IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante disciplina dell'attivita' di Governo  e  l'ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
riforma dell'organizzazione del  Governo  a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto l'articolo 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
e successive modificazioni, recante  l'ordinamento  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Vista la legge 3  agosto  2007,  n.  124,  recante  il  sistema  di
informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del
segreto; 
  Visto il decreto-legge  15  marzo  2012,  n.  21,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56,  recante  norme  in
materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori  della
difesa e della sicurezza  nazionale,  nonche'  per  le  attivita'  di
rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e  delle
comunicazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio  2014,
n. 35, recante regolamento per l'individuazione delle  procedure  per
l'attivazione dei poteri speciali nei settori della  difesa  e  della
sicurezza  nazionale  a  norma  dell'articolo   1,   comma   8,   del
decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, e in  particolare  l'articolo  2,
comma 2, ove si prevede che con decreto del Presidente del  Consiglio
dei  ministri  siano  individuate  le   modalita'   organizzative   e
procedurali  per  lo  svolgimento   delle   attivita'   propedeutiche
all'esercizio dei poteri speciali nei settori della  difesa  e  della
sicurezza nazionale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 2014,  n.
86, recante regolamento  per  l'individuazione  delle  procedure  per
l'attivazione dei  poteri  speciali  nei  settori  dell'energia,  dei
trasporti e delle comunicazioni, a norma dell'articolo  2,  comma  9,
del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, e, in particolare, l'articolo
2, comma 2, il quale prevede  che  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri siano individuate le modalita' organizzative e
procedurali  per  lo  svolgimento   delle   attivita'   propedeutiche
all'esercizio dei  poteri  speciali  nei  settori  dell'energia,  dei
trasporti e delle comunicazioni; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno
2014,  n.  108,  recante  regolamento  per   l'individuazione   delle
attivita'  di  rilevanza  strategica  per  il  sistema  di  difesa  e
sicurezza nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1,  decreto-legge
15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla  legge  11
maggio 2012, n. 56; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  6
novembre  2015,  n.  5,   recante   «disposizioni   per   la   tutela
amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate
e a diffusione esclusiva»; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.  133,   recante
disposizioni urgenti in materia di perimetro di  sicurezza  nazionale
cibernetica e di  disciplina  dei  poteri  speciali  nei  settori  di
rilevanza  strategica  e,  in  particolare,  l'articolo  4-bis,  come
novellato dall'articolo 17 del decreto-legge  30  dicembre  2021,  n.
228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022,  n.
15, il quale modifica la disciplina dei poteri speciali  nei  settori
di rilevanza strategica; 
  Visto il regolamento (UE) 2019/452 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 19  marzo  2019,  che  istituisce  un  quadro  per  il
controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  18
dicembre 2020, n. 179, recante regolamento per  l'individuazione  dei
beni e dei  rapporti  di  interesse  nazionale  nei  settori  di  cui
all'articolo 4,  paragrafo  1,  del  regolamento  (UE)  2019/452  del
Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  19  marzo  2019,  a  norma
dell'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
dicembre 2020, n. 180, recante regolamento per l'individuazione degli
attivi  di  rilevanza  strategica  nei  settori   dell'energia,   dei
trasporti e delle comunicazioni, a norma dell'articolo  2,  comma  1,
del  decreto-legge  15   marzo   2012,   n.   21,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
ottobre 2012, recante l'ordinamento delle  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in  particolare,  l'articolo
29 il quale stabilisce  che  il  Dipartimento  per  il  coordinamento
amministrativo   opera   nel   settore   dell'attuazione    in    via
amministrativa delle politiche del Governo e, tra le altre,  esercita
ogni  altra  attivita'  attinente  al  coordinamento   amministrativo
demandata alla Presidenza, anche relativa a iniziative di carattere o
interesse nazionale; 
  Visto il decreto-legge 14  giugno  2021,  n.  82,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  4  agosto   2021,   n.   109,   recante
disposizioni  urgenti  in  materia  di  cybersicurezza,   definizione
dell'architettura   nazionale   di   cybersicurezza   e   istituzione
dell'Agenzia per  la  cybersicurezza  nazionale  e,  in  particolare,
l'articolo 7, comma 1, lettera g); 
  Visto il decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51; 
  Visto l'articolo 2-quater del citato decreto-legge 15  marzo  2012,
n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012,  n.
56, che prevede che, con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, sentito il Gruppo  di  coordinamento  costituito  ai  sensi
dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
6 agosto 2014, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23  agosto
1988, n. 400, possono essere individuate  misure  di  semplificazione
delle  procedure  relative  all'istruttoria  ai  fini  dell'eventuale
esercizio dei  poteri  di  cui  agli  articoli  1,  1-bis  e  2,  del
decreto-legge 15 marzo 2012, n.  21,  senza  che  sia  necessaria  la
delibera  del  Consiglio   dei   ministri,   nonche'   modalita'   di
presentazione di una prenotifica che consenta l'esame  da  parte  del
Gruppo di coordinamento delle operazioni anteriormente  alla  formale
notifica di cui agli articoli 1 e  2,  del  citato  decreto-legge  15
marzo 2012, n. 21; 
  Ritenuto  necessario  individuare  misure  di  semplificazione  dei
procedimenti in materia di poteri speciali e prenotifica; 
  Ritenuto, altresi', necessario aggiornare  e  modificare  il  testo
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  6  agosto  2014,
recante «disciplina delle attivita' di coordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri  propedeutiche  all'esercizio  dei  poteri
speciali sugli assetti societari nei settori  della  difesa  e  della
sicurezza nazionale, e sulle attivita' di  rilevanza  strategica  nei
settori dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni», della
cui pubblicazione sul sito internet della  Presidenza  del  Consiglio
dei ministri e' data comunicazione nella Gazzetta  Ufficiale  n.  229
del  2  ottobre  2014,  individuando  le  modalita'  organizzative  e
procedurali  per  lo  svolgimento   delle   attivita'   propedeutiche
all'esercizio dei poteri speciali nei  settori  della  difesa,  della
sicurezza   nazionale,   dell'energia,   dei   trasporti   e    delle
comunicazioni, ivi compreso l'Ufficio della Presidenza del  Consiglio
dei ministri responsabile dell'attivita' di coordinamento; 
  Sentito  il   gruppo   di   coordinamento   costituito   ai   sensi
dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
6 agosto 2014, nella seduta del 19 luglio 2022; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  13
febbraio  2021  con  il  quale  al  Sottosegretario  di  Stato   alla
Presidenza del Consiglio dei ministri Pres. Roberto Garofoli e' stata
delegata la firma dei decreti, degli  atti  e  dei  provvedimenti  di
competenza del Presidente del Consiglio dei ministri,  ad  esclusione
di quelli che richiedono una preventiva deliberazione  del  Consiglio
dei ministri; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente  decreto  disciplina  l'attivita'  di  coordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri per lo svolgimento  delle
attivita' propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali e individua
misure di semplificazione  dei  procedimenti  in  materia  di  poteri
speciali e di prenotifica, ai sensi del decreto-legge 15 marzo  2012,
n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012,  n.
56. 
 
          NOTE 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei
          ministri): 
                «Art. 17 (Regolamenti). - Omissis. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                Omissis.». 
              -  Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300
          (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
          norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre  1999,  n.
          205, Supplemento ordinario n. 167. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 11 della  legge  15
          marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di
          funzioni e compiti alle regioni  ed  enti  locali,  per  la
          riforma   della   Pubblica   Amministrazione   e   per   la
          semplificazione amministrativa): 
                «Art. 11. - 1. Il Governo  e'  delegato  ad  emanare,
          entro il 31 gennaio 1999, uno o  piu'  decreti  legislativi
          diretti a: 
                  a) razionalizzare  l'ordinamento  della  Presidenza
          del  Consiglio  dei  ministri  e   dei   Ministeri,   anche
          attraverso il riordino, la soppressione  e  la  fusione  di
          Ministeri, nonche' di  amministrazioni  centrali  anche  ad
          ordinamento autonomo; 
                  b) riordinare gli enti pubblici nazionali  operanti
          in  settori  diversi  dalla  assistenza  e  previdenza,  le
          istituzioni di diritto privato e le  societa'  per  azioni,
          controllate direttamente o indirettamente dallo Stato,  che
          operano, anche all'estero, nella promozione e nel  sostegno
          pubblico al sistema produttivo nazionale; 
                  c) riordinare  e  potenziare  i  meccanismi  e  gli
          strumenti di monitoraggio e di valutazione dei  costi,  dei
          rendimenti e  dei  risultati  dell'attivita'  svolta  dalle
          amministrazioni pubbliche; 
                  d)  riordinare  e  razionalizzare  gli   interventi
          diretti a promuovere e sostenere il settore  della  ricerca
          scientifica e tecnologica nonche'  gli  organismi  operanti
          nel settore stesso. 
                2. I decreti legislativi sono emanati  previo  parere
          della Commissione di cui all'articolo 5, da  rendere  entro
          trenta giorni dalla  data  di  trasmissione  degli  stessi.
          Decorso tale termine i decreti legislativi  possono  essere
          comunque emanati. 
                3. Disposizioni correttive e integrative  ai  decreti
          legislativi possono  essere  emanate,  nel  rispetto  degli
          stessi principi e  criteri  direttivi  e  con  le  medesime
          procedure, entro un anno dalla data della loro  entrata  in
          vigore. 
                4. Anche al fine di conformare  le  disposizioni  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni,  alle  disposizioni  della  presente   legge
          recanti  principi  e  criteri  direttivi  per   i   decreti
          legislativi  da  emanarsi  ai  sensi  del  presente   capo,
          ulteriori disposizioni integrative e correttive al  decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,   n.   29,   e   successive
          modificazioni, possono essere emanate entro il  31  ottobre
          1998. A tal fine  il  Governo,  in  sede  di  adozione  dei
          decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli
          articoli 97 e 98 della Costituzione, ai  criteri  direttivi
          di cui all'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n.  421,
          a partire dal principio della  separazione  tra  compiti  e
          responsabilita'  di  direzione   politica   e   compiti   e
          responsabilita'   di   direzione   delle   amministrazioni,
          nonche', ad integrazione,  sostituzione  o  modifica  degli
          stessi ai seguenti principi e criteri direttivi: 
                  a) completare l'integrazione della  disciplina  del
          lavoro  pubblico  con  quella  del  lavoro  privato  e   la
          conseguente   estensione   al   lavoro    pubblico    delle
          disposizioni del codice civile e delle leggi  sui  rapporti
          di lavoro privato  nell'impresa;  estendere  il  regime  di
          diritto privato del rapporto di lavoro anche  ai  dirigenti
          generali ed  equiparati  delle  amministrazioni  pubbliche,
          mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'articolo 2,
          commi 4 e 5, del decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.
          29; 
                  b) prevedere per i dirigenti,  compresi  quelli  di
          cui alla  lettera  a),  l'istituzione  di  un  ruolo  unico
          interministeriale presso la Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri, articolato in modo  da  garantire  la  necessaria
          specificita' tecnica; 
                  c) semplificare e rendere piu' spedite le procedure
          di  contrattazione  collettiva;  riordinare  e   potenziare
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) cui e' conferita  la  rappresentanza
          negoziale delle amministrazioni interessate ai  fini  della
          sottoscrizione dei contratti  collettivi  nazionali,  anche
          consentendo forme di associazione tra  amministrazioni,  ai
          fini dell'esercizio del potere  di  indirizzo  e  direttiva
          all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti; 
                  d)  prevedere  che  i  decreti  legislativi  e   la
          contrattazione possano distinguere la  disciplina  relativa
          ai dirigenti da quella concernente le specifiche  tipologie
          professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza
          del ruolo sanitario di  cui  all'articolo  15  del  decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,   e   successive
          modificazioni,  e  stabiliscano   altresi'   una   distinta
          disciplina per gli altri dipendenti pubblici  che  svolgano
          qualificate     attivita'     professionali,     implicanti
          l'iscrizione ad  albi,  oppure  tecnico-scientifiche  e  di
          ricerca; 
                  e) garantire a tutte le  amministrazioni  pubbliche
          autonomi livelli di contrattazione  collettiva  integrativa
          nel  rispetto  dei  vincoli   di   bilancio   di   ciascuna
          amministrazione;  prevedere  che  per  ciascun  ambito   di
          contrattazione  collettiva  le  pubbliche  amministrazioni,
          attraverso  loro  istanze  associative  o  rappresentative,
          possano costituire un comitato di settore; 
                  f)   prevedere   che,   prima   della    definitiva
          sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione
          dei   costi   contrattuali   sia   dall'ARAN    sottoposta,
          limitatamente alla certificazione delle compatibilita'  con
          gli strumenti  di  programmazione  e  di  bilancio  di  cui
          all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n.  468  ,  e
          successive modificazioni, alla Corte dei  conti,  che  puo'
          richiedere elementi  istruttori  e  di  valutazione  ad  un
          nucleo   di   tre   esperti,   designati,   per    ciascuna
          certificazione   contrattuale,   con   provvedimento    del
          Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il
          Ministro del tesoro; prevedere che la Corte  dei  conti  si
          pronunci entro il termine di quindici  giorni,  decorso  il
          quale la certificazione si  intende  effettuata;  prevedere
          che  la  certificazione  e  il  testo  dell'accordo   siano
          trasmessi  al  comitato  di  settore   e,   nel   caso   di
          amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi
          quindici  giorni  dalla  trasmissione  senza  rilievi,   il
          presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia  mandato
          di sottoscrivere il contratto collettivo il  quale  produce
          effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che,  in
          ogni caso, tutte le  procedure  necessarie  per  consentire
          all'ARAN  la  sottoscrizione  definitiva   debbano   essere
          completate entro il termine di quaranta giorni  dalla  data
          di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo; 
                  g) devolvere, entro il 30 giugno 1998,  al  giudice
          ordinario, tenuto conto di quanto  previsto  dalla  lettera
          a), tutte le controversie relative ai  rapporti  di  lavoro
          dei dipendenti delle pubbliche  amministrazioni,  ancorche'
          concernenti  in   via   incidentale   atti   amministrativi
          presupposti, ai  fini  della  disapplicazione,  prevedendo:
          misure  organizzative  e  processuali  anche  di  carattere
          generale   atte   a   prevenire   disfunzioni   dovute   al
          sovraccarico del contenzioso; procedure  stragiudiziali  di
          conciliazione   e   arbitrato;   infine,   la   contestuale
          estensione della giurisdizione del  giudice  amministrativo
          alle controversie aventi ad  oggetto  diritti  patrimoniali
          conseguenziali,   ivi   comprese   quelle    relative    al
          risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica  e
          di  servizi  pubblici,  prevedendo   altresi'   un   regime
          processuale transitorio per i procedimenti pendenti; 
                  h) prevedere procedure facoltative di consultazione
          delle organizzazioni  sindacali  firmatarie  dei  contratti
          collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione  degli
          atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto
          di lavoro; 
                  i)  prevedere  la  definizione   da   parte   della
          Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della
          funzione  pubblica  di  un  codice  di  comportamento   dei
          dipendenti della pubblica amministrazione e le modalita' di
          raccordo con  la  disciplina  contrattuale  delle  sanzioni
          disciplinari, nonche' l'adozione di codici di comportamento
          da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere
          la costituzione da parte delle singole  amministrazioni  di
          organismi di controllo e consulenza  sull'applicazione  dei
          codici e le modalita' di raccordo  degli  organismi  stessi
          con il Dipartimento della funzione pubblica. 
                4-bis. I decreti legislativi di cui al comma  4  sono
          emanati  previo  parere  delle   Commissioni   parlamentari
          permanenti competenti per materia, che si  esprimono  entro
          trenta giorni  dalla  data  di  trasmissione  dei  relativi
          schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono
          essere comunque emanati. 
                5. Il termine di cui all'articolo 2, comma 48,  della
          legge 28 dicembre 1995, n. 549,  e'  riaperto  fino  al  31
          luglio 1997. 
                6. Dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei  decreti
          legislativi di cui al  comma  4,  sono  abrogate  tutte  le
          disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le
          seguenti modificazioni alle disposizioni  dell'articolo  2,
          comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla  lettera
          e) le parole: «ai dirigenti generali  ed  equiparati»  sono
          soppresse; alla lettera i) le parole:  «prevedere  che  nei
          limiti  di  cui  alla  lettera  h)  la  contrattazione  sia
          nazionale e decentrata»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          «prevedere che la struttura della contrattazione,  le  aree
          di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano
          definiti in coerenza con quelli del  settore  privato»;  la
          lettera q) e' abrogata; alla lettera  t)  dopo  le  parole:
          «concorsi unici per profilo professionale» sono inserite le
          seguenti: «, da espletarsi a livello regionale,». 
                7. Sono abrogati gli articoli 38  e  39  del  decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n.  29.  Sono  fatti  salvi  i
          procedimenti  concorsuali  per  i  quali  sia  stato   gia'
          pubblicato il bando di concorso». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  7  del  decreto
          legislativo  30  luglio  1999,   n.   303,   e   successive
          modificazioni (Ordinamento della Presidenza  del  Consiglio
          dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15  marzo
          1997, n. 59): 
                «Art.  7   (Autonomia   organizzativa).   -   1.   La
          costituzione  e  la  disciplina  degli  uffici  di  diretta
          collaborazione del ministro, per l'esercizio delle funzioni
          ad esso attribuite  dagli  articoli  3  e  14  del  decreto
          legislativo  3  febbraio   1993,   n.   29   e   successive
          modificazioni ed integrazioni, l'assegnazione di  personale
          a tali uffici  e  il  relativo  trattamento  economico,  il
          riordino delle segreterie particolari dei sottosegretari di
          Stato, sono regolati dall'articolo 14, comma 2, del decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 
                2. I regolamenti di  cui  al  suddetto  articolo  14,
          comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si
          attengono, tra l'altro,  ai  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi: 
                  a)   attribuzione   dei    compiti    di    diretta
          collaborazione secondo criteri che consentano l'efficace  e
          funzionale svolgimento dei  compiti  di  definizione  degli
          obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche  e  di
          valutazione della  relativa  attuazione  e  delle  connesse
          attivita' di comunicazione, nel rispetto del  principio  di
          distinzione  tra  funzioni  di  indirizzo  e   compiti   di
          gestione; 
                  b)  assolvimento  dei  compiti  di   supporto   per
          l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti
          preposti   ai   centri   di   responsabilita',   ai   sensi
          dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto  1997,  n.
          279,  anche  in  funzione  della  verifica  della  gestione
          effettuata dagli appositi uffici, nonche'  del  compito  di
          promozione e sviluppo dei sistemi informativi; 
                  c)  organizzazione   degli   uffici   preposti   al
          controllo  interno  di  diretta   collaborazione   con   il
          ministro, secondo le disposizioni del  decreto  legislativo
          di riordino e potenziamento dei meccanismi e  strumenti  di
          monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e  dei
          risultati  dell'attivita'  svolta   dalle   amministrazioni
          pubbliche, in modo da assicurare il  corretto  ed  efficace
          svolgimento dei compiti  ad  essi  assegnati  dalla  legge,
          anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari,
          organizzativi e personali; 
                  d) organizzazione del settore giuridico-legislativo
          in  modo  da  assicurare:  il   raccordo   permanente   con
          l'attivita' normativa  del  Parlamento,  l'elaborazione  di
          testi normativi del Governo garantendo la  valutazione  dei
          costi  della  regolazione,  la  qualita'   del   linguaggio
          normativo,  l'applicabilita'  delle  norme  introdotte,  lo
          snellimento e la semplificazione della normativa,  la  cura
          dei rapporti con gli altri organi  costituzionali,  con  le
          autorita' indipendenti e con il Consiglio di Stato; 
                  e) attribuzione dell'incarico di Capo degli  uffici
          di  cui   al   comma   1   ad   esperti,   anche   estranei
          all'amministrazione, dotati di elevata professionalita'.». 
              -  La  legge  3  agosto  2007,  n.  124   (Sistema   di
          informazione per la  sicurezza  della  Repubblica  e  nuova
          disciplina  del  segreto)  e'  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale del 13 agosto 2007, n. 187. 
              - Il decreto-legge 15  marzo  2012,  n.  21  (Norme  in
          materia di poteri  speciali  sugli  assetti  societari  nei
          settori della difesa e della sicurezza  nazionale,  nonche'
          per  le  attivita'  di  rilevanza  strategica  nei  settori
          dell'energia,  dei   trasporti   e   delle   comunicazioni)
          convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio  2012,
          n. 56, e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  15  marzo
          2012, n. 63. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2 del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  19  febbraio  2014,  n.   35
          (Regolamento  per  l'individuazione  delle  procedure   per
          l'attivazione dei poteri speciali nei settori della  difesa
          e della sicurezza nazionale, a norma dell'articolo 1, comma
          8, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21): 
                «Art.  2  (Attivita'  di  coordinamento).  -  1.   Il
          Presidente del Consiglio coordina, ai  sensi  dell'articolo
          5,  comma  2,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e
          dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.
          303,   lo   svolgimento   delle   attivita'   propedeutiche
          all'esercizio dei poteri speciali. 
                2. Per le finalita' di cui al comma 1, il  Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri,  con  proprio  decreto,   da
          adottare entro 15 giorni dalla pubblicazione  del  presente
          decreto nella Gazzetta Ufficiale: 
                  a)  individua  l'ufficio   della   Presidenza   del
          Consiglio,  di  livello  almeno  dirigenziale  generale   o
          equiparato, responsabile dell'attivita'  di  coordinamento,
          assicurando allo stesso  il  supporto  di  tutte  le  altre
          strutture della  Presidenza  eventualmente  interessate  in
          relazione    alla    specificita'    della    materia     o
          dell'operazione; 
                  b) individua, su  indicazione  rispettivamente  dei
          Ministri  dell'economia  e  delle  finanze,  della  difesa,
          dell'interno,  dello  sviluppo  economico  e  degli  affari
          esteri, l'ufficio di livello almeno dirigenziale generale o
          equiparato responsabile delle attivita'  di  competenza  di
          ciascun Ministero. Per il Ministero degli affari esteri  il
          responsabile  dell'attivita'  e'  di  livello  dirigenziale
          generale; 
                  c) istituisce un gruppo di coordinamento presieduto
          dal responsabile dell'ufficio di cui alla lettera a), o  da
          altro  componente  da  lui   indicato,   e   composto   dai
          responsabili degli uffici di cui  alla  lettera  b),  o  da
          altri   componenti   indicati   dai   rispettivi   Ministri
          interessati.  Il  gruppo   puo'   essere   integrato,   ove
          necessario e in ogni  tempo,  da  rappresentanti  di  altre
          strutture o unita' al fine di potenziarne le  capacita'  di
          analisi. Ai componenti del gruppo  non  spettano  compensi,
          gettoni, emolumenti o indennita' comunque  denominati,  ne'
          rimborsi spese. Dall'istituzione e  dal  funzionamento  del
          gruppo non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica; 
                  d)  stabilisce  adeguate  modalita'   e   procedure
          telematiche necessarie a garantire il tempestivo  esercizio
          dei poteri speciali e  la  sicurezza  dei  dati  trasmessi,
          nonche' la predisposizione di apposita modulistica  per  le
          notifiche previste dall'articolo 1 del decreto-legge; 
                  e) predispone adeguate procedure  elettroniche  per
          il ricevimento delle  notifiche,  degli  allegati  e  delle
          informazioni  inerenti  agli  atti  e  alle  operazioni  di
          rilevanza strategica; 
                  f) assicura modalita' di condivisione dei dati  con
          i Ministeri interessati anche mediante accesso  informatico
          immediato alle notifiche, ai documenti, agli  allegati,  ai
          pareri e a tutte le informazioni inerenti agli atti e  alle
          operazioni di rilevanza strategica; 
                  g) stabilisce  la  tempistica  e  le  modalita'  di
          raccordo tra i Ministeri  interessati,  i  termini  per  la
          presentazione da parte di questi del  parere  motivato  per
          l'esercizio o  meno  dei  poteri  speciali,  e  prevede  la
          possibilita' di convocare riunioni di  coordinamento  anche
          in video/multiconferenza, per assicurare adeguati  elementi
          informativi ai fini della tempestiva proposta di  esercizio
          o meno dei poteri speciali; 
                  h) puo' prevedere procedure semplificate per i casi
          di operazioni infragruppo o  per  alcuni  tipi  di  atti  e
          operazioni. 
                3. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su designazione  per  quanto  di  competenza  dei
          Ministri interessati,  sono  nominati,  in  sede  di  prima
          attuazione, i componenti del gruppo di coordinamento di cui
          al comma 2, lettera c), nonche', per ciascuno di essi,  due
          componenti supplenti. E' in  facolta'  del  Presidente  del
          Consiglio  e  dei  Ministri  interessati,  previa   formale
          comunicazione all'ufficio della Presidenza del Consiglio di
          cui al  comma  2,  lettera  a),  sostituire  il  componente
          effettivo o supplente». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2 del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  25   marzo   2014,   n.   86
          (Regolamento  per  l'individuazione  delle  procedure   per
          l'attivazione dei poteri speciali nei settori dell'energia,
          dei trasporti e delle comunicazioni, a norma  dell'articolo
          2, comma 9, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21): 
                «Art.  2  (Attivita'  di  coordinamento).  -  1.   La
          Presidenza del Consiglio dei ministri  coordina,  ai  sensi
          dell'articolo 5, comma 2, della legge 23  agosto  1988,  n.
          400, e dell'articolo 2 del decreto  legislativo  30  luglio
          1999, n. 303, lo svolgimento delle attivita'  propedeutiche
          all'esercizio dei poteri speciali. 
                2. Per le finalita' di cui al comma 1, il  Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri,  con  proprio  decreto,   da
          adottare entro 15 giorni dalla pubblicazione  del  presente
          decreto nella Gazzetta Ufficiale: 
                  a)  individua  l'ufficio   della   Presidenza   del
          Consiglio dei  ministri,  di  livello  almeno  dirigenziale
          generale  o  equiparato,  responsabile  dell'attivita'   di
          coordinamento, assicurando allo stesso il supporto di tutte
          le   altre   strutture   della   Presidenza   eventualmente
          interessate in relazione alla specificita' della materia  o
          dell'operazione; 
                  b) individua, su  indicazione  rispettivamente  dei
          Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, dello
          sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti  e
          degli  affari   esteri,   l'ufficio   di   livello   almeno
          dirigenziale  generale  o  equiparato  responsabile   delle
          attivita'  di  competenza  di  ciascun  Ministero.  Per  il
          Ministero   degli    affari    esteri    il    responsabile
          dell'attivita' e' di livello dirigenziale generale; 
                  c) istituisce un gruppo di coordinamento presieduto
          dal responsabile dell'ufficio di cui alla lettera a), o  da
          altro  componente  da   lui   indicato   e   composto   dai
          responsabili degli uffici di cui  alla  lettera  b),  o  da
          altri   componenti   indicati   dai   rispettivi   Ministri
          interessati.  Il  gruppo   puo'   essere   integrato,   ove
          necessario e in ogni  tempo,  da  rappresentanti  di  altre
          strutture o unita' al fine di potenziarne le  capacita'  di
          analisi. Ai soggetti che partecipano ai lavori  del  gruppo
          di coordinamento non sono  corrisposti  gettoni,  compensi,
          rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati; 
                  d)  stabilisce  adeguate  modalita'   e   procedure
          telematiche necessarie a garantire il tempestivo  esercizio
          dei poteri speciali e  la  sicurezza  dei  dati  trasmessi,
          nonche' la predisposizione di apposita modulistica  per  le
          notifiche previste dall'articolo 2 del decreto-legge; 
                  e) predispone adeguate procedure  elettroniche  per
          il ricevimento delle  notifiche,  degli  allegati  e  delle
          informazioni  inerenti  agli  atti  e  alle  operazioni  di
          rilevanza strategica; 
                  f) assicura modalita' di condivisione dei dati  con
          i Ministeri interessati anche mediante accesso  informatico
          immediato alle notifiche, ai documenti, agli  allegati,  ai
          pareri e a tutte le informazioni inerenti agli atti e  alle
          operazioni di rilevanza strategica; 
                  g) stabilisce  la  tempistica  e  le  modalita'  di
          raccordo tra i Ministeri  interessati,  i  termini  per  la
          presentazione da parte di questi del  parere  motivato  per
          l'esercizio o  meno  dei  poteri  speciali,  e  prevede  la
          possibilita' di convocare riunioni di  coordinamento  anche
          in video/multiconferenza, per assicurare adeguati  elementi
          informativi ai fini della tempestiva proposta di  esercizio
          o meno dei poteri speciali; 
                  h) puo' prevedere procedure semplificate per i casi
          di operazioni infragruppo o  per  alcuni  tipi  di  atti  e
          operazioni. 
                3. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su designazione  per  quanto  di  competenza  dei
          Ministri interessati,  sono  nominati,  in  sede  di  prima
          attuazione, i componenti del gruppo di coordinamento di cui
          al comma 2, lettera c), nonche', per ciascuno di essi,  due
          componenti supplenti. E' in  facolta'  del  Presidente  del
          Consiglio  e  dei  Ministri  interessati,  previa   formale
          comunicazione all'ufficio della Presidenza del Consiglio di
          cui al  comma  2,  lettera  a),  sostituire  il  componente
          effettivo o supplente». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          6 giugno 2014, n.  108  (Regolamento  per  l'individuazione
          delle attivita' di rilevanza strategica per il  sistema  di
          difesa e sicurezza  nazionale,  a  norma  dell'articolo  1,
          comma 1, decreto-legge 15 marzo 2012,  n.  21,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012,  n.  56)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2014, n. 176. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          6  novembre  2015,  n.  5  (Disposizioni  per   la   tutela
          amministrativa del segreto di Stato  e  delle  informazioni
          classificate e a diffusione esclusiva) e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 5 dicembre  2015,  n.  284,  Supplemento
          Ordinario n. 65. 
              - Si riporta il testo dell'art. 4-bis del decreto-legge
          21 settembre 2019, n. 105 (Disposizioni urgenti in  materia
          di  perimetro  di  sicurezza  nazionale  cibernetica  e  di
          disciplina dei poteri speciali  nei  settori  di  rilevanza
          strategica) convertito, con modificazioni, dalla  legge  18
          novembre 2019, n. 133: 
                «Art. 4-bis (Modifiche  alla  disciplina  dei  poteri
          speciali nei settori di rilevanza strategica). - 1. Al fine
          di rafforzare la tutela della sicurezza nazionale in ambiti
          di rilevanza strategica, al decreto-legge 15 marzo 2012, n.
          21, convertito, con modificazioni, dalla  legge  11  maggio
          2012, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) all'articolo 1: 
                    1)   al   comma    1,    alinea,    la    parola:
          "contestualmente"    e'    sostituita    dalle    seguenti:
          "tempestivamente e per estratto"; 
                    2) al comma 1, lettera b): 2.1) dopo  le  parole:
          "all'adozione di delibere" sono inserite  le  seguenti:  ",
          atti od operazioni"; 2.2) le parole:  "il  mutamento"  sono
          sostituite dalle seguenti:  "la  modifica";  2.3)  dopo  le
          parole: "di vincoli che  ne  condizionino  l'impiego"  sono
          aggiunte  le  seguenti:   ",   anche   in   ragione   della
          sottoposizione dell'impresa a procedure concorsuali"; 
                    3) al comma 2: 3.1) dopo  le  parole:  "derivante
          dalle delibere" sono inserite le seguenti: ", dagli atti  o
          dalle operazioni"; 3.2)  dopo  le  parole:  "oggetto  della
          delibera,"  sono  inserite  le   seguenti:   "dell'atto   o
          dell'operazione,"; 3.3) dopo le parole:  "risultante  dalla
          delibera" sono inserite le seguenti: ", dall'atto"; 
                    4) dopo il  comma  3  e'  inserito  il  seguente:
          "3-bis. Qualora l'acquisto delle partecipazioni di  cui  al
          comma 1, lettere a) e c), sia  effettuato  da  un  soggetto
          esterno all'Unione europea, di cui  all'articolo  2,  comma
          5-bis, il Governo puo'  considerare  altresi'  le  seguenti
          circostanze:  a)  che  l'acquirente  sia   direttamente   o
          indirettamente controllato  dall'amministrazione  pubblica,
          compresi organismi statali o forze armate, di un Paese  non
          appartenente all'Unione europea, anche attraverso l'assetto
          proprietario   o   finanziamenti   consistenti;   b)    che
          l'acquirente sia gia'  stato  coinvolto  in  attivita'  che
          incidono sulla sicurezza  o  sull'ordine  pubblico  in  uno
          Stato membro dell'Unione europea; c) che vi  sia  un  grave
          rischio che l'acquirente intraprenda attivita'  illegali  o
          criminali"; 
                    5) al comma 4: 5.1) al primo periodo, le  parole:
          "o sull'atto" sono sostituite dalle seguenti: ",  sull'atto
          o sull'operazione";  5.2)  al  terzo  periodo,  la  parola:
          "quindici" e' sostituita dalla seguente:  "quarantacinque";
          5.3) dopo  il  quarto  periodo  e'  inserito  il  seguente:
          "Qualora   si   renda   necessario   formulare    richieste
          istruttorie  a  soggetti  terzi,  il  predetto  termine  di
          quarantacinque giorni e' sospeso, per una sola volta,  fino
          al ricevimento delle informazioni richieste, che sono  rese
          entro il termine di venti giorni"; 5.4) al quinto  periodo,
          dopo  le  parole:  "Le  richieste  di  informazioni"   sono
          inserite  le  seguenti:  "e  le  richieste  istruttorie   a
          soggetti terzi"; 5.5) dopo il quinto periodo e' inserito il
          seguente: "In caso  di  incompletezza  della  notifica,  il
          termine di  quarantacinque  giorni  previsto  dal  presente
          comma decorre dal ricevimento delle  informazioni  o  degli
          elementi che la integrano";  5.6)  al  decimo  periodo,  le
          parole: "le disposizioni di cui  al  presente  comma"  sono
          sostituite dalle seguenti: "gli obblighi di cui al presente
          comma, ivi compresi quelli derivanti dal  provvedimento  di
          esercizio del  potere  di  cui  al  comma  1,  lettera  b),
          eventualmente esercitato nella  forma  dell'imposizione  di
          specifiche prescrizioni o condizioni,"; 
                    6) al  comma  5:  6.1)  al  secondo  periodo,  le
          parole: "prevista dall'articolo 120,  comma  2,  del  testo
          unico di cui al decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
          58,  e  successive  modificazioni"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "del 3 per cento"; 6.2) al  secondo  periodo,  le
          parole: "3 per cento,"  sono  soppresse;  6.3)  al  secondo
          periodo, le parole: "20 per cento  e  25  per  cento"  sono
          sostituite dalle seguenti: "20 per cento, 25 per cento e 50
          per cento"; 6.4) dopo il secondo  periodo  e'  inserito  il
          seguente: "Nel caso in cui l'acquisizione abbia ad  oggetto
          azioni  o  quote  di  una   societa'   non   ammessa   alla
          negoziazione nei mercati regolamentati,  la  notifica  deve
          essere effettuata qualora l'acquirente venga a detenere,  a
          seguito  dell'acquisizione,  una  partecipazione  superiore
          alle soglie indicate nel secondo periodo";  6.5)  al  terzo
          periodo,  la  parola:  "quindici"   e'   sostituita   dalla
          seguente: "quarantacinque"; 6.6) dopo il quarto periodo  e'
          inserito  il  seguente:  "Qualora   si   renda   necessario
          formulare  richieste  istruttorie  a  soggetti  terzi,   il
          predetto termine di quarantacinque giorni e'  sospeso,  per
          una sola volta,  fino  al  ricevimento  delle  informazioni
          richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni";
          6.7)  al  quinto  periodo,  dopo  le   parole:   "Eventuali
          richieste di informazioni" sono inserite  le  seguenti:  "e
          richieste istruttorie  a  soggetti  terzi";  6.8)  dopo  il
          quinto  periodo  e'  inserito  il  seguente:  "In  caso  di
          incompletezza della notifica, il termine di  quarantacinque
          giorni previsto dal presente comma decorre dal  ricevimento
          delle informazioni o degli elementi che la integrano"; 6.9)
          al sesto periodo, dopo le parole:  "connessi  alle  azioni"
          sono inserite le  seguenti:  "o  quote";  6.10)  al  decimo
          periodo,  dopo  le  parole:  "connessi  alle  azioni"  sono
          inserite le seguenti: "o quote" e dopo le  parole:  "dovra'
          cedere le stesse azioni"  sono  inserite  le  seguenti:  "o
          quote"; 6.11) all'undicesimo periodo, dopo le  parole:  "la
          vendita delle suddette azioni" sono inserite  le  seguenti:
          "o quote"; 6.12) al dodicesimo  periodo,  dopo  le  parole:
          "adottate con il voto determinante  di  tali  azioni"  sono
          inserite le seguenti: "o quote"; 
                  b) all'articolo 1-bis: 
                    1) al comma 2, primo  periodo:  1.1)  le  parole:
          "l'acquisto"    sono     sostituite     dalle     seguenti:
          "l'acquisizione, a qualsiasi titolo,"; 1.2) dopo le parole:
          "ovvero l'acquisizione" sono inserite  le  seguenti:  ",  a
          qualsiasi titolo,"; 1.3) le  parole:  "sono  soggetti  alla
          notifica di cui all'articolo 1, comma  4"  sono  sostituite
          dalle seguenti: "e' soggetta alla notifica di cui al  comma
          3-bis"; 
                    2) dopo il  comma  2  e'  inserito  il  seguente:
          "2-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni di
          cui   al   comma   2,   l'impresa   notificante    fornisce
          un'informativa completa sui contratti o accordi di  cui  al
          primo periodo del medesimo comma 2, conclusi prima  del  26
          marzo 2019 e che non sono in corso di esecuzione"; 
                    3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Per
          le finalita' di cui  ai  commi  2  e  2-bis,  per  soggetto
          esterno all'Unione europea si intende il  soggetto  di  cui
          all'articolo 2, comma 5-bis"; 
                    4) dopo il  comma  3  e'  inserito  il  seguente:
          "3-bis.  Entro  dieci  giorni  dalla  conclusione   di   un
          contratto o accordo di cui al comma  2,  l'impresa  che  ha
          acquisito, a qualsiasi titolo, i beni o i  servizi  di  cui
          allo stesso comma notifica alla  Presidenza  del  Consiglio
          dei ministri un'informativa completa, in modo da consentire
          l'eventuale esercizio del potere di veto o l'imposizione di
          specifiche prescrizioni o condizioni. Entro  trenta  giorni
          dalla notifica, il Presidente del  Consiglio  dei  ministri
          comunica   l'eventuale   veto   ovvero   l'imposizione   di
          specifiche   prescrizioni   o   condizioni.   Qualora   sia
          necessario  svolgere  approfondimenti  riguardanti  aspetti
          tecnici relativi alla valutazione di possibili  fattori  di
          vulnerabilita' che potrebbero compromettere l'integrita'  e
          la sicurezza delle reti e dei dati che  vi  transitano,  il
          termine di trenta giorni previsto dal presente  comma  puo'
          essere  prorogato  fino   a   venti   giorni,   prorogabili
          ulteriormente di venti giorni, per una sola volta, in  casi
          di  particolare  complessita'.  I  poteri   speciali   sono
          esercitati  nella  forma  dell'imposizione  di   specifiche
          prescrizioni   o   condizioni   ogniqualvolta   cio'    sia
          sufficiente  ad  assicurare  la  tutela   degli   interessi
          essenziali  della  difesa  e  della  sicurezza   nazionale.
          Decorsi i predetti termini, i poteri speciali si  intendono
          non esercitati.  Qualora  si  renda  necessario  richiedere
          informazioni all'acquirente, tale termine e'  sospeso,  per
          una sola volta,  fino  al  ricevimento  delle  informazioni
          richieste, che sono rese entro il termine di dieci  giorni.
          Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie
          a soggetti terzi, il predetto termine di trenta  giorni  e'
          sospeso, per una sola  volta,  fino  al  ricevimento  delle
          informazioni richieste, che sono rese entro il  termine  di
          venti giorni. Le richieste di informazioni e  le  richieste
          istruttorie a soggetti  terzi  successive  alla  prima  non
          sospendono  i  termini.  In  caso  di  incompletezza  della
          notifica, il termine di trenta giorni previsto dal presente
          comma decorre dal ricevimento delle  informazioni  o  degli
          elementi che la integrano. Fermo restando  quanto  previsto
          dall'ultimo periodo del presente comma,  nel  caso  in  cui
          l'impresa  notificante  abbia  iniziato  l'esecuzione   del
          contratto o dell'accordo oggetto della notifica  prima  che
          sia decorso il termine per l'esercizio dei poteri speciali,
          il Governo, nel provvedimento  di  esercizio  dei  predetti
          poteri,  puo'  ingiungere  all'impresa  di  ripristinare  a
          proprie spese la situazione  anteriore  all'esecuzione  del
          predetto  contratto  o  accordo.   Salvo   che   il   fatto
          costituisca reato, chiunque non  osservi  gli  obblighi  di
          notifica di cui al presente articolo ovvero le disposizioni
          contenute  nel  provvedimento  di  esercizio   dei   poteri
          speciali   e'   soggetto   alla   sanzione   amministrativa
          pecuniaria fino al 150 per cento del valore dell'operazione
          e comunque non inferiore  al  25  per  cento  del  medesimo
          valore"; 
                  c) all'articolo 2: 
                    1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Con
          uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  e  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con il Ministro dell'interno, con il Ministro degli  affari
          esteri e della cooperazione internazionale e con i Ministri
          competenti  per  settore,   adottati,   anche   in   deroga
          all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,  previo
          parere delle Commissioni parlamentari  competenti,  che  e'
          reso entro trenta giorni, decorsi i quali i decreti possono
          comunque essere adottati, sono individuati le  reti  e  gli
          impianti,  ivi  compresi  quelli  necessari  ad  assicurare
          l'approvvigionamento minimo e  l'operativita'  dei  servizi
          pubblici essenziali, i  beni  e  i  rapporti  di  rilevanza
          strategica   per   l'interesse   nazionale   nei    settori
          dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni,  nonche'
          la tipologia  di  atti  od  operazioni  all'interno  di  un
          medesimo gruppo ai quali non si applica  la  disciplina  di
          cui al presente articolo. I decreti di cui al primo periodo
          sono adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata
          in vigore della presente  disposizione  e  sono  aggiornati
          almeno ogni tre anni"; 
                    2) il comma 1-bis e' abrogato; 
                    3) il comma 1-ter  e'  sostituito  dal  seguente:
          "1-ter. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
          dei ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa,
          con il Ministro degli affari esteri  e  della  cooperazione
          internazionale e con i  Ministri  competenti  per  settore,
          adottati anche in deroga all'articolo  17  della  legge  23
          agosto  1988,  n.  400,  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti, che e' reso entro  trenta  giorni,
          decorsi i quali i decreti possono comunque essere adottati,
          sono individuati, ai fini della  verifica  in  ordine  alla
          sussistenza di un pericolo  per  la  sicurezza  e  l'ordine
          pubblico, compreso il possibile pregiudizio alla  sicurezza
          e al funzionamento delle  reti  e  degli  impianti  e  alla
          continuita' degli approvvigionamenti, i beni e  i  rapporti
          di  rilevanza   strategica   per   l'interesse   nazionale,
          ulteriori rispetto a quelli individuati nei decreti di  cui
          all'articolo  1,  comma  1,  e  al  comma  1  del  presente
          articolo, nei settori di cui all'articolo 4,  paragrafo  1,
          del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 19 marzo 2019, nonche' la tipologia di  atti
          od operazioni all'interno di un medesimo  gruppo  ai  quali
          non si applica la disciplina di cui al presente articolo. I
          decreti  di  cui  al  primo  periodo  sono  adottati  entro
          centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione e sono  aggiornati  almeno  ogni  tre
          anni"; 
                    4) al comma 2, primo  periodo:  4.1)  le  parole:
          "adottato da una societa'" sono sostituite dalle  seguenti:
          "adottato da un'impresa"; 4.2) le parole:  "o  1-ter"  sono
          soppresse;  4.3)  le  parole:  "il  mutamento  dell'oggetto
          sociale"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "la  modifica
          dell'oggetto sociale";  4.4)  le  parole:  "dalla  societa'
          stessa"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "dalla  stessa
          impresa"; 
                    5) dopo il  comma  2  e'  inserito  il  seguente:
          "2-bis. Qualsiasi delibera, atto od operazione, adottato da
          un'impresa che detiene uno o piu' degli attivi  individuati
          ai sensi del comma 1-ter, che abbia per  effetto  modifiche
          della titolarita', del  controllo  o  della  disponibilita'
          degli attivi medesimi  a  favore  di  un  soggetto  esterno
          all'Unione europea, di cui  al  comma  5-bis,  comprese  le
          delibere dell'assemblea o degli organi  di  amministrazione
          aventi ad oggetto la fusione o la scissione della societa',
          il trasferimento dell'azienda o di  rami  di  essa  in  cui
          siano compresi detti attivi o l'assegnazione degli stessi a
          titolo  di   garanzia,   il   trasferimento   di   societa'
          controllate che detengono i  predetti  attivi,  ovvero  che
          abbia per effetto il trasferimento della sede sociale in un
          Paese non appartenente all'Unione europea,  e'  notificato,
          entro dieci  giorni  e  comunque  prima  che  vi  sia  data
          attuazione, alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri
          dalla stessa impresa. Sono notificati altresi' nei medesimi
          termini qualsiasi delibera, atto od operazione, adottato da
          un'impresa che detiene uno o piu' degli attivi  individuati
          ai  sensi  del  comma  1-ter,  che  abbia  per  effetto  il
          cambiamento  della  loro  destinazione,  nonche'  qualsiasi
          delibera che abbia  ad  oggetto  la  modifica  dell'oggetto
          sociale, lo scioglimento della societa' o  la  modifica  di
          clausole  statutarie  eventualmente   adottate   ai   sensi
          dell'articolo 2351, terzo comma, del codice  civile  ovvero
          introdotte  ai  sensi  dell'articolo  3,   comma   1,   del
          decreto-legge 31  maggio  1994,  n.  332,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come  da
          ultimo modificato dall'articolo 3 del presente decreto"; 
                    6) al comma 3: 6.1) la parola:  "contestualmente"
          e'  sostituita  dalle  seguenti:  "tempestivamente  e   per
          estratto"; 6.2)  le  parole:  "di  cui  al  comma  2"  sono
          sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 2 e 2-bis"; 
                    7) al comma 4: 7.1) al primo periodo, le  parole:
          "la notifica di cui  al  comma  2"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "le notifiche di cui ai commi 2 e 2-bis"; 7.2) al
          terzo periodo, la parola: "quindici"  e'  sostituita  dalla
          seguente: "quarantacinque"; 7.3) dopo il quarto periodo  e'
          inserito  il  seguente:  "Qualora   si   renda   necessario
          formulare  richieste  istruttorie  a  soggetti  terzi,   il
          predetto termine di quarantacinque giorni e'  sospeso,  per
          una sola volta,  fino  al  ricevimento  delle  informazioni
          richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni";
          7.4) al quinto periodo, dopo le parole:  "Le  richieste  di
          informazioni" sono inserite le seguenti:  "e  le  richieste
          istruttorie a soggetti terzi"; 7.5) dopo il quinto  periodo
          e' inserito il seguente: "In caso  di  incompletezza  della
          notifica, il termine di quarantacinque giorni previsto  dal
          presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o
          degli elementi che la integrano"; 7.6) all'ultimo  periodo,
          le parole: "di cui al comma 2 e  al  presente  comma"  sono
          sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 2 e 2-bis e  al
          presente comma"; 
                    8)  al  comma  5:  8.1)  il  terzo   periodo   e'
          soppresso; 8.2) e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:
          "Salvo che il fatto costituisca reato e ferme  restando  le
          invalidita' previste dalla legge, chiunque non osservi  gli
          obblighi di notifica di cui al presente comma e' soggetto a
          una sanzione amministrativa pecuniaria fino al  doppio  del
          valore dell'operazione e comunque non inferiore  all'1  per
          cento  del  fatturato  cumulato  realizzato  dalle  imprese
          coinvolte nell'ultimo esercizio  per  il  quale  sia  stato
          approvato il bilancio"; 
                    9) dopo il  comma  5  e'  inserito  il  seguente:
          "5-bis. Per le finalita' di  cui  agli  articoli  1,  comma
          3-bis, e 1-bis, commi 2 e 2-bis, nonche' di  cui  ai  commi
          2-bis, 5 e 6 del presente articolo, per  'soggetto  esterno
          all'Unione europea si intende: a) qualsiasi persona  fisica
          o persona giuridica che non abbia la residenza,  la  dimora
          abituale, la sede legale o dell'amministrazione  ovvero  il
          centro  di  attivita'  principale  in  uno   Stato   membro
          dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o  che
          non  sia  comunque  ivi  stabilita;  b)  qualsiasi  persona
          giuridica  che   abbia   stabilito   la   sede   legale   o
          dell'amministrazione o il centro di attivita' principale in
          uno  Stato  membro  dell'Unione  europea  o  dello   Spazio
          economico europeo, o che sia comunque ivi stabilita, e  che
          risulti controllata, direttamente o indirettamente, da  una
          persona fisica o da  una  persona  giuridica  di  cui  alla
          lettera a); c) qualsiasi persona fisica o persona giuridica
          che abbia stabilito la residenza, la  dimora  abituale,  la
          sede legale o  dell'amministrazione  ovvero  il  centro  di
          attivita'  principale  in  uno  Stato  membro   dell'Unione
          europea  o  dello  Spazio  economico  europeo,  o  che  sia
          comunque ivi stabilita,  qualora  sussistano  elementi  che
          indichino     un     comportamento     elusivo     rispetto
          all'applicazione  della  disciplina  di  cui  al   presente
          decreto"; 
                    10) al  comma  6:  10.1)  al  primo  periodo,  la
          parola:   "quindici"   e'   sostituita   dalla    seguente:
          "quarantacinque"  e   la   parola:   "contestualmente"   e'
          sostituita   dalle   seguenti:   "tempestivamente   e   per
          estratto"; 10.2) dopo il  primo  periodo  sono  inseriti  i
          seguenti:   "Qualora   si   renda   necessario   richiedere
          informazioni all'acquirente, il termine  di  cui  al  primo
          periodo e' sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento
          delle  informazioni  richieste,  che  sono  rese  entro  il
          termine  di  dieci  giorni.  Qualora  si  renda  necessario
          formulare  richieste  istruttorie  a  soggetti  terzi,   il
          predetto termine di quarantacinque giorni e'  sospeso,  per
          una sola volta,  fino  al  ricevimento  delle  informazioni
          richieste, che sono rese entro il termine di venti  giorni.
          Le richieste di informazioni e le richieste  istruttorie  a
          soggetti terzi  successive  alla  prima  non  sospendono  i
          termini, decorsi i quali i poteri speciali si intendono non
          esercitati. In caso di  incompletezza  della  notifica,  il
          termine di  quarantacinque  giorni  previsto  dal  presente
          comma decorre dal ricevimento delle  informazioni  o  degli
          elementi che la integrano"; 10.3) all'ottavo periodo,  dopo
          le  parole:  "connessi  alle  azioni"  sono   inserite   le
          seguenti: "o quote" e dopo le  parole:  "dovra'  cedere  le
          stesse azioni" sono inserite le seguenti: "o quote";  10.4)
          al nono periodo, dopo le parole: "ordina la  vendita  delle
          suddette azioni" sono  inserite  le  seguenti:  "o  quote";
          10.5) al decimo periodo,  dopo  le  parole:  "con  il  voto
          determinante di tali azioni" sono inserite le seguenti:  "o
          quote";  10.6)   all'ultimo   periodo,   le   parole:   "la
          circostanza che l'investitore straniero e' controllato  dal
          governo di un  paese  terzo,  non  appartenente  all'Unione
          europea, anche attraverso finanziamenti significativi" sono
          sostituite dalle seguenti: "le seguenti circostanze: a) che
          l'acquirente sia direttamente o indirettamente  controllato
          dall'amministrazione pubblica, compresi organismi statali o
          forze armate,  di  un  Paese  non  appartenente  all'Unione
          europea,  anche   attraverso   l'assetto   proprietario   o
          finanziamenti consistenti; b)  che  l'acquirente  sia  gia'
          stato coinvolto in attivita' che incidono sulla sicurezza o
          sull'ordine  pubblico  in  uno  Stato  membro   dell'Unione
          europea; c) che vi sia un grave  rischio  che  l'acquirente
          intraprenda attivita' illegali o criminali"; 
                    11) al comma 8, le  parole:  "individuate  con  i
          regolamenti" sono sostituite dalle  seguenti:  "individuate
          con i decreti";  d)  dopo  l'articolo  2  sono  inseriti  i
          seguenti:  "Art.  2-bis   (Collaborazione   con   autorita'
          amministrative di settore). -  1.  La  Banca  d'Italia,  la
          Commissione nazionale  per  le  societa'  e  la  borsa,  la
          Commissione di vigilanza sui fondi pensione, l'Istituto per
          la   vigilanza   sulle   assicurazioni,   l'Autorita'    di
          regolazione  dei  trasporti,  l'Autorita'   garante   della
          concorrenza e del  mercato,  l'Autorita'  per  le  garanzie
          nelle  comunicazioni,  l'Autorita'   di   regolazione   per
          energia, reti e  ambiente  e  il  gruppo  di  coordinamento
          istituito  ai  sensi  dell'articolo  3  del   decreto   del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  6  agosto   2014
          collaborano   tra   loro,   anche   mediante   scambio   di
          informazioni,  al  fine  di  agevolare  l'esercizio   delle
          funzioni di cui al presente decreto. Le autorita'  indicate
          al primo periodo, esclusivamente per le finalita' di cui al
          medesimo  periodo,  non  possono  opporre  al   gruppo   di
          coordinamento il segreto d'ufficio. Art. 2-ter (Adeguamento
          della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
          (UE)  2019/452  e  termini  per  l'esercizio   dei   poteri
          speciali). - 1. Qualora uno Stato membro o  la  Commissione
          notifichi, ai  sensi  dell'articolo  6,  paragrafo  6,  del
          regolamento (UE) 2019/452  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 19 marzo  2019,  l'intenzione  di  formulare
          osservazioni o di emettere un parere  in  relazione  ad  un
          investimento estero diretto oggetto di un  procedimento  in
          corso,  i  termini  per  l'esercizio  dei  poteri  speciali
          indicati  agli  articoli  1  e  2  sono  sospesi  fino   al
          ricevimento delle osservazioni dello  Stato  membro  o  del
          parere  della  Commissione  europea.  Se  il  parere  della
          Commissione europea e' successivo alle  osservazioni  dello
          Stato membro, i termini per l'esercizio dei poteri speciali
          riprendono a decorrere dalla data di ricevimento del parere
          della Commissione. I termini  per  l'esercizio  dei  poteri
          speciali sono altresi' sospesi nel caso in cui il  Governo,
          ai  sensi  dell'articolo  6,  paragrafo   4,   del   citato
          regolamento (UE) 2019/452,  richieda  alla  Commissione  di
          emettere un parere o agli altri Stati membri  di  formulare
          osservazioni in relazione a un  procedimento  in  corso  ai
          sensi del presente articolo. E' fatta salva la possibilita'
          di esercitare i poteri speciali anche prima del ricevimento
          del parere della Commissione  o  delle  osservazioni  degli
          Stati membri, nei casi in cui  la  tutela  della  sicurezza
          nazionale o dell'ordine pubblico richiedano  l'adozione  di
          una decisione immediata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo
          8,  del  medesimo  regolamento  (UE)   2019/452.   2.   Con
          regolamento emanato ai sensi  dell'articolo  17,  comma  2,
          della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del
          Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e, per i  rispettivi
          ambiti di competenza, con i Ministri degli affari esteri  e
          della  cooperazione  internazionale,  dell'interno,   della
          difesa, dello sviluppo economico e delle  infrastrutture  e
          dei  trasporti,  nonche'  con  i  Ministri  competenti  per
          settore, possono essere ridisciplinati  i  termini  di  cui
          agli articoli 1 e  2  del  presente  decreto,  al  fine  di
          individuare procedure semplificate, tenuto conto del  grado
          di potenziale  pregiudizio  per  gli  interessi  essenziali
          della  difesa,  della  sicurezza  nazionale  e  dell'ordine
          pubblico, compresi quelli  relativi  alla  sicurezza  e  al
          funzionamento  delle  reti  e   degli   impianti   e   alla
          continuita' degli approvvigionamenti, nonche' dell'esigenza
          di assicurare l'armonizzazione  delle  procedure  nazionali
          con quelle relative ai meccanismi di controllo, scambio  di
          informazione  e  cooperazione   definiti   ai   sensi   del
          regolamento (UE) 2019/452. 3. Il punto di contatto  di  cui
          all'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/452 e'  istituito
          presso  la   Presidenza   del   Consiglio   dei   ministri.
          L'organizzazione e il funzionamento del punto  di  contatto
          sono disciplinati con decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 7 del decreto
          legislativo 30  luglio  1999,  n.  303,  nell'ambito  delle
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente e  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica"; e) all'articolo  3:  1)  al
          comma  1,  le  parole:  "comma  5,  ultimo  periodo"   sono
          sostituite dalle seguenti: "comma 5-bis" e  le  parole:  "e
          dell'articolo 2, comma 1" sono sostituite  dalle  seguenti:
          "e dell'articolo 2, commi 1 e 1-ter"; 2) al comma  2:  2.1)
          al primo periodo, le parole: "e dei regolamenti, relativi a
          ciascun settore,  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  del
          presente decreto" sono sostituite dalle  seguenti:  "e  dei
          decreti, relativi a ciascun settore, di cui all'articolo 2,
          commi 1 e 1-ter, del presente  decreto";  2.2)  al  secondo
          periodo,  le  parole:   "ovvero   dei   regolamenti"   sono
          soppresse. 
                2.  Le  disposizioni  introdotte  dal  comma  1   del
          presente articolo,  ad  esclusione  di  quelle  di  cui  al
          medesimo comma 1, lettera  d),  capoverso  Art.  2-ter,  si
          applicano anche ai  procedimenti  in  corso  alla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto; i termini non ancora trascorsi alla medesima data,
          ferma restando la data di inizio  del  loro  decorso,  sono
          prorogati fino al raggiungimento della durata stabilita dal
          presente articolo,  se  maggiore  di  quella  anteriormente
          prevista. 
                3. Fino alla data di  entrata  in  vigore  del  primo
          decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  di  cui
          all'articolo 2, comma 1-ter,  del  decreto-legge  15  marzo
          2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
          maggio 2012, n. 56, come sostituito dal  comma  1,  lettera
          c),  numero  3),  del  presente   articolo,   fatta   salva
          l'applicazione  degli   articoli   1   e   2   del   citato
          decreto-legge, come modificati dal  presente  articolo,  e'
          soggetto alla notifica di cui al comma  5  dell'articolo  2
          del medesimo decreto-legge n.  21  del  2012  l'acquisto  a
          qualsiasi  titolo  di  partecipazioni   in   societa'   che
          detengono beni e rapporti nei settori di  cui  all'articolo
          4,  paragrafo  1,  lettere  a),  b),  c),  d)  ed  e),  del
          regolamento (UE) 2019/452  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 19 marzo  2019,  intendendosi  compresi  nel
          settore finanziario i settori creditizio e assicurativo, e,
          nel settore sanitario, la produzione, l'importazione  e  la
          distribuzione   all'ingrosso   di   dispositivi   medicali,
          medico-chirurgici e di protezione individuale. 
                3-bis.   Al   fine   di    contrastare    l'emergenza
          epidemiologica  da  COVID-19  e  contenerne   gli   effetti
          negativi, fino  al  31  dicembre  2022:  a)  sono  soggetti
          all'obbligo di notifica di cui al comma 2  dell'articolo  2
          del decreto-legge n. 21 del 2012, anche  le  delibere,  gli
          atti o le operazioni, adottati da  un'impresa  che  detiene
          beni  e  rapporti  nei  settori  di  cui  all'articolo   4,
          paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e)  del  regolamento
          (UE)   2019/452,   intendendosi   compresi   nel    settore
          finanziario i settori creditizio e assicurativo, nonche' le
          delibere, gli atti o le operazioni individuati con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al  citato
          articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 21 del  2012,
          che abbiano per effetto modifiche  della  titolarita',  del
          controllo o della  disponibilita'  di  detti  attivi  o  il
          cambiamento  della  loro  destinazione;  b)  sono  soggetti
          all'obbligo di notifica di cui al comma 5  dell'articolo  2
          del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012, in relazione  ai
          beni e ai rapporti di cui al comma 1 dell'articolo  2,  del
          medesimo decreto-legge n. 21 del 2012, nonche'  ai  beni  e
          rapporti nei  settori  indicati  alla  lettera  a),  ovvero
          individuati con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri di cui al citato  articolo  2,  comma  1-ter,  del
          decreto-legge  n.  21  del  2012,  anche  gli  acquisti   a
          qualsiasi titolo di partecipazioni, da  parte  di  soggetti
          esteri, anche appartenenti all'Unione europea, di rilevanza
          tale da determinare l'insediamento stabile  dell'acquirente
          in ragione dell'assunzione del controllo della societa'  la
          cui  partecipazione  e'  oggetto  dell'acquisto,  ai  sensi
          dell'articolo 2359 del codice civile e del testo  unico  di
          cui  al  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,
          ((...)); c) la disposizione di cui all'articolo 2, comma 6,
          lettera a), del decreto-legge n. 21 del  2012,  si  applica
          anche quando il controllo ivi previsto  sia  esercitato  da
          un'amministrazione pubblica di uno Stato membro dell'Unione
          europea. 
                3-ter. Si applicano le disposizioni dell'articolo  2,
          commi 6 e 7, del citato decreto-legge n. 21 del 2012,  come
          modificato dal presente articolo. 3-quater. Le disposizioni
          di cui ai commi  3  e  3-bis  aventi  vigenza  fino  al  31
          dicembre 2022 si applicano nei confronti di delibere,  atti
          o  operazioni,  nonche'  di  acquisti  di   partecipazioni,
          rilevanti ai fini degli obblighi  di  notifica  di  cui  ai
          commi 2 e 5 dell'articolo 2 del  decreto-legge  n.  21  del
          2012, per i quali tale obbligo sia sorto nel predetto  arco
          temporale,   ancorche'   la   notifica   sia    intervenuta
          successivamente o sia stata omessa. Restano  validi,  anche
          successivamente al termine del 31 dicembre 2022, gli atti e
          i provvedimenti adottati a seguito di esercizio dei  poteri
          speciali in applicazione delle disposizioni dei commi  3  e
          3-bis, e sono fatti  salvi  gli  effetti  prodottisi  ed  i
          rapporti giuridici sorti sulla base  degli  stessi  atti  e
          provvedimenti  successivamente  al  decorso  del   predetto
          termine. Fermo restando l'obbligo  di  notifica,  i  poteri
          speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 21  del
          2012 relativi a societa' che detengono beni e rapporti  nei
          settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b),
          c), d) e e) del  regolamento  (UE)  2019/452,  intendendosi
          compresi nel settore finanziario  i  settori  creditizio  e
          assicurativo, si applicano nella misura in  cui  la  tutela
          degli interessi essenziali dello Stato,  ovvero  la  tutela
          della  sicurezza  e  dell'ordine  pubblico,  previsti   dal
          medesimo articolo 2, non sia adeguatamente garantita  dalla
          sussistenza di una specifica regolamentazione di settore. 
                4. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di
          cui ai commi 1 e 1-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 15
          marzo 2012, n. 21,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 11 maggio 2012, n. 56, come sostituiti  dal  presente
          articolo,  continuano  ad  avere  efficacia  i  regolamenti
          adottati in attuazione delle  norme  previgenti  modificate
          dal presente articolo.». 
              - Il regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e
          del Consiglio del 19 marzo 2019, (che istituisce un  quadro
          per  il  controllo  degli   investimenti   esteri   diretti
          nell'Unione), e' stato pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          dell'Unione europea del 19 marzo 2019. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          18 dicembre 2020, n. 179 (Regolamento per  l'individuazione
          dei beni e dei rapporti di interesse nazionale nei  settori
          di cui all'articolo 4, paragrafo 1,  del  regolamento  (UE)
          2019/452 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  19
          marzo 2019, a  norma  dell'articolo  2,  comma  1-ter,  del
          decreto-legge  15  marzo  2012,  n.  21,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  11  maggio  2012,  n.  56)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30  dicembre  2020,
          n. 322. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          23 dicembre 2020, n. 180 (Regolamento per  l'individuazione
          degli  attivi   di   rilevanza   strategica   nei   settori
          dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, a  norma
          dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 marzo  2012,
          n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio
          2012, n. 56) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del  30
          dicembre 2020, n. 322. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          1° ottobre 2012 (Ordinamento delle strutture generali della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2012. 
              - Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto-legge  14
          giugno 2021, n. 82, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 4  agosto  2021,  n.  109  (Disposizioni  urgenti  in
          materia di  cybersicurezza,  definizione  dell'architettura
          nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia  per
          la cybersicurezza nazionale): 
                «Art. 7 (Funzioni dell'Agenzia per la  cybersicurezza
          nazionale). - 1. L'Agenzia: 
                  a) e' Autorita' nazionale per la cybersicurezza  e,
          in relazione a tale ruolo,  assicura,  nel  rispetto  delle
          competenze attribuite  dalla  normativa  vigente  ad  altre
          amministrazioni,  ferme  restando   le   attribuzioni   del
          Ministro dell'interno in qualita' di autorita' nazionale di
          pubblica sicurezza, ai sensi della legge 1° aprile 1981, n.
          121, il coordinamento tra i soggetti pubblici coinvolti  in
          materia di cybersicurezza a livello nazionale e promuove la
          realizzazione di azioni comuni  dirette  ad  assicurare  la
          sicurezza e la  resilienza  cibernetiche  per  lo  sviluppo
          della digitalizzazione del Paese, del sistema produttivo  e
          delle   pubbliche   amministrazioni,   nonche'    per    il
          conseguimento   dell'autonomia,   nazionale   ed   europea,
          riguardo a prodotti e  processi  informatici  di  rilevanza
          strategica a tutela degli interessi nazionali nel  settore.
          Per le reti, i sistemi informativi e i servizi  informatici
          attinenti alla  gestione  delle  informazioni  classificate
          restano fermi sia quanto previsto dal regolamento  adottato
          ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera l), della  legge
          n. 124 del 2007, sia le  competenze  dell'Ufficio  centrale
          per la segretezza di  cui  all'articolo  9  della  medesima
          legge n. 124 del 2007; 
                  b)   predispone   la   strategia    nazionale    di
          cybersicurezza; 
                  c) svolge ogni necessaria attivita' di supporto  al
          funzionamento del Nucleo  per  la  cybersicurezza,  di  cui
          all'articolo 8; 
                  d) e' Autorita' nazionale  competente  e  punto  di
          contatto unico in materia di sicurezza  delle  reti  e  dei
          sistemi informativi, per le finalita'  di  cui  al  decreto
          legislativo   NIS,   a   tutela    dell'unita'    giuridica
          dell'ordinamento, ed e' competente  all'accertamento  delle
          violazioni e all'irrogazione delle sanzioni  amministrative
          previste dal medesimo decreto; 
                  e) e' Autorita' nazionale di  certificazione  della
          cybersicurezza ai sensi dell'articolo  58  del  regolamento
          (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
          17 aprile 2019, e assume tutte le funzioni  in  materia  di
          certificazione di sicurezza cibernetica gia' attribuite  al
          Ministero   dello   sviluppo   economico   dall'ordinamento
          vigente, comprese quelle  relative  all'accertamento  delle
          violazioni  e   all'irrogazione   delle   sanzioni;   nello
          svolgimento dei compiti di cui alla presente lettera: 
                    1)  accredita,   ai   sensi   dell'articolo   60,
          paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/881  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio,  le  strutture  specializzate  del
          Ministero della difesa e del Ministero  dell'interno  quali
          organismi di valutazione della conformita' per i sistemi di
          rispettiva competenza; 
                    2) delega, ai sensi dell'articolo  56,  paragrafo
          6, lettera b), del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento
          europeo e del Consiglio, il Ministero  della  difesa  e  il
          Ministero dell'interno, attraverso le rispettive  strutture
          accreditate di cui al numero 1) della  presente  legge,  al
          rilascio del certificato europeo di sicurezza cibernetica; 
                  f)  assume  tutte  le  funzioni   in   materia   di
          cybersicurezza gia' attribuite dalle  disposizioni  vigenti
          al Ministero dello sviluppo economico, ivi comprese  quelle
          relative: 
                    1)   al   perimetro   di   sicurezza    nazionale
          cibernetica,  di  cui  al  decreto-legge  perimetro  e   ai
          relativi provvedimenti attuativi, ivi incluse  le  funzioni
          attribuite  al  Centro  di  valutazione  e   certificazione
          nazionale  ai  sensi  del   decreto-legge   perimetro,   le
          attivita' di ispezione e verifica di  cui  all'articolo  1,
          comma 6, lettera c), del decreto-legge perimetro  e  quelle
          relative    all'accertamento     delle     violazioni     e
          all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste  dal
          medesimo decreto, fatte salve quelle di cui all'articolo  3
          del regolamento adottato con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131; 
                    2)  alla   sicurezza   e   all'integrita'   delle
          comunicazioni elettroniche, di cui agli articoli  16-bis  e
          16-ter del decreto legislativo 1° agosto 2003,  n.  259,  e
          relative disposizioni attuative; 
                    3)  alla  sicurezza  delle  reti  e  dei  sistemi
          informativi, di cui al decreto legislativo NIS; 
                  g) partecipa, per  gli  ambiti  di  competenza,  al
          gruppo di coordinamento istituito ai sensi dei  regolamenti
          di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15  marzo
          2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
          maggio 2012, n. 56; 
                  h)  assume  tutte  le  funzioni   attribuite   alla
          Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  in  materia   di
          perimetro di sicurezza nazionale  cibernetica,  di  cui  al
          decreto-legge  perimetro  e   ai   relativi   provvedimenti
          attuativi, ivi incluse le attivita' di ispezione e verifica
          di  cui  all'articolo  1,  comma   6,   lettera   c),   del
          decreto-legge perimetro e quelle relative  all'accertamento
          delle   violazioni   e   all'irrogazione   delle   sanzioni
          amministrative previste dal medesimo decreto,  fatte  salve
          quelle di cui all'articolo 3 del regolamento  adottato  con
          decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  n.  131
          del 2020; 
                  i) assume tutte  le  funzioni  gia'  attribuite  al
          Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS),  di
          cui all'articolo 4 della legge 3 agosto 2007, n.  124,  dal
          decreto-legge  perimetro  e  dai   relativi   provvedimenti
          attuativi  e  supporta  il  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri  ai  fini  dell'articolo  1,  comma  19-bis,   del
          decreto-legge perimetro; 
                  l)  provvede,  sulla  base   delle   attivita'   di
          competenza  del  Nucleo  per  la  cybersicurezza   di   cui
          all'articolo 8, alle attivita' necessarie per  l'attuazione
          e il controllo dell'esecuzione  dei  provvedimenti  assunti
          dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   ai   sensi
          dell'articolo 5 del decreto-legge perimetro; 
                  m)  assume  tutte  le  funzioni   in   materia   di
          cybersicurezza gia'  attribuite  all'Agenzia  per  l'Italia
          digitale dalle  disposizioni  vigenti  e,  in  particolare,
          quelle di cui all'articolo 51  del  decreto  legislativo  7
          marzo 2005, n. 82, nonche' quelle in materia di adozione di
          linee guida contenenti regole tecniche di cybersicurezza ai
          sensi dell'articolo 71 del  medesimo  decreto  legislativo.
          L'Agenzia assume, altresi', i compiti di  cui  all'articolo
          33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.
          179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
          2012, n. 221,  gia'  attribuiti  all'Agenzia  per  l'Italia
          digitale; 
                  m-bis) assume le iniziative idonee a valorizzare la
          crittografia  come  strumento  di   cybersicurezza,   anche
          attraverso un'apposita sezione dedicata  nell'ambito  della
          strategia di cui alla lettera b). In particolare, l'Agenzia
          attiva  ogni  iniziativa  utile  volta   al   rafforzamento
          dell'autonomia  industriale  e   tecnologica   dell'Italia,
          valorizzando lo sviluppo di algoritmi  proprietari  nonche'
          la  ricerca  e  il   conseguimento   di   nuove   capacita'
          crittografiche nazionali; 
                  m-ter) provvede  alla  qualificazione  dei  servizi
          cloud per la pubblica amministrazione  nel  rispetto  della
          disciplina dell'Unione europea e  del  regolamento  di  cui
          all'articolo 33-septies,  comma  4,  del  decreto-legge  18
          ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 17 dicembre 2012, n. 221; 
                  n) sviluppa  capacita'  nazionali  di  prevenzione,
          monitoraggio,  rilevamento,   analisi   e   risposta,   per
          prevenire e gestire gli incidenti di sicurezza  informatica
          e gli  attacchi  informatici,  anche  attraverso  il  CSIRT
          Italia di cui all'articolo 8 del decreto legislativo NIS. A
          tale   fine,   promuove    iniziative    di    partenariato
          pubblico-privato per rendere effettive tali capacita'; 
                  o)  partecipa  alle   esercitazioni   nazionali   e
          internazionali che riguardano la simulazione di  eventi  di
          natura cibernetica al fine di innalzare la  resilienza  del
          Paese; 
                  p)  cura  e   promuove   la   definizione   ed   il
          mantenimento di un quadro giuridico nazionale aggiornato  e
          coerente nel dominio della  cybersicurezza,  tenendo  anche
          conto  degli  orientamenti  e  degli  sviluppi  in   ambito
          internazionale. A tal fine, l'Agenzia  esprime  pareri  non
          vincolanti sulle  iniziative  legislative  o  regolamentari
          concernenti la cybersicurezza; 
                  q) coordina, in raccordo  con  il  Ministero  degli
          affari  esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  la
          cooperazione    internazionale    nella    materia    della
          cybersicurezza. Nell'ambito dell'Unione europea e a livello
          internazionale, l'Agenzia cura i rapporti con i  competenti
          organismi,  istituzioni  ed  enti,  nonche'   segue   nelle
          competenti   sedi    istituzionali    le    tematiche    di
          cybersicurezza, fatta eccezione per gli ambiti  in  cui  la
          legge   attribuisce   specifiche   competenze   ad    altre
          amministrazioni. In tali casi, e'  comunque  assicurato  il
          raccordo con  l'Agenzia  al  fine  di  garantire  posizioni
          nazionali  unitarie  e  coerenti  con   le   politiche   di
          cybersicurezza definite dal Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri; 
                  r) perseguendo obiettivi  di  eccellenza,  supporta
          negli ambiti di competenza, mediante il coinvolgimento  del
          sistema  dell'universita'  e  della  ricerca  nonche'   del
          sistema produttivo nazionali, lo sviluppo di  competenze  e
          capacita' industriali, tecnologiche e scientifiche. A  tali
          fini, l'Agenzia puo' promuovere,  sviluppare  e  finanziare
          specifici progetti ed iniziative, volti anche a favorire il
          trasferimento tecnologico dei risultati della  ricerca  nel
          settore. L'Agenzia assicura il necessario raccordo  con  le
          altre amministrazioni a cui la legge attribuisce competenze
          in materia di cybersicurezza  e,  in  particolare,  con  il
          Ministero  della  difesa  per  gli  aspetti  inerenti  alla
          ricerca militare. L'Agenzia  puo'  altresi'  promuovere  la
          costituzione    di    aree    dedicate    allo     sviluppo
          dell'innovazione finalizzate a favorire la formazione e  il
          reclutamento  di  personale  nei  settori  avanzati   dello
          sviluppo  della  cybersicurezza,  nonche'   promuovere   la
          realizzazione  di  studi  di  fattibilita'  e  di   analisi
          valutative finalizzati a tale scopo; 
                  s)  stipula  accordi  bilaterali  e  multilaterali,
          anche mediante il  coinvolgimento  del  settore  privato  e
          industriale, con istituzioni, enti  e  organismi  di  altri
          Paesi per la  partecipazione  dell'Italia  a  programmi  di
          cybersicurezza, assicurando il necessario raccordo  con  le
          altre amministrazioni a cui la legge attribuisce competenze
          in materia di cybersicurezza, ferme restando le  competenze
          del Ministero degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
          internazionale; 
                  t) promuove, sostiene e coordina la  partecipazione
          italiana a progetti  e  iniziative  dell'Unione  europea  e
          internazionali,  anche  mediante   il   coinvolgimento   di
          soggetti pubblici e  privati  nazionali,  nel  campo  della
          cybersicurezza e dei correlati servizi  applicativi,  ferme
          restando le competenze del Ministero degli affari esteri  e
          della cooperazione internazionale.  L'Agenzia  assicura  il
          necessario raccordo con le altre amministrazioni a  cui  la
          legge attribuisce competenze in materia  di  cybersicurezza
          e, in particolare, con il Ministero della  difesa  per  gli
          aspetti inerenti a progetti e iniziative in  collaborazione
          con la NATO e con l'Agenzia europea per la difesa; 
                  u) svolge attivita' di comunicazione  e  promozione
          della consapevolezza in materia di cybersicurezza, al  fine
          di contribuire allo sviluppo di una  cultura  nazionale  in
          materia; 
                  v)   promuove   la    formazione,    la    crescita
          tecnico-professionale e  la  qualificazione  delle  risorse
          umane  nel  campo  della  cybersicurezza,  in   particolare
          favorendo l'attivazione di percorsi formativi  universitari
          in materia, anche attraverso  l'assegnazione  di  borse  di
          studio, di dottorato e assegni di ricerca,  sulla  base  di
          apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati; nello
          svolgimento di tali compiti, l'Agenzia puo' avvalersi anche
          delle  strutture  formative   e   delle   capacita'   della
          Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero  della
          difesa e del  Ministero  dell'interno,  secondo  termini  e
          modalita' da definire con apposito decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri,  di  concerto  con  i  Ministri
          interessati; 
                  v-bis) puo'  predisporre  attivita'  di  formazione
          specifica riservate ai giovani che aderiscono  al  servizio
          civile regolate sulla base di apposite convenzioni. In ogni
          caso,  il  servizio  prestato  e',  a  tutti  gli  effetti,
          riconosciuto come servizio civile; 
                  z) per le finalita' di cui  al  presente  articolo,
          puo'    costituire    e    partecipare    a    partenariati
          pubblico-privato sul territorio nazionale, nonche',  previa
          autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, a
          consorzi, fondazioni o societa'  con  soggetti  pubblici  e
          privati, italiani e stranieri; 
                  aa)  e'  designata  quale   Centro   nazionale   di
          coordinamento ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE)
          2021/887 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  20
          maggio 2021, che istituisce il Centro europeo di competenza
          per la cybersicurezza nell'ambito industriale,  tecnologico
          e  della  ricerca  e  la  rete  dei  centri  nazionali   di
          coordinamento. 
                1-bis. Anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di
          cui al comma 1, lettere r), s),  t),  u),  v),  z)  e  aa),
          presso l'Agenzia e' istituito, con funzioni di consulenza e
          di proposta, un  Comitato  tecnico-scientifico,  presieduto
          dal direttore generale della  medesima  Agenzia,  o  da  un
          dirigente da lui delegato, e composto  da  personale  della
          stessa   Agenzia   e    da    qualificati    rappresentanti
          dell'industria, degli enti  di  ricerca,  dell'accademia  e
          delle associazioni del settore della  sicurezza,  designati
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri.  La
          composizione    e     l'organizzazione     del     Comitato
          tecnico-scientifico sono disciplinate secondo le  modalita'
          e i criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo 6,
          comma   1.    Per    la    partecipazione    al    Comitato
          tecnico-scientifico non sono previsti gettoni di  presenza,
          compensi o rimborsi di spese. 
                2.  Nell'ambito  dell'Agenzia  sono   nominati,   con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  il
          rappresentante nazionale, e il suo sostituto, nel Consiglio
          di direzione  del  Centro  europeo  di  competenza  per  la
          cybersicurezza nell'ambito industriale, tecnologico e della
          ricerca, ai sensi dell'articolo  12  del  regolamento  (UE)
          2021/887. 
                3. Il  CSIRT  italiano  di  cui  all'articolo  8  del
          decreto legislativo NIS e' trasferito  presso  l'Agenzia  e
          assume la denominazione di: «CSIRT Italia». 4. Il Centro di
          valutazione e certificazione nazionale, istituito presso il
          Ministero dello sviluppo economico,  e'  trasferito  presso
          l'Agenzia. 
                5. Nel rispetto delle competenze del Garante  per  la
          protezione dei dati personali, l'Agenzia, per le  finalita'
          di cui al presente decreto, consulta il Garante e collabora
          con esso, anche in relazione agli incidenti che  comportano
          violazioni  di  dati  personali.  L'Agenzia  e  il  Garante
          possono  stipulare  appositi   protocolli   d'intenti   che
          definiscono altresi' le modalita' della loro collaborazione
          nell'ambito  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente e senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica.». 
              - Il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (Misure urgenti
          per contrastare gli effetti  economici  e  umanitari  della
          crisi ucraina) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del
          21 marzo 2022, n. 67 e convertito, con modificazioni, dalla
          legge 20 maggio 2022,  n.  51,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 20 maggio 2022, n. 117. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3 del  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  6  agosto   2014
          (Disciplina  delle   attivita'   di   coordinamento   della
          Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri   propedeutiche
          all'esercizio dei poteri speciali sugli  assetti  societari
          nei settori della difesa e  della  sicurezza  nazionale,  e
          sulle  attivita'  di  rilevanza  strategica   nei   settori
          dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni): 
                «Art. 3 (Gruppo di coordinamento). - 1. In attuazione
          dell'articolo 2, comma 2, lettera c),  del  citato  decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  n.  35   del   2014   e
          dell'articolo 2, comma 2, lettera c),  del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica n. 86 del 2014, e istituito
          un  gruppo  di  coordinamento,  presieduto  dal  Segretario
          generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o  dal
          Vicesegretario delegato e composto dai  responsabili  degli
          Uffici dei Ministeri di cui all'articolo 2, comma 3,  o  da
          altri designati dai rispettivi Ministri  interessati.  Sono
          nominati  altresi'  componenti  del  medesimo   gruppo   di
          coordinamento il Consigliere militare  del  Presidente  del
          Consiglio dei  ministri,  il  Consigliere  diplomatico  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  il   Capo   del
          Dipartimento per il coordinamento amministrativo,  il  Capo
          del Dipartimento per le politiche europee nonche'  il  Capo
          del Dipartimento per la programmazione e  il  coordinamento
          della politica economica della Presidenza del Consiglio dei
          ministri. Per il Presidente del gruppo di  coordinamento  e
          per ciascuno dei  componenti  sono  altresi'  nominati  due
          componenti supplenti. 
                2. In sede di  prima  attuazione,  i  componenti  del
          gruppo di coordinamento di cui al comma 1, ivi compreso  il
          Presidente, sono nominati con decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri.  Le  Amministrazioni  interessate
          comunicano i nominativi del proprio componente effettivo  e
          dei due supplenti  al  Dipartimento  per  il  coordinamento
          amministrativo entro quindici  giorni  dalla  pubblicazione
          del presente decreto. Ogni variazione  dei  componenti  del
          gruppo  di  coordinamento   e'   comunicata   al   medesimo
          Dipartimento entro un  giorno  dalla  decisione  via  posta
          elettronica certificata. Il gruppo  di  coordinamento  puo'
          essere integrato, ove necessario, e in ogni tempo, da altri
          soggetti, anche estranei alla Pubblica amministrazione,  di
          volta in volta  invitati  in  relazione  alla  specificita'
          della materia o dell'operazione, al fine di potenziarne  le
          capacita' di analisi. 
                3. E'  facolta'  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri  e  dei   Ministri   interessati   sostituire   il
          componente effettivo o supplente in relazione a  specifiche
          operazioni, previa formale  comunicazione  al  Dipartimento
          per il coordinamento amministrativo.». 
              - Per il testo dell'articolo 17 della legge  23  agosto
          1988, n. 400, si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo degli  articoli  1,  1-bis,  2  e
          2-quater, del citato decreto-legge 15 marzo  2012,  n.  21,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio  2012,
          n. 56: 
                «Art. 1 (Poteri speciali nei settori della  difesa  e
          della sicurezza nazionale). - 1. Con uno o piu' decreti del
          Presidente  del  Consiglio  dei   Ministri,   adottati   su
          proposta,  per  i  rispettivi  ambiti  di  competenza,  del
          Ministro della  difesa  o  del  Ministro  dell'interno,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  il
          Ministro degli affari esteri, il  Ministro  dello  sviluppo
          economico e, rispettivamente, con il Ministro  dell'interno
          o con il Ministro della difesa, previa  comunicazione  alle
          Commissioni parlamentari competenti, entro  novanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto,  sono  individuate  le  attivita'  di
          rilevanza strategica per il sistema di difesa  e  sicurezza
          nazionale, ivi incluse le attivita' strategiche chiave,  in
          relazione  alle  quali  con  decreto  del  Presidente   del
          Consiglio dei Ministri, adottato su conforme  deliberazione
          del Consiglio dei Ministri, da trasmettere  tempestivamente
          e per estratto alle  Commissioni  parlamentari  competenti,
          possono essere esercitati i  seguenti  poteri  speciali  in
          caso di minaccia di grave  pregiudizio  per  gli  interessi
          essenziali della difesa e  della  sicurezza  nazionale:  a)
          imposizione  di   specifiche   condizioni   relative   alla
          sicurezza degli approvvigionamenti,  alla  sicurezza  delle
          informazioni, ai trasferimenti  tecnologici,  al  controllo
          delle  esportazioni  nel  caso  di  acquisto,  a  qualsiasi
          titolo, di partecipazioni in imprese che svolgono attivita'
          di  rilevanza  strategica  per  il  sistema  di  difesa   e
          sicurezza nazionale; b) veto all'adozione di delibere, atti
          od   operazioni   dell'assemblea   o   degli   organi    di
          amministrazione di un'impresa di cui alla lettera  a),  che
          abbiano  per  effetto  modifiche  della  titolarita',   del
          controllo o della disponibilita' degli  attivi  individuati
          ai sensi della medesima lettera a), compresi quelli  aventi
          ad oggetto la fusione o la  scissione  della  societa',  il
          trasferimento dell'azienda o di rami di essa o di  societa'
          controllate,  il  trasferimento   all'estero   della   sede
          sociale, la modifica dell'oggetto sociale, lo  scioglimento
          della  societa',  la  modifica   di   clausole   statutarie
          eventualmente adottate ai sensi dell'articolo  2351,  terzo
          comma,  del  codice  civile  ovvero  introdotte  ai   sensi
          dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994,
          n. 332,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30
          luglio  1994,   n.   474,   come   da   ultimo   modificato
          dall'articolo  3  del  presente  decreto,  le  cessioni  di
          diritti reali o di utilizzo relative  a  beni  materiali  o
          immateriali,  l'assegnazione  degli  stessi  a  titolo   di
          garanzia o l'assunzione  di  vincoli  che  ne  condizionino
          l'impiego,   anche   in   ragione   della    sottoposizione
          dell'impresa  a  procedure  concorsuali;   c)   opposizione
          all'acquisto, a  qualsiasi  titolo,  di  partecipazioni  in
          un'impresa di cui alla lettera a) da parte di  un  soggetto
          diverso dallo Stato  italiano,  enti  pubblici  italiani  o
          soggetti da questi controllati, qualora l'acquirente  venga
          a detenere, direttamente o indirettamente, anche attraverso
          acquisizioni successive, per interposta persona  o  tramite
          soggetti   altrimenti   collegati,   un    livello    della
          partecipazione al capitale con diritto di voto in grado  di
          compromettere nel caso specifico gli interessi della difesa
          e della sicurezza  nazionale.  A  tale  fine  si  considera
          altresi' ricompresa la partecipazione detenuta da terzi con
          i quali l'acquirente ha stipulato  uno  dei  patti  di  cui
          all'articolo 122 del  testo  unico  delle  disposizioni  in
          materia di intermediazione finanziaria, di cui  al  decreto
          legislativo  24  febbraio  1998,  n.   58,   e   successive
          modificazioni,  ovvero  di  quelli  di   cui   all'articolo
          2341-bis del codice civile. 1-bis.  I  decreti  di  cui  al
          comma 1 volti ad  individuare  le  attivita'  di  rilevanza
          strategica  per  il  sistema  di  difesa  e  di   sicurezza
          nazionale stabiliscono la tipologia di  atti  o  operazioni
          all'interno di un medesimo gruppo ai quali non  si  applica
          la disciplina di cui al presente articolo. 
                2.  Al  fine  di  valutare  la  minaccia   di   grave
          pregiudizio agli interessi essenziali della difesa e  della
          sicurezza nazionale derivante dalle delibere, dagli atti  o
          dalle operazioni di cui alla lettera b)  del  comma  1,  il
          Governo  considera,  tenendo   conto   dell'oggetto   della
          delibera,  dell'atto  o   dell'operazione,   la   rilevanza
          strategica  dei   beni   o   delle   imprese   oggetto   di
          trasferimento, l'idoneita'  dell'assetto  risultante  dalla
          delibera,   dall'atto   o   dall'operazione   a   garantire
          l'integrita' del sistema di difesa e  sicurezza  nazionale,
          la  sicurezza  delle  informazioni  relative  alla   difesa
          militare, gli  interessi  internazionali  dello  Stato,  la
          protezione del territorio nazionale,  delle  infrastrutture
          critiche e  strategiche  e  delle  frontiere,  nonche'  gli
          elementi di cui al comma 3. 
                3.  Al  fine  di  valutare  la  minaccia   di   grave
          pregiudizio per gli interessi  essenziali  della  difesa  e
          della sicurezza nazionale,  derivante  dall'acquisto  delle
          partecipazioni di cui alle lettere a) e c) del comma 1,  il
          Governo, nel rispetto dei principi  di  proporzionalita'  e
          ragionevolezza,  considera,  alla  luce  della   potenziale
          influenza dell'acquirente sulla societa', anche in  ragione
          della   entita'   della   partecipazione   acquisita:    a)
          l'adeguatezza,  tenuto  conto  anche  delle  modalita'   di
          finanziamento dell'acquisizione, della capacita' economica,
          finanziaria,  tecnica   e   organizzativa   dell'acquirente
          nonche' del progetto industriale,  rispetto  alla  regolare
          prosecuzione   delle   attivita',   al   mantenimento   del
          patrimonio  tecnologico,   anche   con   riferimento   alle
          attivita'  strategiche  chiave,  alla  sicurezza   e   alla
          continuita'  degli  approvvigionamenti,  oltre   che   alla
          corretta e puntuale esecuzione degli obblighi  contrattuali
          assunti  nei  confronti   di   pubbliche   amministrazioni,
          direttamente  o  indirettamente,  dalla  societa'  le   cui
          partecipazioni sono oggetto di acquisizione, con  specifico
          riguardo  ai  rapporti  relativi  alla  difesa   nazionale,
          all'ordine  pubblico  e  alla   sicurezza   nazionale;   b)
          l'esistenza, tenuto conto anche delle  posizioni  ufficiali
          dell'Unione  europea,  di  motivi  oggettivi  che  facciano
          ritenere   possibile   la   sussistenza   di   legami   fra
          l'acquirente e paesi terzi che non riconoscono  i  principi
          di democrazia o dello Stato di diritto, che non  rispettano
          le norme del diritto internazionale  o  che  hanno  assunto
          comportamenti  a  rischio  nei  confronti  della  comunita'
          internazionale , desunti dalla natura delle loro  alleanze,
          o   hanno   rapporti   con   organizzazioni   criminali   o
          terroristiche o con soggetti ad esse comunque collegati. 
                3-bis. Qualora l'acquisto delle partecipazioni di cui
          al comma 1, lettere a) e c), sia effettuato da un  soggetto
          esterno all'Unione europea, di cui  all'articolo  2,  comma
          5-bis, il Governo puo'  considerare  altresi'  le  seguenti
          circostanze:  a)  che  l'acquirente  sia   direttamente   o
          indirettamente controllato  dall'amministrazione  pubblica,
          compresi organismi statali o forze armate, di un Paese  non
          appartenente all'Unione europea, anche attraverso l'assetto
          proprietario   o   finanziamenti   consistenti;   b)    che
          l'acquirente sia gia'  stato  coinvolto  in  attivita'  che
          incidono sulla sicurezza  o  sull'ordine  pubblico  in  uno
          Stato membro dell'Unione europea; c) che vi  sia  un  grave
          rischio che l'acquirente intraprenda attivita'  illegali  o
          criminali. 
                4. Ai fini dell'esercizio del potere di veto  di  cui
          al comma 1, lettera b), salvo che l'operazione sia in corso
          di valutazione o sia gia' stata valutata ai sensi del comma
          5, l'impresa notifica alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri una informativa completa sulla delibera, sull'atto
          o sull'operazione da adottare  in  modo  da  consentire  il
          tempestivo esercizio del potere di veto. Dalla notifica non
          deriva per la Presidenza del Consiglio dei Ministri ne' per
          l'impresa  l'obbligo  di  notifica  al  pubblico  ai  sensi
          dell'articolo  114  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo  24  febbraio  1998,  n.   58,   e   successive
          modificazioni. Entro quarantacinque giorni  dalla  notifica
          il  Presidente  del   Consiglio   dei   Ministri   comunica
          l'eventuale veto. Qualora si  renda  necessario  richiedere
          informazioni all'impresa, tale termine e' sospeso, per  una
          sola  volta,  fino  al   ricevimento   delle   informazioni
          richieste, che sono rese entro il termine di dieci  giorni.
          Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie
          a soggetti terzi, il  predetto  termine  di  quarantacinque
          giorni e' sospeso, per una sola volta, fino al  ricevimento
          delle  informazioni  richieste,  che  sono  rese  entro  il
          termine di venti giorni. Le richieste di informazioni e  le
          richieste istruttorie  a  soggetti  terzi  successive  alla
          prima non sospendono i termini. In  caso  di  incompletezza
          della  notifica,  il  termine  di   quarantacinque   giorni
          previsto dal presente comma decorre dal  ricevimento  delle
          informazioni o degli elementi che la integrano.  Decorsi  i
          predetti termini l'operazione puo'  essere  effettuata.  Il
          potere di cui al presente comma e' esercitato  nella  forma
          di imposizione  di  specifiche  prescrizioni  o  condizioni
          ogniqualvolta cio' sia sufficiente ad assicurare la  tutela
          degli interessi essenziali della difesa e  della  sicurezza
          nazionale. Le delibere o gli atti  adottati  in  violazione
          del presente comma sono nulli.  Il  Governo  puo'  altresi'
          ingiungere alla societa'  e  all'eventuale  controparte  di
          ripristinare a proprie spese la situazione anteriore. Salvo
          che il fatto costituisca reato, chiunque  non  osservi  gli
          obblighi di cui al  presente  comma,  ivi  compresi  quelli
          derivanti dal provvedimento di esercizio del potere di  cui
          al comma 1,  lettera  b),  eventualmente  esercitato  nella
          forma  dell'imposizione  di   specifiche   prescrizioni   o
          condizioni,  e'  soggetto  a  una  sanzione  amministrativa
          pecuniaria fino al  doppio  del  valore  dell'operazione  e
          comunque non inferiore  all'uno  per  cento  del  fatturato
          cumulato realizzato  dalle  imprese  coinvolte  nell'ultimo
          esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio. 
                5. Ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui
          al comma 1,  lettere  a)  e  c),  chiunque  acquisisce  una
          partecipazione  in  imprese  che  svolgono   attivita'   di
          rilevanza strategica per il sistema di difesa  e  sicurezza
          nazionale, ove possibile congiuntamente  alla  societa'  le
          cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, notifica  la
          stessa acquisizione entro dieci giorni alla Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri,  trasmettendo  nel  contempo   le
          informazioni   necessarie,   comprensive   di   descrizione
          generale del progetto di  acquisizione,  dell'acquirente  e
          del suo ambito di operativita', per le valutazioni  di  cui
          al comma 3. Nei casi in cui la notifica non sia  effettuata
          congiuntamente da tutte le parti del procedimento  indicate
          al  primo  periodo,  la  societa'  notificante   trasmette,
          contestualmente alla notifica, una informativa,  contenente
          gli elementi  essenziali  dell'operazione  e  della  stessa
          notifica, alla societa' le cui partecipazioni sono  oggetto
          dell'acquisto, al fine di consentirne la partecipazione  al
          procedimento, fornendo prova della relativa ricezione.  Nel
          caso in cui l'acquisizione abbia a oggetto  azioni  di  una
          societa'   ammessa   alla    negoziazione    nei    mercati
          regolamentati, la notifica deve essere  effettuata  qualora
          l'acquirente venga a detenere, a seguito dell'acquisizione,
          una partecipazione superiore alla soglia del 3 per cento, e
          sono  successivamente  notificate   le   acquisizioni   che
          determinano il superamento delle soglie del 5 per cento, 10
          per cento, 15 per cento, 20 per cento, 25 per  cento  e  50
          per cento. Nel caso in cui l'acquisizione abbia ad  oggetto
          azioni  o  quote  di  una   societa'   non   ammessa   alla
          negoziazione nei mercati regolamentati,  la  notifica  deve
          essere effettuata qualora l'acquirente venga a detenere,  a
          seguito  dell'acquisizione,  una  partecipazione  superiore
          alle soglie ((indicate nel terzo periodo)).  Il  potere  di
          imporre specifiche condizioni di cui al  comma  1,  lettera
          a), o di opporsi all'acquisto ai sensi del comma 1, lettera
          c), e' esercitato entro quarantacinque  giorni  dalla  data
          della notifica. Entro quindici giorni  dalla  notifica,  la
          societa' acquisita puo' presentare memorie e documenti alla
          Presidenza del Consiglio dei  Ministri.  Qualora  si  renda
          necessario   richiedere   informazioni   alle   parti   del
          procedimento, il predetto termine di quarantacinque  giorni
          e' sospeso, per una sola volta, fino al  ricevimento  delle
          informazioni richieste, che sono rese entro il  termine  di
          dieci  giorni.  Qualora  si  renda   necessario   formulare
          richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine
          di quarantacinque giorni e' sospeso, per  una  sola  volta,
          fino al ricevimento delle informazioni richieste, che  sono
          rese entro il termine di venti giorni. Eventuali  richieste
          di informazioni e richieste istruttorie  a  soggetti  terzi
          successive alla prima non sospendono i termini,  decorsi  i
          quali  l'acquisto  puo'  essere  effettuato.  In  caso   di
          incompletezza della notifica, il termine di  quarantacinque
          giorni previsto dal presente comma decorre dal  ricevimento
          delle informazioni o degli elementi che la integrano.  Fino
          alla notifica e, successivamente, comunque fino al  decorso
          del  termine  per  l'imposizione  di   condizioni   o   per
          l'esercizio del potere di opposizione, i diritti di voto  e
          comunque  quelli  aventi  contenuto   diverso   da   quello
          patrimoniale,   connessi   alle   azioni   o   quote    che
          rappresentano la partecipazione  rilevante,  sono  sospesi.
          Qualora   il   potere   sia    esercitato    nella    forma
          dell'imposizione di condizioni di cui al comma  1,  lettera
          a), in caso di eventuale inadempimento o  violazione  delle
          condizioni imposte all'acquirente, per tutto il periodo  in
          cui perdura l'inadempimento o la violazione, i  diritti  di
          voto, o comunque i  diritti  aventi  contenuto  diverso  da
          quello patrimoniale,  connessi  alle  azioni  o  quote  che
          rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. Le
          delibere eventualmente adottate con il voto determinante di
          tali azioni  o  quote,  nonche'  le  delibere  o  gli  atti
          adottati con violazione o  inadempimento  delle  condizioni
          imposte, sono nulli. La societa' acquirente e  la  societa'
          le cui partecipazioni sono oggetto  dell'acquisto  che  non
          osservino le condizioni  imposte  sono  altresi'  soggette,
          salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  a  una  sanzione
          amministrativa  pecuniaria  pari  al  doppio   del   valore
          dell'operazione e comunque non inferiore  all'1  per  cento
          del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio per il quale
          sia stato approvato il bilancio. In caso di  esercizio  del
          potere di opposizione il cessionario non puo' esercitare  i
          diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto  diverso
          da quello patrimoniale, connessi alle azioni  o  quote  che
          rappresentano la partecipazione rilevante, e dovra'  cedere
          le stesse azioni o quote entro un anno. In caso di  mancata
          ottemperanza il tribunale, su  richiesta  della  Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri,  ordina  la  vendita   delle
          suddette  azioni  o  quote  secondo  le  procedure  di  cui
          all'articolo 2359-ter del codice civile.  Le  deliberazioni
          assembleari eventualmente adottate con il voto determinante
          di tali azioni o quote sono nulle. 
                5-bis. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali  di
          cui al presente articolo, la costituzione di imprese il cui
          oggetto sociale ricomprende lo svolgimento di attivita'  di
          rilevanza  strategica  ovvero  che  detengono   attivi   di
          rilevanza strategica per il sistema di difesa  e  sicurezza
          nazionale e' notificata alla Presidenza del  Consiglio  dei
          ministri entro i termini e  con  le  procedure  di  cui  al
          presente articolo. 
                6.  Nel  caso  in  cui  le  attivita'  di   rilevanza
          strategica per il sistema di difesa e sicurezza  nazionale,
          individuate con i decreti del Presidente del Consiglio  dei
          Ministri di cui al  comma  1,  si  riferiscono  a  societa'
          partecipate, direttamente o indirettamente,  dal  Ministero
          dell'economia e delle finanze, il  Consiglio  dei  Ministri
          delibera, ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui
          al medesimo comma, su proposta del Ministro dell'economia e
          delle finanze. Le notifiche di cui ai  commi  4  e  5  sono
          immediatamente trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei
          Ministri al Ministero dell'economia e delle finanze. 
                7. I decreti di  individuazione  delle  attivita'  di
          rilevanza  strategica  per  il  sistema  di  difesa  e   di
          sicurezza nazionale di  cui  al  comma  1  sono  aggiornati
          almeno ogni tre anni. 
                8. Con regolamento, adottato ai  sensi  dell'articolo
          17, comma  1,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e
          successive modificazioni, previo parere  delle  Commissioni
          parlamentari   competenti,   su   proposta   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il  Ministro
          della difesa e il Ministro dello sviluppo  economico,  sono
          emanate disposizioni di attuazione del  presente  articolo,
          anche con riferimento alla definizione,  nell'ambito  delle
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente e  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico  del   bilancio   dello   Stato,   delle   modalita'
          organizzative   per   lo   svolgimento   delle    attivita'
          propedeutiche all'esercizio dei  poteri  speciali  previsti
          dal presente articolo. Il parere di cui al primo periodo e'
          espresso entro il termine di venti  giorni  dalla  data  di
          trasmissione  dello  schema  di  regolamento  alle  Camere.
          Decorso tale termine, il regolamento puo'  essere  comunque
          adottato. Fino all'adozione del  medesimo  regolamento,  le
          competenze  inerenti  alle  proposte  per  l'esercizio  dei
          poteri  speciali,  di  cui  al  comma  1,  e  le  attivita'
          conseguenti, di cui ai commi 4  e  5,  sono  attribuite  al
          Ministero dell'economia e delle finanze per le societa'  da
          esso  partecipate,  ovvero,  per  le  altre  societa',   al
          Ministero della difesa o al Ministero dell'interno, secondo
          i rispettivi ambiti di  competenza.  8-bis.  Salvo  che  il
          fatto costituisca reato e  ferme  le  invalidita'  previste
          dalla legge, chiunque non osservi gli obblighi di  notifica
          di cui al presente articolo  e'  soggetto  a  una  sanzione
          amministrativa  pecuniaria  fino  al  doppio   del   valore
          dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per  cento
          del fatturato cumulato realizzato dalle  imprese  coinvolte
          nell'ultimo esercizio per il quale sia stato  approvato  il
          bilancio. Nei casi di violazione degli obblighi di notifica
          di  cui  al  presente  articolo,  anche  in  assenza  della
          notifica di cui ai commi 4 e 5, la Presidenza del Consiglio
          dei  ministri  puo'  avviare  il   procedimento   ai   fini
          dell'eventuale esercizio dei poteri  di  cui  al  comma  1,
          lettere a), b) e c). A tale scopo, trovano  applicazione  i
          termini  e  le  norme  procedurali  previsti  dal  presente
          articolo nonche' dal regolamento di  cui  al  comma  8.  Il
          termine di quarantacinque giorni di cui  ai  commi  4  e  5
          decorre dalla conclusione del procedimento di  accertamento
          della violazione dell'obbligo di notifica.». 
                «Art. 1-bis (Poteri speciali inerenti ai  servizi  di
          comunicazione elettronica a banda larga con tecnologia  5G,
          basati sulla tecnologia cloud e altri attivi). - 1. Ai fini
          dell'esercizio dei  poteri  speciali  di  cui  al  presente
          articolo, costituiscono attivita' di  rilevanza  strategica
          per il sistema di difesa e sicurezza nazionale i servizi di
          comunicazione  elettronica  a  banda  larga  basati   sulla
          tecnologia  5G.  Ai  medesimi  fini  di  cui  al   presente
          articolo, ulteriori servizi, beni,  rapporti,  attivita'  e
          tecnologie rilevanti ai fini della  sicurezza  cibernetica,
          ivi inclusi quelli relativi alla tecnologia cloud,  possono
          essere individuati con uno o piu'  decreti  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri, di  concerto  con  il  Ministro
          dello sviluppo  economico,  il  Ministro  dell'interno,  il
          Ministro della difesa, il Ministro degli  affari  esteri  e
          della  cooperazione   internazionale,   il   Ministro   per
          l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, e  con
          gli  altri  Ministri  competenti  per  settore,  e  sentita
          l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, anche in  deroga
          all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,  previo
          parere delle Commissioni parlamentari  competenti,  che  e'
          reso entro trenta giorni dalla data di  trasmissione  degli
          schemi di decreto, decorsi i quali i decreti sono  adottati
          anche in mancanza di parere. 
                2.  Fermi  gli  obblighi  previsti   ai   sensi   del
          decreto-legge 21 settembre 2019, n.  105,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 18 novembre  2019,  n.  133,  le
          imprese  che,  anche  attraverso   contratti   o   accordi,
          intendano acquisire, a qualsiasi  titolo,  beni  o  servizi
          relativi  alla  progettazione,  alla  realizzazione,   alla
          manutenzione e alla gestione  delle  attivita'  di  cui  al
          comma 1, ovvero componenti ad alta  intensita'  tecnologica
          funzionali  alla   predetta   realizzazione   o   gestione,
          notificano, prima di procedere alla predetta  acquisizione,
          alla Presidenza del Consiglio dei ministri un piano annuale
          nel quale sono  contenuti:  il  settore  interessato  dalla
          notifica;  dettagliati  dati  identificativi  del  soggetto
          notificante; il programma  di  acquisti;  dettagliati  dati
          identificativi dei relativi, anche  potenziali,  fornitori;
          descrizione dei beni, dei servizi  e  delle  componenti  ad
          alta intensita' tecnologica funzionali alla  progettazione,
          alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle
          attivita' di cui al comma 1;  un'informativa  completa  sui
          contratti in corso e sulle prospettive  di  sviluppo  della
          rete 5G, ovvero degli ulteriori sistemi e attivi di cui  al
          comma 1; ogni ulteriore informazione funzionale  a  fornire
          un dettagliato  quadro  delle  modalita'  di  sviluppo  dei
          sistemi  di  digitalizzazione  del   notificante,   nonche'
          dell'esatto adempimento alle condizioni e alle prescrizioni
          imposte a seguito di precedenti  notifiche;  un'informativa
          completa relativa alle eventuali  comunicazioni  effettuate
          ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  6,  lettera  a),   del
          decreto-legge   n.   105   del   2019,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge n. 133 del 2019, ai  fini  dello
          svolgimento delle  verifiche  di  sicurezza  da  parte  del
          Centro di valutazione e  certificazione  nazionale  (CVCN),
          inclusiva dell'esito della valutazione, ove disponibile,  e
          delle relative prescrizioni, qualora imposte. Con  uno  dei
          decreti  di  cui  al  comma  1,  possono  altresi'   essere
          individuati  ulteriori   contenuti   del   piano   annuale,
          eventuali ulteriori criteri e modalita' con  cui  procedere
          alla  notifica  del  medesimo  piano,  oltre  ad  eventuali
          tipologie di attivita' escluse  dall'obbligo  di  notifica,
          anche   in   considerazione   delle   ridotte    dimensioni
          dell'operazione. Il piano di cui al presente comma  include
          altresi'  l'informativa  completa  sui  contratti  o  sugli
          accordi relativi ai servizi di comunicazione elettronica  a
          banda larga basati sulla tecnologia 5G gia' autorizzati, in
          relazione   ai   quali   resta   ferma   l'efficacia    dei
          provvedimenti autorizzativi gia' adottati. 
                3. La notifica di cui di cui al comma 2 e'  trasmessa
          annualmente, prima di procedere all'attuazione  del  piano,
          salva la possibilita' di  aggiornare,  previa  notifica  ai
          sensi del medesimo comma 2 alla  Presidenza  del  Consiglio
          dei ministri, il piano  medesimo  in  corso  di  anno,  con
          cadenza quadrimestrale. Entro trenta giorni dalla notifica,
          con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
          adottato su conforme delibera del Consiglio  dei  ministri,
          e' approvato il piano annuale di cui  al  comma  2,  previa
          eventuale imposizione di prescrizioni o condizioni,  ovvero
          ne e' negata l'approvazione con l'esercizio del  potere  di
          veto. Salvo diversa previsione nel decreto di  approvazione
          del  piano,  rimane  ferma  l'efficacia  dei  decreti   del
          Presidente del Consiglio dei ministri  gia'  adottati  alla
          data di entrata in vigore  del  presente  articolo.  Se  e'
          necessario  svolgere  approfondimenti  riguardanti  aspetti
          tecnici  anche  relativi  alla  valutazione  di   possibili
          fattori di  vulnerabilita',  che  potrebbero  compromettere
          l'integrita' e la sicurezza delle reti,  dei  dati  che  vi
          transitano o dei sistemi, il termine di  trenta  giorni  di
          cui al secondo periodo puo' essere prorogato fino  a  venti
          giorni, prorogabili per una sola volta, di ulteriori  venti
          giorni, in casi di particolare complessita'. Se  nel  corso
          dell'istruttoria    si    rende    necessario    richiedere
          informazioni al notificante, tale termine e'  sospeso,  per
          una sola volta,  fino  al  ricevimento  delle  informazioni
          richieste, che sono rese entro il termine di dieci  giorni.
          Se si rende necessario formulare  richieste  istruttorie  a
          soggetti terzi, il predetto termine  di  trenta  giorni  e'
          sospeso, per una sola  volta,  fino  al  ricevimento  delle
          informazioni richieste, che sono rese entro il  termine  di
          venti giorni. Le richieste di informazioni al notificante e
          le richieste istruttorie a soggetti terzi  successive  alla
          prima non sospendono i termini. In  caso  di  incompletezza
          della notifica, il termine  di  trenta  giorni  di  cui  al
          secondo periodo decorre dal ricevimento delle  informazioni
          o degli elementi  che  la  integrano.  Decorsi  i  predetti
          termini, il piano si intende approvato. 
                4. I poteri  speciali  sono  esercitati  nella  forma
          dell'imposizione di specifiche  prescrizioni  o  condizioni
          ogniqualvolta cio' sia sufficiente ad assicurare la  tutela
          degli interessi essenziali della difesa e  della  sicurezza
          nazionale. A tal fine, sono oggetto  di  valutazione  anche
          gli  elementi  indicanti  la   presenza   di   fattori   di
          vulnerabilita' che potrebbero compromettere l'integrita'  e
          la sicurezza delle reti  e  dei  dati  che  vi  transitano,
          compresi quelli individuati sulla base dei principi e delle
          linee  guida   elaborati   a   livello   internazionale   e
          dall'Unione europea. Se le prescrizioni  o  condizioni  non
          risultano sufficienti ad assicurare la  tutela  dei  citati
          interessi, il Governo,  tenendo  conto  dei  contenuti  del
          piano notificato, dell'obsolescenza, del costo e dei  tempi
          di sostituzione  degli  apparati  e  dell'esigenza  di  non
          rallentare lo sviluppo  della  tecnologia  5G  o  di  altre
          tecnologie  nel  Paese,  nel  rispetto  dei   principi   di
          proporzionalita' e adeguatezza,  approva,  in  tutto  o  in
          parte, il piano per un periodo temporale,  anche  limitato,
          indicando  un  termine  per  l'eventuale  sostituzione   di
          determinati beni o servizi  ovvero  non  approva  il  piano
          esercitando il potere di veto. 
                5. Salvo quanto previsto dal presente  comma,  se  il
          soggetto notificante inizia  l'esecuzione  di  contratti  o
          accordi, successivamente alla data  di  entrata  in  vigore
          della presente disposizione, compresi nella notifica, prima
          che sia decorso il termine per l'approvazione del piano, il
          Governo puo' ingiungere all'impresa, stabilendo il relativo
          termine, di ripristinare  a  proprie  spese  la  situazione
          anteriore all'esecuzione del predetto contratto o  accordo.
          Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non  osserva
          gli obblighi di notifica di cui al presente articolo ovvero
          le disposizioni contenute nel  provvedimento  di  esercizio
          dei   poteri   speciali   e'   soggetto    alla    sanzione
          amministrativa  pecuniaria  fino  al  tre  per  cento   del
          fatturato del soggetto tenuto alla  notifica.  I  contratti
          eventualmente stipulati in violazione delle prescrizioni  o
          delle condizioni contenute nel provvedimento  di  esercizio
          dei poteri speciali sono nulli. Il  Governo  puo'  altresi'
          ingiungere all'impresa, stabilendo il relativo termine,  di
          ripristinare a proprie spese la situazione  anteriore  alla
          violazione,   applicando   una   sanzione    amministrativa
          pecuniaria sino a  un  dodicesimo  di  quella  prevista  al
          secondo periodo per ogni mese di ritardo  nell'adempimento,
          commisurata  al  ritardo.  Analoga  sanzione  puo'   essere
          applicata per il ritardo nell'adempimento  dell'ingiunzione
          di cui al primo  periodo.  Nei  casi  di  violazione  degli
          obblighi di notifica di cui al presente articolo, anche  in
          assenza della notifica, la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri puo' avviare d'ufficio  il  procedimento  ai  fini
          dell'eventuale esercizio dei poteri speciali. A tale scopo,
          trovano applicazione  i  termini  e  le  norme  procedurali
          previsti dal presente articolo. Il termine di trenta giorni
          di  cui  al  comma  3   decorre   dalla   conclusione   del
          procedimento di accertamento della violazione  dell'obbligo
          di notifica. 
                6. Per l'esercizio dei  poteri  speciali  di  cui  al
          presente  articolo   il   gruppo   di   coordinamento   per
          l'esercizio   dei   poteri   speciali   e'   composto   dai
          rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri,
          del  Ministero  dello  sviluppo  economico,  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze, del Ministero  dell'interno,
          del Ministero della  difesa,  del  Ministero  degli  affari
          esteri e della cooperazione  internazionale,  dal  Ministro
          per l'innovazione tecnologica e  la  transizione  digitale,
          ove previsto, nonche' dai rappresentanti  dell'Agenzia  per
          la cybersicurezza nazionale. Il gruppo di coordinamento  si
          avvale anche del Centro  di  valutazione  e  certificazione
          nazionale  (CVCN)  e  delle  articolazioni   tecniche   dei
          Ministeri dell'interno e della difesa, per  le  valutazioni
          tecniche della documentazione relativa al piano annuale  di
          cui  al  comma  2,  e  ai  suoi  eventuali   aggiornamenti,
          propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali e  relative
          ai beni e alle componenti ad  alta  intensita'  tecnologica
          funzionali alla  progettazione,  alla  realizzazione,  alla
          manutenzione e alla gestione  delle  attivita'  di  cui  al
          comma   1   nonche'   ad   altri   possibili   fattori   di
          vulnerabilita' che potrebbero compromettere l'integrita'  e
          la sicurezza delle reti, dei dati che vi transitano  o  dei
          sistemi.  7.  Le  attivita'  di  monitoraggio,  tese   alla
          verifica  dell'osservanza  delle   prescrizioni   e   delle
          condizioni impartite con il provvedimento di esercizio  dei
          poteri speciali, alla analisi della relativa adeguatezza  e
          alla  verifica  dell'adozione  di  adeguate  misure,  anche
          tecnologiche,  attuative  delle  medesime  prescrizioni   o
          condizioni sono svolte da un comitato  composto  da  uno  o
          piu' rappresentanti  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri,  del  Ministero  dello  sviluppo  economico,  del
          Ministero della difesa,  del  Ministero  dell'interno,  del
          Ministro per l'innovazione  tecnologica  e  la  transizione
          digitale,  o,  se  non  nominato,  della  struttura   della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  competente   per
          l'innovazione tecnologica e  la  digitalizzazione,  nonche'
          dell'Agenzia  per  la  cybersicurezza  nazionale.  Per   le
          attivita' di monitoraggio, il comitato si avvale anche  del
          Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN),  e
          delle articolazioni tecniche dei Ministeri  dell'interno  e
          della  difesa.  Ai  lavori  del  comitato  di  monitoraggio
          possono essere chiamati a partecipare altri  rappresentanti
          dei Ministeri di cui al  comma  6.  Al  fine  del  concreto
          esercizio  delle  attivita'  di  monitoraggio  il  soggetto
          interessato comunica, con la periodicita' indicata  con  il
          provvedimento  di  esercizio  dei  poteri  speciali,   ogni
          attivita'  esecutiva  posta  in  essere,  ivi  inclusa   la
          stipulazione dei contratti ad essa riferiti, fornendo  ogni
          opportuno dettaglio  tecnico  ed  evidenziando  le  ragioni
          idonee ad assicurare la conformita' della medesima al piano
          approvato ai sensi del comma  3.  Il  soggetto  interessato
          trasmette altresi' una relazione periodica semestrale sulle
          attivita' in corso. E' fatta salva la possibilita'  per  il
          comitato di monitoraggio di disporre ispezioni e  verifiche
          tecniche, anche con le modalita' di cui all'articolo 2-bis,
          relativamente ai beni e alle componenti ad alta  intensita'
          tecnologica    funzionali    alla    progettazione,    alla
          realizzazione, alla  manutenzione  e  alla  gestione  delle
          attivita' di cui al comma  1  nonche'  ad  altri  possibili
          fattori  di  vulnerabilita'  che  potrebbero  compromettere
          l'integrita' e la sicurezza delle reti,  dei  dati  che  vi
          transitano o dei  sistemi,  oggetto  del  provvedimento  di
          esercizio  dei  poteri   speciali.   L'inosservanza   delle
          prescrizioni o delle condizioni contenute nel provvedimento
          di approvazione ovvero qualsiasi altra circostanza idonea a
          incidere sul  provvedimento  approvativo  e'  segnalata  al
          gruppo di coordinamento per l'esercizio dei poteri speciali
          di cui al comma 6, il quale puo' proporre al Consiglio  dei
          ministri l'applicazione delle sanzioni previste  dal  comma
          5, la revoca o la modifica del provvedimento  autorizzativo
          e il divieto di esercizio delle attivita'  funzionali  alla
          progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla
          gestione delle attivita' di cui  al  comma  1.  8.  Per  le
          attivita' previste dal presente articolo ai componenti  del
          gruppo di coordinamento di cui al comma 6 e  a  quelli  del
          Comitato di monitoraggio di cui al  comma  7  non  spettano
          compensi, gettoni  di  presenza,  rimborsi  spese  o  altri
          emolumenti  comunque  denominati.  9.   Con   decreto   del
          Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Gruppo di
          coordinamento costituito ai sensi del  comma  6,  anche  in
          deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          possono essere individuate misure di semplificazione  delle
          modalita'  di  notifica,  dei  termini  e  delle  procedure
          relativi all'istruttoria ai fini  dell'eventuale  esercizio
          dei poteri di cui al presente articolo.». 
                «Art.  2  (Poteri  speciali  inerenti   agli   attivi
          strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e  delle
          comunicazioni). - 1. Con uno o piu' decreti del  Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, del Ministro dello  sviluppo
          economico  e  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con il
          Ministro  degli  affari   esteri   e   della   cooperazione
          internazionale e con i  Ministri  competenti  per  settore,
          adottati, anche in deroga all'articolo 17  della  legge  23
          agosto  1988,  n.  400,  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti, che e' reso entro  trenta  giorni,
          decorsi i quali i decreti possono comunque essere adottati,
          sono individuati le  reti  e  gli  impianti,  ivi  compresi
          quelli necessari ad assicurare l'approvvigionamento  minimo
          e l'operativita' dei servizi pubblici essenziali, i beni  e
          i  rapporti  di  rilevanza   strategica   per   l'interesse
          nazionale,  anche  se  oggetto  di  concessioni,   comunque
          affidate, incluse  le  concessioni  di  grande  derivazione
          idroelettrica ((e di coltivazione di risorse geotermiche)),
          nei   settori   dell'energia,   dei   trasporti   e   delle
          comunicazioni, nonche' la tipologia di atti  od  operazioni
          all'interno di un medesimo gruppo ai quali non  si  applica
          la disciplina di cui al presente articolo. I decreti di cui
          al primo periodo  sono  adottati  entro  centoventi  giorni
          dalla data di entrata in vigore della presente disposizione
          e sono aggiornati almeno ogni tre anni. 
                1-bis. 
                1-ter. Con uno o  piu'  decreti  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, del Ministro dello  sviluppo
          economico  e  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con il
          Ministro della difesa, con il Ministro degli affari  esteri
          e  della  cooperazione  internazionale  e  con  i  Ministri
          competenti  per   settore,   adottati   anche   in   deroga
          all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,  previo
          parere delle Commissioni parlamentari  competenti,  che  e'
          reso entro trenta giorni, decorsi i quali i decreti possono
          comunque essere adottati, sono individuati, ai  fini  della
          verifica in ordine alla sussistenza di un pericolo  per  la
          sicurezza  e  l'ordine  pubblico,  compreso  il   possibile
          pregiudizio alla sicurezza e al funzionamento delle reti  e
          degli impianti e alla continuita' degli approvvigionamenti,
          i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse
          nazionale,  anche  se  oggetto  di  concessioni,   comunque
          affidate,  ulteriori  rispetto  a  quelli  individuati  nei
          decreti di cui all'articolo 1, comma 1, e al  comma  1  del
          presente articolo,  nei  settori  di  cui  all'articolo  4,
          paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del  19  marzo  2019,  nonche'  la
          tipologia di atti od operazioni all'interno di un  medesimo
          gruppo ai quali non si applica  la  disciplina  di  cui  al
          presente articolo. I decreti di cui al primo  periodo  sono
          adottati entro centoventi giorni dalla data di  entrata  in
          vigore della presente disposizione e sono aggiornati almeno
          ogni tre anni. 
                2. Qualsiasi delibera, atto o operazione, adottato da
          un'impresa che detiene uno o piu' degli attivi  individuati
          ai sensi del comma 1, che abbia per effetto modifiche della
          titolarita', del controllo  o  della  disponibilita'  degli
          attivi medesimi o il cambiamento della  loro  destinazione,
          comprese le  delibere  dell'assemblea  o  degli  organi  di
          amministrazione aventi ad oggetto la fusione o la scissione
          della societa',  il  trasferimento  all'estero  della  sede
          sociale, la modifica dell'oggetto sociale, lo  scioglimento
          della  societa',  la  modifica   di   clausole   statutarie
          eventualmente adottate ai sensi dell'articolo  2351,  terzo
          comma,  del  codice  civile  ovvero  introdotte  ai   sensi
          dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994,
          n. 332,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30
          luglio  1994,   n.   474,   come   da   ultimo   modificato
          dall'articolo 3  del  presente  decreto,  il  trasferimento
          dell'azienda o di rami di essa in cui siano compresi  detti
          attivi o l'assegnazione degli stessi a titolo di  garanzia,
          e' notificato, salvo  che  l'operazione  sia  in  corso  di
          valutazione o sia gia' stata valutata ai sensi del comma 5,
          entro dieci  giorni  e  comunque  prima  che  vi  sia  data
          attuazione, alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri
          dalla stessa impresa. Sono notificate nei medesimi  termini
          le   delibere   dell'assemblea   o    degli    organi    di
          amministrazione concernenti il  trasferimento  di  societa'
          controllate che detengono i predetti attivi. 
                2-bis.  Qualsiasi  delibera,  atto   od   operazione,
          adottato da un'impresa che detiene uno o piu' degli  attivi
          individuati ai sensi del comma 1-ter, che abbia per effetto
          modifiche  della  titolarita',  del   controllo   o   della
          disponibilita'  degli  attivi  medesimi  a  favore  di   un
          soggetto esterno all'Unione europea, di cui al comma 5-bis,
          ovvero, nei settori individuati  nel  secondo  periodo  del
          comma  5,  anche  a  favore  di  un  soggetto  appartenente
          all'Unione  europea,  ivi  compresi  quelli   stabiliti   o
          residenti in Italia, comprese le delibere dell'assemblea  o
          degli  organi  di  amministrazione  aventi  ad  oggetto  la
          fusione o la scissione  della  societa',  il  trasferimento
          dell'azienda o di rami di essa in cui siano compresi  detti
          attivi o l'assegnazione degli stessi a titolo di  garanzia,
          il trasferimento di societa' controllate  che  detengono  i
          predetti  attivi,  ovvero  che   abbia   per   effetto   il
          trasferimento  della  sede  sociale   in   un   Paese   non
          appartenente all'Unione europea, e' notificato,  salvo  che
          l'operazione sia in corso di valutazione o sia  gia'  stata
          valutata ai  sensi  del  comma  5,  entro  dieci  giorni  e
          comunque prima che vi sia data attuazione, alla  Presidenza
          del Consiglio  dei  ministri  dalla  stessa  impresa.  Sono
          notificati  altresi'   nei   medesimi   termini   qualsiasi
          delibera, atto od operazione, adottato  da  un'impresa  che
          detiene uno o piu' degli attivi individuati  ai  sensi  del
          comma 1-ter, che abbia per  effetto  il  cambiamento  della
          loro destinazione, nonche' qualsiasi delibera che abbia  ad
          oggetto la modifica dell'oggetto sociale,  lo  scioglimento
          della  societa'  o  la  modifica  di  clausole   statutarie
          eventualmente adottate ai sensi dell'articolo  2351,  terzo
          comma,  del  codice  civile  ovvero  introdotte  ai   sensi
          dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994,
          n. 332,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30
          luglio  1994,   n.   474,   come   da   ultimo   modificato
          dall'articolo 3 del presente decreto. 
                3. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri adottato su conforme deliberazione  del  Consiglio
          dei Ministri, da trasmettere tempestivamente e per estratto
          alle  Commissioni  parlamentari  competenti,  puo'   essere
          espresso il veto alle delibere, atti e operazioni di cui ai
          commi  2  e  2-bis,  che  diano  luogo  a  una   situazione
          eccezionale, non disciplinata dalla normativa nazionale  ed
          europea di settore, di minaccia di  grave  pregiudizio  per
          gli  interessi  pubblici  relativi  alla  sicurezza  e   al
          funzionamento  delle  reti  e   degli   impianti   e   alla
          continuita' degli approvvigionamenti. 
                4. Con le notifiche di cui ai commi  2  e  2-bis,  e'
          fornita al Governo una informativa completa sulla delibera,
          atto  o  operazione  in  modo  da  consentire   l'eventuale
          tempestivo esercizio del potere di veto. Dalla notifica non
          deriva per la Presidenza del Consiglio dei Ministri ne' per
          la societa' l'obbligo di comunicazione al pubblico ai sensi
          dell'articolo  114  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo  24  febbraio  1998,  n.   58,   e   successive
          modificazioni. Entro quarantacinque giorni dalla  notifica,
          il  Presidente  del   Consiglio   dei   Ministri   comunica
          l'eventuale veto. Qualora si  renda  necessario  richiedere
          informazioni alla societa', tale termine  e'  sospeso,  per
          una sola volta,  fino  al  ricevimento  delle  informazioni
          richieste, che sono rese entro il termine di dieci  giorni.
          Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie
          a soggetti terzi, il  predetto  termine  di  quarantacinque
          giorni e' sospeso, per una sola volta, fino al  ricevimento
          delle  informazioni  richieste,  che  sono  rese  entro  il
          termine di venti giorni. Le richieste di informazioni e  le
          richieste istruttorie  a  soggetti  terzi  successive  alla
          prima non sospendono i termini. In  caso  di  incompletezza
          della  notifica,  il  termine  di   quarantacinque   giorni
          previsto dal presente comma decorre dal  ricevimento  delle
          informazioni o degli elementi che la integrano.  Fino  alla
          notifica e comunque fino al decorso  dei  termini  previsti
          dal presente comma e' sospesa l'efficacia  della  delibera,
          dell'atto o dell'operazione rilevante.  Decorsi  i  termini
          previsti  dal  presente  comma  l'operazione  puo'   essere
          effettuata. Il potere di veto di cui al comma 3 e' espresso
          nella forma di imposizione  di  specifiche  prescrizioni  o
          condizioni ogniqualvolta cio' sia sufficiente ad assicurare
          la tutela degli interessi pubblici di cui al  comma  3.  Le
          delibere o gli atti o le operazioni adottati o  attuati  in
          violazione del presente comma sono nulli. Il  Governo  puo'
          altresi'   ingiungere   alla   societa'   e   all'eventuale
          controparte di ripristinare a proprie spese  la  situazione
          anteriore. Salvo che il fatto costituisca  reato,  chiunque
          non osservi le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis e  al
          presente comma e' soggetto a  una  sanzione  amministrativa
          pecuniaria fino al  doppio  del  valore  dell'operazione  e
          comunque non inferiore  all'uno  per  cento  del  fatturato
          cumulato realizzato  dalle  imprese  coinvolte  nell'ultimo
          esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio. 
                5. L'acquisto a  qualsiasi  titolo  da  parte  di  un
          soggetto esterno all'Unione europea  di  partecipazioni  in
          societa'  che  detengono  gli   attivi   individuati   come
          strategici ai sensi del comma 1 nonche' di quelli di cui al
          comma   1-ter,   di   rilevanza   tale    da    determinare
          l'insediamento   stabile   dell'acquirente    in    ragione
          dell'assunzione  del  controllo  della  societa'   la   cui
          partecipazione   e'   oggetto   dell'acquisto,   ai   sensi
          dell'articolo 2359 del codice civile e del testo  unico  di
          cui al decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.  58,  e'
          notificato, ove possibile congiuntamente alla  societa'  le
          cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, entro  dieci
          giorni  alla  Presidenza  del   Consiglio   dei   Ministri,
          unitamente ad  ogni  informazione  utile  alla  descrizione
          generale del progetto di  acquisizione,  dell'acquirente  e
          del  suo  ambito  di  operativita'.   Nei   settori   delle
          comunicazioni, dell'energia, dei trasporti,  della  salute,
          agroalimentare e finanziario, ivi incluso quello creditizio
          e assicurativo, sono soggetti all'obbligo  di  notifica  di
          cui al  primo  periodo  anche  gli  acquisti,  a  qualsiasi
          titolo, di partecipazioni da parte di soggetti appartenenti
          all'Unione  europea,  ivi  compresi  quelli  residenti   in
          Italia, di rilevanza  tale  da  determinare  l'insediamento
          stabile  dell'acquirente  in  ragione  dell'assunzione  del
          controllo della societa' la cui partecipazione  e'  oggetto
          dell'acquisto,  ai  sensi  dell'articolo  2359  del  codice
          civile e del testo unico di cui al decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n.  58.  Nel  computo  della  partecipazione
          rilevante si tiene conto della partecipazione  detenuta  da
          terzi con cui  l'acquirente  ha  stipulato  uno  dei  patti
          previsti dall'articolo  122  del  testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  e  successive
          modificazioni, o previsti dall'articolo 2341-bis del codice
          civile. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato  e  ferme
          restando le invalidita' previste dalla legge, chiunque  non
          osservi gli obblighi di notifica di cui al  presente  comma
          e' soggetto a una sanzione amministrativa  pecuniaria  fino
          al  doppio  del  valore  dell'operazione  e  comunque   non
          inferiore all'1 per cento del fatturato cumulato realizzato
          dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il  quale
          sia stato  approvato  il  bilancio.  Nei  casi  in  cui  la
          notifica non sia  effettuata  congiuntamente  da  tutte  le
          parti  dell'operazione  indicate  al  primo  e  al  secondo
          periodo, la societa' notificante trasmette, contestualmente
          alla notifica, una  informativa,  contenente  gli  elementi
          essenziali dell'operazione e della  stessa  notifica,  alla
          societa' le cui partecipazioni sono oggetto  dell'acquisto,
          al fine di consentirne la partecipazione  al  procedimento,
          fornendo prova  della  relativa  ricezione.  Sono  soggetti
          all'obbligo di notifica di cui al presente  articolo  anche
          gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri
          non  appartenenti  all'Unione  europea,  in  societa'   che
          detengono gli attivi individuati come strategici  ai  sensi
          dei commi 1  e  1-ter,  che  attribuiscono  una  quota  dei
          diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento,
          tenuto conto delle  azioni  o  quote  gia'  direttamente  o
          indirettamente  possedute,  quando  il  valore  complessivo
          dell'investimento sia pari o  superiore  a  un  milione  di
          euro,  e  sono  altresi'  notificate  le  acquisizioni  che
          determinano il superamento delle soglie del 15  per  cento,
          20 per cento, 25 per cento e 50 per cento del capitale. 
                5-bis. Per le finalita' di cui all'articolo  1  e  al
          presente articolo, per soggetto esterno all'Unione  europea
          si intende: a) qualsiasi persona fisica che  non  abbia  la
          cittadinanza di uno Stato membro  dell'Unione  europea;  b)
          qualsiasi persona fisica che abbia la cittadinanza  di  uno
          Stato  membro  dell'Unione  europea  e  che  non  abbia  la
          residenza, la dimora abituale ovvero il centro di attivita'
          principale in uno Stato membro dell'Unione europea o  dello
          Spazio  economico  europeo  o  che  non  sia  comunque  ivi
          stabilita; c) qualsiasi persona giuridica che non abbia  la
          sede legale o  dell'amministrazione  ovvero  il  centro  di
          attivita'  principale  in  uno  Stato  membro   dell'Unione
          europea o dello Spazio economico  europeo  o  che  non  sia
          comunque ivi stabilita; d) qualsiasi persona giuridica  che
          abbia stabilito la sede legale o dell'amministrazione o  il
          centro  di  attivita'  principale  in  uno   Stato   membro
          dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, o che
          sia comunque ivi  stabilita,  e  che  risulti  controllata,
          direttamente o indirettamente, da una persona fisica  o  da
          una persona giuridica di cui alle lettere a), b) e  c);  e)
          qualsiasi persona fisica o persona giuridica che  abbia  la
          cittadinanza di uno  Stato  membro  dell'Unione  europea  o
          dello Spazio  economico  europeo  che  abbia  stabilito  la
          residenza,  la  dimora   abituale,   la   sede   legale   o
          dell'amministrazione  ovvero   il   centro   di   attivita'
          principale in uno Stato membro dell'Unione europea,  o  che
          sia comunque ivi stabilita, qualora sussistano elementi che
          indichino     un     comportamento     elusivo     rispetto
          all'applicazione  della  disciplina  di  cui  al   presente
          decreto. 
                6. Qualora l'acquisto di cui al comma 5 comporti  una
          minaccia di grave  pregiudizio  agli  interessi  essenziali
          dello Stato di cui al comma 3 ovvero  un  pericolo  per  la
          sicurezza o per  l'ordine  pubblico,  entro  quarantacinque
          giorni dalla notifica di  cui  al  medesimo  comma  5,  con
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato
          su conforme deliberazione del Consiglio  dei  ministri,  da
          trasmettere tempestivamente e per estratto alle Commissioni
          parlamentari  competenti,  l'efficacia  dell'acquisto  puo'
          essere    condizionata     all'assunzione,     da     parte
          dell'acquirente e della societa' le cui partecipazioni sono
          oggetto dell'acquisto, di impegni diretti  a  garantire  la
          tutela dei predetti interessi. Entro quindici giorni  dalla
          notifica, la societa' acquisita puo' presentare  memorie  e
          documenti  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri.
          Qualora  si  renda   necessario   richiedere   informazioni
          all'acquirente e alla societa' le cui  partecipazioni  sono
          oggetto dell'acquisto, il termine di cui al  primo  periodo
          e' sospeso, per una sola volta, fino al  ricevimento  delle
          informazioni richieste, che sono rese entro il  termine  di
          dieci  giorni.  Qualora  si  renda   necessario   formulare
          richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine
          di quarantacinque giorni e' sospeso, per  una  sola  volta,
          fino al ricevimento delle informazioni richieste, che  sono
          rese entro il termine di  venti  giorni.  Le  richieste  di
          informazioni e le richieste istruttorie  a  soggetti  terzi
          successive alla prima non sospendono i termini,  decorsi  i
          quali i poteri speciali si  intendono  non  esercitati.  In
          caso  di  incompletezza  della  notifica,  il  termine   di
          quarantacinque giorni previsto dal presente  comma  decorre
          dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che  la
          integrano. In casi eccezionali di rischio per la tutela dei
          predetti interessi, non eliminabili attraverso l'assunzione
          degli impegni di cui al  primo  periodo,  il  Governo  puo'
          opporsi, sulla base della stessa  procedura,  all'acquisto.
          Fino alla notifica e, successivamente, fino al decorso  del
          termine per l'eventuale esercizio del potere di opposizione
          o imposizione di impegni, i  diritti  di  voto  o  comunque
          quelli aventi  contenuto  diverso  da  quello  patrimoniale
          connessi  alle  azioni  o  quote   che   rappresentano   la
          partecipazione rilevante sono sospesi. Decorsi  i  predetti
          termini, l'operazione puo' essere  effettuata.  Qualora  il
          potere  sia  esercitato  nella  forma  dell'imposizione  di
          impegni, in caso di inadempimento, per tutto il periodo  in
          cui perdura l'inadempimento medesimo, i diritti di  voto  o
          comunque i  diritti  aventi  contenuto  diverso  da  quello
          patrimoniale,   connessi   alle   azioni   o   quote    che
          rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. Le
          delibere eventualmente adottate con il voto determinante di
          tali azioni o quote, o comunque  le  delibere  o  gli  atti
          adottati con violazione o  inadempimento  delle  condizioni
          imposte, sono nulli. La societa' acquirente e  la  societa'
          le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto,  che  non
          adempiano agli  impegni  imposti  sono  altresi'  soggette,
          salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  a  una  sanzione
          amministrativa  pecuniaria  pari  al  doppio   del   valore
          dell'operazione, e comunque non inferiore all'1  per  cento
          del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio per il quale
          sia stato approvato il bilancio. In caso di  esercizio  del
          potere di opposizione l'acquirente non  puo'  esercitare  i
          diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto  diverso
          da quello patrimoniale, connessi alle azioni  o  quote  che
          rappresentano la partecipazione rilevante, e dovra'  cedere
          le stesse azioni o quote entro un anno. In caso di  mancata
          ottemperanza il tribunale, su richiesta del Governo, ordina
          la  vendita  delle  suddette  azioni  o  quote  secondo  le
          procedure di cui all'articolo 2359-ter del  codice  civile.
          Le deliberazioni assembleari eventualmente adottate con  il
          voto determinante di tali azioni o quote  sono  nulle.  Per
          determinare se un investimento estero possa incidere  sulla
          sicurezza o sull'ordine pubblico e' possibile  prendere  in
          considerazione le seguenti circostanze: a) che l'acquirente
          sia    direttamente    o     indirettamente     controllato
          dall'amministrazione pubblica, compresi organismi statali o
          forze armate,  di  un  Paese  non  appartenente  all'Unione
          europea,  anche   attraverso   l'assetto   proprietario   o
          finanziamenti consistenti; b)  che  l'acquirente  sia  gia'
          stato coinvolto in attivita' che incidono sulla sicurezza o
          sull'ordine  pubblico  in  uno  Stato  membro   dell'Unione
          europea; c) che vi sia un grave  rischio  che  l'acquirente
          intraprenda attivita' illegali o criminali. 
                7. I poteri speciali di cui ai commi precedenti  sono
          esercitati esclusivamente sulla base di criteri oggettivi e
          non discriminatori. A tale fine il Governo considera, avuto
          riguardo alla natura dell'operazione, i  seguenti  criteri:
          a)  l'esistenza,  tenuto  conto   anche   delle   posizioni
          ufficiali dell'Unione  europea,  di  motivi  oggettivi  che
          facciano ritenere possibile la sussistenza  di  legami  fra
          l'acquirente e paesi terzi che non riconoscono  i  principi
          di democrazia o dello Stato di diritto, che non  rispettano
          le norme del diritto internazionale  o  che  hanno  assunto
          comportamenti  a  rischio  nei  confronti  della  comunita'
          internazionale, desunti dalla natura delle loro alleanze, o
          hanno rapporti con organizzazioni criminali o terroristiche
          o con soggetti ad esse comunque collegati;  b)  l'idoneita'
          dell'assetto    risultante    dall'atto     giuridico     o
          dall'operazione, tenuto  conto  anche  delle  modalita'  di
          finanziamento   dell'acquisizione   e    della    capacita'
          economica,    finanziaria,    tecnica    e    organizzativa
          dell'acquirente,  a  garantire:  1)  la  sicurezza   e   la
          continuita' degli approvvigionamenti; 2)  il  mantenimento,
          la sicurezza e l'operativita' delle reti e degli  impianti.
          b-bis) per le operazioni di cui al  comma  5  e'  valutata,
          oltre alla minaccia di grave pregiudizio agli interessi  di
          cui al comma 3, anche il pericolo per la  sicurezza  o  per
          l'ordine pubblico. 
                7-bis. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali  di
          cui al presente articolo, la costituzione di un'impresa che
          svolge attivita' ovvero detiene uno  o  piu'  degli  attivi
          individuati ai sensi del comma 1 ovvero del comma 1-ter  e'
          notificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro
          i termini e con le procedure di cui al  presente  articolo,
          qualora uno o piu'  soci,  esterni  all'Unione  europea  ai
          sensi del comma 5-bis, detengano una quota dei  diritti  di
          voto o del capitale almeno pari al 10  per  cento.  8.  Nel
          caso  in  cui  le   attivita'   di   rilevanza   strategica
          individuate con i decreti di cui al comma 1 si  riferiscono
          a societa' partecipate, direttamente o indirettamente,  dal
          Ministero dell'economia e delle finanze, il  Consiglio  dei
          Ministri  delibera,  ai  fini  dell'esercizio  dei   poteri
          speciali di cui ai commi 3 e 6, su  proposta  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentiti  il  Ministro  dello
          sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei
          trasporti,  per  i  rispettivi  ambiti  di  competenza.  Le
          notifiche di  cui  ai  commi  2  e  5  sono  immediatamente
          trasmesse dalla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  al
          Ministero dell'economia e delle  finanze.  (6)  8-bis.  Nei
          casi di violazione degli obblighi di  notifica  di  cui  al
          presente articolo, anche in assenza della notifica  di  cui
          ai commi 2, 2-bis e 5,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri   puo'   avviare   il   procedimento    ai    fini
          dell'eventuale esercizio dei poteri speciali. A tale scopo,
          trovano applicazione  i  termini  e  le  norme  procedurali
          previsti dal presente articolo, nonche' dal regolamento  di
          cui al comma 9. Il termine di quarantacinque giorni di  cui
          ai commi 4 e 6 decorre dalla conclusione  del  procedimento
          di accertamento della violazione dell'obbligo di  notifica.
          9. Con regolamento, adottato  ai  sensi  dell'articolo  17,
          comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  e  successive
          modificazioni, previo parere delle Commissioni parlamentari
          competenti, su proposta del Ministro dell'economia e  delle
          finanze, di concerto con il Ministro degli  affari  esteri,
          il  Ministro  dell'interno,  il  Ministro  dello   sviluppo
          economico  e  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti, sentite le Autorita'  indipendenti  di  settore,
          ove esistenti, sono emanate disposizioni di attuazione  del
          presente articolo, anche con riferimento alla  definizione,
          nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
          disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
          oneri a carico del bilancio dello  Stato,  delle  modalita'
          organizzative   per   lo   svolgimento   delle    attivita'
          propedeutiche all'esercizio dei  poteri  speciali  previsti
          dal  presente  articolo.  Il   parere   sullo   schema   di
          regolamento e' espresso entro il termine  di  venti  giorni
          dalla data della sua trasmissione alle Camere. Decorso tale
          termine, il  regolamento  puo'  essere  comunque  adottato.
          Qualora i pareri espressi  dalle  Commissioni  parlamentari
          competenti rechino identico contenuto, il Governo, ove  non
          intenda conformarvisi, trasmette nuovamente alle Camere  lo
          schema  di   regolamento,   indicandone   le   ragioni   in
          un'apposita   relazione.   I   pareri   definitivi    delle
          Commissioni competenti sono espressi entro  il  termine  di
          venti giorni  dalla  data  di  trasmissione.  Decorso  tale
          termine, il regolamento puo' essere comunque adottato. Fino
          all'adozione  del  medesimo  regolamento,   le   competenze
          inerenti alle proposte per l'esercizio dei poteri speciali,
          di cui ai commi 3 e 6, e le attivita' conseguenti,  di  cui
          ai commi 4 e 6, sono attribuite al Ministero  dell'economia
          e delle  finanze  per  le  societa'  da  esso  partecipate,
          ovvero, per le altre societa', al Ministero dello  sviluppo
          economico  o  al  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti, secondo i rispettivi ambiti di competenza.». 
                «Art.  2-quater  (Misure   di   semplificazione   dei
          procedimenti  e  prenotifica).  -  1.   Con   decreto   del
          Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il gruppo di
          coordinamento  costituito  ai  sensi  dell'articolo  3  del
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6  agosto
          2014, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto
          1988,  n.  400,  possono  essere  individuate   misure   di
          semplificazione delle modalita' di notifica, dei termini  e
          delle   procedure   relativi   all'istruttoria   ai    fini
          dell'eventuale esercizio dei poteri di cui agli articoli 1,
          1-bis e  2,  senza  che  sia  necessaria  la  delibera  del
          Consiglio dei ministri, per la definizione dei procedimenti
          in caso di mancato esercizio  dei  poteri  speciali  decisa
          all'unanimita' dai componenti del gruppo di  coordinamento,
          fatta  salva  in  ogni  caso  la  possibilita'   per   ogni
          amministrazione e per le parti di  chiedere  di  sottoporre
          l'esame della notifica al Consiglio dei ministri. 
                2. Con il medesimo decreto di cui  al  comma  1  sono
          individuate  le   modalita'   di   presentazione   di   una
          prenotifica che consenta l'esame da  parte  del  gruppo  di
          coordinamento, o nelle  ipotesi  di  cui  al  comma  1  del
          Consiglio dei  ministri,  delle  operazioni,  anteriormente
          alla formale notifica di cui agli articoli 1 e 2,  al  fine
          di   ricevere    una    valutazione    preliminare    sulla
          applicabilita' dei citati articoli e sulla autorizzabilita'
          dell'operazione. 
                2-bis. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          ministri, da adottare con le modalita' di cui  al  comma  1
          entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
          presente disposizione, sono  individuati  i  meccanismi  di
          raccordo tra obbligo di notifica e procedure di gara  e  le
          misure di semplificazione delle modalita' di notifica,  dei
          termini e  delle  procedure  relative  all'istruttoria  dei
          procedimenti rientranti  nell'ambito  di  applicazione  del
          presente decreto nel caso di  affidamento  di  concessioni,
          anche di competenza regionale.». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          13 febbraio 2021 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  15
          febbraio 2021, n. 38. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti del decreto-legge 15 marzo 2012, n.
          21 convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  maggio
          2012, n. 56, si veda nelle note alle premesse.