Art. 4 
 
Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva  (UE)
  2019/2161, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio  e  le
  direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e
  del Consiglio per una migliore applicazione e  una  modernizzazione
  delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori. 
 
  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
(UE) 2019/2161  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  27
novembre 2019, il  Governo  osserva,  oltre  ai  principi  e  criteri
direttivi generali di cui all'articolo 32  della  legge  24  dicembre
2012,  n.  234,  anche  i  seguenti  principi  e  criteri   direttivi
specifici: 
    a) apportare alle disposizioni del codice del consumo, di cui  al
decreto legislativo 6 settembre 2005,  n.  206,  le  modifiche  e  le
integrazioni  necessarie  per  il  recepimento   delle   disposizioni
contenute nella direttiva; 
    b) coordinare le disposizioni relative all'indicazione di prezzi,
da introdurre nel codice del consumo, di cui al  decreto  legislativo
n. 206  del  2005,  in  attuazione  delle  modifiche  apportate  alla
direttiva 98/6/CE, con le altre disposizioni vigenti  in  materia  di
indicazione  di  prezzi  e,  in  particolare,  con  le   disposizioni
dell'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; 
    c)    revisionare    e    adeguare    l'apparato    sanzionatorio
amministrativo, gia' previsto dal  codice  del  consumo,  di  cui  al
decreto legislativo n. 206 del  2005,  nelle  materie  oggetto  della
direttiva  (UE)  2019/2161,  attraverso  la  previsione  di  sanzioni
efficaci, dissuasive e proporzionate  alla  gravita'  delle  relative
violazioni; 
    d) stabilire che i poteri sanzionatori di cui agli articoli 1,  3
e 4 della direttiva (UE) 2019/2161  siano  esercitati  dall'Autorita'
garante della concorrenza e  del  mercato  anche  in  relazione  alle
fattispecie di esclusivo  rilievo  nazionale,  cui  si  applicano  le
disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n.
206 del 2005, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27,  comma
1-bis, del medesimo codice; 
    e) prevedere che il massimo edittale delle  sanzioni  inflitte  a
norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2394 del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sia almeno pari  al  4
per cento del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o
negli Stati membri interessati; 
    f) stabilire le specifiche modalita' di  indicazione  del  prezzo
precedente in caso di riduzioni di prezzo per  prodotti  immessi  sul
mercato da  meno  di  trenta  giorni,  nonche'  in  caso  di  aumenti
progressivi della riduzione di prezzo, ed escludere,  in  ogni  caso,
dalla disciplina della indicazione del prezzo precedente i  beni  che
possono deteriorarsi o scadere  rapidamente;  prolungare  altresi'  a
trenta giorni il termine di recesso per  i  contratti  stipulati  nel
contesto  di  visite  a  domicilio  non  richieste  e  di  escursioni
organizzate per vendere prodotti e prevedere che non  si  applichino,
nei medesimi casi, le esclusioni del diritto di recesso.