Art. 7 
 
                             Prenotifica 
 
  1. L'impresa interessata, ferma  in  ogni  caso  la  necessita'  di
rispettare i termini previsti per la notifica ai sensi degli articoli
1 e 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n.  21,  puo'  trasmettere  al
Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del
Consiglio dei Ministri una informativa sui progetti di  costituzione,
acquisizione, delibera, atto o operazione, fornendo tutti i documenti
e le informazioni, in quanto disponibili,  previsti  per  la  formale
notifica. 
  2. Entro trenta giorni  dall'informativa  di  cui  al  comma  1  il
Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del
Consiglio dei ministri, all'esito  delle  deliberazioni  assunte  dal
Gruppo di coordinamento, comunica all'impresa che: 
    a. l'operazione oggetto di prenotifica  non  rientra  nell'ambito
applicativo del decreto-legge 15 marzo 2012, n.  21,  non  risultando
conseguentemente dovuta la formale notifica; 
    b.  l'operazione  oggetto  di  prenotifica  e'  suscettibile   di
rientrare nell'ambito applicativo del decreto-legge 15 marzo 2012, n.
21, nel qual caso l'impresa e' tenuta a eseguire la notifica prevista
dagli articoli 1 e 2 decreto-legge n. 21 del 2012; 
    c.  l'operazione  oggetto  di  prenotifica  rientra   nell'ambito
applicativo  del  decreto-legge  15  marzo  2012,  n.  21,  ma   sono
manifestamente insussistenti i presupposti per l'esercizio dei poteri
speciali. 
  3. Nei casi di cui al comma 2,  lettera  b)  e  c),  il  Gruppo  di
coordinamento,    su    proposta    del    Ministero     responsabile
dell'istruttoria e  della  proposta  per  l'eventuale  esercizio  dei
poteri   speciali,   all'esito   di   una   valutazione   preliminare
sull'autorizzabilita' dell'operazione oggetto  di  prenotifica,  puo'
prevedere raccomandazioni all'impresa. 
  4. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e c), in occasione  della
riunione del Gruppo di  coordinamento,  una  o  piu'  Amministrazioni
componenti il medesimo Gruppo possono richiedere che l'impresa esegua
una formale notifica ai sensi degli articoli 1 e 2 del  decreto-legge
n. 21 del 2012. In ogni caso, entro il termine di tre  giorni,  dalla
riunione  del  Gruppo  di  coordinamento   per   le   Amministrazioni
componenti il Gruppo di coordinamento, ovvero dalla comunicazione  di
cui al comma 2 per le parti, le stesse  amministrazioni  o  le  parti
possono richiedere che l'impresa esegua una formale notifica ai sensi
degli  articoli  1  e  2  del  decreto-legge  n.  21  del  2012.   Il
Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  comunica,  pertanto,  all'imprenditore   la
necessita' di eseguire una formale notifica. 
  5. Nel caso in cui, nel termine di trenta  giorni  dall'informativa
di cui al comma 1, non sia  adottata  alcuna  decisione  dal  gruppo,
l'impresa e' tenuta  a  eseguire  la  notifica  in  conformita'  agli
articoli 1 e 2 decreto-legge n. 21 del 2012. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Per i riferimenti del decreto-legge 15 marzo 2012, n.
          21 convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  maggio
          2012, n. 56, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per il testo degli articoli 1 e 2  del  decreto-legge
          15 marzo 2012, n. 21 convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 11 maggio 2012,  n.  56,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse.