Art. 13 
 
                   Riservatezza delle informazioni 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 7  agosto  1990,
n. 241, le informazioni, i dati e le notizie contenute nei  documenti
originati dalle pubbliche amministrazioni o da soggetti  privati  per
le finalita' di cui al presente decreto sono sottratti al diritto  di
accesso. Resta  fermo  il  diritto  di  accesso  nei  limiti  di  cui
all'articolo 24, comma 7, della citata legge 7 agosto 1990, n. 241. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 24  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi): 
                «Art. 24 (Esclusione dal diritto di accesso). - 1. Il
          diritto di accesso e' escluso: 
                  a) per i documenti coperti da segreto di  Stato  ai
          sensi della legge 24 ottobre 1977,  n.  801,  e  successive
          modificazioni, e nei  casi  di  segreto  o  di  divieto  di
          divulgazione  espressamente  previsti  dalla   legge,   dal
          regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche
          amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo; 
                  b) nei procedimenti tributari, per i quali  restano
          ferme le particolari norme che li regolano; 
                  c)  nei  confronti  dell'attivita'  della  pubblica
          amministrazione diretta all'emanazione di  atti  normativi,
          amministrativi   generali,   di   pianificazione    e    di
          programmazione, per i quali restano  ferme  le  particolari
          norme che ne regolano la formazione; 
                  d) nei procedimenti selettivi,  nei  confronti  dei
          documenti   amministrativi   contenenti   informazioni   di
          carattere psicoattitudinale relativi a terzi. 
                2. Le singole pubbliche  amministrazioni  individuano
          le categorie  di  documenti  da  esse  formati  o  comunque
          rientranti nella loro disponibilita' sottratti  all'accesso
          ai sensi del comma 1. 
                3.  Non   sono   ammissibili   istanze   di   accesso
          preordinate  ad  un  controllo  generalizzato  dell'operato
          delle pubbliche amministrazioni. 
                4. L'accesso ai  documenti  amministrativi  non  puo'
          essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di
          differimento. 
                5. I documenti contenenti informazioni connesse  agli
          interessi di cui al comma 1 sono considerati  segreti  solo
          nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A  tale  fine
          le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di
          documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il  quale
          essi sono sottratti all'accesso. 
                6. Con regolamento, adottato ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo
          puo' prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti
          amministrativi: 
                  a) quando, al di fuori delle  ipotesi  disciplinate
          dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla
          loro divulgazione possa derivare una lesione,  specifica  e
          individuata,  alla  sicurezza  e  alla  difesa   nazionale,
          all'esercizio della sovranita' nazionale e alla continuita'
          e alla  correttezza  delle  relazioni  internazionali,  con
          particolare riferimento alle ipotesi previste dai  trattati
          e dalle relative leggi di attuazione; 
                  b) quando l'accesso possa arrecare  pregiudizio  ai
          processi di formazione, di determinazione e  di  attuazione
          della politica monetaria e valutaria; 
                  c) quando i documenti riguardino  le  strutture,  i
          mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni  strettamente
          strumentali  alla   tutela   dell'ordine   pubblico,   alla
          prevenzione  e  alla  repressione  della  criminalita'  con
          particolare riferimento alle tecniche  investigative,  alla
          identita' delle fonti di informazione e alla sicurezza  dei
          beni e delle persone coinvolte,  all'attivita'  di  polizia
          giudiziaria e di conduzione delle indagini; 
                  d) quando i documenti riguardino la vita privata  o
          la riservatezza di  persone  fisiche,  persone  giuridiche,
          gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento
          agli  interessi   epistolare,   sanitario,   professionale,
          finanziario, industriale e  commerciale  di  cui  siano  in
          concreto titolari, ancorche' i relativi dati siano  forniti
          all'amministrazione   dagli   stessi   soggetti   cui    si
          riferiscono; 
                  e) quando i  documenti  riguardino  l'attivita'  in
          corso di contrattazione collettiva nazionale  di  lavoro  e
          gli atti interni  connessi  all'espletamento  del  relativo
          mandato. 
                7. Deve  comunque  essere  garantito  ai  richiedenti
          l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia
          necessaria per curare o per difendere  i  propri  interessi
          giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati  sensibili
          e giudiziari, l'accesso e' consentito nei limiti in cui sia
          strettamente  indispensabile   e   nei   termini   previsti
          dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
          196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e
          la vita sessuale.».