Art. 9 
 
Delega  al  Governo  per  il  compiuto  adeguamento  della  normativa
  nazionale al regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di
  una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura  europea
  («EPPO»). 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei  principi
e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32  della  legge  24
dicembre 2012, n. 234, uno o piu' decreti legislativi per il compiuto
adeguamento della normativa nazionale al regolamento  (UE)  2017/1939
del  Consiglio,  del  12  ottobre  2017,  attuato  con   il   decreto
legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, modificando  la  disciplina  della
competenza prevista  dal  codice  di  procedura  penale  in  modo  da
concentrare negli uffici giudiziari distrettuali la  trattazione  dei
procedimenti per i  reati  che  offendono  gli  interessi  finanziari
dell'Unione europea in  ordine  ai  quali  la  Procura  europea  puo'
esercitare la sua competenza, indipendentemente dalla circostanza che
detta competenza sia esercitata. 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.  Le   amministrazioni
interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.