Art. 4 
 
                      Compiti del Dipartimento 
                 per il coordinamento amministrativo 
 
  1. Il Dipartimento per il  coordinamento  amministrativo  opera  in
raccordo con il Presidente  del  Gruppo  di  coordinamento,  con  gli
uffici di cui all'articolo 2, comma 3, e 4, nonche' con le  eventuali
altre strutture della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  che
assicurano il supporto per  gli  aspetti  di  propria  competenza  in
relazione alla  specificita'  della  materia  o  dell'operazione.  Il
medesimo  Dipartimento  assicura  lo  svolgimento   delle   attivita'
interministeriali, dell'attivita' istruttoria nonche' la raccolta, la
custodia e la  diffusione  delle  informazioni  per  l'esercizio  dei
poteri speciali e predispone la relazione annuale di cui all'articolo
3-bis del  decreto-legge  15  marzo  2012,  n.  21,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  11  maggio  2012,  n.  56,  curandone  la
trasmissione alle Camere. 
  2. Il Dipartimento  per  il  coordinamento  amministrativo  svolge,
altresi', le funzioni di punto di contatto di cui all'articolo 11 del
regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 marzo 2019, che  istituisce  un  quadro  per  il  controllo  degli
investimenti esteri diretti, e supporta il Presidente  del  Consiglio
dei ministri per la cooperazione con le  autorita'  responsabili  dei
Paesi terzi su questioni riguardanti il controllo degli  investimenti
esteri diretti per motivi di sicurezza e di ordine pubblico, ai sensi
dell'articolo 13 del medesimo regolamento. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo dell'art. 3-bis del decreto-legge
          15 marzo 2012, n. 21 (Norme in materia di  poteri  speciali
          sugli assetti societari nei settori della  difesa  e  della
          sicurezza nazionale, nonche' per le attivita' di  rilevanza
          strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e  delle
          comunicazioni), convertito, con modificazioni, dalla  legge
          11 maggio 2012, n. 56: 
                «Art. 3-bis (Relazione annuale alle Camere). -  1.  A
          decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla  data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto, il Presidente del Consiglio dei  Ministri
          trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una
          relazione  sull'attivita'  svolta  sulla  base  dei  poteri
          attribuiti   dal   presente   decreto,   con    particolare
          riferimento ai casi specifici e agli interessi pubblici che
          hanno motivato l'esercizio di tali poteri.». 
              - Il regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un  quadro
          per  il  controllo  degli   investimenti   esteri   diretti
          nell'Unione, e' pubblicato nella GUUE del 21 marzo 2019, n.
          L 79.