano   dalla    categoria
          dell'ausiliaria. 
                2.  I  militari  della  riserva  hanno  obblighi   di
          servizio soltanto in tempo  di  guerra  o  di  grave  crisi
          internazionale.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 24 del Codice della
          protezione civile, di cui al decreto legislativo 2  gennaio
          2018, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22  gennaio
          2018, n. 17: 
                «Art. 24 (Deliberazione dello stato di  emergenza  di
          rilievo nazionale (Articoli 5 legge 225/1992; Articoli  107
          e 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo  5-bis,  comma
          5, decreto-legge 343/2001, conv. legge  401/2001;  Articolo
          14 decreto-legge 90/2008, conv. legge 123/2008; Articolo 1,
          comma 422,  legge  147/2013)).-  1.  Al  verificarsi  degli
          eventi che, a seguito di una valutazione  speditiva  svolta
          dal Dipartimento della protezione  civile  sulla  base  dei
          dati e delle informazioni disponibili e in raccordo con  le
          Regioni  e  Province  autonome  interessate,  presentano  i
          requisiti di cui  all'articolo  7,  comma  1,  lettera  c),
          ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri,  su
          proposta  del  Presidente  del  Consiglio   dei   ministri,
          formulata anche su richiesta del Presidente della Regione o
          Provincia  autonoma  interessata  e  comunque   acquisitane
          l'intesa,  delibera  lo  stato   d'emergenza   di   rilievo
          nazionale,   fissandone   la   durata   e    determinandone
          l'estensione territoriale con  riferimento  alla  natura  e
          alla qualita' degli eventi e autorizza  l'emanazione  delle
          ordinanze di protezione civile di cui all'articolo  25.  La
          delibera individua, secondo criteri omogenei definiti nella
          direttiva di cui al comma 7, le prime  risorse  finanziarie
          da  destinare  all'avvio  delle  attivita'  di  soccorso  e
          assistenza alla popolazione e degli interventi piu' urgenti
          di cui all'articolo 25, comma 2, lettere  a)  e  b),  nelle
          more della ricognizione in ordine agli effettivi fabbisogni
          e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze
          nazionali di cui all'articolo 44. 
                2. A seguito della valutazione dell'effettivo impatto
          dell'evento  calamitoso,  effettuata   congiuntamente   dal
          Dipartimento della protezione  civile  e  dalle  Regioni  e
          Province autonome interessate, sulla base di una  relazione
          del Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile,  il
          Consiglio  dei  ministri  individua,   con   una   o   piu'
          deliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie  necessarie
          per il completamento delle attivita'  di  cui  all'articolo
          25, comma 2, lettere a), b)  e  c),  e  per  l'avvio  degli
          interventi piu' urgenti di cui alla lettera d) del medesimo
          comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le
          emergenze  nazionali  di  cui  all'articolo  44.  Ove,   in
          seguito,   si   verifichi,   sulla   base    di    apposita
          rendicontazione, che le risorse destinate alle attivita' di
          cui alla lettera  a)  risultino  o  siano  in  procinto  di
          risultare insufficienti, il Consiglio dei  ministri,  sulla
          base di una  relazione  del  Capo  del  Dipartimento  della
          protezione  civile,  individua,   con   proprie   ulteriori
          deliberazioni,  le   risorse   finanziarie   necessarie   e
          autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per  le  emergenze
          nazionali di cui all'articolo 44. 
                3. La durata dello  stato  di  emergenza  di  rilievo
          nazionale non puo' superare i 12 mesi,  ed  e'  prorogabile
          per non piu' di ulteriori 12 mesi. 
                4.  L'eventuale   revoca   anticipata   dello   stato
          d'emergenza di rilievo nazionale e' deliberata nel rispetto
          della  procedura  dettata  per  la  delibera  dello   stato
          d'emergenza medesimo. 
                5. Le  deliberazioni  dello  stato  di  emergenza  di
          rilievo nazionale non sono soggette al controllo preventivo
          di legittimita'  di  cui  all'articolo  3  della  legge  14
          gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni. 
                6.  Alla  scadenza  dello  stato  di  emergenza,   le
          amministrazioni  e  gli  enti  ordinariamente   competenti,
          individuati anche ai sensi dell'articolo 26, subentrano  in
          tutti  i  rapporti  attivi  e  passivi,  nei   procedimenti
          giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo  110
          del codice di procedura civile,  nonche'  in  tutti  quelli
          derivanti dalle dichiarazioni gia'  emanate  nella  vigenza
          dell'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre
          2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla  legge  9
          novembre 2001,  n.  401,  gia'  facenti  capo  ai  soggetti
          nominati  ai  sensi   dell'articolo   25,   comma   7.   Le
          disposizioni di cui al presente comma trovano  applicazione
          nelle sole ipotesi in cui  i  soggetti  nominati  ai  sensi
          dell'articolo  25,  comma  7,  siano  rappresentanti  delle
          amministrazioni  e  degli  enti  ordinariamente  competenti
          ovvero soggetti dagli stessi designati. 
                7. Con direttiva da adottarsi ai sensi  dell'articolo
          15 sono disciplinate le procedure istruttorie propedeutiche
          all'adozione della deliberazione dello stato  di  emergenza
          di rilievo nazionale e i relativi adempimenti di competenza
          dei Presidenti delle Regioni e Province autonome e del Capo
          del Dipartimento della protezione civile. 
                8. Per le emergenze prodotte da inquinamento  marino,
          la proposta  di  dichiarazione  dello  stato  di  emergenza
          nazionale  di  cui  al  comma  1   viene   effettuata,   in
          conformita' a quanto previsto dall'articolo 11 della  legge
          31 dicembre 1982, n. 979, e dal Piano di pronto  intervento
          nazionale per la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di
          altre sostanze  nocive  causati  da  incidenti  marini,  di
          concerto con il Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio  e  del  mare,  sentito  il  Dipartimento  della
          protezione civile. 
                9. Le Regioni,  nei  limiti  della  propria  potesta'
          legislativa,  definiscono   provvedimenti   con   finalita'
          analoghe  a  quanto  previsto  dal  presente  articolo   in
          relazione alle emergenze di cui all'articolo  7,  comma  1,
          lettera b).». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          30 agosto 1997, n. 202: 
                «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali
          e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
                2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
                3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
                4. La Conferenza unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2,  della
          legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante   «Legge   di
          contabilita' e finanza pubblica», pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, S.O.: 
                «Art. 17(Copertura  finanziaria  delle  leggi). -  1.
          (omissis). 
                2. Le leggi di  delega  comportanti  oneri  recano  i
          mezzi di copertura necessari per  l'adozione  dei  relativi
          decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della
          delega, per la complessita' della materia trattata, non sia
          possibile  procedere  alla  determinazione  degli   effetti
          finanziari   derivanti   dai   decreti   legislativi,    la
          quantificazione  degli  stessi  e'  effettuata  al  momento
          dell'adozione dei singoli decreti  legislativi.  I  decreti
          legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri  sono
          emanati solo  successivamente  all'entrata  in  vigore  dei
          provvedimenti  legislativi  che  stanzino   le   occorrenti
          risorse  finanziarie.  A   ciascuno   schema   di   decreto
          legislativo e' allegata una relazione tecnica,  predisposta
          ai sensi del comma  3,  che  da'  conto  della  neutralita'
          finanziaria  del  medesimo  decreto  ovvero  dei  nuovi   o
          maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
          di copertura.».