Art. 6 Acquisizione dei dati 1. Per la ricognizione e gestione dei beni devoluti allo Stato di cui all'articolo 2 e' istituito un apposito sistema di rilevazione dei dati presso l'Agenzia del demanio che assume il ruolo di titolare del trattamento. 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la struttura e le caratteristiche funzionali del sistema di cui al comma 1 sono definite dall'Agenzia del demanio d'intesa con i Dipartimenti del tesoro, delle finanze e della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia delle entrate e il Ministero della giustizia, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, in modo che il sistema di rilevazione sia operativo entro i successivi sei mesi. 3. Le comunicazioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 avvengono esclusivamente in modalita' telematica.