Art. 5 Attivita' propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali 1. Le attivita' propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 1 sono svolte secondo le seguenti modalita' e procedure: a) i soggetti tenuti alla notifica provvedono - esclusivamente per via telematica, tramite posta elettronica certificata - alla trasmissione dell'informativa di cui al citato decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 al Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine il medesimo Dipartimento individua una casella di posta elettronica certificata appositamente pubblicata sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con le medesime modalita' la societa' acquisita trasmette eventuali memorie e documenti; b) il Dipartimento per il coordinamento amministrativo trasmette in modalita' informatica, al Presidente, ai componenti del Gruppo di coordinamento e agli altri uffici eventualmente coinvolti, la notifica e la documentazione ricevuta. Il predetto Dipartimento convoca la riunione del Gruppo di coordinamento per l'individuazione del Ministero responsabile dell'istruttoria e della proposta per l'esercizio dei poteri speciali, che si esprime tempestivamente sulla riconducibilita' dell'operazione nell'ambito applicativo della normativa vigente. In tale sede, o in successiva riunione, i componenti del Gruppo di coordinamento esprimono il parere di competenza sull'eventuale esercizio dei poteri speciali; c) il Dipartimento per il coordinamento amministrativo, comunica alle parti del procedimento e ai componenti del Gruppo di coordinamento il Ministero responsabile dell'istruttoria e della proposta per l'esercizio dei poteri speciali, ovvero che l'operazione non ricade nell'ambito applicativo della normativa; d) il Ministero responsabile dell'istruttoria e della proposta, sulla base delle risultanze emerse nella riunione del Gruppo di coordinamento, trasmette entro quattro giorni dalla riunione del gruppo e comunque almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per la conclusione del procedimento, di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, in modalita' informatica, al Presidente, agli uffici di cui all'articolo 3, comma 2, agli altri componenti del Gruppo di coordinamento e al Dipartimento per il coordinamento amministrativo, la motivazione della delibera di esercizio dei poteri speciali; e) il Dipartimento per il coordinamento amministrativo, ricevuta dal Ministero competente la motivazione del decreto di esercizio dei poteri speciali, predispone lo schema di decreto per la deliberazione del Consiglio dei ministri. Il decreto, ove adottato, e' trasmesso, dal Dipartimento per il coordinamento amministrativo, alle parti del procedimento, agli organi di controllo e, per estratto, alle competenti Commissioni parlamentari; f) qualora si renda necessario, ai sensi del decreto legge 15 marzo 2012, n. 21, richiedere informazioni o documentazione integrativa al notificante o a soggetti terzi, il Ministero responsabile dell'istruttoria e della proposta, anche tenendo conto di eventuali indicazioni della Presidenza del Consiglio dei ministri o di altri Ministeri interessati, invia la richiesta di informazioni o di documentazione integrativa al Dipartimento per il coordinamento amministrativo, che provvede a trasmetterla ai destinatari, anche, eventualmente, convocandoli in audizione. La predetta richiesta e' inviata anche al Presidente e ai componenti del Gruppo di coordinamento. I soggetti ai quali e' stata trasmessa la richiesta di informazioni o di documentazione integrativa provvedono all'inoltro della predetta documentazione al Dipartimento per il coordinamento amministrativo per via telematica tramite posta elettronica certificata o, se richiesto, tramite deposito della documentazione integrativa nel corso dell'audizione; g) in caso di notifica incompleta o irregolare il Dipartimento per il coordinamento amministrativo, anche su indicazione del Ministero responsabile dell'istruttoria e della proposta e del Gruppo di coordinamento, informa tempestivamente, esclusivamente per via telematica tramite posta elettronica certificata, il soggetto notificante, dandone comunicazione anche al Presidente e ai componenti del Gruppo di coordinamento. In questo caso il termine per l'esercizio dei poteri speciali e' interrotto e decorre dal ricevimento della nuova notifica completa. Il soggetto notificante al quale e' stata comunicata l'incompletezza o l'irregolarita' della notifica provvede all'invio della nuova notifica, completa di tutti gli elementi necessari per la sua valutazione, esclusivamente per via telematica tramite posta elettronica certificata; h) Il Ministero responsabile dell'istruttoria e della proposta trasmette, entro quattro giorni dalla riunione del gruppo e comunque almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per la conclusione del procedimento, in modalita' informatica, al Dipartimento per il coordinamento amministrativo, al Presidente del gruppo di coordinamento e agli Uffici di cui all'articolo 3, comma 2, la motivazione della delibera di non esercizio dei poteri speciali, con eventuale previsione di raccomandazioni all'impresa. Entro un giorno dalla ricezione della proposta ciascun Ufficio di cui all'articolo 2, comma 3, trasmette le eventuali osservazioni al Dipartimento per il coordinamento amministrativo; i) il Dipartimento per il coordinamento amministrativo, ricevuta la motivazione della delibera di non esercizio dei poteri speciali, ove non ricorrano i presupposti di cui all'articolo 6, procede a sottoporre la proposta di non esercizio alla deliberazione del Consiglio dei ministri, allegando le eventuali osservazioni pervenute ai sensi della lettera h). Il Consiglio dei ministri, ove ritenga di accogliere la suddetta proposta, adotta la deliberazione di non esercizio dei poteri speciali, con eventuali raccomandazioni all'impresa.
Note all'art. 5: - Per i riferimenti del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, si veda nelle note alle premesse.