Art. 2 Beni ereditari vacanti 1. Ai fini del presente regolamento, per «beni ereditari vacanti» si intendono: i beni immobili, le cose mobili, i titoli di credito, le obbligazioni, le partecipazioni societarie, le quote di fondi comuni di investimento e gli altri valori mobiliari, i crediti nonche' i diritti e i beni immateriali, situati nel territorio dello Stato italiano, facenti parte di: a) eredita' devolute allo Stato all'esito delle procedure di cui agli articoli 528 e seguenti del codice civile; b) eredita' devolute allo Stato ai sensi dell'articolo 586 del codice civile per le quali non sono state attivate le procedure di cui agli articoli 528 e seguenti del codice civile.
Note all'art. 2: - Il riferimento al testo degli articoli 528 e 586 del Codice Civile e' riportato nelle note alle premesse. - Si riporta il testo degli articoli da 529 a 532 del Codice Civile: «Art 529 (Obblighi del curatore). - Il curatore e' tenuto a procedere all'inventario dell'eredita', a esercitarne e promuoverne le ragioni, a rispondere alle istanze proposte contro la medesima, ad amministrarla, a depositare presso le casse postali o presso un istituto di credito designato dal tribunale il danaro che si trova nell'eredita' o si ritrae dalla vendita dei mobili o degli immobili, e, da ultimo, a rendere conto della propria amministrazione.» «Art. 530 (Pagamento dei debiti ereditari). - Il curatore puo' provvedere al pagamento dei debiti ereditari e dei legati, previa autorizzazione del tribunale. Se pero' alcuno dei creditori o dei legatari fa opposizione, il curatore non puo' procedere ad alcun pagamento, ma deve provvedere alla liquidazione dell'eredita' secondo le norme degli articoli 498 e seguenti.» «Art. 531 (Inventario, amministrazione e rendimento dei conti). - Le disposizioni della sezione II del capo V di questo titolo, che riguardano l'inventario, l'amministrazione e il rendimento di conti da parte dell'erede con beneficio d'inventario, sono comuni al curatore dell'eredita' giacente, esclusa la limitazione della responsabilita' per colpa.» «Art. 532 (Cessazione della curatela per accettazione dell'eredita'). - Il curatore cessa dalle sue funzioni quando l'eredita' e' stata accettata.».