Art. 5 Beni devoluti allo Stato in assenza di procedura di eredita' giacente 1. Ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), la cancelleria del tribunale del circondario in cui si e' aperta la successione, il notaio, l'Amministrazione comunale e l'Agenzia delle entrate, ove ne vengano a conoscenza per ragioni d'ufficio, comunicano all'Agenzia del demanio, entro i successivi trenta giorni e attraverso il sistema di rilevazione dei dati di cui all'articolo 6, gli elementi identificativi dei beni devoluti allo Stato e ogni altra informazione rilevante, ai fini dell'identificazione dei beni stessi.