Art. 16 
 
Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle
  disposizioni   del   regolamento   (UE)   2019/4,   relativo   alla
  fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi
  medicati,  che  modifica  il  regolamento  (CE)  n.  183/2005   del
  Parlamento europeo e  del  Consiglio  e  che  abroga  la  direttiva
  90/167/CEE del Consiglio. 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, ai  sensi  dell'articolo  3
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno  o  piu'  decreti
legislativi  per   l'adeguamento   della   normativa   nazionale   al
regolamento (UE) 2019/4  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
dell'11 dicembre 2018. 
  2. Nell'esercizio della  delega  di  cui  al  comma  1  il  Governo
osserva, oltre ai  principi  e  criteri  direttivi  generali  di  cui
all'articolo 32 della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  anche  i
seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
    a) individuare  il  Ministero  della  salute,  le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano quali autorita' competenti a
svolgere i compiti previsti dal regolamento (UE) 2019/4, specificando
le rispettive competenze; 
    b) adeguare e semplificare le norme vigenti al fine di  eliminare
processi e vincoli ormai obsoleti; 
    c) ridefinire il sistema sanzionatorio per  la  violazione  delle
disposizioni del regolamento (UE) 2019/4 attraverso la previsione  di
sanzioni efficaci, dissuasive e  proporzionate  alla  gravita'  delle
relative violazioni.