Art. 3 
 
                       Gruppo di coordinamento 
 
  1. In attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera c), del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 35 del  2014  e  dell'articolo  2,
comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della  Repubblica  n.
86 del 2014, nonche'  ai  sensi  dell'articolo  15  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 18 dicembre 2020,  n.  179,  e'
istituito un  Gruppo  di  coordinamento,  presieduto  dal  Segretario
generale  o  dal  vice  Segretario  generale  della  Presidenza   del
Consiglio dei ministri delegato o  da  un  designato  del  Segretario
generale e composto dai responsabili degli Uffici  dei  Ministeri  di
cui all'articolo 2, commi 3 e 4 o da altri designati  dai  rispettivi
Ministri interessati, nonche' dai responsabili designati dell'Agenzia
per la cybersicurezza nazionale, che  partecipa  per  gli  ambiti  di
competenza. Sono nominati altresi' componenti del medesimo Gruppo  di
coordinamento il Consigliere militare del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, il Consigliere diplomatico del Presidente del Consiglio
dei  ministri,  il  Capo  del  Dipartimento  per   il   coordinamento
amministrativo, il Capo del Dipartimento per  le  politiche  europee,
nonche'  il  Capo  del  Dipartimento  per  la  programmazione  e   il
coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio
dei ministri. Per il Presidente del Gruppo  di  coordinamento  e  per
ciascuno  dei  componenti  sono  altresi'  nominati  due   componenti
supplenti. 
  2. I componenti del Gruppo di coordinamento di cui al comma 1,  ivi
compreso il Presidente, sono nominati con decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri. Le Amministrazioni interessate  comunicano  i
nominativi del proprio componente effettivo e dei  due  supplenti  al
Dipartimento  per  il  coordinamento  amministrativo  tramite   posta
elettronica certificata. Ogni variazione dei componenti del Gruppo di
coordinamento e' tempestivamente comunicata al medesimo  Dipartimento
tramite posta elettronica certificata.  Il  Gruppo  di  coordinamento
puo' essere integrato, ove necessario, e  in  ogni  tempo,  da  altri
soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, di  volta  in
volta  invitati  in  relazione  alla  specificita'  della  materia  o
dell'operazione, al fine di potenziarne le capacita' di analisi. 
  3. E' facolta' del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri interessati sostituire il componente effettivo  o  supplente
in relazione a specifiche operazioni, previa formale comunicazione al
Dipartimento per il coordinamento amministrativo. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per il testo dell'art. 2 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 19 febbraio 2014, n.  35,  si  veda  nelle
          note alle premesse. 
              -  Per  il  testo  dell'articolo  2  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 25 marzo 2014, n. 86,  si  veda
          nelle note alle premesse. 
              - Per il testo dell'art. 15 del decreto del  Presidente
          del Consiglio dei ministri 18 dicembre  2020,  n.  179,  si
          veda nelle note all'art. 2.