IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto  legislativo  20  giugno  2005,  n.  122,  recante
Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli  acquirenti
di immobili da costruire a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210; 
  Visto  in  particolare  l'articolo  3,  comma  7-bis,  del  decreto
legislativo n. 122 del 2005, il quale prevede che,  con  decreto  del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, e' determinato il modello standard della  fideiussione
cui e' obbligato  il  costruttore  all'atto,  ovvero  in  un  momento
precedente alla stipula di un contratto che abbia come  finalita'  il
trasferimento non immediato della proprieta' o di altro diritto reale
di godimento su un immobile da costruire  o  di  un  atto  avente  le
medesime finalita'; 
  Visto il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza di cui  al
decreto legislativo  12  gennaio  2019,  n.  14  e,  in  particolare,
l'articolo  385,  che  ha  modificato  l'articolo   3   del   decreto
legislativo n. 122 del 2005; 
  Visto il parere del Consiglio di Stato,  reso  all'adunanza  dell'8
febbraio 2022 dalla Sezione consultiva per gli atti normativi; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400
effettuata con nota del 10 maggio 2022; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1.  Con  il  presente  regolamento   e'   determinato,   ai   sensi
dell'articolo 3, comma 7-bis, del decreto legislativo 20 giugno 2005,
n. 122, il modello standard della fideiussione di cui all'articolo  2
del medesimo decreto legislativo. 
  2. La fideiussione puo' essere rilasciata anche  congiuntamente  da
piu' garanti. In tal caso le singole garanzie possono essere prestate
sia con atti separati per ciascun garante e per  la  relativa  quota,
sia con unico atto che indichi i garanti  e  le  relative  quote.  La
suddivisione  per  quote  opera  nei  rapporti  interni  ai   garanti
medesimi, fermo restando il vincolo  di  solidarieta'  nei  confronti
dell'acquirente dell'immobile da costruire. 
  3. La fideiussione deve  prevedere  l'importo  massimo  complessivo
garantito, corrispondente alle  somme  e  al  valore  di  ogni  altro
corrispettivo che il costruttore ha riscosso e quelli che, secondo  i
termini  e  le  modalita'  stabilite  nel  contratto,   deve   ancora
riscuotere, senza franchigie. 
  4. La fideiussione e' stipulata secondo il modello standard di  cui
all'allegato A), di cui fa parte integrante la scheda tecnica di  cui
all'allegato B). Le clausole previste dalla  Sezione  I  del  modello
standard possono essere modificate solo in senso piu' favorevole  per
il  beneficiario.  Le  clausole  previste  dalla  Sezione   II   sono
derogabili  su  accordo  delle  parti,  fermi  restando  i   principi
stabiliti dalla legislazione vigente in  materia  di  fideiussione  e
cessione del credito. 
 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo  del  comma  3  dell'articolo  17
          della  legge   23   agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri): 
                «3. Con decreto ministeriale possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
              - Si riporta il testo del comma 7-bis  dell'articolo  3
          del  decreto   legislativo   20   giugno   2005,   n.   122
          (Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali  degli
          acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge  2
          agosto 2004, n. 210): 
                «7-bis. Con decreto del Ministro della giustizia,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da
          adottarsi entro novanta giorni  dal  1°settembre  2021,  e'
          determinato il modello standard della fideiussione.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  385,  del  decreto
          legislativo 12  gennaio  2019,  n.14  (Codice  della  crisi
          d'impresa e dell'insolvenza in attuazione  della  legge  19
          ottobre 2017, n. 155): 
                «Art.  385  (Modifiche  all'articolo  3  del  decreto
          legislativo n. 122 del  2005).  -  1.  All'articolo  3  del
          decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122  sono  apportate
          le seguenti modificazioni: 
                  a) il comma 1 e' sostituito dal  seguente:  "1.  La
          fideiussione e' rilasciata da una  banca  o  da  un'impresa
          esercente le assicurazioni; essa deve garantire,  nel  caso
          in cui il costruttore incorra in una situazione di crisi di
          cui al comma 2 o, nel  caso  di  inadempimento  all'obbligo
          assicurativo di cui all'articolo 4, la  restituzione  delle
          somme e del valore di ogni  altro  eventuale  corrispettivo
          effettivamente riscossi e  dei  relativi  interessi  legali
          maturati fino al momento in cui la predetta  situazione  si
          e' verificata."; 
                  b) il comma 3 e' sostituito dal  seguente:  "3.  La
          fideiussione puo' essere escussa: 
                    a) a decorrere dalla data in cui si e' verificata
          la situazione di crisi di cui al comma 2 a condizione  che,
          per l'ipotesi di cui alla lettera a)  del  medesimo  comma,
          l'acquirente abbia comunicato  al  costruttore  la  propria
          volonta' di recedere dal contratto e, per le ipotesi di cui
          alle lettere b), c) e d) del comma 2, il competente  organo
          della  procedura  concorsuale  non  abbia   comunicato   la
          volonta' di subentrare nel contratto preliminare; 
                    b) a decorrere dalla data  dell'attestazione  del
          notaio di non  aver  ricevuto  per  la  data  dell'atto  di
          trasferimento  della  proprieta'  la  polizza  assicurativa
          conforme al decreto ministeriale  di  cui  all'articolo  4,
          quando l'acquirente ha comunicato al costruttore la propria
          volonta' di recedere dal contratto di cui all'articolo 6."; 
                  c) il comma  7  e'  sostituito  dal  seguente:  "7.
          L'efficacia della fideiussione cessa nel momento in cui  il
          fideiussore riceve  dal  costruttore  o  da  un  altro  dei
          contraenti   copia   dell'atto   di   trasferimento   della
          proprieta'  o  di  altro   diritto   reale   di   godimento
          sull'immobile o dell'atto  definitivo  di  assegnazione  il
          quale contenga la menzione di  cui  all'articolo  4,  comma
          1-quater."; 
                  d) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: "7-bis.
          Con decreto del Ministro della giustizia, di  concerto  con
          il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  adottarsi
          entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
          presente disposizione, e' determinato il  modello  standard
          della fideiussione.".». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per l'articolo 3, comma 7-bis del decreto legislativo
          20 giugno 2005, n. 122 si veda nelle note alle premesse.