Art. 10 
 
                        Procedure telematiche 
 
  1. Per il tempestivo esercizio dei poteri speciali il  Dipartimento
per il coordinamento amministrativo assicura, in collaborazione con i
competenti  uffici  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,
soluzioni tecniche e informatiche idonee a garantire la  sicurezza  e
la salvaguardia  dell'interscambio  dei  dati  ai  sensi  del  Codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo  7  marzo
2005, n. 82. Il  ricevimento  delle  notifiche,  dei  documenti,  dei
pareri  e  di  tutte  le  informazioni  relative  agli  atti  e  alle
operazioni di cui al presente  decreto,  e'  effettuato  mediante  la
posta elettronica certificata. 
  2. Le riunioni del gruppo di coordinamento possono svolgersi  anche
in modalita' video/multi conferenza. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Il decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82  (Codice
          dell'amministrazione digitale) e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112.