Art. 5 
 
Principi  e  criteri  direttivi  per  l'adeguamento  della  normativa
  nazionale  alle  disposizioni  del  regolamento   (UE)   2020/1503,
  relativo ai fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese,  e
  che modifica il regolamento (UE)  2017/1129  e  la  direttiva  (UE)
  2019/1937. 
 
  1. Nell'esercizio della delega per  l'adeguamento  della  normativa
nazionale al regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 7 ottobre 2020, il Governo osserva, oltre ai  principi
e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32  della  legge  24
dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri  direttivi
specifici: 
    a) prevedere che la responsabilita' delle informazioni fornite in
una  scheda  contenente  le  informazioni  chiave  sull'investimento,
comprese le  sue  eventuali  traduzioni,  sia  attribuita,  ai  sensi
dell'articolo 23, paragrafo 9, del  regolamento  (UE)  2020/1503,  al
titolare del progetto o ai suoi organi di amministrazione,  direzione
o controllo, nei casi previsti dall'articolo 23,  paragrafo  10,  del
medesimo regolamento (UE) 2020/1503; 
    b) prevedere che la responsabilita' delle informazioni fornite in
una scheda contenente  le  informazioni  chiave  sull'investimento  a
livello di piattaforma, comprese le  sue  eventuali  traduzioni,  sia
attribuita, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 4,  del  regolamento
(UE) 2020/1503, al fornitore di servizi  di  crowdfunding,  nei  casi
previsti dall'articolo 24, paragrafo 5, del medesimo regolamento (UE)
2020/1503; 
    c) individuare la Banca d'Italia e la Commissione  nazionale  per
le societa' e la borsa (CONSOB) quali autorita' competenti  ai  sensi
dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503, avendo
riguardo  alle  rispettive  funzioni,  anche  prevedendo   forme   di
opportuno coordinamento per evitare duplicazioni e sovrapposizioni  e
ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati; 
    d) individuare la  CONSOB  quale  punto  di  contatto  unico  con
l'Autorita' europea degli strumenti  finanziari  e  dei  mercati,  ai
sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503; 
    e) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle
autorita' individuate ai sensi della lettera c), nel  rispetto  delle
competenze alle stesse spettanti,  nell'ambito  e  per  le  finalita'
specificamente  previsti  dal  regolamento  (UE)  2020/1503  e  dalla
legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo  regolamento,
anche con riferimento a procedure di autorizzazione semplificate  per
i soggetti che, alla data di entrata in vigore del  regolamento  (UE)
2020/1503, risultino gia' autorizzati a norma del diritto nazionale a
prestare servizi di  crowdfunding,  ai  sensi  dell'articolo  48  del
medesimo regolamento; 
    f) prevedere che le autorita' individuate ai sensi della  lettera
c) dispongano di tutti i poteri di indagine e di vigilanza  necessari
allo svolgimento dei loro compiti, in conformita' a  quanto  previsto
dall'articolo 30 del regolamento (UE) 2020/1503 e in coerenza  con  i
poteri di cui esse dispongono in base alla legislazione vigente; 
    g)  attuare  l'articolo  39  del   regolamento   (UE)   2020/1503
coordinando le sanzioni ivi  previste  e  quelle  disciplinate  dalle
disposizioni   nazionali   vigenti    sull'esercizio    del    potere
sanzionatorio da parte della  Banca  d'Italia  e  della  CONSOB,  nel
rispetto dei criteri, dei limiti, delle procedure  e  del  regime  di
pubblicazione previsti dallo stesso regolamento, e prevedendo, per le
violazioni  individuate  dal  medesimo   articolo   39,   le   misure
amministrative e le sanzioni amministrative pecuniarie ivi  previste,
fermi restando i massimi edittali ivi  stabiliti  e  quanto  previsto
dall'articolo 39, paragrafo 2, lettera d), in coerenza con  i  minimi
edittali stabiliti dal testo unico di cui al decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, per le violazioni della disciplina  in  materia
di gestione di portali. 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti di cui al  presente  articolo
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente.