Art. 4 
 
                     Documentazione da allegare 
                    all'elenco dei beni ereditari 
 
  1.  Unitamente  all'elenco  di  cui  all'articolo  3,  il  curatore
trasmette, altresi', all'Agenzia del demanio  copia  dell'inventario,
del rendiconto, del provvedimento  di  chiusura  della  procedura  di
eredita' giacente, del provvedimento di devoluzione  allo  Stato  dei
beni ereditari, dell'eventuale  nota  di  trascrizione  nei  pubblici
registri e della voltura. 
  2. La formazione, la copia, la duplicazione,  la  riproduzione,  la
sottoscrizione e  l'eventuale  validazione  temporale  dei  documenti
informatici di cui al comma 1 e dell'elenco  di  cui  all'articolo  3
avviene  nel  rispetto  delle  regole  tecniche  adottate  ai   sensi
dell'articolo 71  del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,
utilizzandone i formati ivi previsti. 
  3. Se formati in origine in modalita' elettronica, dei documenti di
cui al comma 1 e dell'elenco di cui all'articolo 3, e'  trasmesso  il
corrispondente  duplicato  informatico;  se  formati  in  origine  su
supporto analogico, sono trasmesse le copie per immagine su  supporto
informatico effettuate  ai  sensi  dell'articolo  22,  comma  3,  del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo  degli  articoli  22  e  71,  del
          decreto  legislativo  7   marzo   2005,   n.   82   (Codice
          dell'amministrazione digitale): 
                «Art. 22 (Copie informatiche di documenti analogici).
          - 1. I  documenti  informatici  contenenti  copia  di  atti
          pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi
          gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in
          origine su supporto analogico,  spediti  o  rilasciati  dai
          depositari pubblici autorizzati e dai  pubblici  ufficiali,
          hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e  2715
          del codice civile, se sono formati ai  sensi  dell'articolo
          20, comma  1-bis,  primo  periodo.  La  loro  esibizione  e
          produzione sostituisce quella dell'originale. 
                1-bis. La copia per immagine su supporto  informatico
          di un documento analogico e' prodotta mediante  processi  e
          strumenti che assicurano che il documento informatico abbia
          contenuto e forma identici a quelli del documento analogico
          da  cui  e'  tratto,  previo  raffronto  dei  documenti   o
          attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano
          adottate tecniche in grado di garantire  la  corrispondenza
          della forma e del contenuto dell'originale e della copia. 
                2. Le copie per immagine su supporto  informatico  di
          documenti  originali  formati  in   origine   su   supporto
          analogico  hanno  la  stessa  efficacia  probatoria   degli
          originali da cui sono estratte, se la loro  conformita'  e'
          attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio'
          autorizzato, secondo le Linee guida. 
                3. Le copie per immagine su supporto  informatico  di
          documenti  originali  formati  in   origine   su   supporto
          analogico nel rispetto delle Linee guida  hanno  la  stessa
          efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte  se
          la loro  conformita'  all'originale  non  e'  espressamente
          disconosciuta. 
                4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 1-bis, 2  e
          3 sostituiscono ad ogni  effetto  di  legge  gli  originali
          formati in origine su supporto analogico, e sono idonee  ad
          assolvere gli  obblighi  di  conservazione  previsti  dalla
          legge, salvo quanto stabilito dal comma 5. 
                5. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri possono essere individuate  particolari  tipologie
          di documenti analogici originali unici  per  le  quali,  in
          ragione  di  esigenze  di  natura  pubblicistica,   permane
          l'obbligo  della  conservazione  dell'originale   analogico
          oppure, in  caso  di  conservazione  sostitutiva,  la  loro
          conformita' all'originale deve  essere  autenticata  da  un
          notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato con
          dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al
          documento informatico. 
                6.» 
                «Art. 71  (Regole  tecniche).  -  1.  L'AgID,  previa
          consultazione pubblica da svolgersi  entro  il  termine  di
          trenta giorni, sentiti le amministrazioni competenti  e  il
          Garante per la protezione dei dati personali nelle  materie
          di competenza, nonche' acquisito il parere della Conferenza
          unificata, adotta Linee guida contenenti le regole tecniche
          e di indirizzo per l'attuazione  del  presente  Codice.  Le
          Linee guida divengono efficaci dopo la  loro  pubblicazione
          nell'apposita  area   del   sito   Internet   istituzionale
          dell'AgID e di essa  ne  e'  data  notizia  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana. Le  Linee  guida  sono
          aggiornate o modificate con la procedura di  cui  al  primo
          periodo. 
                1-bis. 
                1-ter. Le regole tecniche di cui al  presente  codice
          sono  dettate  in  conformita'  ai  requisiti  tecnici   di
          accessibilita' di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio
          2004, n. 4, alle  discipline  risultanti  dal  processo  di
          standardizzazione tecnologica a livello  internazionale  ed
          alle normative dell'Unione europea. 
                2.».