Art. 11 
 
                       Procedura semplificata 
 
  1. Nel caso di operazioni infragruppo, in assenza di minaccia di un
grave pregiudizio per gli interessi tutelati  dal  decreto  legge  15
marzo 2012, n. 21, e' adottata la procedura semplificata  di  cui  al
presente articolo. 
  2. Il Ministero responsabile  dell'istruttoria  e  della  proposta,
tenuto conto anche delle risultanze emerse nella riunione del  Gruppo
di coordinamento, trasmette, in modalita' informatica, al Presidente,
agli uffici di cui all'articolo 3, comma 2, agli altri componenti del
Gruppo di  coordinamento  e  al  Dipartimento  per  il  coordinamento
amministrativo, le motivazione della delibera di  non  esercizio  dei
poteri speciali con applicazione della procedura semplificata. 
  3. Il Dipartimento per il  coordinamento  amministrativo  invia  al
soggetto notificante una comunicazione di non  esercizio  dei  poteri
speciali  dandone  comunicazione  ai   componenti   del   Gruppo   di
coordinamento. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Per i riferimenti del decreto-legge 15 marzo 2012, n.
          21 convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  maggio
          2012, n. 56, si veda nelle note alle premesse.