Art. 11 
 
Delega al Governo per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale  al
  regolamento (UE) 2018/1727, che  istituisce  l'Agenzia  dell'Unione
  europea per la cooperazione giudiziaria  penale  (Eurojust)  e  che
  sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio. 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi  per  l'adeguamento  della   normativa   nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo  e
del Consiglio, del 14 novembre 2018. 
  2. Nell'esercizio della  delega  di  cui  al  comma  1  il  Governo
osserva, oltre ai  principi  e  criteri  direttivi  generali  di  cui
all'articolo 32 della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  anche  i
seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
    a) definire le procedure di nomina, la disciplina economica e  la
posizione ordinamentale del membro nazionale dell'Agenzia dell'Unione
europea  per  la  cooperazione  giudiziaria   penale   (Eurojust)   e
dell'aggiunto, nonche' dell'assistente, in coerenza  sistematica  con
le disposizioni relative ad altri incarichi in sede internazionale  e
sovranazionale analoghi in relazione  alle  attivita'  svolte,  fermo
restando, per il profilo economico, quanto previsto dall'articolo  13
del  decreto-legge  24  aprile   2014,   n.   66,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; 
    b) individuare il  luogo  ordinario  di  lavoro  dell'aggiunto  e
dell'assistente presso la sede dell'Eurojust; 
    c) prevedere i  presupposti  in  presenza  dei  quali  il  membro
nazionale puo' essere assistito da aggiunti  o  assistenti  ulteriori
rispetto  a  quelli  previsti  dall'articolo  7,  paragrafo  2,   del
regolamento (UE) 2018/1727; prevedere che il numero complessivo degli
ulteriori aggiunti o assistenti non sia superiore a tre  unita',  tra
le quali, in ogni caso, non puo' essere nominato piu' di un aggiunto; 
    d) armonizzare il diritto nazionale  per  consentire  l'effettivo
esercizio dei poteri di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 3,  4  e  5,
del regolamento (UE) 2018/1727; 
    e) regolamentare le procedure per consentire al membro  nazionale
di accedere alle informazioni contenute nei registri nazionali di cui
all'articolo 9 del regolamento (UE) 2018/1727; 
    f) disciplinare i criteri di nomina dei corrispondenti  nazionali
di cui all'articolo  20  del  regolamento  (UE)  2018/1727,  nonche',
quando sono nominati piu' corrispondenti, i criteri di individuazione
del responsabile, e disciplinare le modalita' per rendere efficace il
sistema di coordinamento nazionale; 
    g) apportare ogni opportuna modifica  alle  norme  processuali  e
ordinamentali al fine di dare piena attuazione  alle  previsioni  del
regolamento   (UE)   2018/1727,   con   particolare   riguardo   alle
disposizioni non direttamente applicabili, e per coordinare le  norme
interne  vigenti  con  quanto  in  esso  previsto,  prevedendo  anche
l'abrogazione della legge 14 marzo 2005, n. 41, e delle  disposizioni
incompatibili con quelle contenute nel regolamento. 
  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente  articolo
e' autorizzata la spesa di 273.862 euro annui a  decorrere  dall'anno
2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per
il recepimento della normativa europea, di  cui  all'articolo  41-bis
della legge 24 dicembre 2012, n. 234.  Il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.