La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
           Disposizioni in materia di giustizia tributaria 
 
  1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: «commissione tributaria provinciale»,  «commissioni
tributarie   provinciali»,   «commissione   tributaria    regionale»,
«commissioni  tributarie  regionali»,  «commissione   tributaria»   e
«commissioni  tributarie»,   ovunque   ricorrono,   sono   sostituite
rispettivamente dalle seguenti: «corte  di  giustizia  tributaria  di
primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado»,  «corte
di giustizia  tributaria  di  secondo  grado»,  «corti  di  giustizia
tributaria di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo
e secondo grado» e «corti di giustizia tributaria di primo e  secondo
grado»; 
    b) dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: 
      «Art.  1-bis   (La   giurisdizione   tributaria).   -   1.   La
giurisdizione tributaria e' esercitata dai magistrati tributari e dai
giudici tributari nominati presso le corti di giustizia tributaria di
primo e secondo grado, presenti nel  ruolo  unico  nazionale  di  cui
all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011,  n.  183,
alla data del 1° gennaio 2022. 
  2. I magistrati tributari di cui al comma 1 sono reclutati  secondo
le modalita' previste dagli articoli da 4 a 4-quater. 
  3. L'organico dei  magistrati  tributari  di  cui  al  comma  2  e'
individuato in 448 unita' presso le corti di giustizia tributaria  di
primo grado e 128 unita' presso le corti di giustizia  tributaria  di
secondo grado»; 
    c)  all'articolo  2,  comma  4,  le  parole:   «quattro   giudici
tributari» sono sostituite dalle seguenti: «due magistrati o  giudici
tributari»; 
    d) all'articolo 3: 
      1) le parole: «tra i magistrati ordinari, ovvero amministrativi
o militari» e «tra i magistrati ordinari, amministrativi o militari»,
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «tra i  magistrati
tributari ovvero tra quelli  ordinari,  amministrativi,  contabili  o
militari»; 
      2) le  parole:  «tabelle  E  ed  F»,  ovunque  ricorrono,  sono
sostituite dalle seguenti: «disposizioni contenute nell'articolo 11»; 
    e) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 4 (I giudici delle corti di giustizia tributaria di primo
grado). - 1. La nomina a magistrato tributario si  consegue  mediante
un concorso per esami bandito in  relazione  ai  posti  vacanti  e  a
quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio  successivo,  per  i
quali puo' essere attivata la procedura di reclutamento. 
      2. Il  concorso  per  esami  consiste  in  una  prova  scritta,
effettuata con le procedure di cui all'articolo 8 del  regio  decreto
15 ottobre 1925, n. 1860, e in una prova orale. 
      3. La prova scritta ha la prevalente funzione di verificare  la
capacita'  di  inquadramento  logico  sistematico  del  candidato   e
consiste nello svolgimento di due elaborati  teorici  rispettivamente
vertenti sul diritto tributario e sul diritto civile  o  commerciale,
nonche'  in  una  prova  teorico-pratica   di   diritto   processuale
tributario. 
      4. La prova orale verte su: 
        a) diritto tributario e diritto processuale tributario; 
        b) diritto civile e diritto processuale civile; 
        c) diritto penale; 
        d) diritto costituzionale e diritto amministrativo; 
        e) diritto commerciale e fallimentare; 
        f) diritto dell'Unione europea; 
        g) diritto internazionale pubblico e privato; 
        h) contabilita' aziendale e bilancio; 
        i) elementi di informatica giuridica; 
        l) colloquio in una lingua straniera, indicata dal  candidato
all'atto della domanda di partecipazione al concorso, scelta  fra  le
seguenti: inglese, spagnolo, francese e tedesco. 
      5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che  ottengono  un
punteggio non inferiore a dodici ventesimi in ciascun elaborato della
prova scritta. Conseguono l'idoneita' i candidati  che  ottengono  un
punteggio non inferiore a sei decimi in ciascuna delle materie  della
prova orale di cui al comma 4, lettere da a) a i), e un  giudizio  di
sufficienza  nel  colloquio  nella  lingua  straniera  prescelta,   e
comunque una votazione complessiva nelle due prove  non  inferiore  a
novanta punti. Non sono ammesse frazioni di punto.  Agli  effetti  di
cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il giudizio  in
ciascuna delle prove scritte e orali e'  motivato  con  l'indicazione
del solo  punteggio  numerico  e  il  giudizio  di  insufficienza  e'
motivato con la sola formula "non idoneo". 
      6. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
previa deliberazione  conforme  del  Consiglio  di  presidenza  della
giustizia  tributaria,  terminata  la  valutazione  degli   elaborati
scritti, sono  nominati  componenti  della  commissione  esaminatrice
docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla
prova orale. I commissari cosi' nominati partecipano in  soprannumero
ai lavori della commissione, ovvero delle  sottocommissioni,  qualora
formate,  limitatamente  alle  prove  orali  relative   alla   lingua
straniera della quale sono docenti. 
      7. Per la copertura dei posti di  magistrato  tributario  nella
provincia di Bolzano si applicano gli  specifici  requisiti  previsti
dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,  n.  752,
fermo restando, comunque, che il colloquio di cui al comma 4, lettera
l),  deve  svolgersi  in  una  lingua  diversa  rispetto   a   quella
obbligatoria per il conseguimento dell'impiego»; 
    f) dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 4-bis (Requisiti per l'ammissione al concorso per esami).
- 1. Al concorso per esami di  cui  all'articolo  4  sono  ammessi  i
laureati  che  siano  in  possesso   del   diploma   di   laurea   in
giurisprudenza conseguito al termine di  un  corso  universitario  di
durata non inferiore a quattro anni, ovvero  del  diploma  di  laurea
magistrale in Scienze  dell'economia  (classe  LM-56)  o  in  Scienze
economico-aziendali (classe LM-77)  o  di  titoli  degli  ordinamenti
previgenti  a  questi  equiparati.  E'   necessaria,   altresi',   la
sussistenza dei seguenti requisiti: 
        a) essere cittadini italiani; 
        b) avere l'esercizio dei diritti civili; 
        c) essere di condotta incensurabile; 
        d) non essere stati dichiarati per tre volte non  idonei  nel
concorso per esami di cui all'articolo 4, alla data di  scadenza  del
termine per la presentazione della domanda; 
        e) gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti. 
      Art. 4-ter (Indizione del concorso e  svolgimento  della  prova
scritta). - 1. Il concorso per esami di cui all'articolo 4 si  svolge
con cadenza di norma annuale in una o  piu'  sedi  stabilite  con  il
decreto con il quale e' bandito. 
      2.  Il  concorso  e'   bandito   con   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle  finanze,  previa  deliberazione  conforme  del
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, che determina  il
numero dei  posti  messi  a  concorso.  Con  successivi  decreti  del
Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella  Gazzetta
Ufficiale, sono determinati il luogo e il calendario  di  svolgimento
della prova scritta. 
      3. In considerazione del numero delle domande, la prova scritta
puo'  aver  luogo  contemporaneamente  in  Roma  e  in  altre   sedi,
assicurando il collegamento a distanza della commissione esaminatrice
con le diverse sedi. 
      4. Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente in  piu'
sedi, la commissione esaminatrice espleta le operazioni inerenti alla
formulazione e alla scelta dei temi e presiede allo svolgimento delle
prove presso la sede di svolgimento della prova in  Roma.  Presso  le
altre sedi le funzioni della commissione per il regolare espletamento
delle prove scritte sono  attribuite  ad  un  comitato  di  vigilanza
nominato con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
previa  delibera  del  Consiglio  di   presidenza   della   giustizia
tributaria, e composto da cinque magistrati scelti tra  i  magistrati
tributari di cui all'articolo  1-bis,  comma  2,  ovvero  tra  quelli
ordinari, amministrativi, contabili  o  militari,  in  servizio  o  a
riposo presenti nella giurisdizione tributaria  di  cui  all'articolo
1-bis, dei quali uno con anzianita' di servizio non inferiore a  otto
anni  con   funzioni   di   presidente,   coadiuvato   da   personale
amministrativo dell'Area funzionari in servizio presso  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, come definita dal contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali, con  funzioni  di
segreteria. Il comitato svolge la sua attivita' in ogni seduta con la
presenza di non  meno  di  tre  componenti.  In  caso  di  assenza  o
impedimento, il presidente e' sostituito dal magistrato piu' anziano.
Si applica ai predetti magistrati la  disciplina  dell'esonero  dalle
funzioni giudiziarie  o  giurisdizionali  limitatamente  alla  durata
delle prove. 
      5. Le spese per il concorso sono poste a carico  del  candidato
nella misura forfettaria di euro  50,  da  corrispondere  al  momento
della presentazione della domanda, e  sono  reiscritte  nell'apposito
capitolo di spesa della missione "Giustizia tributaria"  dello  stato
di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  Le
modalita' di versamento del contributo di cui al presente comma  sono
stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del  Ministro
dell'economia e delle finanze. Il contributo e' aggiornato  ogni  tre
anni,  con  le  medesime  modalita',  sulla  base  della   variazione
dell'indice dei prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  di  operai  e
impiegati, rilevata dall'ISTAT. 
      Art. 4-quater (Commissione di concorso). - 1. La commissione di
concorso  e'  nominata,  entro  il  quindicesimo  giorno  antecedente
l'inizio della prova scritta, con decreto del Ministro  dell'economia
e delle finanze, adottato previa delibera del Consiglio di presidenza
della giustizia tributaria. 
      2. La commissione di concorso e' composta dal presidente di una
corte di giustizia tributaria di secondo grado, che la  presiede,  da
cinque magistrati scelti  tra  magistrati  ordinari,  amministrativi,
contabili e militari con almeno quindici  anni  di  anzianita'  e  da
quattro  professori  universitari  di  ruolo,  di  cui  uno  titolare
dell'insegnamento di diritto tributario, gli altri  titolari  di  uno
degli  insegnamenti  delle  altre  materie  oggetto  di   esame.   Ai
professori universitari componenti della commissione si applicano,  a
loro richiesta, le  disposizioni  di  cui  all'articolo  13,  secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382. Al presidente e ai magistrati componenti  della  commissione  si
applica la  disciplina  dell'esonero  dalle  funzioni  giudiziarie  o
giurisdizionali, ai sensi del comma 9 del presente articolo. Per ogni
componente della commissione e' nominato un supplente in possesso dei
medesimi requisiti richiesti per  il  titolare.  Non  possono  essere
nominati componenti della commissione i  magistrati  e  i  professori
universitari che, nei dieci  anni  precedenti,  abbiano  prestato,  a
qualsiasi titolo  e  modo,  attivita'  di  docenza  nelle  scuole  di
preparazione al concorso per magistrato ordinario,  amministrativo  e
contabile. 
      3. Nel caso in cui non sia possibile completare la composizione
della commissione ai sensi del comma 2, il  Consiglio  di  presidenza
della  giustizia  tributaria  nomina  d'ufficio,   come   componenti,
magistrati che non hanno prestato il loro consenso all'esonero  dalle
funzioni. Non possono essere nominati i magistrati che abbiano  fatto
parte della commissione in uno dei tre concorsi precedenti. 
      4. Nella seduta di cui all'articolo 8, sesto comma,  del  regio
decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, la commissione definisce i  criteri
per la valutazione omogenea degli elaborati scritti. I criteri per la
valutazione delle prove orali sono definiti prima  dell'inizio  delle
stesse. Alle sedute per la definizione dei  suddetti  criteri  devono
partecipare tutti i componenti della commissione,  salvi  i  casi  di
forza maggiore e legittimo impedimento, la cui valutazione e' rimessa
al Consiglio di presidenza della giustizia  tributaria.  In  caso  di
mancata partecipazione, senza adeguata giustificazione, a una di tali
sedute o comunque a due sedute di seguito, il Consiglio di presidenza
puo' deliberare la revoca del componente e la sua sostituzione con le
modalita' previste dal comma 1. 
      5. Il presidente  della  commissione  e  gli  altri  componenti
possono essere nominati anche tra i magistrati a riposo da  non  piu'
di due anni e tra i professori universitari a riposo da non  piu'  di
due anni che,  all'atto  della  cessazione  dal  servizio,  erano  in
possesso dei requisiti per la nomina. 
      6. In caso  di  assenza  o  impedimento  del  presidente  della
commissione, le relative funzioni  sono  svolte  dal  magistrato  con
maggiore anzianita' di servizio presente in ciascuna seduta. 
      7. Se i candidati che hanno portato a termine la prova  scritta
sono piu' di trecento,  il  presidente,  dopo  aver  provveduto  alla
valutazione di almeno venti  candidati  in  seduta  plenaria  con  la
partecipazione di tutti i componenti  della  commissione,  forma  per
ogni seduta due sottocommissioni, a  ciascuna  delle  quali  assegna,
secondo criteri obiettivi, la meta' dei candidati  da  esaminare.  Le
sottocommissioni, formate da quattro componenti, sono rispettivamente
presiedute dal presidente e dal magistrato piu' anziano  presenti,  a
loro  volta  sostituiti,  in  caso  di  assenza  o  impedimento,  dai
magistrati  piu'  anziani  presenti,  e  assistite  ciascuna  da   un
segretario. La commissione delibera  su  ogni  oggetto  eccedente  la
competenza delle  sottocommissioni.  In  caso  di  parita'  di  voti,
prevale quello di chi presiede. 
      8. A ciascuna sottocommissione si  applicano,  per  quanto  non
diversamente   disciplinato,   le   disposizioni   dettate   per   le
sottocommissioni e la commissione dagli articoli  12,  13  e  16  del
regio  decreto  15  ottobre  1925,  n.  1860.  La  commissione  e  le
sottocommissioni,  se  istituite,  procedono  all'esame   orale   dei
candidati e all'attribuzione  del  punteggio  finale,  osservate,  in
quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 14, 15  e  16  del
citato regio decreto n. 1860 del 1925. 
      9. L'esonero  dalle  funzioni  giudiziarie  o  giurisdizionali,
deliberato dal Consiglio di presidenza della giustizia  tributaria  e
dagli altri organi  di  autogoverno  contestualmente  alla  nomina  a
componente  della  commissione,  ha  effetto  dall'insediamento   del
magistrato  sino  alla  formazione  della  graduatoria   finale   dei
candidati. 
      10. Le  attivita'  di  segreteria  della  commissione  e  delle
sottocommissioni  sono   esercitate   da   personale   amministrativo
dell'Area funzionari in servizio presso il Ministero dell'economia  e
delle finanze, come definita dal contratto  collettivo  nazionale  di
lavoro del comparto Funzioni centrali, e sono coordinate dal titolare
del competente ufficio del Dipartimento delle finanze  del  Ministero
dell'economia e delle finanze. 
      Art. 4-quinquies (Tirocinio dei magistrati tributari). -  1.  I
magistrati tributari nominati a seguito del superamento del  concorso
di cui all'articolo 4 svolgono un tirocinio formativo di  almeno  sei
mesi presso le corti di giustizia tributaria  con  la  partecipazione
all'attivita' giurisdizionale relativa alle  controversie  rientranti
nella rispettiva competenza in composizione collegiale. Con  delibera
del Consiglio di presidenza sono individuati i  magistrati  tributari
affidatari  presso  i  quali  i  magistrati  tributari  svolgono   il
tirocinio,  le  modalita'  di  affidamento  e  i   criteri   per   il
conseguimento  del  giudizio  di  idoneita'  al  conferimento   delle
funzioni giurisdizionali. 
      2. Il magistrato tributario in tirocinio valutato negativamente
e' ammesso ad un nuovo periodo di tirocinio della durata di sei mesi.
Al termine del secondo tirocinio e all'esito  della  relativa  scheda
valutativa  redatta  dal  magistrato  tributario  in  tirocinio,   il
Consiglio  di  presidenza   della   giustizia   tributaria   delibera
nuovamente; la seconda deliberazione negativa determina la cessazione
del rapporto di impiego del magistrato tributario in tirocinio»; 
    g) l'articolo 5 e' sostituito dai seguenti: 
      «Art. 5 (I giudici  delle  corti  di  giustizia  tributaria  di
secondo grado). - 1. I giudici delle corti di giustizia tributaria di
secondo grado  sono  nominati  tra  i  magistrati  tributari  di  cui
all'articolo 1-bis, comma 2, e i giudici tributari presenti nel ruolo
unico di cui all'articolo 1-bis, comma 1. 
      Art.  5-bis  (Formazione  continua  dei  giudici  e  magistrati
tributari).  -  1.  Il  Consiglio  di  Presidenza   della   giustizia
tributaria, entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente disposizione, con  proprio  regolamento,  definisce  i
criteri e le modalita'  per  garantire,  con  cadenza  periodica,  la
formazione continua e l'aggiornamento  professionale  dei  giudici  e
magistrati tributari di cui all'articolo 1-bis, comma  1,  attraverso
la frequenza di corsi di carattere teorico-pratico da tenere,  previa
convenzione, anche presso le universita'  accreditate  ai  sensi  del
decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19»; 
    h) all'articolo 6: 
      1) al comma  1-bis,  dopo  il  primo  periodo  e'  aggiunto  il
seguente: «I presidenti delle corti di giustizia tributaria di  primo
grado assegnano il ricorso al giudice monocratico nei  casi  previsti
dall'articolo 4-bis del decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.
546»; 
      2) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: 
      «1-ter. Nel caso in cui il giudice, in composizione monocratica
o collegiale, rilevi che la controversia ad  esso  assegnata  avrebbe
dovuto essere trattata dalla corte di giustizia tributaria  in  altra
composizione, la rimette al presidente della sezione per  il  rinnovo
dell'assegnazione»; 
      3) al comma 2, dopo le parole:  «ciascun  collegio  giudicante»
sono inserite le seguenti: «ovvero ciascun giudice monocratico»; 
    i) all'articolo 7, comma 1, lettera d), la parola:  «settantadue»
e' sostituita dalla seguente: «sessantasette»; 
    l) all'articolo 8, al comma 1 e' premesso il seguente: 
      «01. Ai magistrati tributari reclutati ai sensi dell'articolo 4
si applicano, in quanto compatibili, le  disposizioni  contenute  nel
titolo I, capo II, dell'ordinamento  giudiziario,  di  cui  al  regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12»; 
    m) all'articolo 9: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Alla  prima  e  alle  successive  nomine  dei  magistrati
tributari  nonche'  alle  nomine  dei  giudici   tributari   di   cui
all'articolo 1-bis, comma 1, si provvede  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle  finanze,  previa  deliberazione  conforme  del
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria»; 
        2) al comma 2, dopo le parole: «deliberazioni di cui al comma
1» sono inserite le seguenti: «relative alle nomine  successive  alla
prima,»; 
        3) i commi 3, 4, 5 e 6 sono abrogati; 
    n) all'articolo 11: 
      1) al comma 1, dopo le parole: «La  nomina»  sono  inserite  le
seguenti: «dei giudici tributari presenti  nel  ruolo  unico  di  cui
all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011,  n.  183,
alla data del 1° gennaio 2022,»; 
      2) al comma 2: 
        2.1) le parole: «I componenti  delle  commissioni  tributarie
provinciali  e  regionali»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «I
magistrati tributari di cui all'articolo 1-bis, comma 2, e i  giudici
tributari del ruolo unico di cui al comma 1»; 
        2.2) la  parola:  «settantacinquesimo»  e'  sostituita  dalla
seguente: «settantesimo»; 
        3) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
          «4. I componenti delle corti  di  giustizia  tributaria  di
primo  e  secondo   grado,   indipendentemente   dalla   funzione   o
dall'incarico svolti,  non  possono  concorrere  all'assegnazione  di
altri incarichi prima di due  anni  dal  giorno  in  cui  sono  stati
immessi nelle funzioni dell'incarico ricoperto»; 
        4) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
          «4-bis. Ferme restando  le  modalita'  indicate  nel  comma
4-ter, l'assegnazione del medesimo incarico o di diverso incarico per
trasferimento dei componenti delle corti di giustizia  tributaria  di
primo e secondo grado in servizio  e'  disposta,  salvo  giudizio  di
demerito, sulla base dei punteggi stabiliti dalla tabella F  allegata
al presente decreto. Il Consiglio di presidenza, in caso  di  vacanza
nei posti di presidente, di presidente di sezione, di vice presidente
e di componente presso una sede giudiziaria  di  corte  di  giustizia
tributaria, provvede  a  bandire,  almeno  una  volta  l'anno  e  con
priorita' rispetto alle procedure concorsuali di cui all'articolo 4 e
a quelle per diverso incarico, interpelli  per  il  trasferimento  di
giudici che ricoprono la medesima funzione o una funzione superiore. 
          4-ter.  L'assegnazione  degli  incarichi  e'  disposta  nel
rispetto delle seguenti modalita': 
          a) la vacanza nei posti di  presidente,  di  presidente  di
sezione, di vice presidente delle corti di  giustizia  tributaria  di
primo e secondo grado  e  di  componente  delle  corti  di  giustizia
tributaria e' portata dal Consiglio di  presidenza  a  conoscenza  di
tutti i componenti delle corti di giustizia tributaria in servizio, a
prescindere dalle funzioni svolte, con indicazione del termine  entro
il quale chi aspira all'incarico deve presentare domanda; 
          b) alla nomina per ciascuno degli  incarichi  di  cui  alla
lettera a) si procede sulla base di elenchi formati relativamente  ad
ogni  corte  di  giustizia  tributaria  e  comprendenti   tutti   gli
appartenenti alle categorie indicate negli articoli 3, 4 e 5  per  il
posto da conferire, che hanno comunicato  la  propria  disponibilita'
all'incarico e  sono  in  possesso  dei  requisiti  prescritti.  Alla
comunicazione di disponibilita' all'incarico deve essere allegata  la
documentazione circa l'appartenenza ad una delle  categorie  indicate
negli articoli 3, 4 e 5 ed  il  possesso  dei  requisiti  prescritti,
nonche' la dichiarazione di non essere in alcuna delle situazioni  di
incompatibilita' indicate all'articolo 8. Le esclusioni dagli elenchi
di  coloro   che   hanno   comunicato   la   propria   disponibilita'
all'incarico, senza essere in possesso dei requisiti prescritti, sono
deliberate dal Consiglio di presidenza; 
          c) la scelta tra gli aspiranti e' adottata dal Consiglio di
presidenza, salvo giudizio  di  demerito  del  candidato,  secondo  i
criteri di valutazione ed i punteggi stabiliti dalla tabella F e, nel
caso di parita' di punteggio, della maggiore anzianita' anagrafica»; 
        5) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
          «5. Il Consiglio di presidenza della  giustizia  tributaria
esprime  giudizio  di  demerito  ove  ricorra  una   delle   seguenti
condizioni: 
          a)  sanzione  disciplinare  irrogata   al   candidato   nel
quinquennio  antecedente  la  data  di  scadenza  della  domanda  per
l'incarico per il quale concorre; 
          b) rapporto annuo pari o superiore al 60 per cento  tra  il
numero dei provvedimenti depositati oltre il termine di trenta giorni
a decorrere dalla data di deliberazione e il totale dei provvedimenti
depositati dal singolo candidato»; 
    o) all'articolo 13: 
      1) al comma 1, le parole: «delle commissioni  tributarie»  sono
sostituite dalle seguenti: «delle corti di  giustizia  tributarie  di
primo e secondo grado presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 4,
comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183»; 
      2) dopo il comma 3-bis e' aggiunto il seguente: 
        «3-ter. I compensi di cui ai commi  1,  2  e  3  non  possono
superare in ogni caso l'importo di euro 72.000 lordi annui»; 
      3) alla rubrica sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:
«dei giudici tributari»; 
    p) dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente: 
      «Art. 13-bis (Trattamento economico dei magistrati  tributari).
- 1. Ai magistrati  tributari  reclutati  per  concorso,  secondo  le
modalita' di cui all'articolo 4,  si  applicano  le  disposizioni  in
materia di trattamento economico previsto per i magistrati  ordinari,
in quanto compatibili. 
      2. Gli  stipendi  del  personale  indicato  nel  comma  1  sono
determinati, esclusivamente in base all'anzianita' di servizio, nella
misura prevista nella tabella F-bis allegata al presente decreto, con
decorrenza dal 1° gennaio 2021 ai sensi del  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 6 agosto 2021, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  229  del  24  settembre  2021,  salva   l'attribuzione
dell'indennita' integrativa speciale»; 
    q) all'articolo 24: 
      1) al comma 2, le parole: «affidandone l'incarico  ad  uno  dei
suoi componenti» sono soppresse; 
      2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
        «2-bis. Al fine di  garantire  l'esercizio  efficiente  delle
attribuzioni di cui al comma 2, presso il Consiglio di presidenza  e'
istituito, con  carattere  di  autonomia  e  indipendenza,  l'Ufficio
ispettivo, a cui sono assegnati sei magistrati o  giudici  tributari,
tra i quali  e'  nominato  un  direttore.  L'Ufficio  ispettivo  puo'
svolgere, col supporto della Direzione della giustizia tributaria del
Dipartimento delle finanze, attivita' presso le  corti  di  giustizia
tributaria di primo e secondo grado, finalizzate  alle  verifiche  di
rispettiva competenza. 
        2-ter. I componenti  dell'Ufficio  ispettivo  sono  esonerati
dall'esercizio delle funzioni  giurisdizionali  presso  le  corti  di
giustizia tributaria. Ai giudici tributari componenti dell'Ufficio e'
corrisposto un trattamento economico, sostitutivo di quello  previsto
dall'articolo  13,  pari  alla  meta'  dell'ammontare  piu'   elevato
corrisposto nello stesso periodo ai giudici tributari per  l'incarico
di presidente di corte di giustizia tributaria»; 
    r) dopo l'articolo 24 e' inserito il seguente: 
      «Art. 24-bis  (Ufficio  del  massimario  nazionale).  -  1.  E'
istituito  presso  il  Consiglio  di   presidenza   della   giustizia
tributaria  l'Ufficio  del  massimario  nazionale,  al   quale   sono
assegnati un  direttore,  che  ne  e'  il  responsabile,  e  quindici
magistrati o giudici tributari. 
      2. Il direttore, i magistrati e i giudici  tributari  assegnati
all'Ufficio sono nominati con delibera del  Consiglio  di  presidenza
tra i componenti delle corti  di  giustizia  tributaria  di  primo  e
secondo grado. La nomina del direttore e dei componenti  dell'ufficio
e' effettuata tra i candidati che hanno maturato non  meno  di  sette
anni  di  effettivo   esercizio   nelle   funzioni   giurisdizionali.
L'incarico del direttore e  dei  componenti  dell'Ufficio  ha  durata
quinquennale e non e' rinnovabile. 
      3. L'Ufficio del  massimario  nazionale  provvede  a  rilevare,
classificare e ordinare  in  massime  le  decisioni  delle  corti  di
giustizia tributaria di secondo grado e  le  piu'  significative  tra
quelle emesse dalle corti di giustizia tributaria di primo grado. 
      4. Le massime delle decisioni di cui al comma 3  alimentano  la
banca dati della giurisprudenza tributaria  di  merito,  gestita  dal
Ministero dell'economia e delle finanze. 
      5. Mediante convenzione tra il Ministero dell'economia e  delle
finanze, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria  e  la
Corte di cassazione sono stabilite le modalita' per la  consultazione
della banca dati della giurisprudenza tributaria di merito  da  parte
della Corte. 
      6. L'Ufficio del massimario nazionale si avvale  delle  risorse
previste nel  contingente  di  cui  all'articolo  32  e  dei  servizi
informatici del sistema informativo della  fiscalita'  del  Ministero
dell'economia e delle finanze. 
      7. I componenti dell'Ufficio del massimario  nazionale  possono
essere esonerati dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso
le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado. In caso di
esonero, ai giudici tributari componenti dell'Ufficio e'  corrisposto
un   trattamento   economico,   sostitutivo   di   quello    previsto
dall'articolo  13,  pari  alla  meta'  dell'ammontare  piu'   elevato
corrisposto nello stesso periodo ai giudici tributari per  l'incarico
di presidente di corte di giustizia tributaria»; 
    s) l'articolo 40 e' abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2023; 
    t) la tabella F e' sostituita dalle tabelle  F  e  F-bis  di  cui
all'allegato annesso alla presente legge; 
    u) le tabelle C, D ed E sono abrogate. 
  2. A decorrere dal 1° gennaio 2023, il comma  311  dell'articolo  1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' abrogato. 
  3. I primi tre bandi di concorso di cui all'articolo 4 del  decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal comma 1 del
presente articolo, pubblicati successivamente alla data di entrata in
vigore della presente legge, prevedono una  riserva  di  posti  nella
misura del 30 per cento a favore dei giudici tributari presenti  alla
data del 1° gennaio 2022 nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma
39-bis, della legge 12 novembre 2011, n.  183,  diversi  dai  giudici
ordinari, amministrativi, contabili  o  militari,  in  servizio  o  a
riposo, che siano in possesso dei seguenti requisiti: 
      a)  laurea  in  giurisprudenza  o  in  economia   e   commercio
conseguita al  termine  di  un  corso  universitario  di  durata  non
inferiore a quattro anni; 
      b) presenza nel ruolo unico da almeno sei anni; 
      c) non essere titolari di alcun trattamento pensionistico. 
  4. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari, non
collocati in quiescenza, presenti alla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge nel ruolo unico di  cui  all'articolo  4,  comma
39-bis, della legge 12 novembre  2011,  n.  183,  e  collocati  nello
stesso ruolo da almeno cinque  anni  precedenti  tale  data,  possono
optare per il definitivo transito nella giurisdizione  tributaria  di
cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 31 dicembre  1992,  n.
545, come introdotto dal comma 1 del presente articolo.  Il  transito
nella giurisdizione tributaria e' consentito ad un massimo  di  cento
magistrati,  individuati  all'esito  di  un'apposita   procedura   di
interpello. Il numero di magistrati ordinari ammessi al transito  non
puo' superare le cinquanta unita'; qualora l'opzione  sia  esercitata
da piu' di cinquanta magistrati, il  Consiglio  di  presidenza  della
giustizia tributaria non ne puo' comunque ammettere al transito  piu'
di cinquanta. In relazione ai transiti di cui al presente  comma,  il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio al  fine  di
garantire la  corretta  allocazione  delle  risorse  nell'ambito  dei
pertinenti capitoli stipendiali degli stati di previsione della spesa
interessati. 
  5. Per le finalita' di cui al comma 4, entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il  Consiglio  di  presidenza
della giustizia tributaria,  previa  individuazione  e  pubblicazione
dell'elenco   delle   sedi    giudiziarie    con    posti    vacanti,
prioritariamente presso le corti di giustizia tributaria  di  secondo
grado, relativi alle funzioni direttive  e  non  direttive,  bandisce
l'interpello per la copertura degli stessi. 
  6. Alla procedura di interpello possono partecipare  esclusivamente
i magistrati di cui al comma 4, in possesso dei seguenti requisiti: 
    a) non aver compiuto sessanta anni  alla  data  di  scadenza  del
termine per l'invio della domanda di partecipazione; 
    b) non aver ricevuto nel quinquennio  antecedente  alla  data  di
pubblicazione  dell'interpello  il  giudizio  di  demerito   di   cui
all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31  dicembre  1992,
n. 545, come modificato dal comma 1 del presente articolo. 
  7. Entro sei mesi dalla data di  pubblicazione  del  bando  per  la
procedura di interpello, il Consiglio di presidenza  della  giustizia
tributaria  pubblica  la  graduatoria  finale,  redatta  sulla   base
dell'anzianita' maturata, alla  data  di  scadenza  del  termine  per
l'invio  della  domanda  di  partecipazione,  nella  magistratura  di
provenienza,  alla  quale  e'  sommata   l'anzianita'   eventualmente
maturata a tale data anche in altra magistratura compresa tra  quelle
ordinaria, amministrativa, contabile e  militare.  A  tale  punteggio
complessivo e' ulteriormente  aggiunta  l'anzianita'  maturata,  alla
stessa data  di  cui  al  primo  periodo,  nel  ruolo  unico  di  cui
all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011,  n.  183,
per  il  periodo  eccedente  i  cinque  anni  indicati  al  comma  4,
considerando ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi del
collocamento in tale ruolo unico come diciotto mesi di anzianita'.  I
vincitori  sono   trasferiti   nella   giurisdizione   tributaria   e
contestualmente assegnati alle sedi  scelte  sulla  base  della  loro
posizione in graduatoria. Ove il  trasferimento  nella  giurisdizione
tributaria  a   seguito   dell'opzione   non   comporti   contestuale
promozione, l'optante ha precedenza, in ogni caso, sui posti  che  si
renderanno disponibili nell'ufficio di appartenenza e,  comunque,  ha
diritto a mantenere il posto gia'  ricoperto  di  giudice  tributario
nell'ufficio di appartenenza e la relativa  funzione.  Ai  magistrati
cosi' transitati non si applica l'articolo 11, comma 4,  del  decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal comma 1 del
presente articolo. 
  8. In caso  di  transito  nella  giurisdizione  tributaria  di  cui
all'articolo 1-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.  545,
i magistrati  conservano  a  tutti  i  fini  giuridici  ed  economici
l'anzianita' complessivamente maturata secondo  quanto  previsto  dal
comma 7 e sono inquadrati nella qualifica di cui alla  tabella  F-bis
allegata al medesimo decreto legislativo n. 545 del 1992  sulla  base
di tale anzianita'; ad essi si applicano  tutte  le  disposizioni  in
materia di trattamento economico previste per i magistrati  ordinari,
in quanto compatibili. In caso di transito con  trattamento  fisso  e
continuativo  superiore  a  quello  spettante   nella   giurisdizione
tributaria per  la  qualifica  di  inquadramento,  e'  attribuito  ai
magistrati un assegno personale  pensionabile,  riassorbibile  e  non
rivalutabile, pari alla differenza  fra  i  predetti  trattamenti.  I
magistrati cosi' transitati  continuano  a  percepire,  a  titolo  di
indennita', per ventiquattro mesi successivi alla data di  immissione
nelle funzioni di magistrato tributario, il compenso fisso mensile di
cui all'articolo 13, comma 1, del  decreto  legislativo  31  dicembre
1992, n. 545, nella misura piu' elevata tra quello attribuito per  la
funzione gia' svolta in  qualita'  di  giudice  tributario  e  quello
corrispondente alla nuova funzione attribuita dopo il transito  nella
giurisdizione tributaria. 
  9. Ai magistrati ordinari che abbiano optato per il transito  nella
giurisdizione tributaria ai sensi del comma 4 si  applica  l'articolo
211 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30  gennaio
1941, n. 12. Le stesse disposizioni si applicano anche ai  magistrati
amministrativi, contabili  o  militari  che  abbiano  optato  per  il
transito nella giurisdizione tributaria ai sensi del comma 4. 
  10. Al fine di dare attuazione alle disposizioni previste dal Piano
nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  in  materia  di  giustizia
tributaria e alle disposizioni di cui alla presente legge, nonche' di
incrementare il livello di efficienza degli uffici e delle  strutture
centrali e territoriali  della  giustizia  tributaria,  il  Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad assumere  100  unita'
di magistrati tributari per l'anno 2023, con le procedure di  cui  ai
commi da 4 a 7 del presente articolo, e 68 unita' per ciascuno  degli
anni 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030, per un totale di  476
unita',  con  le  procedure  di  cui  all'articolo  4   del   decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal comma 1 del
presente articolo. 
  11. Per le medesime finalita' indicate nel comma  10,  a  decorrere
dal 1° ottobre 2022, sono istituiti presso il Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento delle finanze due uffici  dirigenziali
di livello non generale aventi funzioni, rispettivamente, in  materia
di status giuridico  ed  economico  dei  magistrati  tributari  e  di
organizzazione  e  gestione  delle  procedure  concorsuali   per   il
reclutamento dei magistrati tributari, da  destinare  alla  Direzione
della giustizia tributaria, nonche' diciotto  posizioni  dirigenziali
di livello non generale da destinare alla direzione  di  uno  o  piu'
uffici di segreteria di corti di giustizia tributaria.  Il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad  assumere   con
contratto di lavoro subordinato a tempo  indeterminato,  in  aggiunta
alle vigenti facolta' assunzionali e  anche  mediante  l'utilizzo  di
vigenti graduatorie di concorsi pubblici, un contingente di personale
cosi' composto: 
    a) per l'anno 2022,  20  unita'  di  personale  dirigenziale  non
generale, di cui 18 unita' da destinare alla direzione di uno o  piu'
uffici di segreteria di corti di giustizia tributaria e 2  unita'  da
destinare alla Direzione della giustizia tributaria del  Dipartimento
delle finanze; 
    b) per l'anno 2022, 50 unita' di personale  non  dirigenziale  da
inquadrare nell'Area funzionari, posizione economica F1,  di  cui  25
unita' da destinare agli uffici  del  Dipartimento  delle  finanze  -
Direzione della giustizia tributaria e  25  unita'  da  destinare  al
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria; 
    c) per l'anno 2023, 75 unita' di personale  non  dirigenziale  da
inquadrare nell'Area funzionari, posizione economica F1, e 50  unita'
di personale da inquadrare nell'Area assistenti, posizione  economica
F2, da destinare agli uffici di segreteria delle corti  di  giustizia
tributaria. 
  12. Per fare fronte all'urgente necessita' di attivare le procedure
di  riforma  previste  dalla  presente  legge,   il   personale   non
dirigenziale in posizione di comando alla data di entrata  in  vigore
della presente legge presso l'ufficio di segreteria del Consiglio  di
presidenza della giustizia tributaria che, entro trenta giorni  dalla
predetta  data,  non  abbia   optato   per   la   permanenza   presso
l'amministrazione di appartenenza  e'  inquadrato  nell'ambito  della
dotazione organica  del  personale  non  dirigenziale  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, a valere sulle  facolta'  assunzionali
vigenti. 
  13. Sono fatte salve le procedure concorsuali di  cui  all'articolo
11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545,  bandite  e  non
ancora concluse alla data di entrata in vigore della presente  legge,
per le quali continuano ad applicarsi le  disposizioni  vigenti  alla
data del bando. 
  14. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, entro il
31  gennaio  2023,  individua  le  sedi  delle  corti  di   giustizia
tributaria nelle quali non e' possibile assicurare l'esercizio  della
funzione giurisdizionale in applicazione dell'articolo 11,  comma  2,
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal
comma 1, lettera n), numero 2.2), del presente articolo, al  fine  di
assegnare  d'ufficio  alle  predette  sedi,   in   applicazione   non
esclusiva, giudici tributari  appartenenti  al  ruolo  unico  di  cui
all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011,  n.  183.
Ai giudici di cui  al  periodo  precedente  spetta  un'indennita'  di
funzione mensile pari a 100 euro lordi, aggiuntiva del compenso fisso
di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31  dicembre
1992, n. 545. Per fare fronte all'urgente necessita' di  attivare  le
procedure di riforma  previste  dalla  presente  legge  e  rafforzare
l'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento da parte
del Consiglio di presidenza  della  giustizia  tributaria,  ai  sensi
dell'articolo 29-bis del decreto legislativo  31  dicembre  1992,  n.
545, la dotazione del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello
Stato e' fissata in 4 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2023. 
  15.  Il  Consiglio  di  presidenza  della   giustizia   tributaria,
nell'ambito della propria autonomia contabile e a carico del  proprio
bilancio, individua le misure  e  i  criteri  di  attribuzione  della
maggiorazione dell'indennita' di amministrazione e della retribuzione
di  posizione  di  parte  variabile  in   godimento   del   personale
dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'economia  e  delle
finanze assegnato, avuto riguardo alla natura e alla tipologia  delle
attivita' svolte. 
 
          Avvertenza: 
              La presente legge e' pubblicata, per motivi di  massima
          urgenza, senza note, ai sensi  dell'art.  8,  comma  3  del
          regolamento   di   esecuzione   del   testo   unico   delle
          disposizioni  sulla  promulgazione   delle   leggi,   sulla
          emanazione dei decreti del Presidente  della  Repubblica  e
          sulle pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  14
          marzo 1986, n. 217. 
              Nella Gazzetta Ufficiale -  Serie  generale  -  del  15
          settembre 2022,  si  procedera'  alla  ripubblicazione  del
          testo della presente legge, corredata delle relative  note,
          ai sensi dell'art. 10, comma 3 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092.