Art. 8 
 
Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle
  disposizioni  del  regolamento  (UE)  2021/557,  che  modifica   il
  regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la
  cartolarizzazione   e   instaura   un    quadro    specifico    per
  cartolarizzazioni  semplici,  trasparenti  e   standardizzate   per
  sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19. 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con le  procedure  di  cui
all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n.  234,  acquisito  il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu'  decreti
legislativi  per   l'adeguamento   della   normativa   nazionale   al
regolamento (UE) 2021/557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
31 marzo 2021. 
  2. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  1  il  Governo  si
attiene, oltre che ai principi e criteri direttivi  generali  di  cui
all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012,  n.  234,  ai  seguenti
principi e criteri direttivi specifici: 
    a)  apportare  alla  normativa  vigente  tutte  le  modificazioni
necessarie ad assicurare la  corretta  applicazione  del  regolamento
(UE) 2021/557; 
    b) individuare la Banca d'Italia, l'IVASS, la CONSOB e la  COVIP,
secondo le relative  attribuzioni,  quali  autorita'  competenti,  ai
sensi dell'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento  (UE)  2017/2402
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12  dicembre  2017,  come
modificato  dall'articolo  1,  numero  13),  del   regolamento   (UE)
2021/557; 
    c)  prevedere,  ove  opportuno,  il   ricorso   alla   disciplina
secondaria  adottata  dalle  autorita'  individuate  ai  sensi  della
lettera b) nell'ambito e per le finalita' specificamente previste dal
regolamento (UE) 2021/557 e dalla  legislazione  dell'Unione  europea
attuativa del medesimo regolamento; 
    d)  estendere  la  disciplina   delle   sanzioni   amministrative
introdotta  in  attuazione  del  regolamento  (UE)   2017/2402   alle
violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2021/557. 
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate  provvedono   all'adempimento   dei   compiti   derivanti
dall'esercizio della delega  di  cui  al  presente  articolo  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente.