Art. 20 Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1071/2009, n. 1072/2009 e n. 1073/2009, in materia di trasporto su strada di merci e persone, nonche' alle disposizioni dei regolamenti (UE) 2020/1054 e 2016/403, in materia di condizioni di lavoro dei conducenti e sull'uso dei tachigrafi, al regolamento (UE) n. 165/2014, in materia di tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, e al regolamento (UE) 2020/1055, che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all'evoluzione del settore del trasporto su strada. 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti (CE) n. 1071/2009, n. 1072/2009 e n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, (UE) 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, (UE) 2016/403 della Commissione, del 18 marzo 2016, (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, e (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020. 2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) provvedere alla semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi all'attivita' di trasporto su strada e allo snellimento delle relative procedure, favorendo l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; b) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni in materia di trasporto su strada nonche' di condizioni di lavoro per i conducenti e di uso dei tachigrafi, attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita' delle relative violazioni, determinando altresi' le modalita' di contestazione delle violazioni e di notificazione delle sanzioni; c) potenziare la collaborazione informatica tra i soggetti istituzionali coinvolti nello scambio di comunicazioni con le autorita' competenti degli altri Stati membri dell'Unione europea sulle sanzioni irrogate per violazioni della normativa europea in materia di trasporto su strada.