Art. 20 
 
Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle
  disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1071/2009, n. 1072/2009  e  n.
  1073/2009, in materia di trasporto su strada di  merci  e  persone,
  nonche'  alle  disposizioni  dei  regolamenti  (UE)   2020/1054   e
  2016/403, in materia di  condizioni  di  lavoro  dei  conducenti  e
  sull'uso dei  tachigrafi,  al  regolamento  (UE)  n.  165/2014,  in
  materia di tachigrafi nel settore dei trasporti  su  strada,  e  al
  regolamento (UE) 2020/1055, che  modifica  i  regolamenti  (CE)  n.
  1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e  (UE)  n.  1024/2012  per  adeguarli
  all'evoluzione del settore del trasporto su strada. 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, ai  sensi  dell'articolo  3
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno  o  piu'  decreti
legislativi  per   l'adeguamento   della   normativa   nazionale   ai
regolamenti (CE) n.  1071/2009,  n.  1072/2009  e  n.  1073/2009  del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  21  ottobre  2009,  (UE)
2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020,
(UE) 2016/403 della Commissione, del 18 marzo 2016, (UE) n.  165/2014
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014,  e  (UE)
2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020. 
  2. Nell'esercizio della  delega  di  cui  al  comma  1  il  Governo
osserva, oltre ai  principi  e  criteri  direttivi  generali  di  cui
all'articolo 32 della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  anche  i
seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
    a)   provvedere   alla    semplificazione    degli    adempimenti
amministrativi connessi all'attivita' di trasporto su strada  e  allo
snellimento delle  relative  procedure,  favorendo  l'utilizzo  delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione; 
    b) ridefinire il sistema sanzionatorio per  la  violazione  delle
disposizioni in materia di trasporto su strada nonche' di  condizioni
di lavoro per i conducenti e di uso  dei  tachigrafi,  attraverso  la
previsione di sanzioni  efficaci,  dissuasive  e  proporzionate  alla
gravita'  delle  relative  violazioni,   determinando   altresi'   le
modalita' di contestazione delle violazioni e di notificazione  delle
sanzioni; 
    c)  potenziare  la  collaborazione  informatica  tra  i  soggetti
istituzionali  coinvolti  nello  scambio  di  comunicazioni  con   le
autorita' competenti degli altri  Stati  membri  dell'Unione  europea
sulle sanzioni irrogate per violazioni  della  normativa  europea  in
materia di trasporto su strada.