Art. 12 
 
Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle
  disposizioni  del   regolamento   (UE)   2018/1805,   relativo   al
  riconoscimento reciproco dei provvedimenti  di  congelamento  e  di
  confisca. 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi  per   l'adeguamento   della   normativa   nazionale   al
regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 14 novembre 2018. 
  2. Nell'esercizio della  delega  di  cui  al  comma  1  il  Governo
osserva, oltre ai  principi  e  criteri  direttivi  generali  di  cui
all'articolo 32 della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  anche  i
seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
    a) prevedere che, fermo restando quanto previsto  dagli  articoli
3, paragrafo 1, 8, paragrafo  1,  lettera  e),  e  19,  paragrafo  1,
lettera f), del  regolamento  (UE)  2018/1805,  il  riconoscimento  e
l'esecuzione dei  provvedimenti  di  sequestro  o  di  confisca  sono
subordinati  alla  condizione  che  i  fatti  che  hanno  dato  luogo
all'adozione dei provvedimenti medesimi  siano  previsti  come  reato
dalla legge italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi  o
dalla qualificazione ad essi  attribuita  nell'ordinamento  giuridico
dello Stato di emissione; 
    b) prevedere che ai certificati di sequestro o  di  confisca  sia
allegata una copia autentica del provvedimento di cui si chiedono  il
riconoscimento   e   l'esecuzione,   fermo   restando    il    potere
dell'autorita'   di   esecuzione   di   chiedere   la    trasmissione
dell'originale  del  provvedimento,  ove  necessario  ai  fini  della
decisione; 
    c) individuare  il  Ministero  della  giustizia  quale  autorita'
centrale ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE)
2018/1805,  consentendo  comunque  la  possibilita'  di  trasmissione
diretta dei certificati tra autorita' di  emissione  e  autorita'  di
esecuzione  e  prevedendo,  per   tale   ipotesi,   che   l'autorita'
giudiziaria nazionale informi, anche a fini statistici, il  Ministero
della giustizia dei provvedimenti di sequestro e di confisca ricevuti
o trasmessi per l'esecuzione; prevedere che, in ogni caso, copia  dei
certificati  sia  trasmessa  al  Procuratore  nazionale  antimafia  e
antiterrorismo, se essi si riferiscono a procedimenti per  i  delitti
di cui all'articolo  51,  commi  3-bis  e  3-quater,  del  codice  di
procedura penale, e  al  procuratore  generale  presso  la  corte  di
appello, se essi si riferiscono a procedimenti per i delitti  di  cui
all'articolo 407, comma  2,  lettera  a),  del  codice  di  procedura
penale; 
    d) prevedere che il Ministro della  giustizia  sia  competente  a
chiedere allo Stato di emissione  il  rimborso,  totale  o  parziale,
degli importi versati a  titolo  di  risarcimento  nei  casi  di  cui
all'articolo 34  del  regolamento  (UE)  2018/1805,  destinando  tali
importi, previo versamento all'entrata del bilancio dello  Stato,  al
Fondo  unico  giustizia,  di  cui  all'articolo  61,  comma  23,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
    e) determinare le regole di competenza nelle ipotesi di  concorso
di provvedimenti di sequestro o confisca di cui all'articolo  26  del
regolamento (UE) 2018/1805; 
    f) in relazione ai provvedimenti di sequestro: 
      1)  individuare,  quale  autorita'  di  esecuzione   ai   sensi
dell'articolo 2,  numero  9),  del  regolamento  (UE)  2018/1805,  il
giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del capoluogo
del  distretto,  determinando  i  criteri   di   attribuzione   della
competenza territoriale; 
      2) disciplinare la procedura di  riconoscimento  ed  esecuzione
del provvedimento di  sequestro  e  i  relativi  termini,  prevedendo
l'acquisizione del parere del pubblico  ministero  e  l'applicazione,
nei limiti della compatibilita', delle  disposizioni  del  codice  di
procedura  penale  in  materia  di  esecuzione,  di   revoca   e   di
impugnazione del decreto di sequestro preventivo; 
      3) prevedere che dell'esecuzione del sequestro,  delle  istanze
di revoca e della proposizione di atti  di  impugnazione  l'autorita'
giudiziaria procedente  dia  tempestiva  comunicazione  all'autorita'
emittente e, quando il provvedimento di sequestro ha  ad  oggetto  un
bene  culturale  appartenente  al  patrimonio  culturale   nazionale,
altresi' al Ministero della cultura, con  avviso  della  facolta'  di
presentare osservazioni e dei termini entro i quali essa puo'  essere
esercitata; 
      4)  individuare  quale  autorita'  di   emissione,   ai   sensi
dell'articolo 2,  numero  8),  del  regolamento  (UE)  2018/1805,  la
medesima autorita' giudiziaria che ha adottato  il  provvedimento  di
sequestro; 
    g) in relazione ai provvedimenti di confisca: 
      1)  individuare  quale  autorita'  di  esecuzione,   ai   sensi
dell'articolo 2, numero 9), del regolamento (UE) 2018/1805, la  corte
di appello, determinandone la  competenza  territoriale  con  criteri
omogenei a quelli individuati in forza del numero 1) della lettera f)
del presente comma; 
      2) prevedere  che,  nei  casi  previsti  dall'articolo  21  del
regolamento (UE) 2018/1805, la corte di appello  disponga  il  rinvio
del riconoscimento e dell'esecuzione del  provvedimento  di  confisca
con decreto motivato adottato senza formalita'; 
      3) disciplinare la procedura di  riconoscimento  ed  esecuzione
del provvedimento di confisca e i  relativi  termini,  prevedendo  la
partecipazione anche dell'autorita'  di  emissione,  di  coloro  che,
sulla base degli atti, risultano essere titolari di diritti reali sul
bene oggetto della confisca e, quando il provvedimento di confisca ha
ad oggetto un bene culturale  appartenente  al  patrimonio  culturale
nazionale, del Ministero della cultura; 
      4) prevedere che contro la  decisione  sul  riconoscimento  del
provvedimento di confisca sia ammesso ricorso per cassazione solo per
violazione di legge, stabilendo,  ove  necessario,  specifiche  norme
procedurali per la trattazione del ricorso; 
      5)  prevedere   che   la   sentenza   di   riconoscimento   del
provvedimento di confisca sia eseguita solo  dopo  che  sia  divenuta
irrevocabile e che al procedimento esecutivo si applichino, in quanto
compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 7  agosto  2015,
n. 137; 
      6) prevedere che, fermo restando quanto disposto  dall'articolo
30 del regolamento (UE)  2018/1805,  per  la  destinazione  dei  beni
confiscati si  osservino,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni
dell'articolo 14 del decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137; 
      7)  individuare  quale  autorita'   di   emissione   ai   sensi
dell'articolo 2,  numero  8),  del  regolamento  (UE)  2018/1805,  il
pubblico  ministero  presso  il  giudice   dell'esecuzione   e,   nei
procedimenti  per  l'applicazione   delle   misure   di   prevenzione
patrimoniali previste dal codice di  cui  al  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159, il pubblico ministero presso il  giudice  che
ha emesso il provvedimento di confisca; 
      8) predisporre, attraverso  la  previsione  dell'accesso  a  un
rimedio  restitutorio,  la  disciplina   necessaria   ad   assicurare
l'esecuzione delle confische ordinate con sentenze  emesse  all'esito
di  processi  celebrati  in  assenza,  ovvero  disposte  dal  giudice
dell'esecuzione a seguito di sentenze emesse  all'esito  di  processi
celebrati in assenza, quando  non  ricorrono  le  condizioni  di  cui
all'articolo 19,  paragrafo  1,  lettera  g),  del  regolamento  (UE)
2018/1805; 
    h)  provvedere,  ove  necessario,  a  modificare  o  abrogare  le
disposizioni del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 35,  e  del
decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137, al  fine  di  armonizzarle
con quelle introdotte in esecuzione della delega di cui al  comma  1,
eventualmente anche accorpando la complessiva disciplina in un  testo
normativo unitario; 
    i) apportare le necessarie modifiche agli articoli 419, 429 e 552
del   codice   di   procedura   penale,   prevedendo   l'avvertimento
all'imputato della possibile adozione del provvedimento  di  confisca
nel  processo  celebrato  in  sua  assenza,  conformemente  a  quanto
previsto dall'articolo 19, paragrafo 1, lettera  g),  punto  i),  del
regolamento (UE) 2018/1805; 
    l)  apportare  ogni  ulteriore  opportuna  modifica  alle   norme
dell'ordinamento interno  al  fine  di  dare  piena  attuazione  alle
previsioni del regolamento (UE) 2018/1805, con  particolare  riguardo
alle  disposizioni   non   direttamente   applicabili,   e   abrogare
espressamente le norme interne che risultino incompatibili con quelle
del medesimo regolamento. 
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.  Le   amministrazioni
interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.