Art. 2 
 
                       Beni ereditari vacanti 
 
  1. Ai fini del presente regolamento, per «beni  ereditari  vacanti»
si intendono: i beni immobili, le cose mobili, i titoli  di  credito,
le obbligazioni, le partecipazioni  societarie,  le  quote  di  fondi
comuni di investimento  e  gli  altri  valori  mobiliari,  i  crediti
nonche' i diritti e i beni immateriali, situati nel territorio  dello
Stato italiano, facenti parte di: 
    a) eredita' devolute allo Stato all'esito delle procedure di  cui
agli articoli 528 e seguenti del codice civile; 
    b) eredita' devolute allo Stato ai sensi  dell'articolo  586  del
codice civile per le quali non sono state attivate  le  procedure  di
cui agli articoli 528 e seguenti del codice civile. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il riferimento al testo degli articoli 528 e 586  del
          Codice Civile e' riportato nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo degli articoli da 529 a  532  del
          Codice Civile: 
                «Art 529 (Obblighi del curatore). -  Il  curatore  e'
          tenuto  a   procedere   all'inventario   dell'eredita',   a
          esercitarne e promuoverne le  ragioni,  a  rispondere  alle
          istanze proposte contro la medesima,  ad  amministrarla,  a
          depositare presso le casse postali o presso un istituto  di
          credito designato dal tribunale  il  danaro  che  si  trova
          nell'eredita' o si ritrae dalla vendita dei mobili o  degli
          immobili, e, da  ultimo,  a  rendere  conto  della  propria
          amministrazione.» 
                «Art. 530 (Pagamento  dei  debiti  ereditari).  -  Il
          curatore puo' provvedere al pagamento dei debiti  ereditari
          e dei legati, previa autorizzazione del tribunale. 
                Se pero' alcuno  dei  creditori  o  dei  legatari  fa
          opposizione,  il  curatore  non  puo'  procedere  ad  alcun
          pagamento,   ma   deve   provvedere    alla    liquidazione
          dell'eredita'  secondo  le  norme  degli  articoli  498   e
          seguenti.» 
                «Art. 531 (Inventario, amministrazione  e  rendimento
          dei conti). - Le disposizioni della sezione II del  capo  V
          di   questo   titolo,    che    riguardano    l'inventario,
          l'amministrazione  e  il  rendimento  di  conti  da   parte
          dell'erede  con  beneficio  d'inventario,  sono  comuni  al
          curatore dell'eredita'  giacente,  esclusa  la  limitazione
          della responsabilita' per colpa.» 
                «Art. 532 (Cessazione della curatela per accettazione
          dell'eredita'). - Il  curatore  cessa  dalle  sue  funzioni
          quando l'eredita' e' stata accettata.».