Art. 15 
 
Principi  e  criteri  direttivi  per  l'adeguamento  della  normativa
  nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784, relativo
  al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online. 
 
  1. Nell'esercizio della delega per il  completo  adeguamento  della
normativa nazionale  al  regolamento  (UE)  2021/784  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29  aprile  2021,  il  Governo  osserva,
oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche  i  seguenti  principi  e
criteri direttivi specifici: 
    a) individuare le autorita' competenti ad emettere  ed  esaminare
gli ordini di rimozione  ai  sensi  dell'articolo  12,  paragrafo  1,
lettere a) e b), del  regolamento  (UE)  2021/784,  disciplinando  il
procedimento  per  l'adozione  delle  predette  misure  in  modo   da
prevedere l'immediata informativa del Procuratore nazionale antimafia
e  antiterrorismo  e  l'acquisizione  di   elementi   informativi   e
valutativi  anche  presso   il   Comitato   di   analisi   strategica
antiterrorismo di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 3  agosto
2007, n. 124; 
    b)  individuare  l'organo  del  Ministero  dell'interno  per   la
sicurezza e la regolarita' dei servizi di  telecomunicazione  di  cui
all'articolo 14, comma 2, della  legge  3  agosto  1998,  n.  269,  e
all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio  2015,  n.  7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  aprile  2015,  n.  43,
quale autorita' competente per sorvegliare l'attuazione delle  misure
di cui  all'articolo  5  del  regolamento  (UE)  2021/784,  ai  sensi
dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del medesimo  regolamento,
nonche' quale struttura di supporto  tecnico  al  punto  di  contatto
designato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento; 
    c) prevedere,  per  le  violazioni  delle  disposizioni  indicate
all'articolo 18 del regolamento  (UE)  2021/784,  sanzioni  efficaci,
dissuasive e proporzionate alla gravita' delle violazioni medesime; 
    d) individuare le autorita' competenti a irrogare le sanzioni  di
cui alla lettera c) e a vigilare sull'osservanza  delle  disposizioni
del regolamento (UE) 2021/784,  diverse  dalle  misure  di  cui  alla
lettera b); 
    e)  prevedere  effettivi  strumenti  di  tutela  in  favore   dei
prestatori di servizi di hosting e dei  fornitori  di  contenuti  nei
casi previsti dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/784; 
    f) apportare ogni necessaria modifica alle norme  in  materia  di
terrorismo gia' vigenti e, in particolare, alle disposizioni  di  cui
all'articolo 2 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, al fine di dare
piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE)  2021/784,  con
particolare riguardo alle disposizioni non direttamente  applicabili,
prevedendo anche l'abrogazione delle disposizioni  incompatibili  con
quelle contenute nel regolamento medesimo. 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate  provvedono   all'adempimento   dei   compiti   derivanti
dall'esercizio della delega  di  cui  al  presente  articolo  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente.