Art. 6 
 
Delega  al  Governo  per   il   recepimento   della   raccomandazione
  CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico,  del  22
  dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorita'
  nazionali, e per l'attuazione degli articoli 23-ter, paragrafo 7, e
  28, paragrafo 2, del regolamento (UE)  2016/1011,  come  modificato
  dal regolamento (UE) 2021/168. 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri  e  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, con le procedure di  cui  all'articolo  31  della  legge  24
dicembre  2012,  n.  234,  acquisito  il  parere   delle   competenti
Commissioni  parlamentari,  uno  o  piu'  decreti   legislativi   per
l'attuazione della raccomandazione CERS/2011/3 del  Comitato  europeo
per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa  al  mandato
macroprudenziale delle autorita' nazionali, e per l'attuazione  degli
articoli 23-ter, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento (UE)
2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016,
come modificato dal regolamento (UE) 2021/168 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 10 febbraio 2021. 
  2.   Nell'esercizio   della   delega   per    l'attuazione    della
raccomandazione CERS/2011/3  del  Comitato  europeo  per  il  rischio
sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale
delle autorita' nazionali, il Governo si attiene, oltre ai principi e
criteri direttivi generali di cui  all'articolo  32  della  legge  24
dicembre 2012, n. 234, anche ai seguenti principi e criteri direttivi
specifici: 
    a) istituire un Comitato per le politiche macroprudenziali  privo
di personalita' giuridica, quale autorita' indipendente designata, ai
sensi della raccomandazione  CERS/2011/3,  per  la  conduzione  delle
politiche  macroprudenziali  con  la  finalita'  di   perseguire   la
stabilita'  del  sistema  finanziario  nel   suo   complesso,   anche
attraverso il rafforzamento della capacita' del  sistema  finanziario
di  assorbire  le  conseguenze  di  eventi  che  ne   minacciano   la
stabilita',  nonche'  la  prevenzione  e  il  contrasto  dei   rischi
sistemici, promuovendo cosi' un contributo  sostenibile  del  settore
finanziario alla crescita economica; 
    b) prevedere che al Comitato partecipino la Banca d'Italia,  alla
quale e' attribuita la  presidenza,  la  CONSOB,  l'Istituto  per  la
vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e la Commissione  di  vigilanza
sui  fondi  pensione  (COVIP),   che   condividono   l'obiettivo   di
salvaguardia della stabilita' del sistema finanziario; 
    c)  prevedere  che  alle  sedute   del   Comitato   assista   una
rappresentanza del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  senza
diritto di voto,  e  che  il  presidente  possa  invitare,  anche  su
proposta degli altri membri, soggetti  terzi  ad  assistere,  a  fini
consultivi, alle sedute; 
    d) prevedere le regole di funzionamento e di  voto  del  Comitato
stabilendo: 
      1) che il Comitato deliberi, di regola, con il voto  favorevole
della maggioranza dei suoi partecipanti; 
      2) che, in caso  di  parita',  il  voto  del  presidente  valga
doppio; 
      3) che le raccomandazioni di cui alla lettera  l),  nonche'  le
segnalazioni  e  i  pareri  di  cui  alla  lettera  m),  espressi  su
iniziativa  del  Comitato,  siano  approvati  con   il   consenso   o
l'astensione dell'autorita' cui la raccomandazione e'  indirizzata  o
che sia specificamente competente  per  la  materia  che  costituisce
l'oggetto principale della segnalazione o del parere; 
      4) i casi in cui le decisioni sono rese pubbliche; 
    e) attribuire il ruolo di guida nelle politiche  macroprudenziali
alla Banca  d'Italia,  che  svolge  le  funzioni  di  segreteria  del
Comitato; 
    f) attribuire al Comitato il compito di identificare, analizzare,
classificare, sorvegliare e valutare i rischi per la  stabilita'  del
sistema finanziario nel suo complesso; 
    g) attribuire al Comitato le funzioni, i poteri, gli strumenti  e
i compiti di cooperazione con altre autorita', nazionali ed  europee,
previsti dalla raccomandazione CERS/2011/3; 
    h) attribuire al Comitato il compito di definire  indicatori  per
il monitoraggio del rischio sistemico e  per  l'uso  degli  strumenti
macroprudenziali; 
    i) attribuire al Comitato il  potere  di  definire  e  perseguire
strategie e obiettivi intermedi rispetto a quelli di cui alla lettera
a) e di rivederli periodicamente in considerazione dei rischi per  la
stabilita' finanziaria; 
    l)   attribuire   al   Comitato   il   potere   di    indirizzare
raccomandazioni alla Banca d'Italia, alla CONSOB,  all'IVASS  e  alla
COVIP e prevedere che tali  autorita'  motivino  l'eventuale  mancata
attuazione delle raccomandazioni stesse; 
    m) attribuire al Comitato il potere  di  effettuare  segnalazioni
alle  Camere,  al  Governo,  ad  altre  autorita',  enti  pubblici  e
organismi dello Stato, aventi a oggetto  l'opportunita'  di  adottare
misure, anche normative, nonche' di esprimere pareri, ove richiesto o
di propria iniziativa, sugli schemi di atti normativi rilevanti per i
suoi obiettivi; 
    n) prevedere  che  il  Comitato  possa  elaborare  metodologie  e
procedure per identificare le istituzioni e le strutture  finanziarie
aventi rilevanza sistemica e provvedere  alla  loro  identificazione,
fatti salvi i  poteri  in  materia  attribuiti  a  singole  autorita'
partecipanti al Comitato dalle rispettive normative di settore; 
    o) attribuire al Comitato il  potere  di  richiedere  alla  Banca
d'Italia, alla CONSOB, all'IVASS e alla  COVIP  tutti  i  dati  e  le
informazioni necessari all'esercizio delle sue funzioni; 
    p) prevedere che il Comitato possa acquisire,  tramite  la  Banca
d'Italia, la CONSOB, l'IVASS e  la  COVIP  in  base  alle  rispettive
competenze, le  informazioni  necessarie  per  lo  svolgimento  delle
proprie  funzioni  da  soggetti  privati   che   svolgono   attivita'
economiche rilevanti  ai  fini  della  stabilita'  finanziaria  e  da
soggetti pubblici,  secondo  quanto  previsto  dalla  raccomandazione
CERS/2011/3,  e  che,  quando  le  informazioni  non  possono  essere
acquisite tramite le autorita' di cui alla presente lettera ai  sensi
delle rispettive legislazioni  di  settore,  il  Comitato  ne  chieda
l'acquisizione alla Banca d'Italia,  alla  quale  sono  attribuiti  i
necessari  poteri;  prevedere  che  il  Comitato  condivida  con   le
autorita' i dati e le informazioni necessari all'esercizio delle loro
funzioni; 
    q) prevedere che ai soggetti privati  che  non  ottemperano  agli
obblighi di fornire le informazioni richieste dalla  Banca  d'Italia,
dalla CONSOB, dall'IVASS e dalla  COVIP  ai  sensi  delle  rispettive
legislazioni di settore, secondo quanto previsto  dalla  lettera  p),
siano applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste  dalle
medesime legislazioni di settore; negli altri casi prevedere  che  la
Banca d'Italia possa irrogare ai soggetti privati che non ottemperano
agli obblighi di  fornire  le  informazioni  da  essa  richieste  una
sanzione amministrativa pecuniaria tale da assicurare il rispetto dei
principi di proporzionalita', dissuasivita'  e  adeguatezza,  secondo
un'articolazione che preveda un minimo non inferiore a 5.000  euro  e
un massimo non superiore a 5 milioni  di  euro;  prevedere  che  alle
violazioni delle richieste di informazioni della  Banca  d'Italia  si
applichino gli articoli 144-quater, 145 e 145-quater del testo  unico
delle leggi in materia bancaria  e  creditizia,  di  cui  al  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e che la Banca d'Italia  possa
avvalersi  del  Corpo  della  guardia  di  finanza  per  i  necessari
accertamenti; 
    r) prevedere che il Comitato presenti annualmente  al  Governo  e
alle Camere una relazione sulla propria attivita'; 
    s) apportare alle legislazioni di  settore  relative  alla  Banca
d'Italia, alla CONSOB, all'IVASS e alla COVIP le modifiche necessarie
alla  corretta   e   integrale   attuazione   della   raccomandazione
CERS/2011/3 e, in particolare, prevedere modifiche  all'articolo  188
del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo
7  settembre  2005,  n.  209,  al  fine  di   assicurare   l'adeguato
coordinamento  con  le  disposizioni  di  attuazione  della  presente
delega, prevedendo, in particolare, in coerenza con  le  disposizioni
europee che regolano la gestione dei casi di difficolta'  di  imprese
di assicurazione e di  riassicurazione,  condizioni  e  modalita'  di
esercizio dei poteri ivi previsti. 
  3. Nell'esercizio della  delega  per  l'attuazione  degli  articoli
23-ter,  paragrafo  7,  e  28,  paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)
2016/1011, come modificato dal regolamento (UE) 2021/168, il  Governo
si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
    a) designare il Comitato per le  politiche  macroprudenziali,  ai
sensi  dell'articolo  23-ter,  paragrafo  7,  del  regolamento   (UE)
2016/1011, quale autorita' competente a valutare se una  clausola  di
riserva di uno specifico tipo di  accordo  originariamente  convenuta
non rispecchi piu', oppure rispecchi con differenze significative, il
mercato o la realta' economica che l'indice di riferimento in via  di
cessazione intendeva misurare e se l'applicazione  di  tale  clausola
possa costituire una minaccia per la stabilita' finanziaria; 
    b)  prevedere  che  il  Comitato  renda  pubblici  gli   elementi
considerati alla base della valutazione di cui alla lettera a); 
    c) prevedere che il Comitato si doti delle  procedure  necessarie
per l'effettuazione della valutazione di cui alla lettera a); 
    d) apportare al testo unico delle leggi  in  materia  bancaria  e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,
le opportune modificazioni volte a consentire una  gestione  ordinata
delle  conseguenze  derivanti  dalla  cessazione  di  un  indice   di
riferimento ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2,  del  regolamento
(UE) 2016/1011; 
    e)  prevedere  che  le  banche  e  gli  intermediari   finanziari
pubblichino,  anche  per   estratto,   e   mantengano   costantemente
aggiornati nel proprio sito internet i piani  previsti  dall'articolo
28,  paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)  2016/1011   e   che   gli
aggiornamenti  di  tali  piani  siano  portati  a  conoscenza   della
clientela tramite un'informativa relativa all'avvenuto  aggiornamento
del piano e che rimandi alla versione aggiornata pubblicata nei  siti
internet  delle  banche  e  degli  intermediari  finanziari,  con  le
modalita' previste dall'articolo  119  del  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
    f) prevedere che le clausole contrattuali  aventi  ad  oggetto  i
tassi di interesse consentano di individuare,  anche  per  rinvio  ai
piani di cui alla lettera e), le modifiche all'indice di  riferimento
o l'indice sostitutivo per le ipotesi di variazione sostanziale o  di
cessazione dell'indice di riferimento applicato al contratto; 
    g) prevedere che, al verificarsi di una variazione sostanziale  o
della cessazione dell'indice di riferimento, le modifiche  all'indice
di riferimento o l'indice sostitutivo,  individuati  ai  sensi  della
lettera f), siano comunicati al cliente trenta giorni  prima  che  la
modifica  o  la  cessazione  dell'indice  di   riferimento   assumano
efficacia; la modifica  si  intende  approvata  ove  il  cliente  non
receda, senza spese, dal contratto entro  due  mesi  dalla  ricezione
della comunicazione; in quest'ultimo caso prevedere  che  il  cliente
abbia diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione
delle condizioni precedentemente praticate; 
    h) stabilire che le modifiche o la  sostituzione  dell'indice  di
riferimento per le quali non siano state osservate le prescrizioni di
cui alle lettere da e) a g) siano inefficaci e che in  tale  caso  si
applichi l'indice sostitutivo definito ai sensi del regolamento  (UE)
2016/1011; prevedere che,  ove  non  sia  definito  tale  indice,  si
applichi il tasso previsto dall'articolo 117, comma  7,  lettera  a),
del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.
385, o, per i contratti di credito di cui al capo II  del  titolo  VI
del medesimo testo unico, il tasso  previsto  dall'articolo  125-bis,
comma 7, lettera a), dello stesso; 
    i) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere da f)  a  h)
si applichino ai contratti aventi  a  oggetto  operazioni  e  servizi
disciplinati ai sensi del titolo VI del testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche ove diversi da quelli di
cui all'articolo 3, paragrafo 1, numero  18),  del  regolamento  (UE)
2016/1011; prevedere che in tali casi non si applichi l'articolo  118
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993; 
    l) prevedere che entro un anno dalla data di  entrata  in  vigore
delle disposizioni attuative del  presente  comma  le  banche  e  gli
intermediari finanziari: 
      1) rendano nota  alla  clientela  la  pubblicazione  dei  piani
secondo quanto indicato alla lettera e); 
      2) comunichino ai clienti le variazioni contrattuali necessarie
per introdurre le clausole previste alla lettera f); la  modifica  si
intende approvata  ove  il  cliente  non  receda,  senza  spese,  dal
contratto entro due mesi  dalla  ricezione  della  comunicazione;  in
quest'ultimo caso egli  ha  diritto,  in  sede  di  liquidazione  del
rapporto,   all'applicazione   delle    condizioni    precedentemente
praticate; 
    m) prevedere che le variazioni  contrattuali  per  le  quali  non
siano state osservate le prescrizioni di cui alla  lettera  l)  siano
inefficaci; in caso di inefficacia della  modifica  e  di  successiva
variazione  sostanziale  o  cessazione  dell'indice  di   riferimento
applicato  al  contratto,  prevedere   che   si   applichi   l'indice
sostitutivo  definito  ai  sensi  del  regolamento  (UE)   2016/1011;
prevedere che, ove non sia definito tale indice, si applichi il tasso
previsto dall'articolo 117, comma 7, lettera a), del testo  unico  di
cui al decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.  385,  o,  per  i
contratti di credito di cui al capo II del  titolo  VI  del  medesimo
testo unico,  il  tasso  previsto  dall'articolo  125-bis,  comma  7,
lettera a), dello stesso; 
    n) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere  l),  numero
2), e m) si applichino ai contratti aventi  a  oggetto  operazioni  e
servizi disciplinati ai sensi del titolo VI del testo unico di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche ove  diversi  da
quelli  di  cui  all'articolo  3,  paragrafo  1,  numero   18),   del
regolamento (UE) 2016/1011, e ai soggetti  che  prestano  i  relativi
servizi; prevedere che in tali casi non si  applichi  l'articolo  118
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993. 
  4. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il  Governo,  con
la procedura ivi prevista e  nel  rispetto  dei  principi  e  criteri
direttivi di cui ai commi 2 e 3, puo' emanare disposizioni correttive
e integrative dei medesimi decreti legislativi. 
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti di cui al  presente  articolo
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente.