Art. 21 
 
Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva  (UE)
  2020/2184, concernente la qualita' delle acque destinate al consumo
  umano. 
 
  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
(UE) 2020/2184  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  16
dicembre 2020, il  Governo  osserva,  oltre  ai  principi  e  criteri
direttivi generali di cui all'articolo 32  della  legge  24  dicembre
2012,  n.  234,  anche  i  seguenti  principi  e  criteri   direttivi
specifici: 
    a) adeguare e  coordinare  i  sistemi  informatici  nazionali  ai
sistemi informatici istituiti a livello di Unione europea, al fine di
garantire lo scambio  di  informazioni  e  di  comunicazioni  tra  le
autorita' competenti nazionali e degli Stati membri, in coerenza  con
il generale assetto ed il riparto delle competenze previste a livello
nazionale,  mediante  l'istituzione   di   un   sistema   informativo
centralizzato, denominato Anagrafe territoriale dinamica delle  acque
potabili (AnTeA), contenente dati sanitari e ambientali  al  fine  di
acquisire informazioni relative al  controllo  dell'attuazione  delle
nuove prescrizioni e di  garantire  un  idoneo  accesso  al  pubblico
nonche' la comunicazione e la condivisione dei dati tra le  autorita'
pubbliche e tra queste e gli operatori del settore idropotabile; 
    b) introdurre una normativa in materia di procedimenti  volti  al
rilascio delle approvazioni per l'impiego di reagenti chimici,  mezzi
di filtrazione e mezzi di trattamento (ReMM)  a  contatto  con  acqua
potabile,  di  organismi  di  certificazione  e  di  indicazioni   in
etichettatura; 
    c) introdurre una normativa volta alla revisione del  sistema  di
vigilanza,  sorveglianza  della  sicurezza  dell'acqua   potabile   e
controllo, anche attraverso l'introduzione di obblighi  di  controllo
su sistemi idrici e sulle acque destinate ad edifici prioritari,  tra
cui ospedali, strutture sanitarie,  case  di  riposo,  strutture  per
l'infanzia,  scuole,  istituti  di  istruzione,  edifici  dotati   di
strutture ricettive, ristoranti, bar, centri sportivi e  commerciali,
strutture per il tempo libero,  ricreative  ed  espositive,  istituti
penitenziari e campeggi; 
    d) attribuire all'Istituto superiore di sanita'  le  funzioni  di
Centro nazionale per la  sicurezza  delle  acque  (CeNSiA),  ai  fini
dell'approvazione  dei  Piani  di  sicurezza   delle   acque   (PSA),
nell'ambito della valutazione della qualita' tecnica dell'acqua e del
servizio idrico  di  competenza  dell'Autorita'  di  regolazione  per
energia, reti e ambiente (ARERA), del rilascio delle approvazioni per
l'impiego di reagenti  chimici,  mezzi  di  filtrazione  e  mezzi  di
trattamento (ReMM) a  contatto  con  acqua  potabile,  nonche'  della
gestione del sistema informativo centralizzato AnTeA; 
    e)  prevedere  una  disciplina  volta  a  consentire  e  favorire
l'accesso all'acqua, che comprenda obblighi di punti di  acceso  alle
acque  per  edifici  prioritari,  aeroporti,  stazioni,  stabilimenti
balneari; 
    f) ridefinire il sistema sanzionatorio per  la  violazione  delle
disposizioni della direttiva (UE) 2020/2184 attraverso la  previsione
di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita'  delle
relative violazioni. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 4 agosto 2022 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Draghi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia