Art. 2 
 
      Coordinamento delle attivita' per l'esercizio dei poteri 
         speciali e individuazione degli uffici responsabili 
 
  1. Le attivita' propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali, ai
sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400  e
dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,  sono
coordinate dal Presidente del Consiglio dei ministri. A tal  fine  il
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  si  avvale  del  Segretario
generale, che sovrintende a tale attivita',  o  del  Vice  Segretario
generale a cio' delegato. 
  2. In attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera a), del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  19  febbraio  2014,   n.   35   e
dell'articolo 2, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della
Repubblica 25  marzo  2014,  n.  86,  nonche'  dell'articolo  27  del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  20  maggio  2022,   n.   51,   l'ufficio   responsabile
dell'attivita' di coordinamento per lo  svolgimento  delle  attivita'
propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali, e'  individuato  nel
Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del
Consiglio dei ministri. 
  3. In attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera b),  del  citato
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.   35   del   2014   e
dell'articolo  2,  comma  2,  lettera  b),  del  citato  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  86  del  2014,  nonche'  ai  sensi
dell'articolo  15  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 18 dicembre 2020, n.  179,  gli  uffici  responsabili  delle
attivita' di competenza dei Ministeri degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale,  della  difesa,  dell'economia  e  delle
finanze, della giustizia,  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili, dell'interno, delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali, della salute, dello sviluppo economico, della  transizione
ecologica, nonche' dei Dipartimenti per l'informazione e l'editoria e
per  l'innovazione  tecnologica  e  la  transizione  digitale   della
Presidenza del Consiglio dei ministri, sono individuati come segue: 
    a)  Ministero  degli   affari   esteri   e   della   cooperazione
internazionale: Direzione Generale  per  la  promozione  del  sistema
Paese, Autorita' Nazionale UAMA (Unita'  per  le  autorizzazioni  dei
materiali di armamento); 
    b) Ministero dell'interno: Dipartimento della pubblica  sicurezza
-  Ufficio  per  l'amministrazione  generale -  Ufficio  III  analisi
strategica (UAS); 
    c) Ministero della difesa: Segretariato generale della  difesa  -
Direzione nazionale degli armamenti; 
    d) Ministero dell'economia e delle finanze: Ufficio  legislativo,
Dipartimento del tesoro - Direzione V «Regolamentazione  e  vigilanza
del  sistema  finanziario»,   Direzione   VII   «Valorizzazione   del
patrimonio pubblico», Servizio «Affari legali e contenzioso»; 
    e) Ministero della giustizia: Direzione generale  per  i  sistemi
informativi automatizzati; 
    f) Ministero delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili:
Organo  centrale   di   sicurezza,   Direzione   generale   vigilanza
concessioni  autostradali,  Direzione  generale  vigilanza  Autorita'
portuali; 
    g) Ministero delle politiche agricole,  alimentari  e  forestali:
Dipartimento  delle  politiche  europee  e  internazionali  e   dello
sviluppo rurale,  Dipartimento  delle  politiche  competitive,  della
qualita' agroalimentare, della pesca e dell'ippica; 
    h) Ministero della salute: Gabinetto del  Ministro,  Segretariato
generale; 
    i) Ministero dello sviluppo economico: Direzione generale  per  i
servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione  e  postali,
Direzione  generale  per  le  tecnologie  delle  comunicazioni  e  la
sicurezza informatica -  Istituto  superiore  delle  comunicazioni  e
delle  tecnologie  dell'informazione,  Direzione  generale   per   la
politica industriale, l'innovazione e le  piccole  e  medie  imprese,
Direzione generale per  la  riconversione  industriale  e  le  grandi
filiere produttive; 
    l) Ministero della transizione ecologica: Direzione generale  per
il clima, l'energia  e  l'aria,  Direzione  generale  per  l'economia
circolare, Direzione  Generale  infrastrutture  e  sicurezza  sistemi
energetici e geominerari; 
    m) Dipartimento per l'informazione e l'editoria: Ufficio  per  le
attivita' di informazione e  comunicazione  istituzionale  e  per  la
tutela del diritto d'autore; 
    n)  Ministro  per  l'innovazione  tecnologica  e  la  transizione
digitale, o, se non nominato, della struttura  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e  la
digitalizzazione: Gabinetto del Ministro o,  se  non  nominato,  Capo
della  struttura  della  Presidenza  del   Consiglio   dei   ministri
competente per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione. 
  4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 25 marzo 2014, n. 86, e  dall'articolo  3
del decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n.  35,
ai sensi dell'articolo 15 del decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri 18 dicembre 2020, n. 179,  anche  i  rappresentanti  dei
Ministeri  della  salute,  delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali,  della  transizione  ecologica,   del   Dipartimento   per
l'informazione e l'editoria  e  del  Dipartimento  per  l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale della Presidenza del  Consiglio
dei ministri possono svolgere, su designazione dello stesso Gruppo di
coordinamento,   le   funzioni   di   amministrazione    responsabile
dell'istruttoria  e  della  proposta  per  l'esercizio   dei   poteri
speciali. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, della legge
          23  agosto  1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
                «Art. 5 (Attribuzioni del  Presidente  del  Consiglio
          dei ministri). - Omissis. 
                2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi
          dell'articolo  95,  primo  comma,  della  Costituzione:  a)
          indirizza   ai   ministri   le   direttive   politiche   ed
          amministrative  in  attuazione  delle   deliberazioni   del
          Consiglio dei ministri nonche' quelle connesse alla propria
          responsabilita' di direzione della  politica  generale  del
          Governo; b) coordina e promuove l'attivita' dei ministri in
          ordine agli atti che riguardano la  politica  generale  del
          Governo; c) puo' sospendere l'adozione di atti da parte dei
          ministri competenti  in  ordine  a  questioni  politiche  e
          amministrative, sottoponendoli al  Consiglio  dei  ministri
          nella  riunione  immediatamente  successiva;  c-bis)   puo'
          deferire  al  Consiglio  dei  Ministri,  ai  fini  di   una
          complessiva valutazione ed armonizzazione  degli  interessi
          pubblici coinvolti, la decisione di questioni  sulle  quali
          siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a
          diverso titolo competenti in  ordine  alla  definizione  di
          atti  e  provvedimenti;  d)   concorda   con   i   ministri
          interessati le pubbliche dichiarazioni che  essi  intendano
          rendere ogni qualvolta eccedendo la normale responsabilita'
          ministeriale, possano impegnare la  politica  generale  del
          Governo;   e)   adotta   le   direttive   per    assicurare
          l'imparzialita', il buon  andamento  e  l'efficienza  degli
          uffici pubblici e promuove le verifiche necessarie; in casi
          di  particolare  rilevanza  puo'  richiedere  al   ministro
          competente  relazioni  e   verifiche   amministrative;   f)
          promuove  l'azione  dei  ministri  per  assicurare  che  le
          aziende e gli enti  pubblici  svolgano  la  loro  attivita'
          secondo  gli  obiettivi  indicati  dalle   leggi   che   ne
          definiscono l'autonomia e in  coerenza  con  i  conseguenti
          indirizzi  politici  e  amministrativi  del   Governo;   g)
          esercita  le  attribuzioni  conferitegli  dalla  legge   in
          materia di servizi di sicurezza e di segreto di  Stato;  h)
          puo'  disporre,  con  proprio  decreto,  l'istituzione   di
          particolari  Comitati  di  ministri,  con  il  compito   di
          esaminare  in   via   preliminare   questioni   di   comune
          competenza, di esprimere parere su direttive dell'attivita'
          del Governo  e  su  problemi  di  rilevante  importanza  da
          sottoporre al Consiglio dei ministri,  eventualmente  anche
          di esperti non appartenenti alla pubblica  amministrazione;
          i) puo' disporre la costituzione di gruppi di studio  e  di
          lavoro composti in modo da assicurare la presenza di  tutte
          le competenze dicasteriali interessate ed eventualmente  di
          esperti    anche    non    appartenenti    alla    pubblica
          amministrazione. 
              Omissis.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  2   del   decreto
          legislativo 30  luglio  1999,  n.  303  (Ordinamento  della
          Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri,   a    norma
          dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59): 
                «Art. 2 (Finalita' e  funzioni).  -  1.  Il  presente
          decreto     legislativo      disciplina      l'ordinamento,
          l'organizzazione e le funzioni della Presidenza, della  cui
          attivita' il Presidente si  avvale  per  l'esercizio  delle
          autonome funzioni di  impulso,  indirizzo  e  coordinamento
          attribuitegli  dalla  Costituzione  e  dalle  leggi   della
          Repubblica. L'organizzazione della Presidenza tiene  conto,
          in  particolare,  della  esigenza  di   assicurare,   anche
          attraverso  il  collegamento  funzionale   con   le   altre
          amministrazioni interessate, l'unita' di indirizzo politico
          ed amministrativo del Governo, ai  sensi  dell'articolo  95
          della  Costituzione.  2.  Il  Presidente  si  avvale  della
          Presidenza,  in  particolare,  per  l'esercizio,  in  forma
          organica  e  integrata,  delle  seguenti  funzioni:  a)  la
          direzione ed i rapporti con l'organo collegiale di governo;
          b) i rapporti del Governo con il  Parlamento  e  con  altri
          organi costituzionali; c) i rapporti  del  Governo  con  le
          istituzioni europee; d)  i  rapporti  del  Governo  con  il
          sistema delle autonomie; e) i rapporti del Governo  con  le
          confessioni religiose, ai  sensi  degli  articoli  7  e  8,
          ultimo comma, della Costituzione; f) la progettazione delle
          politiche generali e le  decisioni  di  indirizzo  politico
          generale; g) il coordinamento dell'attivita' normativa  del
          Governo; h) il coordinamento dell'attivita'  amministrativa
          del Governo e della funzionalita' dei sistemi di  controllo
          interno;  i)  la  promozione  e  il   coordinamento   delle
          politiche di pari opportunita' e delle  azioni  di  Governo
          volte a prevenire e rimuovere  le  discriminazioni;  l)  il
          coordinamento    delle    attivita'    di     comunicazione
          istituzionale,   di    informazione,    nonche'    relative
          all'editoria ed ai prodotti editoriali; m) la promozione  e
          verifica  dell'innovazione  nel  settore  pubblico  ed   il
          coordinamento  in  materia  di  lavoro  pubblico;   n)   il
          coordinamento   di   particolari   politiche   di   settore
          considerate strategiche dal programma  di  Governo;  o)  il
          monitoraggio dello stato di  attuazione  del  programma  di
          Governo e delle politiche settoriali.». 
              -  Per  il  testo  dell'articolo  2  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 19 febbraio  2014,  n.  35,  si
          veda nelle note alle premesse. 
              -  Per  il  testo  dell'articolo  2  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 25 marzo 2014, n. 86,  si  veda
          nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 27 del decreto-legge 21
          marzo 2022, n.  21  (Misure  urgenti  per  contrastare  gli
          effetti  economici  e  umanitari  della   crisi   ucraina),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio  2022,
          n. 51: 
                «Art.    27    (Potenziamento     della     capacita'
          amministrativa della Presidenza del Consiglio dei  ministri
          in materia di esercizio dei poteri speciali). - 1. Al  fine
          di potenziare l'attivita' di coordinamento della Presidenza
          del  Consiglio  dei  ministri  per  lo  svolgimento   delle
          attivita' propedeutiche all'esercizio dei poteri  speciali,
          e' istituito presso il Dipartimento  per  il  coordinamento
          amministrativo della Presidenza del Consiglio dei  ministri
          un nucleo di valutazione e analisi strategica in materia di
          esercizio  dei  poteri  speciali,   costituito   da   dieci
          componenti in possesso di specifica ed  elevata  competenza
          in  materia  giuridica,   economica   e   nelle   relazioni
          internazionali. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei  ministri,  sentito  il   Segretario   Generale   della
          Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  sono  definiti  i
          criteri per l'individuazione e la nomina dei componenti del
          nucleo, la durata degli incarichi, i compensi spettanti nel
          limite massimo di euro 50.000 per singolo incarico al netto
          degli   oneri   fiscali    e    contributivi    a    carico
          dell'amministrazione, le ulteriori disposizioni concernenti
          l'organizzazione ed il funzionamento dell'organismo. 
                2. All'articolo  2-bis  del  decreto-legge  15  marzo
          2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
          maggio  2012,   n.   56,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: a) al comma 2, dopo le parole:  «articolo  3
          del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  6
          agosto 2014» sono inserite le seguenti: «,  nonche'  quello
          di cui all'articolo 1-bis del presente decreto,» b) dopo il
          comma 2, e' inserito il  seguente:  «2-bis.  Nell'esercizio
          delle funzioni di cui al presente  decreto,  la  Presidenza
          del  Consiglio  dei  ministri   puo'   avvalersi,   secondo
          modalita'  da  definirsi   mediante   apposito   protocollo
          d'intesa e senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica, della  collaborazione  della  Guardia  di
          finanza. Nell'espletamento delle attivita' di cui al  primo
          periodo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del
          decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, i militari  della
          Guardia di finanza si avvalgono anche dei  poteri  e  delle
          facolta' di cui all'articolo 9 del decreto  legislativo  21
          novembre 2007, n. 231»; c) al comma 3 dopo le parole  «enti
          di ricerca» sono inserite le seguenti «, nonche' con  altre
          amministrazioni». 
                3. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri sono definite le misure organizzative  a  supporto
          del nucleo di cui al comma 1  da  svolgersi  da  parte  del
          Dipartimento  per  il  coordinamento  amministrativo,   nei
          limiti  delle  risorse  umane  disponibili  a  legislazione
          vigente. 
                4. Agli oneri derivanti dal comma 1,  nel  limite  di
          spesa ((di euro 570.000)) per l'anno 2022 e di euro 760.000
          annui  a  decorrere  dal   2023,   si   provvede   mediante
          corrispondente riduzione del Fondo di cui  all'articolo  1,
          comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  15  del  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 18 dicembre 2020,  n.
          179  (Regolamento  per  l'individuazione  dei  beni  e  dei
          rapporti  di  interesse  nazionale  nei  settori   di   cui
          all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE)  2019/452
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo  2019,
          a norma dell'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge  15
          marzo 2012, n. 21,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 11 maggio 2012, n. 56): 
                «Art. 15 (Composizione del gruppo di  coordinamento).
          - 1. Il gruppo di coordinamento, istituito con decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri del  6  agosto  2014,
          recante disciplina delle attivita' di  coordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri   propedeutiche
          all'esercizio dei poteri speciali sugli  assetti  societari
          nei settori della difesa e  della  sicurezza  nazionale,  e
          sulle  attivita'  di  rilevanza  strategica   nei   settori
          dell'energia, dei trasporti e delle  telecomunicazioni,  e'
          integrato dai rappresentanti dei  Ministeri  competenti  in
          relazione    alla    specificita'    della    materia     o
          dell'operazione, ai quali non spettano compensi, gettoni di
          presenza,  rimborsi  spese  o  altri  emolumenti   comunque
          denominati, che possono  svolgere,  su  designazione  dello
          stesso   gruppo   di   coordinamento,   le   funzioni    di
          amministrazione  responsabile  dell'istruttoria   e   della
          proposta  per  l'esercizio  dei  poteri  speciali.   2.   I
          Ministeri   della   salute,   delle   politiche   agricole,
          alimentari e forestali, dell'ambiente e  della  tutela  del
          territorio e del mare e il Dipartimento  per  l'innovazione
          tecnologica e la digitalizzazione comunicano entro quindici
          giorni dalla data di pubblicazione del presente  decreto  i
          nominativi del componente effettivo e dei due supplenti per
          ciascuna   amministrazione   al   Dipartimento    per    il
          coordinamento amministrativo, nel rispetto delle previsioni
          di cui al citato decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          ministri del 6 agosto 2014.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  3  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo  2014,  n.
          86: 
                «Art.      3      (Amministrazione       responsabile
          dell'istruttoria e  della  proposta).  -  1.  Le  attivita'
          inerenti all'istruttoria e alla  proposta  per  l'esercizio
          dei poteri speciali nonche' le  attivita'  conseguenti,  di
          cui  all'articolo  2  del  decreto-legge,   sono   affidate
          dall'ufficio  della  Presidenza  del   Consiglio   di   cui
          all'articolo  2,  comma  2,  lettera   a),   al   Ministero
          dell'economia e delle finanze per le societa'  direttamente
          o indirettamente da esso partecipate, ovvero, per le  altre
          societa',  al  Ministero  dello  sviluppo  economico  o  al
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  secondo  i
          rispettivi ambiti di competenza, ove occorra tenendo  conto
          della competenza prevalente. L'ufficio della Presidenza del
          Consiglio  ne  da'  immediata   comunicazione   all'impresa
          interessata.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  3  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 19  febbraio  2014,
          n. 35: 
                «Art.      3      (Amministrazione       responsabile
          dell'istruttoria e  della  proposta).  -  1.  Le  attivita'
          inerenti all'istruttoria e alla  proposta  per  l'esercizio
          dei poteri speciali, di cui all'articolo 1,  comma  1,  del
          decreto-legge,  e  le  attivita'  conseguenti,  di  cui  ai
          successivi commi 4 e 5 del citato articolo 1, sono affidate
          dall'ufficio  della  Presidenza  del   Consiglio   di   cui
          all'articolo  2,  comma  2,  lettera   a),   al   Ministero
          dell'economia e delle finanze per le societa'  direttamente
          o indirettamente da esso partecipate, ovvero, per le  altre
          societa',  al  Ministero  della  difesa  o   al   Ministero
          dell'interno, secondo i rispettivi  ambiti  di  competenza,
          ove occorra  tenendo  conto  della  competenza  prevalente.
          L'ufficio della Presidenza del Consiglio ne  da'  immediata
          comunicazione all'impresa interessata.».