Art. 14 
 
Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle
  disposizioni del  regolamento  (UE)  2019/816,  che  istituisce  un
  sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in  possesso
  di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di
  paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di
  informazione  sui  casellari  giudiziali,   e   che   modifica   il
  regolamento (UE) 2018/1726. 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con le  procedure  di  cui
all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n.  234,  acquisito  il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu'  decreti
legislativi  per   l'adeguamento   della   normativa   nazionale   al
regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 aprile 2019. 
  2. Nell'esercizio della delega di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo, il Governo osserva, oltre ai principi e  criteri  direttivi
generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
    a)  apportare  alle  norme  di  rango  primario  in  materia   di
identificazione di cittadini di Stati terzi, apolidi e persone la cui
cittadinanza e' ignota, di casellario giudiziale e di  scambio  delle
relative informazioni, nonche' al codice di procedura penale  e  alle
norme di attuazione, di coordinamento e  transitorie  del  codice  di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28  luglio  1989,  n.
271, le modifiche e  le  integrazioni  necessarie  per  l'adeguamento
della  normativa  interna  alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)
2019/816,  con  particolare  riguardo  a  quelle   non   direttamente
applicabili; 
    b) assicurare la  conformita'  delle  disposizioni  nazionali  di
adeguamento  di  cui  alla  lettera  a)  ai  principi  e  alle  norme
sovranazionali in materia di protezione dei dati personali; 
    c) adottare ogni opportuna modifica alle norme del codice penale,
del codice di procedura penale, alle norme sul casellario  giudiziale
e a quelle  dei  decreti  legislativi  emanati  in  attuazione  della
decisione quadro 2008/675/GAI del  Consiglio,  del  24  luglio  2008,
relativa alla considerazione delle decisioni di  condanna  tra  Stati
membri dell'Unione europea in  occasione  di  un  nuovo  procedimento
penale, della decisione quadro 2009/315/GAI  del  Consiglio,  del  26
febbraio 2009,  relativa  all'organizzazione  e  al  contenuto  degli
scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte  dal  casellario
giudiziario, della decisione 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile
2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari
giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11  della  decisione
quadro  2009/315/GAI,  nonche'  della  direttiva  (UE)  2019/884  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che  modifica
la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo
scambio di informazioni sui cittadini di paesi  terzi  e  il  sistema
europeo di informazione  sui  casellari  giudiziali  (ECRIS),  e  che
sostituisce la decisione  2009/316/GAI  del  Consiglio,  al  fine  di
armonizzare il quadro giuridico  nazionale  e  di  favorire  il  piu'
efficace perseguimento delle finalita' dei  citati  atti  dell'Unione
europea.