Art. 10 Procedure telematiche 1. Per il tempestivo esercizio dei poteri speciali il Dipartimento per il coordinamento amministrativo assicura, in collaborazione con i competenti uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, soluzioni tecniche e informatiche idonee a garantire la sicurezza e la salvaguardia dell'interscambio dei dati ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il ricevimento delle notifiche, dei documenti, dei pareri e di tutte le informazioni relative agli atti e alle operazioni di cui al presente decreto, e' effettuato mediante la posta elettronica certificata. 2. Le riunioni del gruppo di coordinamento possono svolgersi anche in modalita' video/multi conferenza.
Note all'art. 10: - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112.