Art. 7 Prenotifica 1. L'impresa interessata, ferma in ogni caso la necessita' di rispettare i termini previsti per la notifica ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, puo' trasmettere al Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri una informativa sui progetti di costituzione, acquisizione, delibera, atto o operazione, fornendo tutti i documenti e le informazioni, in quanto disponibili, previsti per la formale notifica. 2. Entro trenta giorni dall'informativa di cui al comma 1 il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'esito delle deliberazioni assunte dal Gruppo di coordinamento, comunica all'impresa che: a. l'operazione oggetto di prenotifica non rientra nell'ambito applicativo del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, non risultando conseguentemente dovuta la formale notifica; b. l'operazione oggetto di prenotifica e' suscettibile di rientrare nell'ambito applicativo del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, nel qual caso l'impresa e' tenuta a eseguire la notifica prevista dagli articoli 1 e 2 decreto-legge n. 21 del 2012; c. l'operazione oggetto di prenotifica rientra nell'ambito applicativo del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, ma sono manifestamente insussistenti i presupposti per l'esercizio dei poteri speciali. 3. Nei casi di cui al comma 2, lettera b) e c), il Gruppo di coordinamento, su proposta del Ministero responsabile dell'istruttoria e della proposta per l'eventuale esercizio dei poteri speciali, all'esito di una valutazione preliminare sull'autorizzabilita' dell'operazione oggetto di prenotifica, puo' prevedere raccomandazioni all'impresa. 4. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e c), in occasione della riunione del Gruppo di coordinamento, una o piu' Amministrazioni componenti il medesimo Gruppo possono richiedere che l'impresa esegua una formale notifica ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 21 del 2012. In ogni caso, entro il termine di tre giorni, dalla riunione del Gruppo di coordinamento per le Amministrazioni componenti il Gruppo di coordinamento, ovvero dalla comunicazione di cui al comma 2 per le parti, le stesse amministrazioni o le parti possono richiedere che l'impresa esegua una formale notifica ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 21 del 2012. Il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri comunica, pertanto, all'imprenditore la necessita' di eseguire una formale notifica. 5. Nel caso in cui, nel termine di trenta giorni dall'informativa di cui al comma 1, non sia adottata alcuna decisione dal gruppo, l'impresa e' tenuta a eseguire la notifica in conformita' agli articoli 1 e 2 decreto-legge n. 21 del 2012.
Note all'art. 7: - Per i riferimenti del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, si veda nelle note alle premesse.