Art. 8 
 
Cooperazione con la Commissione europea e con gli Stati  europei  per
  le notifiche relative ad investimenti esteri diretti ai  sensi  del
  Regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio
  del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo  degli
  investimenti esteri diretti nell'Unione 
 
  1. Il Dipartimento per il coordinamento  amministrativo,  anche  su
indicazione del Ministero responsabile  per  l'istruttoria,  notifica
alla Commissione e agli altri Stati membri  gli  investimenti  esteri
diretti nel territorio italiano che sono oggetto di un  controllo  in
corso, ai  sensi  del  Regolamento  (UE)  2019/452,  informandone  il
Presidente e i componenti del Gruppo di coordinamento. 
  2. Qualora gli altri Stati membri e la Commissione  notifichino  ai
sensi del Regolamento (UE) 2019/452 la loro intenzione  di  formulare
osservazioni o  l'emissione  di  un  parere,  se  del  caso  con  una
richiesta di  informazioni  supplementari,  il  Dipartimento  per  il
coordinamento amministrativo informa il Presidente e i componenti del
Gruppo  di  coordinamento.  Il  Dipartimento  per  il   coordinamento
amministrativo  informa  anche  le  parti  del   procedimento   delle
sospensioni di cui all'articolo 2-ter del  decreto-legge  n.  21  del
2012. 
  3.  In  caso  di  richiesta  di  informazioni   supplementari,   il
Dipartimento  per  il   coordinamento   amministrativo   provvede   a
trasmettere la richiesta di informazioni al notificante o a  soggetti
terzi, anche, se del caso, invitandoli in audizione dinanzi al Gruppo
di  coordinamento.  La  predetta  richiesta  e'  inviata   anche   al
Presidente  e  ai  componenti  del  Gruppo  di  coordinamento  e,  se
necessario, ad altre  pubbliche  amministrazioni.  I  componenti  del
Gruppo  di  coordinamento  trasmettono  le  informazioni  nella  loro
disponibilita' al Dipartimento per il  coordinamento  amministrativo.
Il Dipartimento per il coordinamento  amministrativo  trasmette  alla
Commissione europea o allo Stato membro richiedente  le  informazioni
supplementari acquisite. 
  4. Il Dipartimento per il coordinamento amministrativo trasmette le
osservazioni degli altri Stati membri o il parere  della  Commissione
europea  ricevuti  al  Presidente  e  ai  componenti  del  Gruppo  di
coordinamento. Il Ministero  responsabile  dell'istruttoria  e  della
proposta, nel formulare la sua proposta motivata di esercizio  o  non
esercizio dei poteri speciali,  tiene  in  debita  considerazione  le
osservazioni e il parere trasmessi dagli altri Stati membri  e  della
Commissione europea, conformemente al Regolamento (UE) 2019/452. 
  5. Il Dipartimento per il coordinamento amministrativo trasmette al
Presidente e ai componenti del Gruppo di coordinamento  le  notifiche
trasmesse da altri Stati membri sugli investimenti esteri diretti nel
loro territorio. 
  6. I componenti del Gruppo di coordinamento, con  riferimento  alle
notifiche di cui al comma 6, trasmettono  l'intenzione  di  formulare
osservazioni e le successive  osservazioni  al  Dipartimento  per  il
coordinamento  amministrativo   per   l'invio   allo   Stato   membro
interessato e alla Commissione europea. 
  7.  In  caso  di  richiesta  di  informazioni   supplementari,   il
Dipartimento  per   il   coordinamento   amministrativo,   anche   su
indicazione dei componenti del Gruppo di  coordinamento,  provvede  a
trasmettere  la  richiesta  allo  Stato  membro  interessato  e  alla
Commissione europea. 
  8.  I  componenti  del  Gruppo  di  coordinamento  trasmettono   la
richiesta di cui all'articolo 6, paragrafo  4  del  regolamento  (UE)
2019/452 al Dipartimento  per  il  coordinamento  amministrativo  per
l'invio allo Stato membro e alla Commissione europea. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE)  2019/452  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo  2019,  si
          veda nelle note all'articolo 4. 
              - Si riporta il testo dell'art. 2-ter del decreto-legge
          15 marzo 2012, n. 21 (Norme in materia di  poteri  speciali
          sugli assetti societari nei settori della  difesa  e  della
          sicurezza nazionale, nonche' per le attivita' di  rilevanza
          strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e  delle
          comunicazioni), convertito, con modificazioni, dalla  legge
          11 maggio 2012, n. 56: 
                «Art. 2-ter (Adeguamento  della  normativa  nazionale
          alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/452  e  termini
          per l'esercizio dei poteri  speciali).  -  1.  Qualora  uno
          Stato  membro  o  la  Commissione   notifichi,   ai   sensi
          dell'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/452
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo  2019,
          l'intenzione di formulare osservazioni  o  di  emettere  un
          parere in  relazione  ad  un  investimento  estero  diretto
          oggetto  di  un  procedimento  in  corso,  i  termini   per
          l'esercizio dei poteri speciali indicati agli articoli 1  e
          2 sono sospesi fino al ricevimento delle osservazioni dello
          Stato membro o del parere della Commissione europea. Se  il
          parere  della  Commissione  europea  e'   successivo   alle
          osservazioni dello Stato membro, i termini per  l'esercizio
          dei poteri speciali riprendono a decorrere  dalla  data  di
          ricevimento del parere della  Commissione.  I  termini  per
          l'esercizio dei poteri speciali sono altresi'  sospesi  nel
          caso in cui il Governo, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo
          4, del citato  regolamento  (UE)  2019/452,  richieda  alla
          Commissione di emettere un parere o agli altri Stati membri
          di formulare osservazioni in relazione a un procedimento in
          corso ai sensi del presente articolo.  E'  fatta  salva  la
          possibilita' di esercitare i poteri  speciali  anche  prima
          del  ricevimento  del  parere  della  Commissione  o  delle
          osservazioni degli Stati membri, nei casi in cui la  tutela
          della sicurezza nazionale o dell'ordine pubblico richiedano
          l'adozione   di   una   decisione   immediata   ai    sensi
          dell'articolo 6, paragrafo 8, del medesimo regolamento (UE)
          2019/452. 2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo
          17, comma 2,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze  e,
          per i rispettivi ambiti di competenza, con i Ministri degli
          affari  esteri   e   della   cooperazione   internazionale,
          dell'interno, della  difesa,  dello  sviluppo  economico  e
          delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  nonche'  con   i
          Ministri   competenti   per   settore,    possono    essere
          ridisciplinati i termini di cui agli articoli  1  e  2  del
          presente  decreto,  al  fine   di   individuare   procedure
          semplificate,  tenuto  conto  del   grado   di   potenziale
          pregiudizio per  gli  interessi  essenziali  della  difesa,
          della sicurezza nazionale e dell'ordine pubblico,  compresi
          quelli relativi alla sicurezza  e  al  funzionamento  delle
          reti  e   degli   impianti   e   alla   continuita'   degli
          approvvigionamenti,  nonche'  dell'esigenza  di  assicurare
          l'armonizzazione  delle  procedure  nazionali  con   quelle
          relative   ai   meccanismi   di   controllo,   scambio   di
          informazione  e  cooperazione   definiti   ai   sensi   del
          regolamento (UE) 2019/452. 3. Il punto di contatto  di  cui
          all'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/452 e'  istituito
          presso  la   Presidenza   del   Consiglio   dei   ministri.
          L'organizzazione e il funzionamento del punto  di  contatto
          sono disciplinati con decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 7 del decreto
          legislativo 30  luglio  1999,  n.  303,  nell'ambito  delle
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente e  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica.». 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE)  2019/452  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo  2019,  si
          veda nelle note all'articolo 4.