Art. 2 
 
                  Disposizioni finali e transitorie 
 
  1. Il presente regolamento si applica alle fideiussioni stipulate a
partire dal trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  2. Le garanzie fideiussorie  di  cui  all'articolo  2  del  decreto
legislativo 20 giugno 2005, n. 122, stipulate dal  16  marzo  2019  e
sino alla data di cui al comma 1 conservano la  loro  efficacia  sino
alla scadenza. In caso di rinnovo, esse sono rese conformi al modello
standard di cui all'articolo 1, comma 3. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  2  del  decreto
          legislativo 20 giugno 2005, n.  122  (Disposizioni  per  la
          tutela  dei  diritti  patrimoniali  degli   acquirenti   di
          immobili da costruire, a norma della legge 2  agosto  2004,
          n. 210): 
                «Art. 2 (Garanzia fideiussoria). - 1. All'atto  della
          stipula  di  un  contratto  che  abbia  come  finalita'  il
          trasferimento non immediato della  proprieta'  o  di  altro
          diritto reale di godimento su un immobile da costruire o di
          un atto avente le medesime finalita', ovvero in un  momento
          precedente, il costruttore e' obbligato, a pena di nullita'
          del contratto  che  puo'  essere  fatta  valere  unicamente
          dall'acquirente, a procurare il rilascio  ed  a  consegnare
          all'acquirente  una  fideiussione,  anche  secondo   quanto
          previstodall'articolo 1938 del codice  civile,  di  importo
          corrispondente  alle  somme  e  al  valore  di  ogni  altro
          eventuale corrispettivo che il costruttore ha  riscosso  e,
          secondo i termini e le modalita' stabilite  nel  contratto,
          deve   ancora   riscuotere   dall'acquirente   prima    del
          trasferimento della proprieta' o di altro diritto reale  di
          godimento. Restano comunque esclusi le somme per  le  quali
          e' pattuito che  debbano  essere  erogate  da  un  soggetto
          mutuante, nonche' i contributi pubblici gia'  assistiti  da
          autonoma garanzia. 
                2. Per le societa' cooperative, l'atto equipollente a
          quello indicato al comma 1 consiste in quello con il  quale
          siano state versate somme o  assunte  obbligazioni  con  la
          cooperativa  medesima  per   ottenere   l'assegnazione   in
          proprieta' o l'acquisto della  titolarita'  di  un  diritto
          reale di godimento su  di  un  immobile  da  costruire  per
          iniziativa della stessa.».