IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  recante
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri; 
  Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020,  e,  in
particolare, i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 25; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea   e,   in
particolare, l'articolo 31; 
  Visto il regolamento  (UE)  2017/2402,  che  stabilisce  un  quadro
generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro  specifico  per
cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate  e  modifica
le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e  2011/61/UE  e  i  regolamenti
(CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012; 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n, 58, recante testo
unico delle disposizioni in materia di  intermediazione  finanziaria,
ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6  febbraio  1996,  n.  52
(TUF); 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 5 maggio 2022; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione dei Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 luglio 2022; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
degli  affari  esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  della
giustizia, dello sviluppo economico e del lavoro  e  delle  politiche
sociali; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
      Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 
 
  1. Dopo l'articolo 4-septies.1 del decreto legislativo 24  febbraio
1998, n. 58, e' inserito il seguente: 
    «Art.  4-septies.2  (Individuazione  delle  autorita'   nazionali
competenti ai sensi del regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce  un
quadro  generale  per  la  cartolarizzazione,  instaura   un   quadro
specifico   per    cartolarizzazioni    semplici,    trasparenti    e
standardizzate). - 1. La Banca d'Italia,  la  CONSOB,  l'IVASS  e  la
COVIP sono le autorita' nazionali competenti ai sensi del regolamento
(UE) 2017/2402, secondo le rispettive attribuzioni e conformemente  a
quanto disposto dal presente articolo. 
    2. Ai fini del presente articolo valgono le seguenti definizioni: 
      a)  "cartolarizzazione":  l'operazione  o  lo  schema  di   cui
all'articolo 2, numero 1) del regolamento (UE) 2017/2402; 
      b) "societa' veicolo per la  cartolarizzazione"  o  "SSPE":  un
soggetto di cui  all'articolo  2,  numero  2)  del  regolamento  (UE)
2017/2402; 
      c) "cedente": un soggetto di cui all'articolo 2, numero 3)  del
regolamento (UE) 2017/2402; 
      d) "promotore": un soggetto di cui all'articolo  2,  numero  5)
del regolamento (UE) 2017/2402. 
      e)  "investitore  istituzionale":   un   investitore   di   cui
all'articolo 2, numero 12) del regolamento (UE) 2017/2402; 
      f) "prestatore originario": un soggetto di cui all'articolo  2,
numero 20) del regolamento (UE) 2017/2402; 
      g) "impresa di assicurazione": il soggetto di cui alla  lettera
u) dell'articolo 1, comma 1,  del  decreto  legislativo  7  settembre
2005, n. 209, incluse le sedi secondarie in Italia di imprese  aventi
sede legale in uno Stato terzo; 
      h) "impresa  di  riassicurazione":  il  soggetto  di  cui  alla
lettera cc) dell'articolo 1,  comma  1,  del  decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209, incluse  le  sedi  secondarie  in  Italia  di
imprese aventi sede legale in uno Stato terzo; 
      i) "ente pensionistico aziendale  o  professionale":  un  fondo
pensione che risulti iscritto  all'albo  tenuto  dalla  COVIP  e  che
rientri tra quelli di cui agli articoli 4, comma 1, e 12 del  decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ovvero tra quelli  dell'articolo
20 del medesimo decreto aventi soggettivita' giuridica.». 
    3. Ai fini del comma 1, fermi restando i compiti attribuiti  alla
Banca Centrale Europea (BCE) dal regolamento (UE)  n.  1024/2013,  la
Banca d'Italia e' l'autorita' competente a: 
      a) vigilare sul rispetto degli obblighi stabiliti  all'articolo
5 del regolamento (UE) 2017/2402 per banche, imprese di investimento,
gestori, nonche' per gli intermediari finanziari  iscritti  nell'albo
previsto dall'articolo  106  del  T.U.  bancario  che  detengono  una
posizione verso una cartolarizzazione o che  ricevono  istruzioni  di
adempiere agli obblighi di  un  altro  investitore  istituzionale  ai
sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402; 
      b) vigilare  sull'adempimento  degli  obblighi  stabiliti  agli
articoli  6,  7,  8  e  9  del  regolamento  (UE).  2017/2402   nelle
cartolarizzazioni in cui il cedente o il prestatore originario  o  il
promotore o la SSPE siano banche, imprese di investimento, gestori, o
intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106
del T.U. bancario. 
    4. Ai fini del comma 1, l'IVASS e' l'autorita' competente a: 
      a) vigilare sul rispetto degli obblighi stabiliti  all'articolo
5 del regolamento (UE) 2017/2402 per le imprese di assicurazione o di
riassicurazione   che   detengono    una    posizione    verso    una
cartolarizzazione  o  che  ricevono  istruzioni  di  adempiere   agli
obblighi di un altro investitore istituzionale ai sensi dell'articolo
5, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402; 
      b) vigilare  sull'adempimento  degli  obblighi  stabiliti  agli
articoli  6,  7,  8  e  9  del  regolamento  (UE)   2017/2402   nelle
cartolarizzazioni in cui il cedente o il prestatore originario  siano
imprese di assicurazione o di riassicurazione. 
    5. Ai fini del comma 1, la COVIP e' l'autorita' competente a: 
      a) vigilare sul rispetto degli obblighi stabiliti  all'articolo
5 del regolamento (UE) 2017/240 per gli enti pensionistici  aziendali
o professionali; 
      b) vigilare  sull'adempimento  degli  obblighi  stabiliti  agli
articoli  6,  7,  8  e  9  del  regolamento  (UE)   2017/2402   nelle
cartolarizzazioni  in  cui  il  cedente  sia  un  ente  pensionistico
aziendale o professionale. 
    6. Ai fini del comma 1, la CONSOB e' l'autorita' competente a: 
      a) vigilare sul rispetto degli obblighi stabiliti  all'articolo
3 del regolamento (UE) 2017/2402; 
      b) vigilare  sull'adempimento  degli  obblighi  stabiliti  agli
articoli 6, 7, 8 e 9 del regolamento (UE)  2017/2402  quando  ne'  il
cedente  ne'  il  prestatore  originario  ne'   la   SSPE   stabiliti
nell'Unione  siano  soggetti  vigilati;  per  soggetti  vigilati   si
intendono  quelli  contemplati  dagli  atti  legislativi  dell'Unione
citati all'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2402; 
      c) vigilare sulla conformita' da parte di cedenti, promotori  e
SSPE agli articoli da 18 a 27 del regolamento (UE) 2017/2402; 
      d) autorizzare il verificatore terzo di  cui  all'articolo  27,
comma 2, del regolamento  (UE).  2017/2402  secondo  quanto  previsto
dall'articolo 28 del medesimo regolamento, vigilare sulla conformita'
di questo soggetto all'articolo 28 del medesimo regolamento,  nonche'
revocare la citata autorizzazione. 
    7. Nei confronti  dei  cedenti,  dei  prestatori  originari,  dei
promotori e delle SSPE, anche quando siano soggetti non vigilati,  la
Banca d'Italia, la CONSOB, l'IVASS e la COVIP esercitano i poteri  di
vigilanza e di indagine previsti  dall'articolo  30  del  regolamento
(UE) 2017/2402 e dalla  normativa  di  settore,  ivi  inclusi  quelli
previsti dall'art. 6-bis, secondo le rispettive attribuzioni indicate
nei commi  precedenti.  La  CONSOB  puo'  esercitare,  altresi',  nei
confronti di chiunque gli  ulteriori  poteri  previsti  dall'articolo
187-octies,  secondo  le  modalita'  ivi  stabilite  e  puo'  dettare
disposizioni  inerenti   alla   procedura   di   autorizzazione   dei
verificatori  terzi  di  cui  all'articolo  27,  paragrafo   2,   del
regolamento  (UE)  2017/2402  e  di  eventuale  revoca.  Le  predette
autorita' adempiono agli obblighi informativi verso l'AESFEM previsti
dall'articolo 37, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/2402 secondo
le rispettive attribuzioni. 
    8. Ai fini dei commi 3 lettera b), 4 lettera b) e 5  lettera  b),
se i cedenti, i prestatori originari, i promotori e le SSPE non  sono
tutti soggetti vigilati,  la  Banca  d'Italia,  l'IVASS  e  la  COVIP
esercitano i poteri di vigilanza e d'indagine previsti  dal  comma  7
per il tramite dei soggetti vigilati. A questi fini, i  soggetti  non
vigilati trasmettono le informazioni necessarie  a  quelli  vigilati,
che li inviano alla propria Autorita' di vigilanza.  Resta  ferma  la
facolta' per la Banca d'Italia, l'IVASS e la COVIP,  di  chiedere  le
informazioni direttamente ai soggetti non vigilati. 
    9. Per assicurare il rispetto del presente articolo  nonche'  del
regolamento indicato dal comma  1,  la  Banca  d'Italia,  la  CONSOB,
l'IVASS e la COVIP possono emanare  disposizioni  di  attuazione  del
presente articolo, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze. Nel
rispetto della reciproca indipendenza, esse individuano inoltre forme
di coordinamento operativo, anche ai  sensi  dell'articolo  20  della
legge 28 dicembre 2005, n. 262, per l'esercizio  delle  competenze  e
dei poteri loro attribuiti ai  sensi  del  presente  articolo,  anche
attraverso protocolli d'intesa, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, anche al fine di disciplinare i casi  in  cui
ai sensi dei commi 3, lettera b), 4, lettera b), 5, lettera  b),  per
la medesima operazione  di  cartolarizzazione  siano  coinvolte  piu'
autorita' di vigilanza. Le citate  autorita'  collaborano  tra  loro,
anche ai sensi dell'articolo 21 della legge 28 dicembre 2005, n. 262,
per  agevolare  l'esercizio  delle  competenze  e  dei  poteri   loro
attribuiti e si scambiano informazioni.». 
  2. Dopo l'articolo 190-bis.1 del decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, e' inserito il seguente: 
    «Art. 190-bis.2 (Sanzioni amministrative relative alle violazioni
delle disposizioni del regolamento  (UE)  2017/2402).  -  1.  Per  le
violazioni degli articoli 3, 5, 6, 7, 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23,  24,
25, 26, 27 paragrafi 1 e 4 e 28  paragrafo  2  del  regolamento  (UE)
2017/2402 e delle norme tecniche  di  regolamentazione  e  attuazione
previste dal medesimo regolamento, si applica: 
      a) nei confronti delle societa' ed enti che rivestono il  ruolo
di  cedente,  prestatore  originario,  promotore,  SSPE,  investitore
istituzionale, venditore di una posizione verso la  cartolarizzazione
di cui all'articolo 3 del regolamento  (UE)  2017/2402,  gestore  che
riceve istruzioni da un investitore istituzionale di cui all'articolo
5,paragrafo, 5 del regolamento (UE) 2017/2402 o verificatore terzo di
cui all'articolo 27, comma 2,  del  regolamento  (UE)  2017/2402,  la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro  trentamila  fino  a  euro
cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del  fatturato  totale
annuo, quando tale importo e' superiore a euro cinque  milioni  e  il
fatturato e' determinato secondo quanto previsto dalla  normativa  di
settore dell'autore della violazione; 
      b) nei confronti delle persone fisiche di cui al  comma  4  del
presente articolo, la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
cinquemila fino a euro cinque milioni. 
    2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, per  le  violazioni
degli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27  paragrafo  1  del
regolamento (UE) 2017/2402, si applica nei confronti  del  cedente  e
del promotore per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore
a tre anni il  divieto  di  notificare,  ai  sensi  dell'articolo  27
paragrafo   1,   del   regolamento   (UE)    2017/2402,    che    una
cartolarizzazione soddisfa i requisiti stabiliti agli articoli da  19
a 22 o agli articoli da 23 a 26 del citato regolamento. 
    3. Fermo restando quanto previsto al comma 1, per  le  violazioni
dell'articolo 28 paragrafo  2  del  regolamento  (UE)  2017/2402,  si
applica nei  confronti  del  soggetto  di  cui  all'articolo  28  del
regolamento (UE) 2017/2402 la  sospensione  da  uno  a  quattro  mesi
dell'autorizzazione di cui al medesimo articolo. 
    4. Fermo quanto previsto dal comma 1,  lettera  a),  la  sanzione
indicata dal comma  1,  lettera  b)  si  applica  nei  confronti  dei
soggetti che svolgono funzioni di  amministrazione,  di  direzione  o
controllo e del personale delle societa' e degli enti  nei  confronti
dei  quali  sono  accertate  le   violazioni,   nei   casi   previsti
dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a). 
    5. Alle violazioni previste  dal  presente  articolo  si  applica
l'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater. 
    6.  Con  il  provvedimento   di   applicazione   della   sanzione
amministrativa pecuniaria, in ragione della gravita' della violazione
accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo  194-bis
e  di  quelli  stabiliti  nel  paragrafo  2  dell'articolo   33   del
regolamento (UE) 2017/2402, puo' essere applicata nei confronti della
persona fisica ritenuta responsabile  della  violazione  la  sanzione
amministrativa  accessoria  dell'interdizione,  per  un  periodo  non
inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di
funzioni di amministrazione, direzione e  controllo  presso  cedenti,
promotori o SSPE. 
    7. Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono
disposte e irrogate dalla Banca d'Italia, dalla CONSOB, dall'IVASS  e
dalla  COVIP  secondo  le  rispettive   attribuzioni   di   vigilanza
specificate  all'articolo  4-septies.2  e  le  rispettive   procedure
sanzionatorie. Nei riguardi dell'IVASS e della COVIP trovano comunque
applicazione, per quanto di  rispettiva  competenza  e  ai  fini  del
presente articolo, gli articoli, 194-quater, 194-septies  e  195-ter,
comma 1-bis. IVASS e COVIP pubblicano le sanzioni irrogate secondo le
procedure di settore.». 
  3. All'articolo 194-quater, comma 1,  del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, dopo  la  lettera  c-novies),  e'  inserita  la
seguente: «c-decies)  delle  norme  del  regolamento  (UE)  2017/2402
richiamate dall'articolo 190-bis.2, comma 1.». 
  4. All'articolo 194-septies, comma 1, del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, dopo  la  lettera  e-octies),  e'  inserita  la
seguente: «e-novies)  delle  norme  del  regolamento  (UE)  2017/2402
richiamate dall'articolo 190-bis.2, comma 1.». 
 
          N O T E 
 
          Avvertenza 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, recante disciplina  dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri: 
                «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
                2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
                3. Se la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
                4. In ogni caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 25 della  legge  22
          aprile 2021, n. 53,  recante  «delega  al  Governo  per  il
          recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
          atti dell'Unione europea -  Legge  di  delegazione  europea
          2019-2020»: 
                «Art.  25   (Principi   e   criteri   direttivi   per
          l'adeguamento della normativa nazionale  alle  disposizioni
          del regolamento (UE) 2017/2402, che  stabilisce  un  quadro
          generale  per  la  cartolarizzazione,  instaura  un  quadro
          specifico per  cartolarizzazioni  semplici,  trasparenti  e
          standardizzate  e   modifica   le   direttive   2009/65/CE,
          2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n.  1060/2009
          e (UE) n. 648/2012). - 1. Il Governo adotta,  entro  dodici
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          uno o piu'  decreti  legislativi  per  l'adeguamento  della
          normativa  nazionale  al  regolamento  (UE)  2017/2402  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017. 
                2. Nell'esercizio della delega di cui al comma  1  il
          Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi
          specifici: 
                  a)  apportare  alla  normativa  vigente  tutte   le
          modificazioni  necessarie   ad   assicurare   la   corretta
          applicazione del regolamento (UE) 2017/2402; 
                  b)  individuare  la  Banca  d'Italia,  l'IVASS,  la
          CONSOB e la COVIP, secondo le relative attribuzioni,  quali
          autorita' competenti, ai sensi dell'articolo 29,  paragrafi
          1, 2, 3, 4 e 5, del regolamento (UE) 2017/2402; 
                  c)  prevedere,  ove  opportuno,  il  ricorso   alla
          disciplina secondaria adottata dalle autorita'  individuate
          ai sensi della lettera b) nell'ambito e  per  le  finalita'
          specificamente previsti dal regolamento  (UE)  2017/2402  e
          dalla  legislazione  dell'Unione  europea   attuativa   del
          medesimo regolamento; 
                  d) prevedere che le autorita' individuate ai  sensi
          della lettera b): 
                    1) dispongano di poteri di vigilanza  conformi  a
          quanto  previsto  dall'articolo  30  del  regolamento  (UE)
          2017/2402, in coerenza con i poteri di cui esse  dispongono
          in base alla legislazione vigente; 
                    2) provvedano alla cooperazione e allo scambio di
          informazioni  con  l'Autorita'  europea   degli   strumenti
          finanziari  e  dei  mercati  (ESMA),  l'Autorita'  bancaria
          europea (EBA) e l'Autorita' europea delle  assicurazioni  e
          delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA), ai  sensi
          dell'articolo  36  del  regolamento  (UE)  2017/2402  e  in
          coerenza  con  le  disposizioni   nazionali   vigenti   che
          attengono  alla  cooperazione  con  le  predette  autorita'
          europee; 
                    3)  provvedano   ad   adempiere   agli   obblighi
          informativi  verso  l'ESMA   previsti   dall'articolo   37,
          paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/2402; 
                    4) individuino forme di  coordinamento  operativo
          per  l'esercizio  delle  competenze  e  dei   poteri   loro
          attribuiti; 
                  e)  attuare  l'articolo  32  del  regolamento  (UE)
          2017/2402 coordinando le sanzioni ivi previste  con  quelle
          disciplinate   dalle   disposizioni    nazionali    vigenti
          sull'esercizio del  potere  sanzionatorio  da  parte  della
          Banca d'Italia, dell'IVASS, della CONSOB e della COVIP, nel
          rispetto dei criteri, dei limiti,  delle  procedure  e  del
          regime  di  pubblicazione  previsti  dal  regolamento  (UE)
          2017/2402 e prevedendo, per le violazioni  individuate  dal
          medesimo articolo 32, nonche' dagli  articoli  3  e  5  del
          citato regolamento, le sanzioni  amministrative  pecuniarie
          ivi  previste  nel  rispetto,  fermi  restando  i   massimi
          edittali ivi previsti, dei seguenti minimi edittali: 
                    1) 30.000 euro,  con  riferimento  alla  sanzione
          applicabile alle persone giuridiche; 
                    2) 5.000  euro,  con  riferimento  alla  sanzione
          applicabile alle persone fisiche. 
                  3. Si applica l'articolo 31, comma 5,  della  legge
          n. 234 del 2012. 
                  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.   Le   amministrazioni   interessate   provvedono
          all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio  della
          delega di cui al presente articolo con  le  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 31, della legge  24
          dicembre  2012,  n.  234,  recante  «Norme  generali  sulla
          partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
          della normativa e delle politiche dell'Unione europea»: 
                «Art. 31 (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
                2. I decreti legislativi sono adottati, nel  rispetto
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
                3.  La  legge  di  delegazione  europea   indica   le
          direttive in relazione alle quali sugli schemi dei  decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
                4.  Gli  schemi  dei  decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196.  Su  di  essi  e'  richiesto  anche  il  parere  delle
          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili
          finanziari. Il Governo, ove non  intenda  conformarsi  alle
          condizioni  formulate  con  riferimento   all'esigenza   di
          garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
          Costituzione, ritrasmette alle Camere  i  testi,  corredati
          dei necessari elementi integrativi  d'informazione,  per  i
          pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
          per i profili finanziari, che devono essere espressi  entro
          venti giorni. 
                5. Entro ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
                6. Con la procedura di cui ai  commi  2,  3  e  4  il
          Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
          di decreti legislativi emanati ai sensi  del  comma  1,  al
          fine di recepire atti delegati dell'Unione europea  di  cui
          all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla  legge  di  delegazione  europea.  Resta   ferma   la
          disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento  degli
          atti  delegati  dell'Unione   europea   che   recano   meri
          adeguamenti tecnici. 
                7.  I  decreti  legislativi  di   recepimento   delle
          direttive previste  dalla  legge  di  delegazione  europea,
          adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto  comma,  della
          Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
          regioni  e  delle  province  autonome,  si  applicano  alle
          condizioni e secondo le procedure di cui  all'articolo  41,
          comma 1. 
                8.  I   decreti   legislativi   adottati   ai   sensi
          dell'articolo  33  e  attinenti  a  materie  di  competenza
          legislativa delle regioni e delle  province  autonome  sono
          emanati alle condizioni  e  secondo  le  procedure  di  cui
          all'articolo 41, comma 1. 
                9. Il Governo,  quando  non  intende  conformarsi  ai
          pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a  sanzioni
          penali  contenute  negli  schemi  di  decreti   legislativi
          recanti attuazione delle direttive,  ritrasmette  i  testi,
          con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
          Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica.  Decorsi
          venti giorni dalla data di ritrasmissione, i  decreti  sono
          emanati anche in mancanza di nuovo parere.». 
              - Il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del 12 dicembre 2017,  che  stabilisce  un
          quadro  generale  per  la  cartolarizzazione,  instaura  un
          quadro   specifico    per    cartolarizzazioni    semplici,
          trasparenti  e  standardizzate  e  modifica  le   direttive
          2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i  regolamenti  (CE)
          n. 1060/2009  e  (UE)  n.  648/2012,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  L  347/35  del  28
          dicembre 2017. 
              - La direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento
          delle    disposizioni    legislative,    regolamentari    e
          amministrative   in    materia    di    taluni    organismi
          d'investimento   collettivo   in   valori   mobiliari,   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  L
          302/32 del 17 novembre 2009. 
              - La direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio del 25 novembre 2009 in  materia  di  accesso  ed
          esercizio   delle   attivita'   di   assicurazione   e   di
          riassicurazione, e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
          dell'Unione europea L 335 del 17 dicembre 2009. 
              - La direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, dell'8 giugno 2011,  sui  gestori  di  fondi  di
          investimento  alternativi,  che   modifica   le   direttive
          2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e
          (UE) n. 1095/2010, e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          dell'Unione europea L 174 del 1° luglio 2011. 
              - Il  regolamento  (CE)  n.  1060/2009  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 16  settembre  2009,  relativo
          alle agenzie di rating del  credito,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea  L  302  del   17
          novembre 2009. 
              -  Il  regolamento  (UE)  n.  648/2012  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti
          derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati
          sulle negoziazioni, e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          dell'Unione europea L 201 del 27 luglio 2012. 
              - Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo
          unico delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
          finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della  legge  6
          febbraio  1996,  n.  52)  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale del 26 marzo 1998, n. 71, S.O. 
              - Si riporta il testo degli  articoli  8  e  21,  della
          legge 6 febbraio 1996,  n.  52,  recante  disposizioni  per
          l'adempimento  di  obblighi   derivanti   dall'appartenenza
          dell'Italia alle  Comunita'  europee  -  legge  comunitaria
          1994: 
                «Art.  8  (Riordinamento  normativo   nelle   materie
          interessate dalle direttive comunitarie). - 1.  Il  Governo
          e' delegato ad  emanare,  entro  due  anni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, testi  unici  delle
          disposizioni dettate in attuazione  della  delega  prevista
          dall'articolo  1,  coordinandovi  le  norme  vigenti  nelle
          stesse materie ed apportando alle medesime le  integrazioni
          e modificazioni necessarie al predetto coordinamento. 
                2. Gli schemi di  testo  unico  sono  trasmessi  alla
          Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica  per
          l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti  per
          materia.  Decorsi  quarantacinque  giorni  dalla  data   di
          trasmissione il testo unico e' emanato  anche  in  mancanza
          del parere.». 
                «Art. 21 (Servizi di  investimento  nel  settore  dei
          valori mobiliari e adeguatezza patrimoniale  delle  imprese
          di investimento mobiliare e degli enti  creditizi:  criteri
          di delega). - 1. L'attuazione delle direttive del Consiglio
          93/6/CEE e 93/22/CEE sara' informata ai seguenti principi e
          criteri direttivi: 
                  a) prevedere che la prestazione a terzi,  a  titolo
          professionale, dei servizi  d'investimento  indicati  nella
          sezione  A  dell'allegato  alla  direttiva  93/22/CEE   sia
          riservata alle imprese di investimento ed alle banche e che
          gli agenti di cambio continuino ad esercitare le  attivita'
          loro consentite dall'ordinamento vigente; 
                  b)  prevedere  che  le  imprese   di   investimento
          autorizzate in conformita' alla direttiva 93/22/CEE possano
          prestare in Italia  i  servizi  di  cui  all'allegato  alla
          direttiva  stessa  in  libera  prestazione  ovvero  per  il
          tramite  di  succursali;  stabilire,   altresi',   che   la
          vigilanza sulle imprese autorizzate  sia  esercitata  dalle
          autorita' che  hanno  rilasciato  l'autorizzazione,  mentre
          restano ferme  le  attribuzioni  delle  autorita'  italiane
          competenti in materia di elaborazione e applicazione  delle
          norme di comportamento, di politica monetaria,  nonche'  di
          costituzione,  funzionamento   e   controllo   di   mercati
          regolamentati; 
                  c) definire la ripartizione delle competenze tra la
          Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le societa' e
          la borsa (CONSOB), ispirandola ai criteri gia' previsti nel
          titolo I della legge 2 gennaio 1991, n. 1,  ed  assicurando
          uniformita' di disciplina in relazione a  servizi  prestati
          ed evitando duplicazioni di  compiti  nell'esercizio  delle
          funzioni di controllo; 
                  d) prevedere che le autorita' italiane  collaborino
          tra loro e  con  le  autorita'  degli  altri  Stati  membri
          dell'Unione europea, degli Stati dell'Associazione  europea
          di libero scambio (EFTA), ai  quali  si  applica  l'Accordo
          sullo  Spazio  economico  europeo  e,  mediante  accordi  a
          condizione di reciprocita', con le  autorita'  degli  Stati
          terzi  preposte  alla  vigilanza  sugli  intermediari  e  i
          mercati finanziari e sulle imprese assicurative; 
                  e) stabilire le condizioni di accesso all'attivita'
          e la disciplina  delle  partecipazioni  al  capitale  delle
          imprese di investimento, ispirandole a criteri obiettivi  e
          garantendo in ogni caso la sana e prudente  gestione  delle
          imprese d'investimento; 
                  f) stabilire che l'esercizio dei poteri  attribuiti
          alle autorita' competenti si esplichi avendo riguardo  alla
          trasparenza e  alla  correttezza  dei  comportamenti  degli
          intermediari,   alla   tutela   degli   investitori,   alla
          stabilita', alla competitivita' ed  al  buon  funzionamento
          del sistema  finanziario,  nonche'  alla  sana  e  prudente
          gestione degli intermediari ed alla non discriminazione tra
          gli intermediari ammessi allo svolgimento  di  uno  o  piu'
          servizi di investimento; 
                  g)  prevedere  forme  di  vigilanza  regolamentare,
          informativa   e   ispettiva,   riguardanti    l'adeguatezza
          patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse
          configurazioni,     le      partecipazioni      detenibili,
          l'organizzazione amministrativa e  contabile,  i  controlli
          interni, le  norme  di  comportamento,  l'informazione,  la
          correttezza e la regolarita'  delle  negoziazioni.  Dovra',
          inoltre, essere  prevista  la  riduzione  al  minimo  e  la
          trasparenza dei conflitti di interesse; 
                  h) stabilire la disciplina di  comportamento  degli
          intermediari,   ispirandola    ai    principi    di    cura
          dell'interesse del cliente e dell'integrita'  del  mercato,
          di diligenza, di correttezza, di trasparenza e di  equita'.
          Nella applicazione dei principi si dovra'  altresi'  tenere
          conto della esperienza professionale degli investitori; 
                  i) nell'applicazione dei principi si  dovra'  tener
          conto  della  professionalita'  dei  promotori  finanziari,
          anche  al  fine  della  consulenza  relativa   ai   servizi
          finanziari   e   ai   valori   mobiliari   oggetto    della
          sollecitazione fuori sede; 
                  l) prevedere che i diritti  degli  investitori  sui
          fondi e sui valori mobiliari affidati a coloro che prestano
          servizi di investimento  siano  distinti  da  quelli  delle
          imprese affidatarie ed  adeguatamente  salvaguardati  anche
          attraverso l'eventuale affidamento dei fondi e  dei  valori
          mobiliari a soggetti depositari terzi. La disciplina  delle
          crisi  dovra'  essere  uniforme  per   tutti   i   soggetti
          autorizzati  all'attivita'  di  intermediazione  in  valori
          mobiliari, in particolare mediante l'assoggettamento  delle
          imprese  di  investimento  a  provvedimenti  cautelari,  ad
          amministrazione  straordinaria,  nonche'   a   liquidazione
          coatta amministrativa; 
                  m) prevedere il potere delle  autorita'  competenti
          di disciplinare, in conformita' alla  direttiva  93/22/CEE,
          le ipotesi in cui le transazioni  relative  agli  strumenti
          finanziari negoziati  nei  mercati  regolamentati  italiani
          devono essere eseguite nei mercati stessi; 
                  n)  prevedere  la  possibilita'  di  accesso  delle
          imprese  di  investimento  e  delle   banche   ai   mercati
          regolamentati   secondo   scadenze   temporali   che    non
          penalizzino  le  banche  italiane   rispetto   agli   altri
          operatori. Tali soggetti potranno acquistare la qualita' di
          membri dei sistemi di  compensazione  e  liquidazione,  nel
          rispetto  dei  criteri  e  delle  procedure  fissati  dalle
          autorita' competenti; 
                  o) disciplinare gli  obblighi  di  dichiarazione  e
          informazione  in  modo  da  contemperare  le  esigenze   di
          trasparenza ed efficienza dei mercati  regolamentati  e  il
          diritto dei clienti di poter valutare in qualsiasi  momento
          le condizioni di svolgimento dei servizi; 
                  p) le disposizioni  necessarie  per  adeguare  alle
          direttive 93/6/CEE e 93/22/CEE la disciplina vigente per lo
          svolgimento  dei  servizi  di  investimento,  per  la   cui
          adozione non si debba provvedere con atti aventi  forza  di
          legge, saranno emanate dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia,
          secondo le rispettive competenze normativamente previste; 
                  q)  disciplinare,  secondo  linee  omogenee  e   in
          un'ottica      di      semplificazione,      l'istituzione,
          l'organizzazione   e   il   funzionamento    dei    mercati
          regolamentati, prevedendo organismi di natura privatistica,
          che siano espressione degli intermediari ammessi ai singoli
          mercati   e   siano   dotati   di   poteri   di   gestione,
          autoregolamentazione  e  intervento,  nonche'  disciplinare
          l'articolazione, le competenze  e  il  coordinamento  delle
          autorita' di  controllo,  tenendo  conto  dei  principi  in
          materia di vigilanza sui mercati contenuti  nella  legge  2
          gennaio  1991,  n.  1  ,  e  successive   modificazioni   e
          integrazioni, e nel decreto del Presidente della Repubblica
          29  dicembre  1987,  n.  556,   e   relative   disposizioni
          attuative; 
                  r) prevedere che, fermo restando  quanto  stabilito
          dall'articolo 3, comma 1, lettera c), della presente legge,
          nel definire le sanzioni amministrative pecuniarie previste
          per assicurare l'osservanza delle norme  di  recepimento  e
          delle disposizioni generali  o  particolari  emanate  sulla
          base di esse si tenga conto dei  principi  della  legge  24
          novembre 1981, n.  689,  e  successive  modificazioni,  con
          particolare riguardo all'applicazione  delle  sanzioni  nei
          confronti delle persone fisiche. Dovra' essere  sancita  la
          responsabilita' delle imprese di investimento,  alle  quali
          appartengono  i  responsabili  delle  violazioni,  per   il
          pagamento delle sanzioni e per l'esercizio del  diritto  di
          regresso verso i predetti  responsabili,  nonche'  adottata
          ogni  altra  disposizione  necessaria  per  razionalizzare,
          sotto  il  profilo  sia  sostanziale  che  procedurale,  il
          sistema  dei  provvedimenti  cautelari  e  delle   sanzioni
          amministrative applicabili alle violazioni di  disposizioni
          in materia di servizi di investimento. 
                2. In deroga  al  termine  indicato  all'articolo  1,
          comma  1,  i  decreti  legislativi  di   attuazione   delle
          direttive di  cui  al  presente  articolo  dovranno  essere
          emanati entro centoventi giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore  della  presente  legge,  al  fine  di  dare  pronta
          attuazione ai principi della  parita'  concorrenziale,  del
          buon  funzionamento  dei  mercati  e  della  tutela   degli
          investitori, contenuti nelle direttive stesse. 
                3. In sede di riordinamento normativo  delle  materie
          concernenti  gli  intermediari,  i  mercati  finanziari   e
          mobiliari e gli altri aspetti  comunque  connessi,  cui  si
          provvedera'  ai  sensi   dell'articolo   8,   le   sanzioni
          amministrative e  penali  potranno  essere  coordinate  con
          quelle gia' comminate da leggi vigenti in materia  bancaria
          e creditizia per violazioni che siano omogenee  e  di  pari
          offensivita'.  A  tal  fine  potra'  stabilirsi   che   non
          costituiscono  reato  e  sono   assoggettate   a   sanzioni
          amministrative pecuniarie, sulla base  dei  principi  della
          legge  24  novembre   1981,   n.   689   ,   e   successive
          modificazioni, e fino  ad  un  ammontare  massimo  di  lire
          trecento milioni, violazioni per le quali e'  prevista,  in
          via  alternativa  o  congiunta,  la  pena  dell'ammenda   o
          dell'arresto fino ad un anno, con esclusione delle condotte
          volte  ad  ostacolare  l'attivita'   delle   autorita'   di
          vigilanza   ovvero   consistenti   nella   produzione    di
          documentazione  non  veritiera  ovvero  che  offendono   in
          maniera rilevante il bene giuridico tutelato. 
                4. In sede di riordinamento normativo  delle  materie
          concernenti  gli  intermediari,  i  mercati  finanziari   e
          mobiliari e gli  altri  aspetti  comunque  connessi  potra'
          essere altresi'  modificata  la  disciplina  relativa  alle
          societa' emittenti titoli sui  mercati  regolamentati,  con
          particolare riferimento al collegio  sindacale,  ai  poteri
          delle minoranze, ai sindacati di  voto  e  ai  rapporti  di
          gruppo,  secondo  criteri  che  rafforzino  la  tutela  del
          risparmio e degli azionisti di minoranza.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo
          unico delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
          finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della  legge  6
          febbraio  1996,  n.  52)  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O. 
              - Si riporta  il  testo  degli  articoli  194-quater  e
          194-septies del  citato  decreto  legislativo  24  febbraio
          1998, n. 58, come modificato dal presente decreto: 
                «Art.  194-quater  (Ordine  di  porre  termine   alle
          violazioni). - 1. Quando le violazioni  sono  connotate  da
          scarsa offensivita' o pericolosita',  nei  confronti  delle
          societa' o degli enti interessati, puo'  essere  applicata,
          in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie, una
          sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni
          contestate, anche indicando le  misure  da  adottare  e  il
          termine per l'adempimento, nel caso di inosservanza: 
                  a) delle norme previste dagli articoli  4-undecies;
          6; 12; 21; 33, comma 4; 35-decies; 67-ter; 68, commi 1 e 2;
          68-quater, commi 2 e 3;  98-ter,  commi  2  e  3,  e  delle
          relative disposizioni attuative; 
                  b)  delle  disposizioni  generali   o   particolari
          emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo 98-quater; 
                  c)  delle  norme   richiamate   dall'articolo   63,
          paragrafo 1, del  regolamento  (UE)  n.  909/2014  e  delle
          relative disposizioni attuative; 
                  c-bis) delle norme del regolamento (UE) n. 600/2014
          richiamate dall'articolo 70, paragrafo 3, lettera b), della
          direttiva  2014/65/UE   e   delle   relative   disposizioni
          attuative; 
                  c-ter) dell'articolo 59, paragrafi 2, 3  e  5,  del
          regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni
          di  attuazione,   richiamate   dall'articolo   190,   comma
          2-quater; 
                  c-quater)  delle  norme  del  regolamento  (UE)  n.
          648/2012  e  del  regolamento  (UE)  2015/2365   richiamate
          dall'articolo 193-quater, commi 1, 1-bis e 1-ter; 
                  c-quinquies)  delle  norme  del  regolamento   (UE)
          2016/1011 richiamate dall'articolo 190-bis.1, commi 1 e 3; 
                  c-sexies)  delle  norme  previste  dagli   articoli
          124-quinquies, 124-sexies, 124-septies, 124-octies e  delle
          relative disposizioni attuative; 
                  c-septies)    delle     disposizioni     richiamate
          dall'articolo 191, commi 1, 4 e 5; 
                  c-octies)  delle   norme   del   regolamento   (UE)
          2019/2033  richiamate  dall'articolo  194-ter.1   e   delle
          relative disposizioni attuative; 
                  c-novies)  delle  norme  del  regolamento  (UE)  n.
          575/2013 richiamate dall'articolo 194-ter e delle  relative
          disposizioni attuative. 
                  c-decies)  delle   norme   del   regolamento   (UE)
          2017/2402 richiamate dall'articolo 190-bis.2, comma 1. 
                2. Per l'inosservanza dell'ordine  entro  il  termine
          stabilito si applica la sanzione amministrativa  pecuniaria
          prevista  per  la  violazione  originariamente   contestata
          aumentata fino ad un terzo.». 
                «Art.  194-septies  (Dichiarazione  pubblica).  -  1.
          Quando le violazioni sono connotate da scarsa  offensivita'
          o pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata, puo'
          essere   applicata,   in    alternativa    alle    sanzioni
          amministrative pecuniarie, una sanzione  consistente  nella
          dichiarazione pubblica  avente  ad  oggetto  la  violazione
          commessa  e  il  soggetto   responsabile,   nel   caso   di
          inosservanza: 
                  a) delle norme previste dagli articoli  4-undecies;
          6; 12; 21; 22; 24, comma 1-bis; 24-bis; 29;  33,  comma  4;
          35-decies; 67-ter; 68, commi 1 e 2; 68-quater, commi 2 e 3;
          98-ter, commi 2 e 3;  e  187-quinquiesdecies,  comma  1,  e
          delle relative disposizioni attuative; 
                  b)  delle  disposizioni  generali   o   particolari
          emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo 98-quater; 
                  c)  delle  norme   richiamate   dall'articolo   63,
          paragrafo 1, del  regolamento  (UE)  n.  909/2014  e  delle
          relative disposizioni attuative; 
                  d)  delle  norme   richiamate   dall'articolo   24,
          paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014, nonche' per
          la  mancata  osservanza  delle  misure  adottate  ai  sensi
          dell'articolo 4-sexies, comma 5, e dell'articolo 4-septies,
          comma 1; 
                  e) delle norme del  regolamento  (UE)  n.  600/2014
          richiamate dall'articolo 70, paragrafo 3, lettera b), della
          direttiva  2014/65/UE   e   delle   relative   disposizioni
          attuative e delle misure adottate  dalla  Consob  ai  sensi
          dell'articolo 42 del medesimo regolamento; 
                  e-bis) dell'articolo 59, paragrafi 2, 3  e  5,  del
          regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni
          di  attuazione,   richiamate   dall'articolo   190,   comma
          2-quater; 
                  e-ter) delle norme del regolamento (UE) n. 648/2012
          e del regolamento (UE) 2015/2365  richiamate  dall'articolo
          193-quater, commi 1, 1-bis e 1-ter; 
                  e-quater)  delle   norme   del   regolamento   (UE)
          2016/1011 richiamate dall'articolo 190-bis.1, commi 1 e 3; 
                  e-quinquies) delle norme  previste  dagli  articoli
          124-quinquies, 124-sexies, 124-septies, 124-octies e  delle
          relative disposizioni attuative; 
                  e-sexies)     delle     disposizioni     richiamate
          dall'articolo 191, commi 1, 4 e 5; 
                  e-septies)  delle  norme   del   regolamento   (UE)
          2019/2033  richiamate  dall'articolo  194-ter.1   e   delle
          relative disposizioni attuative; 
                  e-octies)  delle  norme  del  regolamento  (UE)  n.
          575/2013 richiamate dall'articolo 194-ter e delle  relative
          disposizioni attuative; 
                  e-novies)  delle   norme   del   regolamento   (UE)
          2017/2402 richiamate dall'articolo 190-bis.2, comma 1.».