Art. 8 Disposizioni transitorie 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle procedure di eredita' giacente aperte alla data della sua entrata in vigore. 2. Gli obblighi di comunicazione attraverso il sistema di rilevazione dei dati di cui all'articolo 6 decorrono dalla data di contestuale pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sul sito dell'Agenzia del demanio dell'avviso di operativita' del sistema di rilevazione. 3. Nelle more dell'istituzione e dell'operativita' del sistema di rilevazione dei dati di cui all'articolo 6, gli obblighi di comunicazione da parte dei soggetti interessati all'Agenzia del demanio si considerano assolti, a mezzo posta elettronica certificata, attraverso le procedure ordinarie previste dalla legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 22 giugno 2022 Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco Il Ministro della giustizia Cartabia Visto, il Guardasigilli: Cartabia Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 2022 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1284