Art. 4 Documentazione da allegare all'elenco dei beni ereditari 1. Unitamente all'elenco di cui all'articolo 3, il curatore trasmette, altresi', all'Agenzia del demanio copia dell'inventario, del rendiconto, del provvedimento di chiusura della procedura di eredita' giacente, del provvedimento di devoluzione allo Stato dei beni ereditari, dell'eventuale nota di trascrizione nei pubblici registri e della voltura. 2. La formazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione, la sottoscrizione e l'eventuale validazione temporale dei documenti informatici di cui al comma 1 e dell'elenco di cui all'articolo 3 avviene nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, utilizzandone i formati ivi previsti. 3. Se formati in origine in modalita' elettronica, dei documenti di cui al comma 1 e dell'elenco di cui all'articolo 3, e' trasmesso il corrispondente duplicato informatico; se formati in origine su supporto analogico, sono trasmesse le copie per immagine su supporto informatico effettuate ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo degli articoli 22 e 71, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale): «Art. 22 (Copie informatiche di documenti analogici). - 1. I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se sono formati ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale. 1-bis. La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico e' prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui e' tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia. 2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformita' e' attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato, secondo le Linee guida. 3. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformita' all'originale non e' espressamente disconosciuta. 4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 1-bis, 2 e 3 sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma 5. 5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformita' all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico. 6.» «Art. 71 (Regole tecniche). - 1. L'AgID, previa consultazione pubblica da svolgersi entro il termine di trenta giorni, sentiti le amministrazioni competenti e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, nonche' acquisito il parere della Conferenza unificata, adotta Linee guida contenenti le regole tecniche e di indirizzo per l'attuazione del presente Codice. Le Linee guida divengono efficaci dopo la loro pubblicazione nell'apposita area del sito Internet istituzionale dell'AgID e di essa ne e' data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le Linee guida sono aggiornate o modificate con la procedura di cui al primo periodo. 1-bis. 1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in conformita' ai requisiti tecnici di accessibilita' di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed alle normative dell'Unione europea. 2.».