Art. 6 
 
              Misure di semplificazione delle procedure 
            in caso di non esercizio dei poteri speciali 
 
  1. Il Ministero responsabile dell'istruttoria e della proposta  per
l'esercizio dei poteri speciali, sulla base delle  risultanze  emerse
nella  riunione  del  Gruppo  di  coordinamento,  tempestivamente   e
comunque almeno quindici giorni prima della scadenza del termine  per
la conclusione del procedimento, di cui  al  decreto-legge  15  marzo
2012, n. 21, trasmette, in modalita' informatica, al Presidente, alle
Amministrazioni  componenti  il  Gruppo   di   coordinamento   e   al
Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del
Consiglio  dei  ministri,  la  motivazione  della  delibera  di   non
esercizio dei poteri speciali. 
  2. Entro 5 giorni dalla notifica o dalla comunicazione con  cui  la
societa' e' informata di essere  parte  del  procedimento,  le  parti
possono chiedere che, in caso di proposta di non esercizio dei poteri
speciali, la questione sia in ogni caso rimessa alla valutazione  del
Consiglio dei ministri. 
  3. In occasione della riunione del Gruppo di coordinamento,  una  o
piu' Amministrazioni componenti il medesimo Gruppo possono richiedere
che la proposta sia sottoposta alla deliberazione del  Consiglio  dei
ministri. In ogni caso, entro il termine di tre giorni dalla riunione
del  Gruppo   di   coordinamento,   con   nota   motivata   trasmessa
informaticamente al Presidente, alle  Amministrazioni  componenti  il
Gruppo di  coordinamento  e  al  Dipartimento  per  il  coordinamento
amministrativo  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  le
Amministrazioni componenti il Gruppo possono formulare  la  richiesta
di cui al primo periodo. Nell'ipotesi di cui al secondo  periodo,  il
medesimo Dipartimento per il coordinamento amministrativo  predispone
lo schema di provvedimento per la  deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri,  allegando  la   proposta   del   Ministero   responsabile,
unitamente  alle   osservazioni   pervenute   dalle   Amministrazioni
componenti il Gruppo di coordinamento e dalle parti del procedimento.
Il  Dipartimento  per  il  coordinamento  amministrativo  informa  il
notificante  della  richiesta  di   sottoporre   la   proposta   alla
deliberazione del Consiglio dei ministri. 
  4. In assenza di tempestive richieste ai sensi dei commi 2 e 3,  il
Gruppo di coordinamento delibera sulla proposta di non esercizio  dei
poteri speciali e il Dipartimento per il coordinamento amministrativo
trasmette alle parti del procedimento la  deliberazione  del  Gruppo,
sottoscritta  dal  Presidente  o  suo  delegato.  In  tali  casi,  la
deliberazione  di  non  esercizio  puo'   prevedere   raccomandazioni
all'impresa. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per i riferimenti del decreto-legge 15 marzo 2012, n.
          21 convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  maggio
          2012, n. 56, si veda nelle note alle premesse.