Art. 9 
 
                   Procedimento per l'irrogazione 
                    delle sanzioni amministrative 
 
  1. In caso di acquisizione di elementi da cui emerga l'inosservanza
delle disposizioni di  cui  al  decreto-legge  n.  21  del  2012,  le
amministrazioni componenti il  Gruppo  di  coordinamento,  secondo  i
rispettivi ambiti  di  competenza,  o  il  Ministero  o  il  Comitato
incaricati del monitoraggio di un decreto  di  esercizio  dei  poteri
speciali, trasmettono al  Presidente  e  agli  altri  componenti  del
Gruppo di coordinamento una informativa  completa  comprensiva  anche
delle eventuali ragioni giustificative per l'istruttoria  tecnica  da
parte del Gruppo di coordinamento. 
  2. Il Gruppo di coordinamento, quando  ravvisa,  sulla  base  degli
elementi ricevuti  ai  sensi  del  comma  1,  i  presupposti  per  un
possibile intervento sanzionatorio ai sensi del decreto-legge  n.  21
del 2012, delibera l'avvio del  procedimento  con  provvedimento  del
Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o suo
delegato. L'avvio del procedimento e' notificato agli interessati dal
Dipartimento per il coordinamento amministrativo. 
  3. Entro il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'avvio
del  procedimento,  gli  interessati   possono   far   pervenire   al
Dipartimento per il coordinamento amministrativo scritti difensivi  e
documenti, possono chiedere di  essere  sentiti  e  prendere  visione
degli atti del procedimento. Il termine di trenta giorni  e'  sospeso
dal giorno in cui perviene la  richiesta  di  accesso  e  riprende  a
decorrere dal giorno dell'ostensione dei documenti. 
  4. Il Gruppo di coordinamento puo', durante  la  fase  istruttoria,
richiedere documenti, informazioni e/o chiarimenti  in  relazione  al
procedimento in corso, alle  parti  e  ad  ogni  altro  soggetto.  Le
richieste  istruttorie  sospendono  il  termine  di  conclusione  del
procedimento stabilito con il provvedimento di avvio di cui al  comma
2. 
  5.  Espletata  l'istruttoria  tecnica  da  parte  del   Gruppo   di
coordinamento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su  proposta  del  Ministro  competente,  e'  comminata  la  sanzione
amministrativa   pecuniaria,   determinata   anche   in    attuazione
dell'articolo 11 della legge 24 novembre 1981,  n.  689,  o  disposta
l'archiviazione del procedimento. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Per i riferimenti del decreto-legge 15 marzo 2012, n.
          21 convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  maggio
          2012, n. 56, si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 11 della  legge  24
          novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale): 
                «Art. 11 (Criteri per l'applicazione  delle  sanzioni
          amministrative pecuniarie). -  Nella  determinazione  della
          sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge  tra
          un limite minimo ed un limite massimo  e  nell'applicazione
          delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo  alla
          gravita' della violazione, all'opera svolta dall'agente per
          l'eliminazione  o  attenuazione  delle  conseguenze   della
          violazione, nonche' alla personalita' dello stesso  e  alle
          sue condizioni economiche.».