Art. 8 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle
procedure di eredita' giacente aperte alla data della sua entrata  in
vigore. 
  2.  Gli  obblighi  di  comunicazione  attraverso  il   sistema   di
rilevazione dei dati di cui all'articolo 6  decorrono dalla  data  di
contestuale  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  e  sul   sito
dell'Agenzia del demanio dell'avviso di operativita' del  sistema  di
rilevazione. 
  3. Nelle more dell'istituzione e dell'operativita' del  sistema  di
rilevazione  dei  dati  di  cui  all'articolo  6,  gli  obblighi   di
comunicazione da  parte  dei  soggetti  interessati  all'Agenzia  del
demanio  si  considerano   assolti,   a   mezzo   posta   elettronica
certificata,  attraverso  le  procedure  ordinarie   previste   dalla
legislazione vigente. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Roma, 22 giugno 2022 
 
                                            Il Ministro dell'economia 
                                                 e delle finanze      
                                                     Franco           
Il Ministro della giustizia 
         Cartabia           
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia 

Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 2022 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.
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