Art. 8 Cooperazione con la Commissione europea e con gli Stati europei per le notifiche relative ad investimenti esteri diretti ai sensi del Regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione 1. Il Dipartimento per il coordinamento amministrativo, anche su indicazione del Ministero responsabile per l'istruttoria, notifica alla Commissione e agli altri Stati membri gli investimenti esteri diretti nel territorio italiano che sono oggetto di un controllo in corso, ai sensi del Regolamento (UE) 2019/452, informandone il Presidente e i componenti del Gruppo di coordinamento. 2. Qualora gli altri Stati membri e la Commissione notifichino ai sensi del Regolamento (UE) 2019/452 la loro intenzione di formulare osservazioni o l'emissione di un parere, se del caso con una richiesta di informazioni supplementari, il Dipartimento per il coordinamento amministrativo informa il Presidente e i componenti del Gruppo di coordinamento. Il Dipartimento per il coordinamento amministrativo informa anche le parti del procedimento delle sospensioni di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge n. 21 del 2012. 3. In caso di richiesta di informazioni supplementari, il Dipartimento per il coordinamento amministrativo provvede a trasmettere la richiesta di informazioni al notificante o a soggetti terzi, anche, se del caso, invitandoli in audizione dinanzi al Gruppo di coordinamento. La predetta richiesta e' inviata anche al Presidente e ai componenti del Gruppo di coordinamento e, se necessario, ad altre pubbliche amministrazioni. I componenti del Gruppo di coordinamento trasmettono le informazioni nella loro disponibilita' al Dipartimento per il coordinamento amministrativo. Il Dipartimento per il coordinamento amministrativo trasmette alla Commissione europea o allo Stato membro richiedente le informazioni supplementari acquisite. 4. Il Dipartimento per il coordinamento amministrativo trasmette le osservazioni degli altri Stati membri o il parere della Commissione europea ricevuti al Presidente e ai componenti del Gruppo di coordinamento. Il Ministero responsabile dell'istruttoria e della proposta, nel formulare la sua proposta motivata di esercizio o non esercizio dei poteri speciali, tiene in debita considerazione le osservazioni e il parere trasmessi dagli altri Stati membri e della Commissione europea, conformemente al Regolamento (UE) 2019/452. 5. Il Dipartimento per il coordinamento amministrativo trasmette al Presidente e ai componenti del Gruppo di coordinamento le notifiche trasmesse da altri Stati membri sugli investimenti esteri diretti nel loro territorio. 6. I componenti del Gruppo di coordinamento, con riferimento alle notifiche di cui al comma 6, trasmettono l'intenzione di formulare osservazioni e le successive osservazioni al Dipartimento per il coordinamento amministrativo per l'invio allo Stato membro interessato e alla Commissione europea. 7. In caso di richiesta di informazioni supplementari, il Dipartimento per il coordinamento amministrativo, anche su indicazione dei componenti del Gruppo di coordinamento, provvede a trasmettere la richiesta allo Stato membro interessato e alla Commissione europea. 8. I componenti del Gruppo di coordinamento trasmettono la richiesta di cui all'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento (UE) 2019/452 al Dipartimento per il coordinamento amministrativo per l'invio allo Stato membro e alla Commissione europea.
Note all'art. 8: - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, si veda nelle note all'articolo 4. - Si riporta il testo dell'art. 2-ter del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 (Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonche' per le attivita' di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56: «Art. 2-ter (Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/452 e termini per l'esercizio dei poteri speciali). - 1. Qualora uno Stato membro o la Commissione notifichi, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, l'intenzione di formulare osservazioni o di emettere un parere in relazione ad un investimento estero diretto oggetto di un procedimento in corso, i termini per l'esercizio dei poteri speciali indicati agli articoli 1 e 2 sono sospesi fino al ricevimento delle osservazioni dello Stato membro o del parere della Commissione europea. Se il parere della Commissione europea e' successivo alle osservazioni dello Stato membro, i termini per l'esercizio dei poteri speciali riprendono a decorrere dalla data di ricevimento del parere della Commissione. I termini per l'esercizio dei poteri speciali sono altresi' sospesi nel caso in cui il Governo, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, del citato regolamento (UE) 2019/452, richieda alla Commissione di emettere un parere o agli altri Stati membri di formulare osservazioni in relazione a un procedimento in corso ai sensi del presente articolo. E' fatta salva la possibilita' di esercitare i poteri speciali anche prima del ricevimento del parere della Commissione o delle osservazioni degli Stati membri, nei casi in cui la tutela della sicurezza nazionale o dell'ordine pubblico richiedano l'adozione di una decisione immediata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 8, del medesimo regolamento (UE) 2019/452. 2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per i rispettivi ambiti di competenza, con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della difesa, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, nonche' con i Ministri competenti per settore, possono essere ridisciplinati i termini di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, al fine di individuare procedure semplificate, tenuto conto del grado di potenziale pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa, della sicurezza nazionale e dell'ordine pubblico, compresi quelli relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuita' degli approvvigionamenti, nonche' dell'esigenza di assicurare l'armonizzazione delle procedure nazionali con quelle relative ai meccanismi di controllo, scambio di informazione e cooperazione definiti ai sensi del regolamento (UE) 2019/452. 3. Il punto di contatto di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/452 e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. L'organizzazione e il funzionamento del punto di contatto sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, si veda nelle note all'articolo 4.