Art. 18 
 
Delega al Governo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1099/2009,
  relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento. 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con le  procedure  di  cui
all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n.  234,  acquisito  il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu'  decreti
legislativi per l'attuazione del regolamento (CE)  n.  1099/2009  del
Consiglio, del 24 settembre 2009. 
  2. Nell'esercizio della  delega  di  cui  al  comma  1  il  Governo
osserva, oltre ai  principi  e  criteri  direttivi  generali  di  cui
all'articolo 32 della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  anche  i
seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
    a) prevedere  specifiche  e  progressive  misure  finalizzate  ad
introdurre, entro il 31 dicembre 2026,  il  divieto  di  abbattimento
selettivo dei pulcini di linea maschile delle  galline  della  specie
Gallus  gallus  domesticus  provenienti  da  linee   di   allevamento
orientate alla  produzione  di  uova  non  destinate  alla  cova,  ad
eccezione dei casi  in  cui  l'abbattimento  dei  pulcini  sia  stato
prescritto  ai  sensi  della  normativa  vigente  che  disciplina  le
malattie animali oppure sia necessario, in casi specifici, per motivi
connessi alla protezione degli animali; 
    b) garantire alle aziende di produzione di  pulcini  (incubatoi),
di cui  all'ambito  di  applicazione  del  presente  articolo,  anche
attraverso  il  coinvolgimento  delle   associazioni   nazionali   di
categoria, nel rispetto dei termini di decorrenza di cui alla lettera
a), congrui tempi di adeguamento alla normativa  per  l'aggiornamento
delle procedure di lavoro e dello stato  tecnologico  delle  medesime
imprese; 
    c)  favorire  l'introduzione  e  lo  sviluppo  e  promuovere   la
conoscenza di tecnologie e strumenti per il sessaggio degli  embrioni
in ovo (cosiddetto «in ovo sexing») in grado di identificare il sesso
del pulcino ancora prima della schiusa, al fine di scartare  le  uova
che contengano pulcini maschi, o di altre tecnologie  innovative  che
offrano una valida alternativa  alla  pratica  dell'abbattimento  dei
pulcini; 
    d) promuovere appropriate politiche di incentivazione, promozione
e sostegno delle tecnologie e degli strumenti di cui alla lettera c),
anche al fine di favorire la tutela del benessere degli animali; 
    e) adottare i  provvedimenti  necessari  affinche'  le  autorita'
sanitarie territorialmente competenti procedano  ad  ispezioni  negli
stabilimenti di allevamento di galline ovaiole per  la  verifica  del
rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.