Art. 6 
 
                        Acquisizione dei dati 
 
  1. Per la ricognizione e gestione dei beni devoluti allo  Stato  di
cui all'articolo 2 e' istituito un apposito  sistema  di  rilevazione
dei dati presso l'Agenzia del demanio che assume il ruolo di titolare
del trattamento. 
  2. Entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento, la struttura e le caratteristiche funzionali del sistema
di cui al comma 1 sono definite dall'Agenzia del demanio d'intesa con
i Dipartimenti del tesoro, delle finanze e della Ragioneria  generale
dello Stato del Ministero  dell'economia  e delle  finanze, l'Agenzia
delle entrate e il Ministero della giustizia, previa acquisizione del
parere del Garante per la protezione dei dati personali, in modo  che
il sistema di rilevazione sia operativo entro i successivi sei mesi. 
  3. Le comunicazioni di  cui  agli  articoli  3,  4  e  5  avvengono
esclusivamente in modalita' telematica.