Art. 7 Delega al Governo per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale e per l'attuazione del regolamento (UE) 2021/23, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132. 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020. 2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) ferme restando le attribuzioni previste dal regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, in capo alle autorita' competenti di cui all'articolo 2, numero 7), del regolamento (UE) 2021/23, designare la Banca d'Italia quale unica autorita' di risoluzione nazionale, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, attribuendo a quest'ultima tutti i poteri assegnati all'autorita' di risoluzione dal citato regolamento; b) designare il Ministero dell'economia e delle finanze quale Ministero incaricato, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/23, dell'esercizio delle funzioni previste dal regolamento medesimo, definendo le opportune modalita' di scambio di informazioni con la Banca d'Italia e con la CONSOB al fine dell'esercizio di tali funzioni e di quanto previsto dalla lettera c); c) prevedere l'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze prima di dare attuazione a decisioni dell'autorita' di risoluzione che, alternativamente o congiuntamente: 1) abbiano un impatto diretto sul bilancio dello Stato; 2) abbiano implicazioni sistemiche che possano verosimilmente causare un impatto diretto sul bilancio dello Stato; 3) diano avvio alla risoluzione di una controparte centrale; d) definire la ripartizione tra la Banca d'Italia e la CONSOB dei poteri previsti dai titoli III, IV e V del regolamento (UE) 2021/23 e assegnati alle autorita' competenti di cui all'articolo 2, numero 7), del medesimo regolamento, avendo particolare riguardo all'esigenza di assicurare la tempestivita' degli interventi e la celerita' delle procedure e tenendo conto del riparto di attribuzioni previsto dalla legislazione vigente e dal regolamento (UE) n. 648/2012; e) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB il potere di ricorrere alla disciplina secondaria, nel rispetto delle competenze alle stesse spettanti e nell'ambito e per le finalita' specificamente previsti dal regolamento (UE) 2021/23. Nell'esercizio dei poteri regolamentari la Banca d'Italia e la CONSOB tengono conto delle linee guida emanate dall'Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) ai sensi del regolamento (UE) 2021/23; f) prevedere che il regime di responsabilita' di cui all'articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sia esteso: 1) all'esercizio delle funzioni disciplinate dal regolamento (UE) 2021/23, con riferimento alla Banca d'Italia e alla CONSOB, ai componenti dei loro organi, ai loro dipendenti, nonche' agli organi delle procedure di risoluzione, compresi i commissari, la controparte centrale-ponte e i componenti dei suoi organi; 2) all'esercizio, da parte della Banca d'Italia e della CONSOB, secondo le rispettive competenze, dei poteri di intervento precoce disciplinati dal regolamento (UE) 2021/23, nonche' agli organi delle procedure di intervento precoce e ai loro componenti, compresi i commissari; g) prevedere che, per gli atti compiuti in attuazione di provvedimenti dell'autorita' di risoluzione, la responsabilita' dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai sensi dell'articolo 2, numero 23), e dell'alta dirigenza, ai sensi dell'articolo 2, numero 37), del regolamento (UE) 2021/23, della controparte centrale sottoposta a risoluzione sia limitata ai casi di dolo o colpa grave; h) non avvalersi della facolta' di imporre l'approvazione ex ante da parte dell'autorita' giudiziaria della decisione di adottare una misura di prevenzione o di gestione della crisi prevista dall'articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23; i) mediante estensione dell'ambito applicativo dell'articolo 2638, comma 3-bis, del codice civile, disporre l'equiparazione, agli effetti della legge penale, delle autorita' e delle funzioni di risoluzione di cui al regolamento (UE) 2021/23 alle autorita' e alle funzioni di vigilanza; l) disporre che la violazione dell'obbligo di segreto previsto dall'articolo 73 del regolamento (UE) 2021/23 da parte di soggetti che non rivestono la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio sia punita a norma dell'articolo 622 del codice penale, con procedibilita' d'ufficio; m) con riferimento alla disciplina delle sanzioni previste dal regolamento (UE) 2021/23: 1) introdurre nell'ordinamento nazionale, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 82, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, nuove fattispecie di illeciti amministrativi per violazione delle disposizioni del medesimo regolamento, stabilendo: 1.1) l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a controparti centrali o a partecipanti diretti delle stesse controparti centrali nei cui confronti siano accertate le violazioni e i presupposti che determinano una responsabilita' da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nonche' dei dipendenti o di coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del soggetto vigilato, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato; 1.2) l'entita' delle sanzioni amministrative pecuniarie, in modo tale che: 1.2.1) la sanzione applicabile alle persone giuridiche sia compresa tra il minimo di 30.000 euro e il massimo del 10 per cento del fatturato; 1.2.2) la sanzione applicabile alle persone fisiche sia compresa tra il minimo di 5.000 euro e il massimo di 5 milioni di euro; 1.2.3) qualora il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione sia superiore ai limiti massimi indicati ai numeri 1.2.1) e 1.2.2), le sanzioni siano elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia determinabile; 2) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, il potere di irrogare le sanzioni; definire, tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/23, i criteri cui la Banca d'Italia e la CONSOB devono attenersi nella determinazione dell'ammontare della sanzione, anche in deroga alle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689; 3) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, il compito di comunicare all'AESFEM, ai sensi dell'articolo 84 del regolamento (UE) 2021/23, le informazioni previste dal medesimo regolamento sulle sanzioni applicate da ciascuna di esse; 4) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, il potere di definire disposizioni attuative, anche con riferimento alla definizione della nozione di fatturato utile per la determinazione della sanzione, alla procedura sanzionatoria e alle modalita' di pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni; 5) prevedere, ove compatibili con il regolamento (UE) 2021/23, efficaci strumenti per la deflazione del contenzioso o per la semplificazione dei procedimenti di applicazione della sanzione, anche conferendo alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, la facolta' di escludere l'applicazione della sanzione per condotte prive di effettiva offensivita' o pericolosita'; 6) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, il potere di adottare le misure previste dal regolamento (UE) 2021/23 relative alla reprimenda pubblica, all'ordine di cessare o di porre rimedio a condotte irregolari e alla sospensione temporanea dall'incarico; 7) introdurre la possibilita' di una dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza in caso di avvio della risoluzione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e, a seguito dell'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, nel titolo IX della parte prima del medesimo codice, senza che in tal caso assuma rilievo esimente l'eventuale superamento dello stato di insolvenza per effetto della risoluzione; 8) stabilire l'applicabilita' agli organi della risoluzione delle fattispecie penali previste nel titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in coerenza con l'articolo 237, secondo comma, del citato regio decreto n. 267 del 1942, nonche', a seguito dell'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, nel titolo IX della parte prima del citato codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, in coerenza con l'articolo 343, commi 2 e 3, del medesimo codice; n) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione e attuazione del regolamento (UE) 2021/23 e a garantire il coordinamento con le altre disposizioni vigenti per i settori interessati dalla normativa da attuare, avendo riguardo al riparto di funzioni tra la Banca d'Italia e la CONSOB previsto dalla legislazione vigente, nonche' prevedendo opportune forme di coordinamento tra le due autorita'; o) fermo restando quanto previsto dalla lettera n), apportare al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ogni altra modifica necessaria per chiarire la disciplina applicabile, per assicurare maggiore efficacia ed efficienza alla gestione delle crisi di tutti gli intermediari ivi disciplinati e per il coordinamento con la disciplina prevista nel regolamento (UE) 2021/23, anche tenendo conto di quanto previsto dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e delle esigenze di proporzionalita' della disciplina e di celerita' delle procedure; p) prevedere che la Banca d'Italia e la CONSOB adottino la disciplina secondaria di cui al presente articolo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di attuazione della delega di cui al presente articolo. 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.