Art. 10 
 
Delega al Governo per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento
  (UE)   2018/848,   relativo    alla    produzione    biologica    e
  all'etichettatura dei prodotti biologici e  alle  disposizioni  del
  regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali  e  alle
  altre attivita' ufficiali effettuati per  garantire  l'applicazione
  della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme  sulla
  salute e sul benessere degli animali, sulla  sanita'  delle  piante
  nonche' sui prodotti fitosanitari. 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, ai  sensi  dell'articolo  3
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno  o  piu'  decreti
legislativi  per   l'adeguamento   della   normativa   nazionale   al
regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
30   maggio   2018,   relativo   alla    produzione    biologica    e
all'etichettatura  dei  prodotti  biologici,  e,   limitatamente   ai
controlli  ufficiali  e  altre  attivita'  ufficiali  riguardanti  la
produzione biologica e l'etichettatura  dei  prodotti  biologici,  al
regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita'
ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della  legislazione
sugli alimenti  e  sui  mangimi,  delle  norme  sulla  salute  e  sul
benessere degli animali,  sulla  sanita'  delle  piante  nonche'  sui
prodotti fitosanitari. 
  2. Nell'esercizio della  delega  di  cui  al  comma  1  il  Governo
osserva, oltre ai  principi  e  criteri  direttivi  generali  di  cui
all'articolo 32 della legge 24 dicembre  2012,  n.  234,  i  seguenti
principi e criteri direttivi specifici: 
    a) adeguare il procedimento di autorizzazione  e  il  sistema  di
vigilanza sugli organismi di controllo e di certificazione nonche' la
disciplina degli  adempimenti  connessi  alle  attivita'  svolte  dai
suddetti organismi, comprese le cause  di  sospensione  e  di  revoca
delle deleghe di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) 2018/848  e
di cui agli articoli 28,  29,  31,  32  e  33  del  regolamento  (UE)
2017/625; 
    b) adeguare i procedimenti amministrativi relativi alla  notifica
alle autorita' competenti dello Stato membro di cui  all'articolo  34
del regolamento (UE) 2018/848 per includere le attivita'  con  metodo
biologico; 
    c)  definire  i  criteri  e  le  modalita'  di  etichettatura  di
fertilizzanti e prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 31  del
regolamento (UE) 2018/848; 
    d)  dettare  le  disposizioni  necessarie  per   procedere   alla
designazione dei laboratori nazionali di riferimento e dei laboratori
ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 per l'effettuazione  di
analisi, prove e diagnosi di laboratorio  nell'ambito  dei  controlli
ufficiali intesi a verificare il rispetto della normativa in  materia
di produzione  biologica  e  etichettatura  dei  prodotti  biologici,
compresi  quelli  indicati  nell'allegato  I  al   regolamento   (UE)
2018/848; 
    e)  adeguare  il  sistema  sanzionatorio  per  gli  organismi  di
controllo e  per  gli  operatori  biologici,  compresi  i  gruppi  di
operatori, che adottano condotte non  conformi  al  regolamento  (UE)
2018/848,  compreso  l'illecito   utilizzo   dei   termini   riferiti
all'agricoltura biologica da parte di operatori non  assoggettati  al
sistema di controllo.