Art. 3 Beni derivanti da eredita' giacente 1. Nei casi di procedimento instaurato ai sensi dell'articolo 528, primo comma, del codice civile, la cancelleria del tribunale che ha disposto la nomina del curatore, attraverso il sistema di rilevazione dei dati di cui all'articolo 6, comunica all'Agenzia del demanio, entro dieci giorni dalla sua adozione, il provvedimento di nomina del curatore, unitamente ai dati identificativi e al codice fiscale del curatore e del defunto. Con le medesime modalita' la cancelleria del tribunale comunica, altresi', entro dieci giorni dalla loro adozione, gli eventuali provvedimenti di revoca e sostituzione del curatore, nonche' la cessazione della curatela per accettazione dell'eredita'. 2. Il curatore dell'eredita' giacente, attraverso il sistema di rilevazione dei dati di cui all'articolo 6, trasmette, entro sei mesi dalla nomina, un elenco provvisorio dei beni ereditari contenente i dati di cui al comma 4. 3. Nel caso di devoluzione dell'eredita' allo Stato ai sensi dell'articolo 586 del codice civile, entro trenta giorni dalla chiusura della procedura di eredita' giacente, il curatore trasmette all'Agenzia del demanio, con le modalita' indicate nel comma 2, l'elenco dei beni ereditari. 4. L'elenco dei beni ereditari contiene tutti i dati e le informazioni occorrenti per individuare i beni, e in particolare: a) i dati identificativi del curatore e il relativo codice fiscale; b) i dati identificativi del defunto e il relativo codice fiscale; c) il tribunale del circondario in cui si e' aperta la successione; d) i dati identificativi dei chiamati all'eredita' e i relativi codici fiscali; e) i dati identificativi dei beni immobili, delle cose mobili, dei titoli di credito, dei titoli di Stato, delle obbligazioni, delle partecipazioni societarie, delle quote di fondi comuni di investimento o di altri valori mobiliari, dei diritti e beni immateriali e di ogni altra attivita' ricompresa nella eredita' giacente; f) gli estremi delle trascrizioni o iscrizioni risultanti dai pubblici registri; g) i crediti, l'ammontare delle somme di danaro ed ogni altra attivita'. 5. L'elenco dei beni ereditari e' validamente presentato quando il curatore lo sottoscrive o e' identificato o lo trasmette a norma dell'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 6. La veridicita' e la completezza dei dati e delle informazioni contenute nell'elenco dei beni ereditari sono comprovate dal curatore mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le dichiarazioni di cui al primo periodo sono validamente presentate quando il curatore le sottoscrive o e' identificato o le trasmette a norma dell'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 7. Nelle dichiarazioni di cui al comma 6 il curatore attesta, altresi', di aver provveduto ad effettuare la ricerca prevista dall'articolo 155-sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
Note all'art. 3: - Il riferimento al testo degli articoli 528 e 586 del codice civile e' riportato nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 65, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale): «Art. 65 (Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica). - 1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui all'articolo 20; b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante e' identificato attraverso il sistema pubblico di identita' digitale (SPID), la carta di identita' elettronica o la carta nazionale dei servizi; b-bis) ovvero formate tramite il punto di accesso telematico per i dispositivi mobili di cui all'articolo 64-bis; c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identita'; c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale iscritto in uno degli elenchi di cui all'articolo 6-bis, 6-ter o 6-quater ovvero, in assenza di un domicilio digitale iscritto, da un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS. In tale ultimo caso, in assenza di un domicilio digitale iscritto, la trasmissione costituisce elezione di domicilio digitale speciale, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, per gli atti e le comunicazioni a cui e' riferita l'istanza o la dichiarazione. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario. 1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell'ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione inviate ai sensi e con le modalita' di cui al comma 1 comporta responsabilita' dirigenziale e responsabilita' disciplinare dello stesso. 2. Le istanze e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento. 4. Il comma 2 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' sostituito dal seguente: «2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».». - Si riporta il testo degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa): «Art. 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni). - 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e fatti: a) data e il luogo di nascita; b) residenza; c) cittadinanza; d) godimento dei diritti civili e politici; e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; f) stato di famiglia; g) esistenza in vita; h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; l) appartenenza a ordini professionali; m) titolo di studio, esami sostenuti; n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; r) stato di disoccupazione; s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; t) qualita' di studente; u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; cc) qualita' di vivenza a carico; dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.» «Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'articolo 38. 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.». - Si riporta il testo dall'articolo 155-sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile: «Art. 155-sexies (Ulteriori casi di applicazione delle disposizioni per la ricerca con modalita' telematiche dei beni da pignorare). - Le disposizioni in materia di ricerca con modalita' telematiche dei beni da pignorare si applicano anche per l'esecuzione del sequestro conservativo e per la ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui. Ai fini del recupero o della cessione dei crediti, il curatore, il commissario e il liquidatore giudiziale possono avvalersi delle medesime disposizioni anche per accedere ai dati relativi ai soggetti nei cui confronti la procedura ha ragioni di credito, anche in mancanza di titolo esecutivo nei loro confronti. Quando di tali disposizioni ci si avvale nell'ambito di procedure concorsuali e di procedimenti in materia di famiglia, l'autorizzazione spetta al giudice del procedimento.».